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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 4593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4593 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13923/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice AR SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 13923/2023 di appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Brescia n. 81/2023 pubblicata in data 26 aprile 2023 (n. R.G. 8086/2018), promossa da:
C.F. ) APPELLANTE Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Giuseppe A. Salvadore contro
C.F. ) APPELLATA Controparte_1 C.F._1
con l'avv. Werner Manzillo
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'adito Tribunale di Brescia, dichiarata la propria competenza, contrariis reiectis, riformare integralmente la gravata sentenza n. 81/2023 pubblicata dal Giudice di Pace di Brescia il 26 aprile
2023 nel procedimento civile iscritto a ruolo con R.G. 8086/2018 e, in accoglimento di tutte le domande ed eccezioni svolte in primo grado da intendersi integralmente devolute all'adito Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., effettuati tutti gli accertamenti e le declaratorie di rito, pagina 1 di 12 condannare l'appellata a restituire al il com- Controparte_1 Controparte_2 plessivo importo di € 1.103,65 o la diversa ritenuta ed accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'indebito prelievo al saldo effettivo ed integrale.
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia in funzione di giudice di appello, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione,
- in via preliminare: accertato e dichiarato che l'impugnazione avversaria è stata proposta in violazione del disposto dell'art. 339, comma III, c.p.c., dichiarare la medesima inammissibile;
- in via principale: rigettare l'impugnazione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 81/2023, rep. n. 861/2023, RG n. 8086/2018, pubblicata il
26.04.2023;
- ovvero comunque, riproponendo integralmente le domande del primo grado, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale e senza accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni avversarie nuove;
- nel merito, respingere le richieste di indebito di parte attrice per i motivi sopra esposti in fatto ed in diritto e comunque, subordinatamente, in via di eccezione riconvenzionale, prendere atto delle obbligazioni insorte, se del caso anche a titolo di penale, con il mandato del 23.10.2017 a favore della
Convenuta ed a carico del e quindi denegatamente ridurre la pretesa del Parte_1 Parte_1 alla minor somma effettivamente dovuta.
[...]
Spese e compensi rifusi anche per il secondo grado di giudizio.
In via istruttoria, ove le ragioni della Convenuta non fossero evidenti ex actis, si chiede ammettere le prove orali di cui alla memoria ex art. 320 cpc ritualmente depositata, con relativa controprova sui capitoli eventualmente ammessi per l'Appellante.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il citava innanzi al Giudice di Pace di Brescia la dott.ssa , Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 1.103,65 (così rettificato l'importo in sede di note conclusive) oltre rivalutazione ed interessi.
Deduceva, in fatto, che:
pagina 2 di 12 a) tale importo era stato prelevato dalla dal conto corrente condominiale mediante CP_1 tre distinti ordini di bonifico a suo favore, rispettivamente di € 262,00, € 1.080,50 e € 239,95, a saldo delle fatture n. 25, 26 e 27, tutte emesse il 28 maggio 2018, successivamente alla revoca dall'incarico di amministratore da parte dell'assemblea condominiale riunitasi in data
28/05/2018; b) che nelle fatture nn. 25 e 27 la aveva indicato importi maggiori di CP_1
quelli contrattualmente pattuiti avendo, in particolare, esposto nei predetti documenti, quali compensi netti per le prestazioni indicate, importi contrattualmente concordati come lordi nella sua nota/preventivo accettata dall'assemblea condominiale in data 23.10.2017, nel corso della quale la era stata confermata, quale amministratore, anche per l'esercizio 2017/2018, CP_1
così lucrando l'importo di € 23,15 (di cui € 4,00 per bolli ed € 19,02 per rivalsa INPS); c) che la somma di cui alla fattura n. 26 (qualificata dalla quale importo di natura CP_1
“risarcitoria” dovuta a causa della anticipata revoca rispetto alla concordata durata biennale dell'incarico) non era dovuta;
ciò anche in considerazione della vessatorietà dell'eventuale clausola contenente una simile previsione ex art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005, stante la natura di
“consumatore” del Condominio rispetto al rapporto intercorso con il proprio amministratore.
Si costituiva la contestando la domanda avversaria, deducendo, a sostegno CP_1
della legittimità del proprio operato che: a) il 23.10.2017 (ossia all'inizio dell'esercizio
2017/2018) le era stato conferito un incarico biennale ai sensi dell'art. 1129 comma 10 c.c.; b) tale incarico era stato revocato prima del termine della prima annualità in assenza di giusta causa;
c) l'assemblea aveva a suo tempo accettato all'unanimità dei presenti la sua offerta professionale in cui era stato espressamente previsto l'obbligo a carico del Condominio di corrispondere, eventualmente anche a titolo di penale, il compenso richiesto per ogni annualità del biennio in caso di revoca anticipata;
d) in ogni caso il mandatario ha il diritto di ottenere il ristoro dei danni in caso di revoca senza giusta causa dell'incarico; e) la correttezza dell'esposizione delle somme relative ai bolli e alla rivalsa INPS nelle fatture 25/2018 e
27/2018 poiché riferite a prestazioni professionali non indicate nel preventivo come
“omnicomprensive”, dicitura riferita solamente al compenso per l'amministrazione ordinaria.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, con sentenza n. 81/2023 il Giudice di Pace
pagina 3 di 12 rigettava la domanda attorea condannando il a rifondere alla convenuta le Parte_1 spese di lite.
In particolare, il Giudice di Pace riteneva:
- che l'incarico alla fosse di durata biennale a far data dal 23.10.17; CP_3
- che la revoca, il 28/05/2018, da parte del era priva di “valida motivazione”; Parte_1
- che la revoca, prima della naturale scadenza del mandato e senza giusta causa, faceva sorgere in capo all'amministratore il diritto al risarcimento del danno;
- che la somma richiesta dalla era corretta essendo parametrata all'importo previsto CP_1 per un anno di mandato.
La sentenza è stata appellata dal in primo luogo, sotto il profilo della Parte_1
violazione dei principi comunitari e dei principi regolatori ed informatori della materia consumeristica. Sostiene, in particolare, l'appellante che il Giudice di Pace non si sia pronunciato sulla natura di consumatore in capo al - dedotta in primo grado Parte_1
- dalla quale discende l'assoggettamento del rapporto intercorso fra le parti alla normativa di riferimento, con conseguente natura vessatoria della clausola (“voce di conto”), di cui al preventivo approvato dalla assemblea, contenente la dicitura “revoca anticipata senza causa ante scadenza 1+1” “compenso annuale 1+1”, sostanzialmente prevedendo in favore dell'Amministratore, in caso di revoca del mandato prima dei due anni, la corresponsione di un importo pari ad un'annualità (tale essendo, del resto, l'indicazione contenuta nella fattura 26 emessa dalla ove si legge “Amministrazione 2018/2019 per revoca ingiustificata”). CP_1
In secondo luogo, l'appellante censura la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui assume che la revoca dell'amministratore sia avvenuta in assenza di “alcuna valida motivazione”. In particolare, la censura attiene al mancato esame delle motivazioni giustificative della revoca, riconducibili alla mancata esecuzione delle deliberazioni assembleari da parte dell'amministratore, che avrebbe sostanzialmente disatteso le disposizioni relative al proprio compenso, ed all'indebito prelievo dal conto corrente condominiale, avvenuto successivamente alla revoca. pagina 4 di 12 Osserva, altresì, che il diritto al risarcimento del danno da parte dell'amministratore in caso di revoca senza giusta causa, ex art. 1725 1 comma c.c., necessita comunque di prova in merito al danno subito ed alla sua esatta quantificazione, nella specie non fornita dalla danno “arbitrariamente” desunto dal Giudice di Pace dall'assunto (qualificato come CP_1 ipotetico dallo stesso Giudice e comunque rimasto totalmente indimostrato) che la stessa, stante l'incarico ricevuto dal Condominio, “si impegnava a rifiutarne probabilmente altri per due anni”.
Il lamenta, altresì, la violazione del principio in materia di Parte_1 corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di Pace ha erroneamente respinto la domanda attorea di indebito arricchimento della convenuta, mai avanzata dall'attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c. ed ha invece omesso di pronunciarsi in merito alla restituzione dell'importo di € 23,15 (per bolli e rivalsa INPS 4%) esposto dalla convenuta nelle fatture 25/2018 e 27/2018, per compensi invece pattuiti come omnicomprensivi.
Si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello essendo stata la causa decisa secondo equità ed avendo la controversia di primo grado valore pari ad € 1.080,50, inferiore alla soglia di sbarramento di € 1.100,00, prevista dall'art. 113 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente;
ha poi dedotto la non applicabilità al caso di specie della normativa consumeristica, dal momento che la natura di consumatore in capo al condominio si concretizza solo nei rapporti con i terzi, mentre nei confronti dell'amministratore, esclusa la riconducibilità al contratto d'opera intellettuale, trova applicazione la disciplina del mandato. Ha eccepito, inoltre, la novità e la tardività delle osservazioni dell'appellante in merito alla sussistenza della giusta causa per la revoca dell'incarico. Con riferimento alle fatture 25/2018 e 27/2018, ha ribadito la correttezza delle somme esposte, trattandosi di prestazioni escluse dal compenso amministrativo ordinario.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 18.9.25 con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
pagina 5 di 12 L'appellata, come si è detto, eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 339 III comma c.p.c. e 113 II comma c.p.c. (nella versione anteriore alla modifica introdotta dal D.lgs. 116/17 entrata in vigore dal 31.10.21); sostiene, in particolare, che tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore ai 1100,00 euro sarebbero inappellabili.
L'eccezione è infondata.
Deve premettersi che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di Pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (cfr. Cass., Sez. U., 16/06/2006, n. 13917; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 17/12/2009 n. 26518; Cass. Sez. 3, 11/05/2010 n. 11361); deve altresì premettersi che nel procedimento davanti al Giudice di Pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, cosicché, dopo la prima udienza, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi (Cass. Sez. 3, 04/01/2010 n.
18).
Nella specie, nell'atto introduttivo avanti al Giudice di Pace il chiedeva in Parte_1
restituzione espressamente il solo importo di cui alla fattura 26 (pari a € 1080,50) riferendosi alle altre due fatture “a soli fini di completezza difensiva” stante anche “l'esiguità economica dell'avverso abuso” (pag. 5 citazione); solo in sede di note conclusive e, quindi, tardivamente l'attore formulava domanda di restituzione anche con riferimento all'importo di € 23,15, risultante dalle altre due fatture, dal che derivava l'aumento del valore della causa ad €
1.103,65.
Ritenuto, pertanto, il valore della causa inferiore alla soglia di euro 1100,00, come si ricava dal disposto dell'art. 339, comma secondo, c.p.c., come sostituito dal D.Lvo 40/2006, le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili nell'ipotesi in cui si faccia valere la violazione delle norme sul pagina 6 di 12 procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
E ciò è proprio quanto si è verificato nel caso di specie posto che tra i vari motivi di impugnazione, il deduce la violazione della disciplina consumeristica al rapporto Parte_1 intercorrente fra le parti, sulla quale il Giudice di primo grado ha effettivamente omesso di pronunciarsi.
Ritenuto, dunque, l'appello ammissibile e passando alla questione della natura di consumatore da riconoscersi o meno alla compagine condominiale, ente di gestione degli interessi dei vari condomini, si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale”. (Cass. Sez. II, ordinanza del
23/5/2024 n. 14410; Cass. Sez. VI, ordinanza del 22/5/2015 n. 10679).
Ritiene l'appellata che la tutela del Condominio quale “consumatore” possa attuarsi solo relativamente ai c.d. “contratti condominiali”, sottoscritti dall'amministratore, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza con soggetti terzi, e che il rapporto contrattuale tra il
Condominio e il suo amministratore è invece disciplinato dalle disposizioni specifiche in materia di mandato;
osserva, altresì, che l'amministratore non riveste la qualifica di libero professionista prestante attività intellettuale, ex art. 2229 c.c., e come tale non è riconducibile alla nozione di professionista ex art. 3 lett. c) Codice del Consumo.
La tesi non è condivisibile.
L'art. 3 lett. a) D.lgs. 206/2005, come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 221/2007, definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Lo stesso art. 3 (mod. dal D,lgs. 221/07), alla lett. c) definisce il professionista come: “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, pagina 7 di 12 artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”; questa definizione di professionista, così come quella del consumatore, fa riferimento all'esercizio dell'attività “imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” che, nel nostro ordinamento, rispecchia la distinzione tra imprenditore, artigiano e prestatore d'opera intellettuale. Ora, però, nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229 I comma c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi, mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo (Cass. 26.8.93 n.
9019). Il fatto, dunque, che il contratto di amministrazione di condominio, non richiedendo, per l'esercizio di tale attività, l'iscrizione in apposito albo o elenco, “quanto (e ciò peraltro soltanto a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 71 bis disp. att. c.c., introdotto dalla Legge
n. 220 del 2012) il possesso di determinati requisiti di professionalità e onorabilità” (Cass.
7874/2021) e che allo stesso possa trovare applicazione, in via residuale, la disciplina in tema di contratto di mandato (Cass. 17.8.17 n. 20137), non esclude che l'attività svolta dall'amministratore sia qualificabile come “professionale”, ai fini della riconducibilità all'art. 3 lett. c) cit.; da qui la riconducibilità dell'amministratore alla nozione di “professionista” ai fini della applicazione della normativa speciale in materia consumeristica.
Tale interpretazione è poi avvalorata in sede interpretativa anche dalla Corte di
Giustizia, la quale, nella sentenza del 27 ottobre 2022 , causa C-485/21, ha ribadito che “una persona fisica, proprietaria di un appartamento in un immobile in regime di condominio, deve essere considerata un "consumatore" ai sensi di tale direttiva qualora essa stipuli un contratto con un amministratore di condominio ai fini della gestione e della manutenzione delle parti comuni di tale immobile, purché non utilizzi tale appartamento per scopi che rientrano esclusivamente nella sua attività professionale.”
Alla luce dei principi giurisprudenziali citati, ritiene dunque questo giudice che debba essere riconosciuta natura di consumatore alla compagine condominiale del Parte_1 ente di gestione degli interessi dei vari condomini – persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali e riconducibili n. 12 unità immobiliari, come si evince pagina 8 di 12 dai verbali assembleari prodotti dalle parti nei rispettivi fascicoli di primo grado (doc. 1, 2, 4, 5 parte attrice/appellante e doc. 2 e 5 parte convenuta/appellata) - che hanno stipulato con l'appellata dott.ssa – da qualificare professionista - il contratto di Controparte_4
amministrazione di condominio.
Con il primo motivo di appello il censura poi la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda attorea, in violazione della disciplina consumeristica, in particolare con riferimento alla materia delle clausole vessatorie;
sostiene, in particolare che la clausola “revoca anticipata senza causa ante scadenza 1+1” debba essere qualificata, ex art. 33 e segg. del D.Lgs. n. 206/2005, vessatoria.
Come si è detto, al rapporto giuridico intercorso tra l'amministratrice e il Condominio attore devono ritenersi applicabili le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 206/2005 (cd. Codice del consumo) e in particolare – per quanto qui di interesse – gli artt. 33 e ss.
Il citato art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005, al primo comma - con disposizione di portata generale – prevede testualmente che “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano
a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Il medesimo art. 33, nel successivo comma, contempla specifiche clausole che si presumono vessatorie, fino a prova contraria;
in particolare – per quanto di interesse nella fattispecie in esame – a mente del citato comma 2 “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di […] e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto o a recedere”.
In relazione alla specificità della fattispecie concreta, va ancora rammentato che l'art. 34 del D.Lgs. n. 206/2005, dopo aver previsto che “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”, all'ultimo comma così recita: “Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare
pagina 9 di 12 in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”.
Sul punto, la S.C. ha in più occasioni affermato:
- che la disciplina di tutela del consumatore prevista dal Codice del Consumo prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto (Cass., 20/3/2010, n.
6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262);
- che, ex art. 34, comma 5, Codice del Consumo, il consumatore che agisca in giudizio ha l'onere di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal “professionista” e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2, del citato d.lgs., spettando viceversa al “professionista” superare tale presunzione, dando prova che le singola clausola contrattuale sia stata oggetto di specifica trattativa ex art. 34, comma 4, caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività (Cass.
26/9/2008, n. 24262).
Ora, il preventivo relativo al compenso dell'amministratore, approvato dalla assemblea del 23.10.17 (doc. n. 12 fascicolo primo grado attrice) contiene la suddivisione delle prestazioni tra quelle incluse nel compenso amministrativo (determinato in modo omnicomprensivo in €
1.078,50) e quelle escluse dallo stesso. In quest'ultima categoria, quale ultima voce, è indicata la “revoca anticipata senza causa ante scadenza 1+1” quantificata come “compenso annuale
1+1”.
Ritiene questo giudice che tale clausola, prevedendo la possibilità di trattenere in caso di revoca anticipata senza giusta causa, una somma di denaro (pari ad un'intera annualità di amministrazione) senza prevedere un identico diritto in favore del Condominio “consumatore” nel caso di dimissioni anticipate/recesso del professionista debba essere qualificata come vessatoria, in base alle considerazioni che precedono e non avendo l'appellata provato che la clausola in questione sia stata oggetto di specifica trattativa.
pagina 10 di 12 Neppure può ritenersi che la somma oggetto di causa possa essere trattenuta dalla a titolo di risarcimento del danno essendo intervenuta la revoca prima della scadenza CP_1
biennale del termine di durata e senza giusta causa.
Se è vero che al contratto di amministrazione di condominio va applicata, in via residuale la disciplina in materia di mandato e conseguentemente, spetta all'amministratore, ex art. 1725 I comma c.c, nel caso di revoca dell'incarico prima della scadenza, il risarcimento dei danni salvo che ricorra una giusta causa, è da escludere che nella specie possa affermarsi che la revoca è intervenuta prima della scadenza del termine.
La dicitura “ante scadenza 1+1” sostanzialmente richiama quanto previsto dall'art. 1129
10 comma c.c. secondo cui “L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”; ciò però non significa che la durata dell'incarico abbia durata biennale ma semmai che la durata in carica dell'amministratore per un anno è tacitamente prorogabile per un altro anno salvo delibera di revoca dell'assemblea medesima. Nella specie, nell'assemblea 23.10.17 la dott.ssa veniva nominata amministratore in relazione CP_1
all'esercizio 1.8.2017-1.8.2018 e la stessa veniva poi revocata con delibera del 28.5.18, quindi entro il termine del primo anno, con conseguente esclusione del diritto al risarcimento del danno.
In conclusione, la convenuta va condannata a restituire l'importo di € 1080,50 di cui alla fattura 26/18 in quanto non dovuto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo dovendo escludersi la mala fede della stessa (Cass. Sez. 2, 31/01/2019) e, quindi, dal 12.7.18 (cfr. doc.
10 appellante); va esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta.
La sentenza del giudice di pace va dunque riformata sotto tale profilo.
Il secondo motivo d'appello si ritiene assorbito.
Con il terzo motivo d'appello, il censura la decisione del giudice di Parte_1 primo grado nella parte in cui quest'ultimo non si è pronunciato in merito alla restituzione dell'importo di € 23,15 (per bolli e rivalsa INPS 4%) esposto dalla convenuta nelle fatture
25/2018 e 27/2018, per compensi invece pattuiti come omnicomprensivi.
Il motivo è infondato, posto che la relativa domanda doveva ritenersi tardiva.
pagina 11 di 12 Per completezza, deve osservarsi che la domanda è comunque infondata posto che gli importi esposti dall'appellata per bolli e rivalsa INPS 4% nelle fatture 25/2018 e 27/2018 sono riferiti a prestazioni professionali (“pratiche amministrative di fine mandato”, “compilazione
F24”, e “invio certificazioni a fornitori”) non indicate nella nota spesa come
“omnicomprensive” (cfr. doc. n. 12 prodotto dalla convenuta in prime cure).
La parziale fondatezza dell'appello, accolto con riferimento all'importo più rilevante
(fattura 26) giustifica la compensazione nella misura di un quinto delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna alla restituzione, in favore del della Controparte_4 Parte_1
somma di € 1.080,50 oltre interessi legali dal 12.7.18 al saldo;
- rigetta la domanda concernente la restituzione della somma di € 23,15 in favore del
Parte_1
- compensa le spese di lite di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un quinto e, per l'effetto, condanna l'appellata al pagamento dei restanti quattro quinti delle spese liquidate, per l'intero, per il giudizio davanti al giudice di pace in € 330,00 per compenso e per il presente procedimento in € 478,00 per compenso oltre, per entrambi i procedimenti, spese gen., IVA e CPA come per legge
Brescia, 30/10/2025
Il giudice
AR SI
Provvedimento redatto con la collaborazione della GOP dott.ssa Elena Lodigiani.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice AR SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 13923/2023 di appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Brescia n. 81/2023 pubblicata in data 26 aprile 2023 (n. R.G. 8086/2018), promossa da:
C.F. ) APPELLANTE Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Giuseppe A. Salvadore contro
C.F. ) APPELLATA Controparte_1 C.F._1
con l'avv. Werner Manzillo
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'adito Tribunale di Brescia, dichiarata la propria competenza, contrariis reiectis, riformare integralmente la gravata sentenza n. 81/2023 pubblicata dal Giudice di Pace di Brescia il 26 aprile
2023 nel procedimento civile iscritto a ruolo con R.G. 8086/2018 e, in accoglimento di tutte le domande ed eccezioni svolte in primo grado da intendersi integralmente devolute all'adito Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., effettuati tutti gli accertamenti e le declaratorie di rito, pagina 1 di 12 condannare l'appellata a restituire al il com- Controparte_1 Controparte_2 plessivo importo di € 1.103,65 o la diversa ritenuta ed accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'indebito prelievo al saldo effettivo ed integrale.
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia in funzione di giudice di appello, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione,
- in via preliminare: accertato e dichiarato che l'impugnazione avversaria è stata proposta in violazione del disposto dell'art. 339, comma III, c.p.c., dichiarare la medesima inammissibile;
- in via principale: rigettare l'impugnazione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare la sentenza n. 81/2023, rep. n. 861/2023, RG n. 8086/2018, pubblicata il
26.04.2023;
- ovvero comunque, riproponendo integralmente le domande del primo grado, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale e senza accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni avversarie nuove;
- nel merito, respingere le richieste di indebito di parte attrice per i motivi sopra esposti in fatto ed in diritto e comunque, subordinatamente, in via di eccezione riconvenzionale, prendere atto delle obbligazioni insorte, se del caso anche a titolo di penale, con il mandato del 23.10.2017 a favore della
Convenuta ed a carico del e quindi denegatamente ridurre la pretesa del Parte_1 Parte_1 alla minor somma effettivamente dovuta.
[...]
Spese e compensi rifusi anche per il secondo grado di giudizio.
In via istruttoria, ove le ragioni della Convenuta non fossero evidenti ex actis, si chiede ammettere le prove orali di cui alla memoria ex art. 320 cpc ritualmente depositata, con relativa controprova sui capitoli eventualmente ammessi per l'Appellante.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il citava innanzi al Giudice di Pace di Brescia la dott.ssa , Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 1.103,65 (così rettificato l'importo in sede di note conclusive) oltre rivalutazione ed interessi.
Deduceva, in fatto, che:
pagina 2 di 12 a) tale importo era stato prelevato dalla dal conto corrente condominiale mediante CP_1 tre distinti ordini di bonifico a suo favore, rispettivamente di € 262,00, € 1.080,50 e € 239,95, a saldo delle fatture n. 25, 26 e 27, tutte emesse il 28 maggio 2018, successivamente alla revoca dall'incarico di amministratore da parte dell'assemblea condominiale riunitasi in data
28/05/2018; b) che nelle fatture nn. 25 e 27 la aveva indicato importi maggiori di CP_1
quelli contrattualmente pattuiti avendo, in particolare, esposto nei predetti documenti, quali compensi netti per le prestazioni indicate, importi contrattualmente concordati come lordi nella sua nota/preventivo accettata dall'assemblea condominiale in data 23.10.2017, nel corso della quale la era stata confermata, quale amministratore, anche per l'esercizio 2017/2018, CP_1
così lucrando l'importo di € 23,15 (di cui € 4,00 per bolli ed € 19,02 per rivalsa INPS); c) che la somma di cui alla fattura n. 26 (qualificata dalla quale importo di natura CP_1
“risarcitoria” dovuta a causa della anticipata revoca rispetto alla concordata durata biennale dell'incarico) non era dovuta;
ciò anche in considerazione della vessatorietà dell'eventuale clausola contenente una simile previsione ex art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005, stante la natura di
“consumatore” del Condominio rispetto al rapporto intercorso con il proprio amministratore.
Si costituiva la contestando la domanda avversaria, deducendo, a sostegno CP_1
della legittimità del proprio operato che: a) il 23.10.2017 (ossia all'inizio dell'esercizio
2017/2018) le era stato conferito un incarico biennale ai sensi dell'art. 1129 comma 10 c.c.; b) tale incarico era stato revocato prima del termine della prima annualità in assenza di giusta causa;
c) l'assemblea aveva a suo tempo accettato all'unanimità dei presenti la sua offerta professionale in cui era stato espressamente previsto l'obbligo a carico del Condominio di corrispondere, eventualmente anche a titolo di penale, il compenso richiesto per ogni annualità del biennio in caso di revoca anticipata;
d) in ogni caso il mandatario ha il diritto di ottenere il ristoro dei danni in caso di revoca senza giusta causa dell'incarico; e) la correttezza dell'esposizione delle somme relative ai bolli e alla rivalsa INPS nelle fatture 25/2018 e
27/2018 poiché riferite a prestazioni professionali non indicate nel preventivo come
“omnicomprensive”, dicitura riferita solamente al compenso per l'amministrazione ordinaria.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, con sentenza n. 81/2023 il Giudice di Pace
pagina 3 di 12 rigettava la domanda attorea condannando il a rifondere alla convenuta le Parte_1 spese di lite.
In particolare, il Giudice di Pace riteneva:
- che l'incarico alla fosse di durata biennale a far data dal 23.10.17; CP_3
- che la revoca, il 28/05/2018, da parte del era priva di “valida motivazione”; Parte_1
- che la revoca, prima della naturale scadenza del mandato e senza giusta causa, faceva sorgere in capo all'amministratore il diritto al risarcimento del danno;
- che la somma richiesta dalla era corretta essendo parametrata all'importo previsto CP_1 per un anno di mandato.
La sentenza è stata appellata dal in primo luogo, sotto il profilo della Parte_1
violazione dei principi comunitari e dei principi regolatori ed informatori della materia consumeristica. Sostiene, in particolare, l'appellante che il Giudice di Pace non si sia pronunciato sulla natura di consumatore in capo al - dedotta in primo grado Parte_1
- dalla quale discende l'assoggettamento del rapporto intercorso fra le parti alla normativa di riferimento, con conseguente natura vessatoria della clausola (“voce di conto”), di cui al preventivo approvato dalla assemblea, contenente la dicitura “revoca anticipata senza causa ante scadenza 1+1” “compenso annuale 1+1”, sostanzialmente prevedendo in favore dell'Amministratore, in caso di revoca del mandato prima dei due anni, la corresponsione di un importo pari ad un'annualità (tale essendo, del resto, l'indicazione contenuta nella fattura 26 emessa dalla ove si legge “Amministrazione 2018/2019 per revoca ingiustificata”). CP_1
In secondo luogo, l'appellante censura la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui assume che la revoca dell'amministratore sia avvenuta in assenza di “alcuna valida motivazione”. In particolare, la censura attiene al mancato esame delle motivazioni giustificative della revoca, riconducibili alla mancata esecuzione delle deliberazioni assembleari da parte dell'amministratore, che avrebbe sostanzialmente disatteso le disposizioni relative al proprio compenso, ed all'indebito prelievo dal conto corrente condominiale, avvenuto successivamente alla revoca. pagina 4 di 12 Osserva, altresì, che il diritto al risarcimento del danno da parte dell'amministratore in caso di revoca senza giusta causa, ex art. 1725 1 comma c.c., necessita comunque di prova in merito al danno subito ed alla sua esatta quantificazione, nella specie non fornita dalla danno “arbitrariamente” desunto dal Giudice di Pace dall'assunto (qualificato come CP_1 ipotetico dallo stesso Giudice e comunque rimasto totalmente indimostrato) che la stessa, stante l'incarico ricevuto dal Condominio, “si impegnava a rifiutarne probabilmente altri per due anni”.
Il lamenta, altresì, la violazione del principio in materia di Parte_1 corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di Pace ha erroneamente respinto la domanda attorea di indebito arricchimento della convenuta, mai avanzata dall'attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c. ed ha invece omesso di pronunciarsi in merito alla restituzione dell'importo di € 23,15 (per bolli e rivalsa INPS 4%) esposto dalla convenuta nelle fatture 25/2018 e 27/2018, per compensi invece pattuiti come omnicomprensivi.
Si è costituita l'appellata eccependo l'inammissibilità dell'appello essendo stata la causa decisa secondo equità ed avendo la controversia di primo grado valore pari ad € 1.080,50, inferiore alla soglia di sbarramento di € 1.100,00, prevista dall'art. 113 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente;
ha poi dedotto la non applicabilità al caso di specie della normativa consumeristica, dal momento che la natura di consumatore in capo al condominio si concretizza solo nei rapporti con i terzi, mentre nei confronti dell'amministratore, esclusa la riconducibilità al contratto d'opera intellettuale, trova applicazione la disciplina del mandato. Ha eccepito, inoltre, la novità e la tardività delle osservazioni dell'appellante in merito alla sussistenza della giusta causa per la revoca dell'incarico. Con riferimento alle fatture 25/2018 e 27/2018, ha ribadito la correttezza delle somme esposte, trattandosi di prestazioni escluse dal compenso amministrativo ordinario.
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 18.9.25 con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
pagina 5 di 12 L'appellata, come si è detto, eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 339 III comma c.p.c. e 113 II comma c.p.c. (nella versione anteriore alla modifica introdotta dal D.lgs. 116/17 entrata in vigore dal 31.10.21); sostiene, in particolare, che tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore ai 1100,00 euro sarebbero inappellabili.
L'eccezione è infondata.
Deve premettersi che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di Pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg. cod. proc. civ.) e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (cfr. Cass., Sez. U., 16/06/2006, n. 13917; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 17/12/2009 n. 26518; Cass. Sez. 3, 11/05/2010 n. 11361); deve altresì premettersi che nel procedimento davanti al Giudice di Pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, cosicché, dopo la prima udienza, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi (Cass. Sez. 3, 04/01/2010 n.
18).
Nella specie, nell'atto introduttivo avanti al Giudice di Pace il chiedeva in Parte_1
restituzione espressamente il solo importo di cui alla fattura 26 (pari a € 1080,50) riferendosi alle altre due fatture “a soli fini di completezza difensiva” stante anche “l'esiguità economica dell'avverso abuso” (pag. 5 citazione); solo in sede di note conclusive e, quindi, tardivamente l'attore formulava domanda di restituzione anche con riferimento all'importo di € 23,15, risultante dalle altre due fatture, dal che derivava l'aumento del valore della causa ad €
1.103,65.
Ritenuto, pertanto, il valore della causa inferiore alla soglia di euro 1100,00, come si ricava dal disposto dell'art. 339, comma secondo, c.p.c., come sostituito dal D.Lvo 40/2006, le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili nell'ipotesi in cui si faccia valere la violazione delle norme sul pagina 6 di 12 procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
E ciò è proprio quanto si è verificato nel caso di specie posto che tra i vari motivi di impugnazione, il deduce la violazione della disciplina consumeristica al rapporto Parte_1 intercorrente fra le parti, sulla quale il Giudice di primo grado ha effettivamente omesso di pronunciarsi.
Ritenuto, dunque, l'appello ammissibile e passando alla questione della natura di consumatore da riconoscersi o meno alla compagine condominiale, ente di gestione degli interessi dei vari condomini, si osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale”. (Cass. Sez. II, ordinanza del
23/5/2024 n. 14410; Cass. Sez. VI, ordinanza del 22/5/2015 n. 10679).
Ritiene l'appellata che la tutela del Condominio quale “consumatore” possa attuarsi solo relativamente ai c.d. “contratti condominiali”, sottoscritti dall'amministratore, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza con soggetti terzi, e che il rapporto contrattuale tra il
Condominio e il suo amministratore è invece disciplinato dalle disposizioni specifiche in materia di mandato;
osserva, altresì, che l'amministratore non riveste la qualifica di libero professionista prestante attività intellettuale, ex art. 2229 c.c., e come tale non è riconducibile alla nozione di professionista ex art. 3 lett. c) Codice del Consumo.
La tesi non è condivisibile.
L'art. 3 lett. a) D.lgs. 206/2005, come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 221/2007, definisce il consumatore come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Lo stesso art. 3 (mod. dal D,lgs. 221/07), alla lett. c) definisce il professionista come: “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, pagina 7 di 12 artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”; questa definizione di professionista, così come quella del consumatore, fa riferimento all'esercizio dell'attività “imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale” che, nel nostro ordinamento, rispecchia la distinzione tra imprenditore, artigiano e prestatore d'opera intellettuale. Ora, però, nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229 I comma c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi, mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo (Cass. 26.8.93 n.
9019). Il fatto, dunque, che il contratto di amministrazione di condominio, non richiedendo, per l'esercizio di tale attività, l'iscrizione in apposito albo o elenco, “quanto (e ciò peraltro soltanto a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 71 bis disp. att. c.c., introdotto dalla Legge
n. 220 del 2012) il possesso di determinati requisiti di professionalità e onorabilità” (Cass.
7874/2021) e che allo stesso possa trovare applicazione, in via residuale, la disciplina in tema di contratto di mandato (Cass. 17.8.17 n. 20137), non esclude che l'attività svolta dall'amministratore sia qualificabile come “professionale”, ai fini della riconducibilità all'art. 3 lett. c) cit.; da qui la riconducibilità dell'amministratore alla nozione di “professionista” ai fini della applicazione della normativa speciale in materia consumeristica.
Tale interpretazione è poi avvalorata in sede interpretativa anche dalla Corte di
Giustizia, la quale, nella sentenza del 27 ottobre 2022 , causa C-485/21, ha ribadito che “una persona fisica, proprietaria di un appartamento in un immobile in regime di condominio, deve essere considerata un "consumatore" ai sensi di tale direttiva qualora essa stipuli un contratto con un amministratore di condominio ai fini della gestione e della manutenzione delle parti comuni di tale immobile, purché non utilizzi tale appartamento per scopi che rientrano esclusivamente nella sua attività professionale.”
Alla luce dei principi giurisprudenziali citati, ritiene dunque questo giudice che debba essere riconosciuta natura di consumatore alla compagine condominiale del Parte_1 ente di gestione degli interessi dei vari condomini – persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali e riconducibili n. 12 unità immobiliari, come si evince pagina 8 di 12 dai verbali assembleari prodotti dalle parti nei rispettivi fascicoli di primo grado (doc. 1, 2, 4, 5 parte attrice/appellante e doc. 2 e 5 parte convenuta/appellata) - che hanno stipulato con l'appellata dott.ssa – da qualificare professionista - il contratto di Controparte_4
amministrazione di condominio.
Con il primo motivo di appello il censura poi la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda attorea, in violazione della disciplina consumeristica, in particolare con riferimento alla materia delle clausole vessatorie;
sostiene, in particolare che la clausola “revoca anticipata senza causa ante scadenza 1+1” debba essere qualificata, ex art. 33 e segg. del D.Lgs. n. 206/2005, vessatoria.
Come si è detto, al rapporto giuridico intercorso tra l'amministratrice e il Condominio attore devono ritenersi applicabili le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 206/2005 (cd. Codice del consumo) e in particolare – per quanto qui di interesse – gli artt. 33 e ss.
Il citato art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005, al primo comma - con disposizione di portata generale – prevede testualmente che “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano
a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Il medesimo art. 33, nel successivo comma, contempla specifiche clausole che si presumono vessatorie, fino a prova contraria;
in particolare – per quanto di interesse nella fattispecie in esame – a mente del citato comma 2 “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di […] e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto o a recedere”.
In relazione alla specificità della fattispecie concreta, va ancora rammentato che l'art. 34 del D.Lgs. n. 206/2005, dopo aver previsto che “non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale”, all'ultimo comma così recita: “Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare
pagina 9 di 12 in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”.
Sul punto, la S.C. ha in più occasioni affermato:
- che la disciplina di tutela del consumatore prevista dal Codice del Consumo prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto (Cass., 20/3/2010, n.
6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262);
- che, ex art. 34, comma 5, Codice del Consumo, il consumatore che agisca in giudizio ha l'onere di allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal “professionista” e che le clausole costituenti il contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui all'art. 33, comma 2, del citato d.lgs., spettando viceversa al “professionista” superare tale presunzione, dando prova che le singola clausola contrattuale sia stata oggetto di specifica trattativa ex art. 34, comma 4, caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività (Cass.
26/9/2008, n. 24262).
Ora, il preventivo relativo al compenso dell'amministratore, approvato dalla assemblea del 23.10.17 (doc. n. 12 fascicolo primo grado attrice) contiene la suddivisione delle prestazioni tra quelle incluse nel compenso amministrativo (determinato in modo omnicomprensivo in €
1.078,50) e quelle escluse dallo stesso. In quest'ultima categoria, quale ultima voce, è indicata la “revoca anticipata senza causa ante scadenza 1+1” quantificata come “compenso annuale
1+1”.
Ritiene questo giudice che tale clausola, prevedendo la possibilità di trattenere in caso di revoca anticipata senza giusta causa, una somma di denaro (pari ad un'intera annualità di amministrazione) senza prevedere un identico diritto in favore del Condominio “consumatore” nel caso di dimissioni anticipate/recesso del professionista debba essere qualificata come vessatoria, in base alle considerazioni che precedono e non avendo l'appellata provato che la clausola in questione sia stata oggetto di specifica trattativa.
pagina 10 di 12 Neppure può ritenersi che la somma oggetto di causa possa essere trattenuta dalla a titolo di risarcimento del danno essendo intervenuta la revoca prima della scadenza CP_1
biennale del termine di durata e senza giusta causa.
Se è vero che al contratto di amministrazione di condominio va applicata, in via residuale la disciplina in materia di mandato e conseguentemente, spetta all'amministratore, ex art. 1725 I comma c.c, nel caso di revoca dell'incarico prima della scadenza, il risarcimento dei danni salvo che ricorra una giusta causa, è da escludere che nella specie possa affermarsi che la revoca è intervenuta prima della scadenza del termine.
La dicitura “ante scadenza 1+1” sostanzialmente richiama quanto previsto dall'art. 1129
10 comma c.c. secondo cui “L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”; ciò però non significa che la durata dell'incarico abbia durata biennale ma semmai che la durata in carica dell'amministratore per un anno è tacitamente prorogabile per un altro anno salvo delibera di revoca dell'assemblea medesima. Nella specie, nell'assemblea 23.10.17 la dott.ssa veniva nominata amministratore in relazione CP_1
all'esercizio 1.8.2017-1.8.2018 e la stessa veniva poi revocata con delibera del 28.5.18, quindi entro il termine del primo anno, con conseguente esclusione del diritto al risarcimento del danno.
In conclusione, la convenuta va condannata a restituire l'importo di € 1080,50 di cui alla fattura 26/18 in quanto non dovuto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo dovendo escludersi la mala fede della stessa (Cass. Sez. 2, 31/01/2019) e, quindi, dal 12.7.18 (cfr. doc.
10 appellante); va esclusa la rivalutazione trattandosi di debito di valuta.
La sentenza del giudice di pace va dunque riformata sotto tale profilo.
Il secondo motivo d'appello si ritiene assorbito.
Con il terzo motivo d'appello, il censura la decisione del giudice di Parte_1 primo grado nella parte in cui quest'ultimo non si è pronunciato in merito alla restituzione dell'importo di € 23,15 (per bolli e rivalsa INPS 4%) esposto dalla convenuta nelle fatture
25/2018 e 27/2018, per compensi invece pattuiti come omnicomprensivi.
Il motivo è infondato, posto che la relativa domanda doveva ritenersi tardiva.
pagina 11 di 12 Per completezza, deve osservarsi che la domanda è comunque infondata posto che gli importi esposti dall'appellata per bolli e rivalsa INPS 4% nelle fatture 25/2018 e 27/2018 sono riferiti a prestazioni professionali (“pratiche amministrative di fine mandato”, “compilazione
F24”, e “invio certificazioni a fornitori”) non indicate nella nota spesa come
“omnicomprensive” (cfr. doc. n. 12 prodotto dalla convenuta in prime cure).
La parziale fondatezza dell'appello, accolto con riferimento all'importo più rilevante
(fattura 26) giustifica la compensazione nella misura di un quinto delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna alla restituzione, in favore del della Controparte_4 Parte_1
somma di € 1.080,50 oltre interessi legali dal 12.7.18 al saldo;
- rigetta la domanda concernente la restituzione della somma di € 23,15 in favore del
Parte_1
- compensa le spese di lite di lite di entrambi i gradi del giudizio nella misura di un quinto e, per l'effetto, condanna l'appellata al pagamento dei restanti quattro quinti delle spese liquidate, per l'intero, per il giudizio davanti al giudice di pace in € 330,00 per compenso e per il presente procedimento in € 478,00 per compenso oltre, per entrambi i procedimenti, spese gen., IVA e CPA come per legge
Brescia, 30/10/2025
Il giudice
AR SI
Provvedimento redatto con la collaborazione della GOP dott.ssa Elena Lodigiani.
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