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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/12/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 416/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 416/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BAGNARA FLAVIA, elettivamente domiciliato in VIA LE CORBUSIER N. 39 48124 RAVENNA ITALIA presso il difensore avv. BAGNARA FLAVIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ANDRINI ERMENEGILDO, elettivamente domiciliato in VIA TEODORICO N. 7 48122 RAVENNA presso il difensore avv. ANDRINI ERMENEGILDO
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'avv. ANDRINI ERMENEGILDO, elettivamente domiciliato in VIA TEODORICO N. 7 48122 RAVENNA presso il difensore avv. ANDRINI ERMENEGILDO
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16.7.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. Con atto di citazione, notificato il 07/02/2022, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti all'intestato Tribunale suo fratello e la di lui moglie per sentire Controparte_1 Parte_2 condannare , quale coerede dei genitori Controparte_1 CP_2
e a restituire alla massa ereditaria le
[...] Controparte_3 somme illegittimamente trattenute dopo il decesso dei genitori pari ad euro 14.200,75, e e , in solido, Controparte_1 Parte_2
a rendere il conto della gestione del patrimonio degli anziani genitori e a restituire alla massa le somme illegittimamente prelevate e trattenute, nell'importo di € 273.945,53.
A sostegno della propria domanda, ha esposto in sintesi di avere accertato solo dopo l'apertura della successione del padre
[...]
(intervenuta in data 18/10/2015) e della madre CP_2 [...]
(intervenuta in data 22/06/2019), e dopo la divisione al CP_3
50% dei beni risultanti nelle rispettive dichiarazioni di successione, che il fratello aveva incassato e/o trattenuto CP_1 per sé varie somme, ed anche che fratello e cognata avevano prelevato ingenti somme, anche in contanti, nella loro qualità di delegati.
Più nel dettaglio, i prelievi indebiti che risultavano erano pari ad almeno € 36.549,91 dal libretto Coop di (tra Controparte_2 contanti e assegni) e pari ad almeno € 54.999,84 dal libretto Coop di Inoltre, risultavano indebiti prelievi anche Controparte_3 dai c/c dei due anziani genitori presso la Cassa di Risparmio, e, in particolare, da quello aperto a solo nome di Controparte_3 dopo la morte del marito, sia in contanti, sia con bancomat, anche in ore notturne. Infine, è emerso che per anni, Controparte_1 in qualità di delegato, aveva ritirato in contanti la pensione INPS dei genitori allo sportello di e, poi, dal conto CP_4
, ed anche incassato tutti i canoni di locazione (prima CP_4 di € 480,00 mensili e poi di € 500,00) relativi all'appartamento di proprietà dei de cuius, sottostante a quello sempre abitato dai due anziani coniugi, in Ravenna, via Tirso n. 17.
2. Con due distinti atti, si sono ritualmente costituiti
[...]
ed contestando tutto quanto ex adverso CP_1 Parte_2 sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. I
In particolare, ha affermato che i prelievi Controparte_1 effettuati dopo il decesso della sig.ra riguardano Controparte_3 spese che trovano puntale giustificazione, mentre i prelievi effettuati quando ancora i genitori erano in vita sono stati effettuati in esecuzione delle loro richieste e che, ad oggi, risulta sostanzialmente impossibile riuscire a riferire ogni prelievo ad una spesa. Ha poi contestato di avere mai percepito i ratei di pensione ed i canoni di locazione in nome e per conto dei genitori.
[...]
in particolare ha sostenuto di aver effettuato Parte_2 esclusivamente operazioni di prelievo o pagamento su richiesta e nell'interesse dei suoceri insieme al marito a fine 2016 in relazione all'ammodernamento e riarredo dell'appartamento che i genitori del marito dovevano locare.
3. La causa è stata istruita mediante CTU contabile, volta ad accertare gli addebiti e i prelevamenti effettuati dai convenuti sui conti intestati a e e la Controparte_2 Controparte_3 destinazione dei medesimi.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023, poi prorogato con decreto del
1.12.2023, la presente causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4. La domanda di parte attrice è fondata nei limiti ed in ragione di quanto segue.
In via preliminare, va osservato che non è in contestazione la qualità di erede dell'attore, che trova riscontro anche nelle denunce di successione depositate in atti (all. doc. nn.
2-3 attore), e che la successione del padre prima, e della madre poi, è regolata ab intestato. Ancora, sempre in via preliminare, va rilevato che è consentito all'attore agire per un credito ereditario proporzionale alle quota di sua spettanza (Cassazione civile sez. VI, 20/11/2017, n.27417: “Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione”) e che “tra coeredi, l'azione di rendiconto può essere autonomamente proposta, anche ove siano definite le questioni relative alla divisione ereditaria” (Cassazione civile sez. II, 16/07/2018, n.18857).
5. L'attore, in qualità di erede, agisce nei confronti del fratello e della nuora , per ottenere da quest'ultimi CP_1 Parte_2 il rendiconto della gestione delle sostanze dei genitori quando erano ancora in vita, e nei confronti di per il Controparte_1 rendiconto dell'attività svolta a seguito del decesso della madre
Unitamente alla rendicontazione, ha domandato la Controparte_3 condanna dei convenuti alla restituzione di quanto risulti prelevato o trattenuto indebitamente e, una volta reintegrata la massa ereditaria, l'assegnazione della sua quota di spettanza pari ad un mezzo.
L'azione promossa si fonda sul presupposto che tra gli odierni convenuti ed i coniugi sia intercorso un rapporto di CP_1 mandato e che pertanto in qualità di mandatari siano tenuti a rendere conto dell'attività svolta al mandante o ai suoi eredi.
Sul punto va osservato che il rendiconto può essere chiesto anche dell'erede del mandante in quanto l'estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l'obbligo di rendiconto del mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante (Cass. 9262/2003).
L'estinzione del mandato per morte del mandatario, prevista dall'art. 1722, n. 4, cod. civ., e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dall'art. 1713, primo comma, cod. civ., si collocano, infatti, su piani diversi e non confondibili, sicché la morte ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore degli eredi di quest'ultimo, in virtù delle norme generali in tema di successione “mortis causa”
(Cass.7254/2013) (così Cassazione civile sez. II, 09/05/2017, (ud.
07/04/2017, dep. 09/05/2017), n.11290).
Gli odierni convenuti, a ben vedere, non hanno contestato in modo specifico di avere ricevuto dai coniugi un mandato CP_1 relativo alla gestione delle risorse economiche presenti sui vari conti correnti dei genitori/suoceri, sui quali potevano operare in forza di delega (per vero, ma lo si vedrà nel prosieguo,
[...]
aveva delega ad operare esclusivamente sul conto acceso Parte_2 presso la Cassa di Risparmio di Ravenna n. 081/330/183769 intestato a ). Controparte_3
Si deve quindi ritenere provato, giacché non oggetto di specifica contestazione, l'esistenza di un rapporto di mandato tra i genitori/suoceri e gli odierni convenuti.
A fronte della esistenza di un rapporto di mandato, i convenuti non hanno allegato, ancora prima che provato, di essere stati dispensati dall'obbligo del rendiconto (art. 1713 c.c.) o di averlo già reso
Preme sin d'ora precisare che il perimetro del mandato ricevuto dai convenuti, e da in particolare, non può essere Controparte_1 esteso sino alla gestione anche dei canoni di locazione e dei ratei di pensione spettanti ai coniugi come vorrebbe parte CP_1 attrice. I convenuti hanno infatti negato di aver mai ricevuto alcun incarico in tal senso, e parte attrice non ha provato – né dedotto capitoli prova a riguardo - che la gestione delle sostanze dei genitori da parte del fratello o della nuora fosse estesa anche alle predette entrate.
Da ultimo, giova osservare che, quand'anche si volesse ritenere insussistente un rapporto di mandato, i convenuti, in forza della delega ad operare sui conti che hanno ricevuto, sarebbero comunque tenuti alla restituzione delle somme i cui prelievi non trovano adeguata giustificazione.
La delega, infatti, che è una procura, conferisce il potere di agire nell'interesse altrui e non in quello proprio, salva la prova, che non è stata fornita, dell'esistenza di un mandato in rem propria (nei termini descritti, Cass. sez. III n. 10484/2024 in motivazione:
“Nella fattispecie, era agli atti una procura (che le parti e gli stessi giudici chiamano impropriamente delega), ossia un atto con cui la madre aveva conferito alla figlia il potere di agire sul conto e di compiere su quel conto una serie operazioni, che, evidentemente, devono essere fatte nell'interesse del rappresentato, posto che la procura non attribuisce, come si è detto, diritti al procuratore.
Dunque, pur con linguaggio errato, i giudici di appello hanno limitato l'indagine alla procura, ossia all'unico atto che era disponibile, ed hanno tratto la conclusione, corretta, che da quell'atto non derivava il diritto di appropriarsi delle somme: la procura, si ripete, conferisce un potere di agire nell'interesse altrui e non in quello proprio, e del resto è così anche per il mandato, salvo che sia in rem propriam.”).
In definitiva, l'attore – erede dei mandanti – ha diritto a conseguire la sua quota di spettanza pari ad 1/2 delle somme che risultano prelevate (e quindi oggetto di restituzione) in assenza di valida giustificazione.
6. La ricostruzione degli addebiti e dei prelievi è stata oggetto di apposita consulenza tecnica disposta nel corso del processo.
L'esame delle movimentazioni effettuate ha riguardato due distinti periodi: il primo, relativo a quando erano ancora in vita entrambi i coniugi e quando in vita era rimasta solo il Controparte_3 secondo, successivo al decesso anche di Controparte_3
Si osserva sin d'ora che lo scrivente condivide integralmente l'operato del CTU, frutto di attenta e scrupolosa disamina della documentazione rilevante – e ne fa proprie le conclusioni, ritenute convincenti e motivate in modo congruo. In relazione alle osservazioni critiche mosse dalle Difese delle parti costituite, si richiama il noto orientamento della S.C. per cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte [n.d.r. come nel caso di specie riguardo al CTP delle parti], esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (così, tra le tante, Cass., 2.2.2015, n. 1815; più di recente, nello stesso senso cfr.
Cass. 31.8.2018, n. 21504).
7. Riguardo al primo periodo di interesse, il CTU, per stabilire l'esistenza di eventuali prelievi indebiti, ha proceduto alla determinazione del consumo medio di ciascun coniuge e ritenuto ingiustificato ciò che supera tale importo ed è sfornito di adeguata giustificazione documentale.
Per determinare il consumo medio di ciascun coniuge il CTU ha utilizzato la seguente metodologia: “Sono state analizzate tutte le entrate e tutte le uscite tracciate attraverso i libretti, i conti correnti ed i dossier titoli.
Sono quindi stati individuati, soprattutto nei primi periodi oggetto di analisi, dei prelievi effettuati personalmente, rispettivamente da e da Poiché tali periodi Controparte_2 Controparte_3 hanno riguardato alcune mensilità continuative, i relativi prelievi sono stati considerati dal CTU per ricostruire il prelievo medio dei coniugi deceduti, prima che operassero anche altre persone aventi delega ( ed , oppure prima che Controparte_1 Parte_2 venissero effettuati dei prelievi tramite POS, non riconducibili con certezza a nessun soggetto (anche se la Ctp di Parte attrice ha rilevato che molti dei prelievi con POS sono stati realizzati presso sportelli ATM vicini all'abitazione di . Controparte_1
Il prelievo medio, così determinato, è stato quindi moltiplicato per le mensilità successive, ottenendo così un importo che rappresenta un consumo potenziale e probabile effettuato a favore dei coniugi deceduti. Tale importo non può essere considerato quindi un dato certo, bensì un dato estremamente probabile e razionale. Non è stato preso in considerazione l'indice inflattivo, al fine di rivalutare annualmente il consumo medio, perché l'arco temporale considerato è comunque contenuto (ad esempio, con riferimento a
[...]
, la proiezione del consumo medio stimato ha riguardato CP_2
l'arco temporale di 26 mensilità).
8. In applicazione del metodo appena descritto, i consumi medi, per quanto riguarda sono stati individuati come Controparte_2 segue: “I consumi medi mensili potenziali (Allegato n. 9.11) sono stati quindi calcolati basandosi sui prelievi certi di
[...]
dal 07/2012 al 08/2013, rispettivamente dai libretti Coop CP_2
e dal libretto postale, pari ad Euro 12.137,00. Tale importo è stato diviso per le 13 mensilità considerate, ottenendo un importo medio pari ad Euro 933,62 (si precisa che tale conteggio è stato condiviso con i Ctp durante la terza riunione – Allegato n. 7.3). Tale importo medio mensile è stato quindi moltiplicato per i mesi intercorrenti tra settembre 2013 e la data del decesso (18.10.2015), ossia 26 mensilità. Si è quindi ottenuto un importo pari ad Euro 24.274,00, da stornare dal totale dei prelievi effettuati nello stesso arco temporale tramite POS o da , pari ad Euro 31.894,91. Controparte_1
A questo importo è stato poi sommato l'importo di Euro 23.000,00, rappresentato dall'assegno avente come beneficiario
[...]
stesso – assegno datato 18.10.2015, tratto dal libretto CP_1
Coop 3 – (Allegato n.
1.A.4)”; mentre per quanto riguarda
[...]
: “I prelievi certi effettuati da da CP_3 Controparte_3 febbraio 2014 a maggio 2014 (prelievi effettuati dal libretto postale) sono stati pari ad Euro 2.005,00, che, ripartito sui 4 mesi, determina un prelievo medio pari ad Euro 501,25. Ne discende che i prelievi medi mensili stimati come ragionevoli sono pari ad Euro
501,25 per mese. Questo importo è ragionevole anche perché, prima dell'apertura del libretto postale, avvenuta l'1.2.2014, la pensione, pari ad Euro 500,00 veniva incassata direttamente e non riversata su nessun conto o libretto.
L'importo del prelievo medio (Euro 500,00) va sommato, a livello familiare, ai prelievi medi effettuati dal marito
[...]
, pari a circa Euro 950,00 mensili, come indicato in CP_2 precedenza. L'importo medio dei prelievi familiari ragionevolmente certi, realizzati nel periodo in cui erano in vita entrambi i coniugi, è stato quindi pari ad Euro 1.450,00 2
2 Si rileva che i coniugi hanno beneficiato anche degli incassi derivanti dagli affitti. Successivamente al decesso del coniuge, è ragionevole attendersi che, a parte le spese di natura eccezionale o non ricorrente, i consumi medi ordinari mensili familiari siano diminuiti, ragion per cui il CTU ha stimato il fabbisogno mensile in Euro 1.000,00. Si ritiene infatti ragionevole considerare che il nucleo familiare, ridotto ad un'unica unità, abbia bisogno di un importo inferiore rispetto al periodo in cui era composto da entrambi i coniugi.
Tale importo, pari ad Euro 1.000,00 mensili, è stato poi moltiplicato per i mesi intercorrenti dal decesso del coniuge Controparte_2
(ottobre 2015), alla data di decesso di Controparte_3
(22.06.2019), ossia per 44 mesi.
L'importo da stornare dai prelievi relativi alla Sig.ra
[...]
, è stato quindi così calcolato: per i mesi intercorrenti CP_3 da giugno 2014 al decesso del coniuge ossia Controparte_2 ottobre 2015, il prelievo medio è stato considerato pari ad Euro
500,00 per le 17 mensilità, ossia Euro 8.500,00, cui è stato sommato il prelievo medio di Euro 1.000,00 relativo al periodo intercorrente tra novembre 2015 e giugno 2019, mese del decesso di Controparte_3
(ossia per 44 mesi, come sopra indicato), da cui è disceso un importo pari ad Euro 44.000,00. L'importo totale dei prelievi medi così ottenuto è quindi pari ad Euro 52.500,00, dato da Euro 8.500,00 Euro più Euro 44.000,00”.
Si condivide la scelta del CTU di non tenere conto dell'inflazione nella determinazione dei consumi medi di ciascun coniuge, come invece ha chiesto la difesa dei convenuti. In primo luogo, perché, come osservato dal CTU, il tasso d'inflazione nel periodo preso a riferimento non risulta particolarmente significativo sicché risulta arduo stabilire l'impatto che l'inflazione può avere avuto sui consumi. In secondo luogo, perché comunque il reddito dei coniugi era sostenuto anche dalla percezione dei canoni di locazione per i quali era prevista la rivalutazione e quindi appare ragionevole supporre che l'aumento del costo della vita dovuto all'inflazione abbia trovato comunque adeguata compensazione.
Una volta individuato il costo medio della vita di ciascun coniuge, il CTU, previa ricostruzione delle movimentazioni addebitabili agli odierni convenuti quali delegati ad operare sui conti, ha ritenuto non giustificati i prelievi privi di giustificativi ed eccedenti la quota di fabbisogno di ciascun coniuge come sopra calcolata. Sul punto, occorre precisare che il CTU per quanto riguarda gli affitti ha osservato: “Con riferimento agli affitti percepiti dai coniugi deceduti, occorre specificare che non vi è stato alcun versamento né sui libretti, né sui conti correnti bancari. Si presume quindi che gli stessi siano stati percepiti per cassa. Sebbene Parte attrice sostenga che tali importi siano stati incassati da
[...]
, non vi è alcun documento che possa supportare tale CP_1 presunzione. A ciò va aggiunto che il contratto di affitto sottoscritto, non prevede il nome di per cui è Controparte_1 estremamente improbabile che l'inquilino abbia pagato ad un soggetto giuridicamente non legittimato all'incasso, esponendosi quindi al rischio di dover ripagare lo stesso importo al soggetto beneficiario corretto, nel periodo in cui almeno uno dei coniugi deceduti, era ancora in vita”. Mentre per quanto riguarda le pensioni il CTU ha ritenuto: “dall'analisi effettuata emerge che non vi sono stati prelievi documentati delle pensioni da parte degli eredi e che, sia che hanno effettuato molteplici Controparte_2 Controparte_3 prelievi personalmente anche dopo che le pensioni venivano accreditate sul libretto postale (e non era quindi richiesto l'incasso in contanti). Questo fa ragionevolmente presumere un adeguato grado di autonomia che fa ritenere che gli incassi delle pensioni fossero fatti da loro anche prima (in assenza di documentazione contraria).
I prelievi eseguiti da o da , non Controparte_1 Parte_2 sono prelievi delle pensioni, bensì prelievi generici di liquidità dai libretti o dai conti correnti.
L'impostazione adottata dal CTU è corretta e va condivisa. Non vi è prova, infatti, che il mandato ricevuto dai convenuti fosse esteso anche ai canoni di locazione ed ai ratei di pensione, come già sopra osservato.
Il CTU con riferimento alla posizione di ha Controparte_2 osservato: “Tale importo medio mensile è stato quindi moltiplicato per i mesi intercorrenti tra settembre 2013 e la data del decesso
(18.10.2015), ossia 26 mensilità. Si è quindi ottenuto un importo pari ad Euro 24.274,00, da stornare dal totale dei prelievi effettuati nello stesso arco temporale tramite POS o da
[...]
, pari ad Euro 31.894,91. A questo importo è stato poi CP_1 sommato l'importo di Euro 23.000,00, rappresentato dall'assegno avente come beneficiario stesso – assegno datato Controparte_1
18.10.2015, tratto dal libretto Coop 3 – (Allegato n.
1.A.4).
Ne è derivata una collazione netta, da riferire all'asse ereditario di , pari ad Euro 30.620,91. Controparte_2
Tale collazione andrebbe poi divisa in 3 parti uguali, rispettivamente per la coniuge e per i figli Controparte_3 [...]
e ossia per i 3 eredi legali. Poiché Parte_1 Controparte_1 però è deceduta ed i suoi eredi sono i figli Controparte_3 Pt_1
e , l'importo della collazione andrà diviso in parti uguali CP_1 tra (cui spetta quindi il 50% di tale importo) ed Parte_1
(che quindi dovrà versare al fratello il 50% di Controparte_1 detto importo).”
Mentre per quanto riguarda la posizione di , il CTU Controparte_3 si è così espresso: “L'importo totale dei prelievi medi così ottenuto
è quindi pari ad Euro 52.500,00, dato da Euro 8.500,00 Euro più Euro
44.000,00.
Tale importo è stato quindi stornato da Euro 103.555,96, pari al totale dei prelievi effettuati da da Controparte_1 [...]
e tramite ATM/POS. Parte_2
A tale importo vanno altresì aggiunti i due assegni da Euro 10.000,00 ciascuno, a favore di emessi dal libretto Coop, Controparte_1 in data 2.7.2016 (Allegato n.
1.B.4) ed in data 1.10.2016 (Allegato
n.
1.B.5).
Ai fini del calcolo della collazione, sono poi stati considerati anche i pagamenti effettuati da o da Controparte_1 [...]
, pari ad Euro 13.098,50 (Allegato n.
9.1 e n. 9.7). Si è Parte_2 quindi verificato che tutti questi movimenti fossero giustificati
(si vedano ad esempio le fatture allegate agli Atti di causa, da
Parte convenuta – Allegati da 36 a 42) (Allegati da n.
6.27 a n.
6.33 della presente Relazione). Tra le spese da stornare dalla collazione, vi rientrano anche le spese 'non ordinarie' sostenute da per pagare beni o servizi quali mobilio per la Controparte_1 casa di Via Tirso, 17. Tali spese sono state adeguatamente documentate agli Atti di causa (Allegati 13, da 17 a 24 e 28 di Parte convenuta) (Allegati da n.
6.10 a n.
6.18 e n.
6.21 della presente
Relazione), per un importo pari ad Euro 5.247,40 (comprensivo di
Euro 3.403,00 riconducibile a spese funebri per il Sig.
[...]
). Parte convenuta ha indicato anche ulteriori spese, che CP_2 sono state raggruppate dal CTU in tre categorie: 'Spese non adeguatamente documentate' per le quali non è possibile effettuare lo storno (pari ad Euro 2.170,00), 'Spese ordinarie', che quindi rientrano nel normale consumo medio mensile e che non possono essere stornate per evitare la duplicazione dello storno (pari ad Euro
196,27), ed infine, 'Spese già stornate' ossia spese già incluse nei
'Pagamenti giustificati' (pari ad Euro 2.525,50).
9.All'esito dell'accertamento condotto, il CTU ha quindi concluso nel modo seguente:” Totale prelievi non realizzati da
[...]
o da pari ad Euro 103.555,96, cui CP_2 Controparte_3 sottrarre il consumo medio mensile stimato, pari ad Euro 52.500,00, cui sommare i pagamenti effettuati da o Controparte_1 [...]
, al netto dei pagamenti giustificati (ritenuti dal CTU Parte_2 tutti giustificati), cui stornare i pagamenti per spese non ordinarie, che quindi eccedono il consumo medio ed ammontano ad Euro
5.247,40.
All'importo così ottenuto occorre sommare gli assegni intestati ad
(Allegati n.
1.B.4 e n.
1.B.5), pari ad Euro Controparte_1
20.000,00.
Ne discende che la collazione relativa all'eredità di
[...]
ammonta ad Euro 65.808,56. CP_3
La collazione totale (comprensiva della parte relativa all'eredità di e della parte relativa a Controparte_2 Controparte_3 ammonta quindi ad Euro 96.429,47.
Poiché è coerede al 50%, sulla base dei presenti Controparte_1 conteggi, deve versare al fratello il 50% Parte_1 dell'importo soggetto a collazione, che è quindi pari ad Euro
48.214,74 (Allegato n. 9.1)”. La somma quindi di spettanza dell'attore erede è pari ad euro
48.214,74.
10. Riguardo al secondo periodo, quello successivo al decesso di
, il CTU ha osservato: “L'analisi ed i conteggi sono Controparte_3 stati riportati dal CTU nel prospetto denominato “Spese sostenute da ” (Allegato n. 9.2). Gli importi riportati negli Controparte_1 allegati da Parte convenuta sono stati tutti riportati nel prospetto di calcolo e sono stati suddivisi in due categorie: “Spese non adeguatamente documentate” e “Spese documentate”. Con riferimento agli allegati da 4 a 12, di Parte convenuta, (Allegati da n.
6.1 a n.
6.9 della presente Relazione) sono risultate essere adeguatamente documentate le spese per un importo pari ad Euro 4.535,01, mentre sono stati esclusi due importi, perché non adeguatamente giustificati. Si tratta dell'allegato 6 di Parte convenuta (Allegato
n. 6.3) contenente una dichiarazione scritta (sottoscritta da Pt_3
) relativa all'incasso di un importo pari ad Euro 2.840,00 e
[...] dell'allegato 11 di Parte convenuta (Allegato n. 6.8) contenente una dichiarazione scritta (sottoscritta dall'Architetto
[...]
) relativa all'incasso di un importo pari ad Euro Tes_1
2.600,00. Con riferimento a tali documenti, si rilevano due anomalie che non consentono di ritenerli, a parere del CTU, come idonei giustificativi di spesa. Gli importi percepiti da chi svolge attività professionale, dovrebbero essere infatti comprovati mediante documenti aventi rilevanza fiscale (fatture o ricevute) e non tramite semplici dichiarazioni. Tali dichiarazioni, sebbene sottoscritte, non risultano essere adeguatamente attendibili, in quanto il CTU ha richiesto, per poter giustificare tali spese – trattandosi di documenti destinati ad essere utilizzati dal Tribunale – che i documenti allegati seguano le stesse procedure previste per i documenti sostitutivi di atto notorio e per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (artt. 46 e 47 DPR 445/2000), con connessa assunzione di responsabilità da parte del firmatario ed idoneo supporto documentale, quale ad esempio la carta d'identità del firmatario. Il CTU infatti non ha possibilità di garantire che la firma sia stata effettivamente apposta dai due soggetti indicati e che gli stessi si assumano la responsabilità di quanto dichiarato
(in calce alle dichiarazioni di atto notorio, viene infatti generalmente riportata una specifica dicitura, quale ad esempio: “Il sottoscritto […] dichiara che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità e dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000”).
Non sono stati considerati come giustificativi di spese gli elenchi manuali delle spese redatti da Controparte_1
Parte convenuta ha allegato anche degli “Avvisi di accertamento” da parte di , relativi ad imposte quali l'IMU e la TASI Controparte_5 relativi agli anni 2015 e 2016 ed indirizzati agli eredi di
[...]
e di La Parte ha allegato anche i CP_3 Controparte_2 relativi F24 pagati da Questi importi, che Controparte_1 ammontano complessivamente ad Euro 532,34 sono stati considerati come “Spese documentate”. A tale importo è stato sommato anche l'assegno intestato all'Architetto per Euro Testimone_1
500,00. La somma degli F24 sopra indicati e di tale assegno ammonta quindi ad Euro 1.032,34, come evincibile dal prospetto di calcolo realizzato dal CTU (Allegato n. 9.2).
Le spese documentate da dedurre dall'importo di 19.000,00 Euro, sono quindi pari ad Euro 4.535,01 più Euro 1.032,34, pari quindi ad Euro
5.567,35.
Gli importi dovuti da a con Controparte_1 Parte_1 riferimento alle entrate ed alle uscite 'post decesso di
[...]
(ossia non rientranti nei conteggi dell'asse CP_3 ereditario), sono quindi i seguenti:
Euro 19.000,00 (somma percepita in eccesso da Controparte_1 meno 5.567,35 (spese sostenute da anche per conto Controparte_1 del fratello ) = Euro 13.432,65. Tale importo va poi Parte_1 diviso al 50% per determinare la quota spettante a . Parte_1
L'importo così calcolato è pari ad Euro 6.716,33. Da tale importo deve poi essere sottratto l'importo già corrisposto da
[...]
al fratello (come riconosciuto anche da CP_1 Parte_1
Parte attrice), pari ad Euro 4.799,25. L'importo dovuto ammonta quindi da a Controparte_1 [...]
con riferimento agli incassi ed alle spese sostenute Parte_1 post decesso della madre, ammonta ad Euro 1.917,08 come evincibile dal prospetto di calcolo (Allegato n. 9.1)”.
Sulla scorta dei calcoli del CTU l'attore ha quindi diritto alla restituzione della somma pari ad euro 1.917,08.
Non si reputano condivisibili le obiezioni della difesa dei convenuti in relazione al mancato riconoscimento delle spese relative alla prestazione professionale resa dall'arch. Le spese non Tes_1 risultano supportate da idonea documentazione (fattura, quietanza) sicché non possono essere tenute in considerazione.
11.Va svolta infine un'ultima considerazione.
L'attore ha svolto domanda di rendiconto e condanna alla restituzione anche nei confronti di , coniuge di Parte_2 Controparte_1
e nuora dei coniugi . CP_1
La convenuta aveva la delega ad operare esclusivamente Parte_2 sul conto acceso presso la Cassa di Risparmio di Ravenna.
Il Consulente nella propria relazione riferisce i prelievi indistintamente ai convenuti. Tuttavia, a fronte delle osservazioni della difesa di parte convenuta, ha chiarito (pag. 40 della relazione) che nel fare ciò ha svolto una operazione concettuale e non di accertamento. Ora, considerato che la aveva la Parte_2 delega ad operare sul conto acceso presso la Cassa di Risparmio di
Ravenna, conto utilizzato per le spese relative alla ristrutturazione dell'immobile in via Tursi n. 17 ritenute giustificate dal CTU, si deve concludere che non vi è prova di prelievi indebiti riferibili specificamente alla sig.ra Parte_2
La domanda quindi spiegata nei suoi confronti è infondata e va respinta.
12. Per concludere, deve essere condannato a pagare Controparte_1
a la somma complessiva di euro 50.131,81. Parte_1
Trattandosi di importo dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale a seguito di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di mandato, quindi, di debito di valore, esso deve essere devalutato secondo gli indici Istat al momento del fatto/inadempimento che può essere stabilito in via equitativa all'anno 2019, data di decesso di;
gli interessi Controparte_3 al tasso legale debbono poi computarsi - in ossequio al criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 1712/95)
- sulle somme annualmente rivalutate.
13.L'attore ha svolto anche domanda di risarcimento del danno nei confronti del convenuto per “per non avere potuto utilizzare le somme spettantegli per far fronte a proprie posizioni debitorie”.
La domanda è infondata. I danni patiti sono invocati in modo del tutto generico, senza alcun specifico riferimento fattuale. In ogni caso poi, risultano completamente sforniti di prova.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e vanno regolate come segue.
è tenuto a rifondere le spese di lite a Controparte_1 [...]
; è tenuto a rifondere le spese di lite Parte_1 Parte_1 ad . Parte_2
Le spese di lite sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 7.616, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari, oltre ad euro 400 a quali spese di Parte_1 mediazione, come da richiesta depositata in atti.
Le spese di CTU, visti gli esiti, nei rapporti interni vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in parti uguali.
Per la medesima ragione, le spese di CTP devono essere integralmente compensate tra le parti (Cassazione civile sez. II, 10/05/2025,
n.12407: “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex articoli 91 e 92 del Cpc, sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.”).
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
- ACCOGLIE, nei limiti di cui in motivazione, la domanda dell'attore e per l'effetto condanna a pagare a Controparte_1 [...]
la somma di euro 50.131,81, oltre interessi come in parte Parte_1 motiva;
- RIGETTA la domanda dell'attore nei confronti di;
Parte_2
- CONDANNA a rifondere le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio a liquidate in euro 7.616 oltre Parte_1 al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, ed euro 400 per mediazione, oltre costi vivi di causa se documentati;
- CONDANNA a rifondere le spese di lite del presente Parte_1 giudizio a liquidate in euro 7.616 oltre al 15% per Parte_2 spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre costi vivi di causa se documentati;
- PONE definitivamente le spese di CTU nei rapporti interni, a carico di tutte le parti in parti uguali;
compensa integralmente le spese di CTP.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 17/12/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 416/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BAGNARA FLAVIA, elettivamente domiciliato in VIA LE CORBUSIER N. 39 48124 RAVENNA ITALIA presso il difensore avv. BAGNARA FLAVIA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ANDRINI ERMENEGILDO, elettivamente domiciliato in VIA TEODORICO N. 7 48122 RAVENNA presso il difensore avv. ANDRINI ERMENEGILDO
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'avv. ANDRINI ERMENEGILDO, elettivamente domiciliato in VIA TEODORICO N. 7 48122 RAVENNA presso il difensore avv. ANDRINI ERMENEGILDO
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16.7.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. Con atto di citazione, notificato il 07/02/2022, Parte_1 ha convenuto in giudizio avanti all'intestato Tribunale suo fratello e la di lui moglie per sentire Controparte_1 Parte_2 condannare , quale coerede dei genitori Controparte_1 CP_2
e a restituire alla massa ereditaria le
[...] Controparte_3 somme illegittimamente trattenute dopo il decesso dei genitori pari ad euro 14.200,75, e e , in solido, Controparte_1 Parte_2
a rendere il conto della gestione del patrimonio degli anziani genitori e a restituire alla massa le somme illegittimamente prelevate e trattenute, nell'importo di € 273.945,53.
A sostegno della propria domanda, ha esposto in sintesi di avere accertato solo dopo l'apertura della successione del padre
[...]
(intervenuta in data 18/10/2015) e della madre CP_2 [...]
(intervenuta in data 22/06/2019), e dopo la divisione al CP_3
50% dei beni risultanti nelle rispettive dichiarazioni di successione, che il fratello aveva incassato e/o trattenuto CP_1 per sé varie somme, ed anche che fratello e cognata avevano prelevato ingenti somme, anche in contanti, nella loro qualità di delegati.
Più nel dettaglio, i prelievi indebiti che risultavano erano pari ad almeno € 36.549,91 dal libretto Coop di (tra Controparte_2 contanti e assegni) e pari ad almeno € 54.999,84 dal libretto Coop di Inoltre, risultavano indebiti prelievi anche Controparte_3 dai c/c dei due anziani genitori presso la Cassa di Risparmio, e, in particolare, da quello aperto a solo nome di Controparte_3 dopo la morte del marito, sia in contanti, sia con bancomat, anche in ore notturne. Infine, è emerso che per anni, Controparte_1 in qualità di delegato, aveva ritirato in contanti la pensione INPS dei genitori allo sportello di e, poi, dal conto CP_4
, ed anche incassato tutti i canoni di locazione (prima CP_4 di € 480,00 mensili e poi di € 500,00) relativi all'appartamento di proprietà dei de cuius, sottostante a quello sempre abitato dai due anziani coniugi, in Ravenna, via Tirso n. 17.
2. Con due distinti atti, si sono ritualmente costituiti
[...]
ed contestando tutto quanto ex adverso CP_1 Parte_2 sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. I
In particolare, ha affermato che i prelievi Controparte_1 effettuati dopo il decesso della sig.ra riguardano Controparte_3 spese che trovano puntale giustificazione, mentre i prelievi effettuati quando ancora i genitori erano in vita sono stati effettuati in esecuzione delle loro richieste e che, ad oggi, risulta sostanzialmente impossibile riuscire a riferire ogni prelievo ad una spesa. Ha poi contestato di avere mai percepito i ratei di pensione ed i canoni di locazione in nome e per conto dei genitori.
[...]
in particolare ha sostenuto di aver effettuato Parte_2 esclusivamente operazioni di prelievo o pagamento su richiesta e nell'interesse dei suoceri insieme al marito a fine 2016 in relazione all'ammodernamento e riarredo dell'appartamento che i genitori del marito dovevano locare.
3. La causa è stata istruita mediante CTU contabile, volta ad accertare gli addebiti e i prelevamenti effettuati dai convenuti sui conti intestati a e e la Controparte_2 Controparte_3 destinazione dei medesimi.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023, poi prorogato con decreto del
1.12.2023, la presente causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4. La domanda di parte attrice è fondata nei limiti ed in ragione di quanto segue.
In via preliminare, va osservato che non è in contestazione la qualità di erede dell'attore, che trova riscontro anche nelle denunce di successione depositate in atti (all. doc. nn.
2-3 attore), e che la successione del padre prima, e della madre poi, è regolata ab intestato. Ancora, sempre in via preliminare, va rilevato che è consentito all'attore agire per un credito ereditario proporzionale alle quota di sua spettanza (Cassazione civile sez. VI, 20/11/2017, n.27417: “Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione”) e che “tra coeredi, l'azione di rendiconto può essere autonomamente proposta, anche ove siano definite le questioni relative alla divisione ereditaria” (Cassazione civile sez. II, 16/07/2018, n.18857).
5. L'attore, in qualità di erede, agisce nei confronti del fratello e della nuora , per ottenere da quest'ultimi CP_1 Parte_2 il rendiconto della gestione delle sostanze dei genitori quando erano ancora in vita, e nei confronti di per il Controparte_1 rendiconto dell'attività svolta a seguito del decesso della madre
Unitamente alla rendicontazione, ha domandato la Controparte_3 condanna dei convenuti alla restituzione di quanto risulti prelevato o trattenuto indebitamente e, una volta reintegrata la massa ereditaria, l'assegnazione della sua quota di spettanza pari ad un mezzo.
L'azione promossa si fonda sul presupposto che tra gli odierni convenuti ed i coniugi sia intercorso un rapporto di CP_1 mandato e che pertanto in qualità di mandatari siano tenuti a rendere conto dell'attività svolta al mandante o ai suoi eredi.
Sul punto va osservato che il rendiconto può essere chiesto anche dell'erede del mandante in quanto l'estinzione del mandato per morte del mandante non fa venir meno l'obbligo di rendiconto del mandatario, che deve adempierlo nei confronti degli eredi del mandante (Cass. 9262/2003).
L'estinzione del mandato per morte del mandatario, prevista dall'art. 1722, n. 4, cod. civ., e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dall'art. 1713, primo comma, cod. civ., si collocano, infatti, su piani diversi e non confondibili, sicché la morte ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore degli eredi di quest'ultimo, in virtù delle norme generali in tema di successione “mortis causa”
(Cass.7254/2013) (così Cassazione civile sez. II, 09/05/2017, (ud.
07/04/2017, dep. 09/05/2017), n.11290).
Gli odierni convenuti, a ben vedere, non hanno contestato in modo specifico di avere ricevuto dai coniugi un mandato CP_1 relativo alla gestione delle risorse economiche presenti sui vari conti correnti dei genitori/suoceri, sui quali potevano operare in forza di delega (per vero, ma lo si vedrà nel prosieguo,
[...]
aveva delega ad operare esclusivamente sul conto acceso Parte_2 presso la Cassa di Risparmio di Ravenna n. 081/330/183769 intestato a ). Controparte_3
Si deve quindi ritenere provato, giacché non oggetto di specifica contestazione, l'esistenza di un rapporto di mandato tra i genitori/suoceri e gli odierni convenuti.
A fronte della esistenza di un rapporto di mandato, i convenuti non hanno allegato, ancora prima che provato, di essere stati dispensati dall'obbligo del rendiconto (art. 1713 c.c.) o di averlo già reso
Preme sin d'ora precisare che il perimetro del mandato ricevuto dai convenuti, e da in particolare, non può essere Controparte_1 esteso sino alla gestione anche dei canoni di locazione e dei ratei di pensione spettanti ai coniugi come vorrebbe parte CP_1 attrice. I convenuti hanno infatti negato di aver mai ricevuto alcun incarico in tal senso, e parte attrice non ha provato – né dedotto capitoli prova a riguardo - che la gestione delle sostanze dei genitori da parte del fratello o della nuora fosse estesa anche alle predette entrate.
Da ultimo, giova osservare che, quand'anche si volesse ritenere insussistente un rapporto di mandato, i convenuti, in forza della delega ad operare sui conti che hanno ricevuto, sarebbero comunque tenuti alla restituzione delle somme i cui prelievi non trovano adeguata giustificazione.
La delega, infatti, che è una procura, conferisce il potere di agire nell'interesse altrui e non in quello proprio, salva la prova, che non è stata fornita, dell'esistenza di un mandato in rem propria (nei termini descritti, Cass. sez. III n. 10484/2024 in motivazione:
“Nella fattispecie, era agli atti una procura (che le parti e gli stessi giudici chiamano impropriamente delega), ossia un atto con cui la madre aveva conferito alla figlia il potere di agire sul conto e di compiere su quel conto una serie operazioni, che, evidentemente, devono essere fatte nell'interesse del rappresentato, posto che la procura non attribuisce, come si è detto, diritti al procuratore.
Dunque, pur con linguaggio errato, i giudici di appello hanno limitato l'indagine alla procura, ossia all'unico atto che era disponibile, ed hanno tratto la conclusione, corretta, che da quell'atto non derivava il diritto di appropriarsi delle somme: la procura, si ripete, conferisce un potere di agire nell'interesse altrui e non in quello proprio, e del resto è così anche per il mandato, salvo che sia in rem propriam.”).
In definitiva, l'attore – erede dei mandanti – ha diritto a conseguire la sua quota di spettanza pari ad 1/2 delle somme che risultano prelevate (e quindi oggetto di restituzione) in assenza di valida giustificazione.
6. La ricostruzione degli addebiti e dei prelievi è stata oggetto di apposita consulenza tecnica disposta nel corso del processo.
L'esame delle movimentazioni effettuate ha riguardato due distinti periodi: il primo, relativo a quando erano ancora in vita entrambi i coniugi e quando in vita era rimasta solo il Controparte_3 secondo, successivo al decesso anche di Controparte_3
Si osserva sin d'ora che lo scrivente condivide integralmente l'operato del CTU, frutto di attenta e scrupolosa disamina della documentazione rilevante – e ne fa proprie le conclusioni, ritenute convincenti e motivate in modo congruo. In relazione alle osservazioni critiche mosse dalle Difese delle parti costituite, si richiama il noto orientamento della S.C. per cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte [n.d.r. come nel caso di specie riguardo al CTP delle parti], esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (così, tra le tante, Cass., 2.2.2015, n. 1815; più di recente, nello stesso senso cfr.
Cass. 31.8.2018, n. 21504).
7. Riguardo al primo periodo di interesse, il CTU, per stabilire l'esistenza di eventuali prelievi indebiti, ha proceduto alla determinazione del consumo medio di ciascun coniuge e ritenuto ingiustificato ciò che supera tale importo ed è sfornito di adeguata giustificazione documentale.
Per determinare il consumo medio di ciascun coniuge il CTU ha utilizzato la seguente metodologia: “Sono state analizzate tutte le entrate e tutte le uscite tracciate attraverso i libretti, i conti correnti ed i dossier titoli.
Sono quindi stati individuati, soprattutto nei primi periodi oggetto di analisi, dei prelievi effettuati personalmente, rispettivamente da e da Poiché tali periodi Controparte_2 Controparte_3 hanno riguardato alcune mensilità continuative, i relativi prelievi sono stati considerati dal CTU per ricostruire il prelievo medio dei coniugi deceduti, prima che operassero anche altre persone aventi delega ( ed , oppure prima che Controparte_1 Parte_2 venissero effettuati dei prelievi tramite POS, non riconducibili con certezza a nessun soggetto (anche se la Ctp di Parte attrice ha rilevato che molti dei prelievi con POS sono stati realizzati presso sportelli ATM vicini all'abitazione di . Controparte_1
Il prelievo medio, così determinato, è stato quindi moltiplicato per le mensilità successive, ottenendo così un importo che rappresenta un consumo potenziale e probabile effettuato a favore dei coniugi deceduti. Tale importo non può essere considerato quindi un dato certo, bensì un dato estremamente probabile e razionale. Non è stato preso in considerazione l'indice inflattivo, al fine di rivalutare annualmente il consumo medio, perché l'arco temporale considerato è comunque contenuto (ad esempio, con riferimento a
[...]
, la proiezione del consumo medio stimato ha riguardato CP_2
l'arco temporale di 26 mensilità).
8. In applicazione del metodo appena descritto, i consumi medi, per quanto riguarda sono stati individuati come Controparte_2 segue: “I consumi medi mensili potenziali (Allegato n. 9.11) sono stati quindi calcolati basandosi sui prelievi certi di
[...]
dal 07/2012 al 08/2013, rispettivamente dai libretti Coop CP_2
e dal libretto postale, pari ad Euro 12.137,00. Tale importo è stato diviso per le 13 mensilità considerate, ottenendo un importo medio pari ad Euro 933,62 (si precisa che tale conteggio è stato condiviso con i Ctp durante la terza riunione – Allegato n. 7.3). Tale importo medio mensile è stato quindi moltiplicato per i mesi intercorrenti tra settembre 2013 e la data del decesso (18.10.2015), ossia 26 mensilità. Si è quindi ottenuto un importo pari ad Euro 24.274,00, da stornare dal totale dei prelievi effettuati nello stesso arco temporale tramite POS o da , pari ad Euro 31.894,91. Controparte_1
A questo importo è stato poi sommato l'importo di Euro 23.000,00, rappresentato dall'assegno avente come beneficiario
[...]
stesso – assegno datato 18.10.2015, tratto dal libretto CP_1
Coop 3 – (Allegato n.
1.A.4)”; mentre per quanto riguarda
[...]
: “I prelievi certi effettuati da da CP_3 Controparte_3 febbraio 2014 a maggio 2014 (prelievi effettuati dal libretto postale) sono stati pari ad Euro 2.005,00, che, ripartito sui 4 mesi, determina un prelievo medio pari ad Euro 501,25. Ne discende che i prelievi medi mensili stimati come ragionevoli sono pari ad Euro
501,25 per mese. Questo importo è ragionevole anche perché, prima dell'apertura del libretto postale, avvenuta l'1.2.2014, la pensione, pari ad Euro 500,00 veniva incassata direttamente e non riversata su nessun conto o libretto.
L'importo del prelievo medio (Euro 500,00) va sommato, a livello familiare, ai prelievi medi effettuati dal marito
[...]
, pari a circa Euro 950,00 mensili, come indicato in CP_2 precedenza. L'importo medio dei prelievi familiari ragionevolmente certi, realizzati nel periodo in cui erano in vita entrambi i coniugi, è stato quindi pari ad Euro 1.450,00 2
2 Si rileva che i coniugi hanno beneficiato anche degli incassi derivanti dagli affitti. Successivamente al decesso del coniuge, è ragionevole attendersi che, a parte le spese di natura eccezionale o non ricorrente, i consumi medi ordinari mensili familiari siano diminuiti, ragion per cui il CTU ha stimato il fabbisogno mensile in Euro 1.000,00. Si ritiene infatti ragionevole considerare che il nucleo familiare, ridotto ad un'unica unità, abbia bisogno di un importo inferiore rispetto al periodo in cui era composto da entrambi i coniugi.
Tale importo, pari ad Euro 1.000,00 mensili, è stato poi moltiplicato per i mesi intercorrenti dal decesso del coniuge Controparte_2
(ottobre 2015), alla data di decesso di Controparte_3
(22.06.2019), ossia per 44 mesi.
L'importo da stornare dai prelievi relativi alla Sig.ra
[...]
, è stato quindi così calcolato: per i mesi intercorrenti CP_3 da giugno 2014 al decesso del coniuge ossia Controparte_2 ottobre 2015, il prelievo medio è stato considerato pari ad Euro
500,00 per le 17 mensilità, ossia Euro 8.500,00, cui è stato sommato il prelievo medio di Euro 1.000,00 relativo al periodo intercorrente tra novembre 2015 e giugno 2019, mese del decesso di Controparte_3
(ossia per 44 mesi, come sopra indicato), da cui è disceso un importo pari ad Euro 44.000,00. L'importo totale dei prelievi medi così ottenuto è quindi pari ad Euro 52.500,00, dato da Euro 8.500,00 Euro più Euro 44.000,00”.
Si condivide la scelta del CTU di non tenere conto dell'inflazione nella determinazione dei consumi medi di ciascun coniuge, come invece ha chiesto la difesa dei convenuti. In primo luogo, perché, come osservato dal CTU, il tasso d'inflazione nel periodo preso a riferimento non risulta particolarmente significativo sicché risulta arduo stabilire l'impatto che l'inflazione può avere avuto sui consumi. In secondo luogo, perché comunque il reddito dei coniugi era sostenuto anche dalla percezione dei canoni di locazione per i quali era prevista la rivalutazione e quindi appare ragionevole supporre che l'aumento del costo della vita dovuto all'inflazione abbia trovato comunque adeguata compensazione.
Una volta individuato il costo medio della vita di ciascun coniuge, il CTU, previa ricostruzione delle movimentazioni addebitabili agli odierni convenuti quali delegati ad operare sui conti, ha ritenuto non giustificati i prelievi privi di giustificativi ed eccedenti la quota di fabbisogno di ciascun coniuge come sopra calcolata. Sul punto, occorre precisare che il CTU per quanto riguarda gli affitti ha osservato: “Con riferimento agli affitti percepiti dai coniugi deceduti, occorre specificare che non vi è stato alcun versamento né sui libretti, né sui conti correnti bancari. Si presume quindi che gli stessi siano stati percepiti per cassa. Sebbene Parte attrice sostenga che tali importi siano stati incassati da
[...]
, non vi è alcun documento che possa supportare tale CP_1 presunzione. A ciò va aggiunto che il contratto di affitto sottoscritto, non prevede il nome di per cui è Controparte_1 estremamente improbabile che l'inquilino abbia pagato ad un soggetto giuridicamente non legittimato all'incasso, esponendosi quindi al rischio di dover ripagare lo stesso importo al soggetto beneficiario corretto, nel periodo in cui almeno uno dei coniugi deceduti, era ancora in vita”. Mentre per quanto riguarda le pensioni il CTU ha ritenuto: “dall'analisi effettuata emerge che non vi sono stati prelievi documentati delle pensioni da parte degli eredi e che, sia che hanno effettuato molteplici Controparte_2 Controparte_3 prelievi personalmente anche dopo che le pensioni venivano accreditate sul libretto postale (e non era quindi richiesto l'incasso in contanti). Questo fa ragionevolmente presumere un adeguato grado di autonomia che fa ritenere che gli incassi delle pensioni fossero fatti da loro anche prima (in assenza di documentazione contraria).
I prelievi eseguiti da o da , non Controparte_1 Parte_2 sono prelievi delle pensioni, bensì prelievi generici di liquidità dai libretti o dai conti correnti.
L'impostazione adottata dal CTU è corretta e va condivisa. Non vi è prova, infatti, che il mandato ricevuto dai convenuti fosse esteso anche ai canoni di locazione ed ai ratei di pensione, come già sopra osservato.
Il CTU con riferimento alla posizione di ha Controparte_2 osservato: “Tale importo medio mensile è stato quindi moltiplicato per i mesi intercorrenti tra settembre 2013 e la data del decesso
(18.10.2015), ossia 26 mensilità. Si è quindi ottenuto un importo pari ad Euro 24.274,00, da stornare dal totale dei prelievi effettuati nello stesso arco temporale tramite POS o da
[...]
, pari ad Euro 31.894,91. A questo importo è stato poi CP_1 sommato l'importo di Euro 23.000,00, rappresentato dall'assegno avente come beneficiario stesso – assegno datato Controparte_1
18.10.2015, tratto dal libretto Coop 3 – (Allegato n.
1.A.4).
Ne è derivata una collazione netta, da riferire all'asse ereditario di , pari ad Euro 30.620,91. Controparte_2
Tale collazione andrebbe poi divisa in 3 parti uguali, rispettivamente per la coniuge e per i figli Controparte_3 [...]
e ossia per i 3 eredi legali. Poiché Parte_1 Controparte_1 però è deceduta ed i suoi eredi sono i figli Controparte_3 Pt_1
e , l'importo della collazione andrà diviso in parti uguali CP_1 tra (cui spetta quindi il 50% di tale importo) ed Parte_1
(che quindi dovrà versare al fratello il 50% di Controparte_1 detto importo).”
Mentre per quanto riguarda la posizione di , il CTU Controparte_3 si è così espresso: “L'importo totale dei prelievi medi così ottenuto
è quindi pari ad Euro 52.500,00, dato da Euro 8.500,00 Euro più Euro
44.000,00.
Tale importo è stato quindi stornato da Euro 103.555,96, pari al totale dei prelievi effettuati da da Controparte_1 [...]
e tramite ATM/POS. Parte_2
A tale importo vanno altresì aggiunti i due assegni da Euro 10.000,00 ciascuno, a favore di emessi dal libretto Coop, Controparte_1 in data 2.7.2016 (Allegato n.
1.B.4) ed in data 1.10.2016 (Allegato
n.
1.B.5).
Ai fini del calcolo della collazione, sono poi stati considerati anche i pagamenti effettuati da o da Controparte_1 [...]
, pari ad Euro 13.098,50 (Allegato n.
9.1 e n. 9.7). Si è Parte_2 quindi verificato che tutti questi movimenti fossero giustificati
(si vedano ad esempio le fatture allegate agli Atti di causa, da
Parte convenuta – Allegati da 36 a 42) (Allegati da n.
6.27 a n.
6.33 della presente Relazione). Tra le spese da stornare dalla collazione, vi rientrano anche le spese 'non ordinarie' sostenute da per pagare beni o servizi quali mobilio per la Controparte_1 casa di Via Tirso, 17. Tali spese sono state adeguatamente documentate agli Atti di causa (Allegati 13, da 17 a 24 e 28 di Parte convenuta) (Allegati da n.
6.10 a n.
6.18 e n.
6.21 della presente
Relazione), per un importo pari ad Euro 5.247,40 (comprensivo di
Euro 3.403,00 riconducibile a spese funebri per il Sig.
[...]
). Parte convenuta ha indicato anche ulteriori spese, che CP_2 sono state raggruppate dal CTU in tre categorie: 'Spese non adeguatamente documentate' per le quali non è possibile effettuare lo storno (pari ad Euro 2.170,00), 'Spese ordinarie', che quindi rientrano nel normale consumo medio mensile e che non possono essere stornate per evitare la duplicazione dello storno (pari ad Euro
196,27), ed infine, 'Spese già stornate' ossia spese già incluse nei
'Pagamenti giustificati' (pari ad Euro 2.525,50).
9.All'esito dell'accertamento condotto, il CTU ha quindi concluso nel modo seguente:” Totale prelievi non realizzati da
[...]
o da pari ad Euro 103.555,96, cui CP_2 Controparte_3 sottrarre il consumo medio mensile stimato, pari ad Euro 52.500,00, cui sommare i pagamenti effettuati da o Controparte_1 [...]
, al netto dei pagamenti giustificati (ritenuti dal CTU Parte_2 tutti giustificati), cui stornare i pagamenti per spese non ordinarie, che quindi eccedono il consumo medio ed ammontano ad Euro
5.247,40.
All'importo così ottenuto occorre sommare gli assegni intestati ad
(Allegati n.
1.B.4 e n.
1.B.5), pari ad Euro Controparte_1
20.000,00.
Ne discende che la collazione relativa all'eredità di
[...]
ammonta ad Euro 65.808,56. CP_3
La collazione totale (comprensiva della parte relativa all'eredità di e della parte relativa a Controparte_2 Controparte_3 ammonta quindi ad Euro 96.429,47.
Poiché è coerede al 50%, sulla base dei presenti Controparte_1 conteggi, deve versare al fratello il 50% Parte_1 dell'importo soggetto a collazione, che è quindi pari ad Euro
48.214,74 (Allegato n. 9.1)”. La somma quindi di spettanza dell'attore erede è pari ad euro
48.214,74.
10. Riguardo al secondo periodo, quello successivo al decesso di
, il CTU ha osservato: “L'analisi ed i conteggi sono Controparte_3 stati riportati dal CTU nel prospetto denominato “Spese sostenute da ” (Allegato n. 9.2). Gli importi riportati negli Controparte_1 allegati da Parte convenuta sono stati tutti riportati nel prospetto di calcolo e sono stati suddivisi in due categorie: “Spese non adeguatamente documentate” e “Spese documentate”. Con riferimento agli allegati da 4 a 12, di Parte convenuta, (Allegati da n.
6.1 a n.
6.9 della presente Relazione) sono risultate essere adeguatamente documentate le spese per un importo pari ad Euro 4.535,01, mentre sono stati esclusi due importi, perché non adeguatamente giustificati. Si tratta dell'allegato 6 di Parte convenuta (Allegato
n. 6.3) contenente una dichiarazione scritta (sottoscritta da Pt_3
) relativa all'incasso di un importo pari ad Euro 2.840,00 e
[...] dell'allegato 11 di Parte convenuta (Allegato n. 6.8) contenente una dichiarazione scritta (sottoscritta dall'Architetto
[...]
) relativa all'incasso di un importo pari ad Euro Tes_1
2.600,00. Con riferimento a tali documenti, si rilevano due anomalie che non consentono di ritenerli, a parere del CTU, come idonei giustificativi di spesa. Gli importi percepiti da chi svolge attività professionale, dovrebbero essere infatti comprovati mediante documenti aventi rilevanza fiscale (fatture o ricevute) e non tramite semplici dichiarazioni. Tali dichiarazioni, sebbene sottoscritte, non risultano essere adeguatamente attendibili, in quanto il CTU ha richiesto, per poter giustificare tali spese – trattandosi di documenti destinati ad essere utilizzati dal Tribunale – che i documenti allegati seguano le stesse procedure previste per i documenti sostitutivi di atto notorio e per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (artt. 46 e 47 DPR 445/2000), con connessa assunzione di responsabilità da parte del firmatario ed idoneo supporto documentale, quale ad esempio la carta d'identità del firmatario. Il CTU infatti non ha possibilità di garantire che la firma sia stata effettivamente apposta dai due soggetti indicati e che gli stessi si assumano la responsabilità di quanto dichiarato
(in calce alle dichiarazioni di atto notorio, viene infatti generalmente riportata una specifica dicitura, quale ad esempio: “Il sottoscritto […] dichiara che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità e dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000”).
Non sono stati considerati come giustificativi di spese gli elenchi manuali delle spese redatti da Controparte_1
Parte convenuta ha allegato anche degli “Avvisi di accertamento” da parte di , relativi ad imposte quali l'IMU e la TASI Controparte_5 relativi agli anni 2015 e 2016 ed indirizzati agli eredi di
[...]
e di La Parte ha allegato anche i CP_3 Controparte_2 relativi F24 pagati da Questi importi, che Controparte_1 ammontano complessivamente ad Euro 532,34 sono stati considerati come “Spese documentate”. A tale importo è stato sommato anche l'assegno intestato all'Architetto per Euro Testimone_1
500,00. La somma degli F24 sopra indicati e di tale assegno ammonta quindi ad Euro 1.032,34, come evincibile dal prospetto di calcolo realizzato dal CTU (Allegato n. 9.2).
Le spese documentate da dedurre dall'importo di 19.000,00 Euro, sono quindi pari ad Euro 4.535,01 più Euro 1.032,34, pari quindi ad Euro
5.567,35.
Gli importi dovuti da a con Controparte_1 Parte_1 riferimento alle entrate ed alle uscite 'post decesso di
[...]
(ossia non rientranti nei conteggi dell'asse CP_3 ereditario), sono quindi i seguenti:
Euro 19.000,00 (somma percepita in eccesso da Controparte_1 meno 5.567,35 (spese sostenute da anche per conto Controparte_1 del fratello ) = Euro 13.432,65. Tale importo va poi Parte_1 diviso al 50% per determinare la quota spettante a . Parte_1
L'importo così calcolato è pari ad Euro 6.716,33. Da tale importo deve poi essere sottratto l'importo già corrisposto da
[...]
al fratello (come riconosciuto anche da CP_1 Parte_1
Parte attrice), pari ad Euro 4.799,25. L'importo dovuto ammonta quindi da a Controparte_1 [...]
con riferimento agli incassi ed alle spese sostenute Parte_1 post decesso della madre, ammonta ad Euro 1.917,08 come evincibile dal prospetto di calcolo (Allegato n. 9.1)”.
Sulla scorta dei calcoli del CTU l'attore ha quindi diritto alla restituzione della somma pari ad euro 1.917,08.
Non si reputano condivisibili le obiezioni della difesa dei convenuti in relazione al mancato riconoscimento delle spese relative alla prestazione professionale resa dall'arch. Le spese non Tes_1 risultano supportate da idonea documentazione (fattura, quietanza) sicché non possono essere tenute in considerazione.
11.Va svolta infine un'ultima considerazione.
L'attore ha svolto domanda di rendiconto e condanna alla restituzione anche nei confronti di , coniuge di Parte_2 Controparte_1
e nuora dei coniugi . CP_1
La convenuta aveva la delega ad operare esclusivamente Parte_2 sul conto acceso presso la Cassa di Risparmio di Ravenna.
Il Consulente nella propria relazione riferisce i prelievi indistintamente ai convenuti. Tuttavia, a fronte delle osservazioni della difesa di parte convenuta, ha chiarito (pag. 40 della relazione) che nel fare ciò ha svolto una operazione concettuale e non di accertamento. Ora, considerato che la aveva la Parte_2 delega ad operare sul conto acceso presso la Cassa di Risparmio di
Ravenna, conto utilizzato per le spese relative alla ristrutturazione dell'immobile in via Tursi n. 17 ritenute giustificate dal CTU, si deve concludere che non vi è prova di prelievi indebiti riferibili specificamente alla sig.ra Parte_2
La domanda quindi spiegata nei suoi confronti è infondata e va respinta.
12. Per concludere, deve essere condannato a pagare Controparte_1
a la somma complessiva di euro 50.131,81. Parte_1
Trattandosi di importo dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale a seguito di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di mandato, quindi, di debito di valore, esso deve essere devalutato secondo gli indici Istat al momento del fatto/inadempimento che può essere stabilito in via equitativa all'anno 2019, data di decesso di;
gli interessi Controparte_3 al tasso legale debbono poi computarsi - in ossequio al criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 1712/95)
- sulle somme annualmente rivalutate.
13.L'attore ha svolto anche domanda di risarcimento del danno nei confronti del convenuto per “per non avere potuto utilizzare le somme spettantegli per far fronte a proprie posizioni debitorie”.
La domanda è infondata. I danni patiti sono invocati in modo del tutto generico, senza alcun specifico riferimento fattuale. In ogni caso poi, risultano completamente sforniti di prova.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e vanno regolate come segue.
è tenuto a rifondere le spese di lite a Controparte_1 [...]
; è tenuto a rifondere le spese di lite Parte_1 Parte_1 ad . Parte_2
Le spese di lite sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 7.616, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari, oltre ad euro 400 a quali spese di Parte_1 mediazione, come da richiesta depositata in atti.
Le spese di CTU, visti gli esiti, nei rapporti interni vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in parti uguali.
Per la medesima ragione, le spese di CTP devono essere integralmente compensate tra le parti (Cassazione civile sez. II, 10/05/2025,
n.12407: “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex articoli 91 e 92 del Cpc, sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.”).
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
- ACCOGLIE, nei limiti di cui in motivazione, la domanda dell'attore e per l'effetto condanna a pagare a Controparte_1 [...]
la somma di euro 50.131,81, oltre interessi come in parte Parte_1 motiva;
- RIGETTA la domanda dell'attore nei confronti di;
Parte_2
- CONDANNA a rifondere le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio a liquidate in euro 7.616 oltre Parte_1 al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, ed euro 400 per mediazione, oltre costi vivi di causa se documentati;
- CONDANNA a rifondere le spese di lite del presente Parte_1 giudizio a liquidate in euro 7.616 oltre al 15% per Parte_2 spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre costi vivi di causa se documentati;
- PONE definitivamente le spese di CTU nei rapporti interni, a carico di tutte le parti in parti uguali;
compensa integralmente le spese di CTP.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 17/12/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni