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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1298/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1298/2023 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti Luca Sorrentino e Parte_1 C.F._1
Veronica Airoldi;
ATTORE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Lucia Controparte_1 C.F._2
Annichiarico;
CONVENUTO nonché contro
(c.f. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Cesare Bulgheroni;
CONVENUTA nonché contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 contumace;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti
Per l'attore : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella determinazione dell'incidente occorso in data 17/9/2019 del veicolo Nissan tg CD298DY e per l'effetto condannare il signor Controparte_1 in qualità di proprietario del veicolo Nissan tg CD298DY, al risarcimento dei danni patiti dal
[...] signor per le causali di cui in narrativa e altresì in solido condannare Parte_1 [...]
(P.I. ), in persona del Procuratore Generale pro tempore, con sede legale CP_2 P.IVA_3 in via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) Italia - , a Email_1 risarcire il danno subito dal sig. in conseguenza dell'incidente di cui sopra, e dunque a Parte_1
pagina 1 di 16 risarcire i danni con riferimento al danno materiale subito dal motoveicolo Suzuki GSX – R 750 quantificato come in narrativa nella misura di € 5.500,00 iva inclusa o quella maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio;
con riferimento ai danni fisici subiti dal signor e condannare i convenuti in solido tra Parte_1 loro al risarcimento dei suddetti danni così come quantificati da perizia medico legale del dr. Per_1
nella seguente misura:
[...]
- danno biologico permanente al 9% è pari ad € 14.579,91; invalidità biologica temporanea al 75 % per 15 (quindici) giorni pari ad € 534,26; invalidità biologica temporanea al 50 % per 45 (quarantacinque) giorni pari ad € 1.068,53; invalidità biologica temporanea al 25 % per 60 (sessanta) giorni pari ad € 712,35;
30% danno biologico – c.d. personalizzazione pari ad € 4.374,00;
33,33% danno morale € 5.631,12
- spese mediche documentate: € 854,00
E così per un importo complessivo pari ad € 33.254,17 o nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto all'effettivo saldo.
E in ogni caso respingere la domanda riconvenzionale introdotta da parte convenuta, signor
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
In via istruttoria:
- con più ampia riserva di integrare, produrre, dedurre ed eccepire nei termini di legge, anche una volta conosciuto il contenuto delle memorie istruttorie ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. delle controparti, nonché di idonea formulazione dei capitoli di prova e intimazione dei testi nei termini di cui all'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c.
Con richiesta ulteriore di autorizzare CTU cinematica per accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Nissan tg CD298DY o la quota che verrà ritenuta a seguito delle operazioni peritali.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 e successive modifiche”.
Per il convenuto Controparte_1
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del motoveicolo Suzuki 750, tg DB79887 di proprietà e condotto dal sig. e, per l'effetto Parte_1
- respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto
In via riconvenzionale:
- condannare il sig. all'integrale risarcimento dei danni causati all'autovettura del sig. Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro a oggi, come per legge. CP_1
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui le domande attoree trovino anche solo parziale accoglimento
pagina 2 di 16 - accertare e dichiarare l'esatta dinamica del sinistro e la responsabilità imputabile a ciascuno dei veicoli coinvolti e per l'effetto
- emettere ogni opportuno provvedimento in ordine alla determinazione del quantum per le somme reciprocamente dovute a titolo risarcitorio dalle parti in causa;
- accertare e dichiarare che il terzo chiamato RI Insurance Plc, Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Milano, via Benigno Crespi n. 23, P. IVA
, è tenuto a garantire il convento sig. contro gli effetti P.IVA_2 Controparte_1 dell'eventuale accoglimento della domanda dell'attore in forza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli e, per l'effetto
- condannare RI Insurance Plc, Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Milano, via Benigno Crespi n. 23, P. IVA a tenere indenne e P.IVA_2 manlevare il sig. per quanto quest'ultimo fosse tenuto a risarcire in favore Controparte_1 dell'attore per quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prove per testi e interrogatorio formale dell'attore sulle circostanze di cui alla comparsa di costituzione e risposta come di seguito precisati:
1) “Vero che in data 17 settembre 2019 il motoveicolo Suzuki 750 targato DB 39887 percorreva la via Ronchetti in direzione da Jerago con Orago verso Gallarate?”
2) “Vero che giunto in prossimità dell'intersezione con la via Monte Grappa il motoveicolo superava tutte le autovetture ferme in colonna?”
3) “Vero che quando il motoveicolo superava le autovetture in colonna il semaforo proiettava la luce rossa di arresto?”
4) “Vero che per superare le autovetture ferme in colonna il motoveicolo superava la linea di mezzeria?"
5) “Vero che il motoveicolo ha sempre proseguito nella propria marcia senza arrestarsi mai completamente?”
6) “Vero che allo scattare della luce verde del semaforo il motoveicolo accelerava invadendo con tutto il mezzo la corsia opposta di marcia, come confermato dal doc.15 che mi rammostra?”
7) “Vero che il primo mezzo fermo al semaforo era il furgone di colore rosso condotto dal sig. CP_4
, come confermato dal doc. 15 che mi si rammostra ?”
[...]
8) “Vero che per evitare una collisione con il mezzo che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia il motoveicolo è rientrato nel proprio senso di marcia sempre in accelerazione, come confermato dal doc. 16 che mi si rammostra?”
9) “Vero che il motoveicolo è rientrato in prossimità di un secondo incrocio semaforico regolante l'intersezione tra la via Ronchetti e la via Diaz?”
10) “Vero che l'autovettura Nissan X-Trail targata CD 298 DY percorreva la via Ronchetti in direzione da Gallarate verso Jerago con Orago?”
11) “Vero che l'autovettura Nissan X-Trail arrestava la propria marcia perché l'impianto semaforico segnalava la luce rossa?”
12) “Vero che l'autovettura Nissan X-Trail occupava la corsia riservata per la svolta a sinistra verso
pagina 3 di 16 la via Diaz azionando l'indicatore segnaletico di direzione, come confermato dal doc. 14 che mi si rammostra?”
13) “Vero che l'autovettura Nissan X-Trail concedeva la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano da destra prima di impegnare l'incrocio?”
14) “Vero che avvedutosi dell'autovettura Nissan X-Trail che effettuava la svolta a sinistra il conducente del motoveicolo ha azionato il freno anteriore?”
15) “Vero che l'utilizzo del freno anteriore ha causato un ribalta - mento del motoveicolo?”
16) “Vero che il conducente ha posato le mani per terra durante il ribaltamento, come confermato dal doc. 17 che mi si rammostra?”
17) “Vero che il conducente è stato investito dalla moto durante il ribaltamento, come confermato dal doc. 18 che mi si rammostra?”
18) “Vero che il motoveicolo ha terminato il proprio ribaltamento andando a sbattere contro la portiera posteriore sinistra dell'autovettura Nissan X-Trail, come confermato dal doc. 19 che mi si rammostra?”
19) “Vero che l'impatto tra il motoveicolo e l'autovettura ha causato lo scoppio del finestrino della portiera posteriore sinistra dell'autovettura, come confermato dal doc. 19 che mi si rammostra?”
20) “Vero che l'impatto del motoveicolo ha causato uno spostamento dell'autovettura, come si evince dal video prodotto sub doc. 5 da parte attorea, che mi si rammostra?”
21) “Vero che al momento dell'impatto l'autovettura aveva quasi terminato la manovra di svolta a sinistra, come confermato dal doc. 19 che mi si rammostra?”
22) “Vero che subito dopo l'impatto il conducente del motoveicolo ha risollevato il capo e si è messo seduto sull'asfalto, come confermato dal doc. 20 che mi si rammostra?”
23) “Vero che successivamente è intervenuta la Polizia Locale del Comune di Cavaria con
?” CP_5
24) “Vero che dopo avere visionato il video sono stati elevati i verbali nn. 738/2019 e 739/2019 per violazione di norme del codice della Strada a carico del sig. , prodotti sub doc. 21 che Parte_1 mi si rammostra?”
25) “Vero che il sig. ha proposto ricorso solo avverso il verbale avente n. 739/2019?” Parte_1
26) “Vero che nei giorni successivi al sinistro la sig.ra ha contattato la Polizia Controparte_6
Locale per sincerarsi della condizioni di salute del sig. ?” Parte_1
27) “Vero che la sig.ra ha autorizzato gli agenti di Polizia Locale a fornire il Controparte_6 proprio numero di telefono al sig. ?” Parte_1
28) “Vero che il sig. ha chiamato la sig.ra per chiedere il Parte_1 Controparte_6 contenuto delle dichiarazioni rilasciate da quest'ultima agli Agenti intervenuti?”
29) “Vero che il sig. durante la telefonata ha chiesto alla sig.ra Parte_1 Controparte_6 se avesse ritrovato il dispositivo di interfono e vivavoce perso durante il sinistro?”
30) “Vero che il motoveicolo Suzuki R 750 può raggiungere i 100 Km/h in 3,13 secondi, come da doc. 22 che mi si rammostra?”
31) “Vero che il motoveicolo Suzuki R 750 può raggiungere un peso di 200 Kg con il pieno di carburante, come da doc. 22 che mi si rammostra?”
pagina 4 di 16 32) “Vero che nei giorni seguenti al sinistro il sig. era in condizioni fisiche tali da poter Parte_1 uscire regolarmente con i suoi amici?”
33) “Vero che nei giorni seguenti al sinistro il sig. si è recato a cena presso il Parte_1 CP_7
sito in Cavaria con Premezzo?”
[...]
34) “Vero che durante la cena il sig. si relazionava con i suoi amici senza mostrare Parte_1 sofferenza o avere segni evidenti di traumi fisici e/o psicologici?”
Si indicano come testi:
- , residente in [...], sui capitoli da 1 a 23; Testimone_1
- , residente in [...], sui capitoli da 1 a 23; Controparte_4
- e , in forza presso il corpo di Polizia Locale del Comune di Testimone_2 Testimone_3
Cavaria con Premezzo, sui capitoli da 1 a 27;
- , residente in [...], sui capitoli da Testimone_4
32 a 34.
Si chiede che su tutti i capitoli sia disposto l'interrogatorio formale dell'attore.
Con riserva di ulteriori istanze istruttorie conosciute le avverse difese.
In caso di ammissione dei capitoli ex adverso articolati si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati da controparte e con quelli sopraindicati.
“Vero che a carico della sig.ra è stato elevato solo il verbale n. 740/2019 per Controparte_6 la violazione dell'art. 141, comma 2 e 11 del N.C.D.S., come da doc. 23 che mi si rammostra?”
Si indicano a testimoni:
- e , in forza presso il corpo di Polizia Locale del Comune di Testimone_2 Testimone_3
Cavaria con Premezzo.
La difesa del sig. rileva che parte attrice non ha prodotto il documento n. 17, richiamato nella CP_1 memoria n. 2, e che pertanto tale documento non potrà formare oggetto di prova e/o capitoli di prova.
Con osservanza”.
Per la convenuta Controparte_2
“piaccia al Tribunale Ill.mo - ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, e previe le declaratorie del caso:
IN VIA PRINCIPALE: mandare assolta dalle domande tutte contro di essa Controparte_2 proposte con atto di citazione notificato il 7/3/2023 da , siccome infondate in fatto ed in Parte_1 diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari;
IN SUBORDINE: dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per concorrente concorso di colpa di nella misura che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia e Parte_1 conseguentemente liquidare in giusta misura i danni da lui sofferti in conseguenza dei fatti per cui è causa, con compensazione delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A. Chiede acquisirsi agli atti copia del fascicolo del procedimento penale n. n. 8907/2019 RGNR avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio e chiede acquisirsi – dal Corpo della polizia locale del Comune di Cavaria con Premezzo - copia integrale del rapporto di incidente stradale;
pagina 5 di 16 B. chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze da intendersi precedute dalla formula ”vero che”:
1) il giorno 17 settembre 2019 ad ore 16,25 circa, l'autovettura Nissan CD298DY di proprietà di
e pilotata da , stava percorrendo nell'ambito urbano Controparte_1 Controparte_6 del comune di Cavaria con Premezzo la via Ronchetti con direzione da Gallarate verso Jerago;
2) Giunta all'area semaforica di incrocio con le vie Mazzini e Diaz si portava nella corsia centrale di preselezione del traffico per la svolta a sinistra in via Diaz, diramazione laterale sinistra rispetto al suo senso di marcia e si arrestava alla semaforo proiettante luce rossa;
3)l'autovettura presegnalava con l'indicatore di direzione verso sinistra in funzione l'intenzione di svoltare
4) all'apparire della luce verde e quando dall'opposto senso di marcia non risultava più provenire alcun veicolo, la Nissan iniziava la manovra di svolta;
5 ) nello stesso frangente il motociclo Suzuki 750 DB39887 di proprietà di e da lui Parte_1 pilotato percorreva la medesima via Ronchetti nell'opposta direzione di marcia, eseguendo manovra di sorpasso della colonna di autovetture ferme nella stessa via Ronchetti all'intersezione con la via Monte Grappa presidiata da semaforo proiettante in quel momento luce rossa, distante circa cento metri dalla successiva area di incrocio tra la via Ronchetti e la via Diaz in direzione Gallarate;
6) eseguendo tale manovra proprio nel momento in cui il semaforo accendeva la luce verde nella sua direzione di marcia, il motociclo in accelerazione superava la line di mezzaria ed invadeva l'opposta corsia di marcia nel tratto della via Ronchetti tra l'incrocio con la via Montegrappa e la via Diaz;
7) giungeva quindi nella poco distante area di crocevia - pure semaforizzata con la via Diaz - impegnata in quel momento dalla manovra di svolta a sinistra della Nissan
8) accortosi della manovra dell'autovettura il conducente del motociclo frenava bruscamente con il freno anteriore;
9) così facendo il motociclo si sollevava con la ruota posteriore e si catapultava con la propria parte posteriore contro la portiera destra dell'autovettura;
10) dell'accadimento veniva dalla polizia locale acquisito filmato dalle telecamere di sorveglianza installate nelle adiacenze dalla civica amministrazione
11) Gli agenti intervenuti elevavano a carico del due verbali di contravvenzione e precisamente Pt_1 il n.561/A/P.738 per violazione dell'art 40, comma 8, e 143 comma 11 del codice stradale e cioè per avere invaso in manovra di sorpasso l'opposta corsia di marcia ove non consentito dalla linea continua di mezzeria ed il verbale n.562/A/P.739 per violazione dell'art 141, comma 2, codice stradale per avere perso il controllo del motociclo
Indica a testi:
, residente in [...]. Testimone_5
residente in [...] Controparte_4
e presso corpo Polizia Locale del comune di Testimone_2 Testimone_3
Cavaria con Premezzo.
C. Chiede che venga mandato a dichiarare a' sensi art 142, comma secondo, codice Parte_1 delle assicurazioni se ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Si oppone all'ammissione della prova orale per testi dedotta da parte attrice;
si associa alla richiesta pagina 6 di 16 di declaratoria di tardività della produzione documentale attorea fatta solo con la memoria 183 n 3 ed in ogni caso rileva che la produzione del documento è meramente di parte”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Busto Arsizio e esponendo che il giorno Controparte_1 Controparte_2
17.09.2019, alle ore 16,25 circa, mentre stava percorrendo la via Scipione Ronchetti in territorio del
Comune di Cavaria con Premezzo (VA) in direzione Gallarate a bordo della propria motocicletta Suzuki 750 targata DB39887, all'altezza dell'intersezione semaforica con via Diaz collideva con l'autovettura Nissan targata CD298DY condotta da di proprietà di Controparte_6 [...] ed assicurata per la R.C.A. con la società convenuta. Controparte_1
L'attore esponeva che l'autovettura proveniente da Gallarate, all'atto di svoltare a sinistra in via Diaz, aveva invaso la corsia di marcia del motociclo, omettendo di concedere la prescritta precedenza, tagliandogli la strada e rendendo inevitabile l'impatto, a causa del quale aveva subito danni fisici e materiali.
Egli domandava, pertanto, che fosse accertata la responsabilità esclusiva di Controparte_6 nella determinazione del sinistro e che i convenuti, rispettivamente proprietario dell'autovettura antagonista e della compagnia con la quale quest'ultima era assicurata per la R.C.A., fossero condannati in via tra loro solidale a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati, stimati nella misura complessiva di € 33.254,17.
Entrambe le parti convenute si costituivano in giudizio. rilevava che gli agenti della Polizia Locale del Comune di Cavaria con Premezzo Controparte_2 intervenuti sul luogo del sinistro avevano sanzionato il per avere oltrepassato la striscia Pt_1 continua di mezzeria al fine di superare la colonna di veicoli fermi all'impianto semaforico, in tal modo circolando contromano (artt. 40 e 143 C.d.S.), nonché per non avere conservato il controllo della motocicletta e per non avere posto in essere le manovre necessarie ad arrestarla in condizioni di sicurezza (art. 141 C.d.S.).
La convenuta, ritenuto, quindi, che la collisione dovesse imputarsi esclusivamente alla condotta di guida gravemente imprudente tenuta dall'attore, chiedeva in via principale il rigetto delle domande attoree e, per l'ipotesi subordinata di un accertato contributo causale della conducente della Nissan all'eziologia del sinistro, domandava dichiararsi il concorso di colpa del e della e la Pt_1 CP_6 conseguente riduzione in via proporzionale delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice.
Sostanzialmente coincidenti erano le difese svolte dal convenuto il quale, nel ricostruire i fatti CP_1 di causa, rimarcava a propria volta le plurime imprudenze commesse dal motociclista, al quale doveva perciò essere attribuita la responsabilità esclusiva dell'evento, avendo egli tenuto una condotta a tal punto pericolosa e contraria alle disposizioni che regolano la circolazione stradale da aver reso inevitabile il verificarsi del sinistro.
Specularmente, egli negava qualsivoglia responsabilità in capo a ed affermava che la CP_6 manovra di svolta a sinistra dalla via Ronchetti in via Diaz compiuta da quest'ultima non presentava profili di colpa, essendosi svolta nel pieno rispetto della normativa vigente.
Affermata, perciò, la responsabilità avversaria nella determinazione del sinistro, in subordine eventualmente in via concorrente con domandava, in via preliminare, di essere CP_6 autorizzato ad evocare in giudizio RI Insurance Plc, Rappresentanza Generale per l'Italia, per essere garantito in caso di soccombenza, e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. Proponeva altresì domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore per il risarcimento dei danni patrimoniali all'autovettura, quantificati in complessivi € 3.500,00 e, per l'ipotesi di accertata corresponsabilità della pagina 7 di 16 conducente nella determinazione del sinistro, chiedeva la condanna della società terza CP_6 chiamata a tenerlo indenne nei confronti di parte attrice.
All'esito della prima udienza, il Giudice autorizzava la chiamata in causa di RI Insurance Plc, Rappresentanza Generale per l'Italia richiesta dal convenuto e rinviava l'udienza di prima CP_1 comparizione al 07.02.2024, ove veniva dichiarata la contumacia della compagnia assicuratrice terza chiamata e venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c. richiesti congiuntamente dalle parti.
Depositate le rispettive memorie, la causa era quindi istruita tramite l'acquisizione dei documenti prodotti, tramite c.t.u. medico legale disposta sulla persona dell'attore ed a mezzo di c.t.u. cinematica e, infine, era rinviata al 14.01.2025 per la celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. All'esito, era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
*** *** ***
In tema di circolazione di veicoli l'art. 2054 c.c. introduce una presunzione di responsabilità paritaria a carico di ciascun conducente, salvo che uno di questi provi di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostri di aver seguito e osservato tutte le regole dettate dal Codice della Strada e dalla comune prudenza, individuando, altresì, una causa del sinistro che sia estranea alla propria sfera di azione (ad esempio, il caso fortuito o la forza maggiore).
Va premesso che «entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente - violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale - ma, altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata, la condotta di guida, sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto, il conducente del veicolo, a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili» (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 20.03.2017, n. 7057).
In tal senso, la giurisprudenza ha delineato un orientamento genericamente restrittivo in ordine alla norma contenuta nell'art. 2054 c.c. affermando che, per escludere l'applicazione della presunzione di corresponsabilità, il danneggiato coinvolto in uno scontro tra veicoli deve provare non soltanto che l'altro conducente sia in colpa, ma, altresì, che egli si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. Cass. Civ., Sez.
VI – III, Ordinanza 12.30.2020, n. 7061; Cass. Civ. Sezione III, Sentenza 22.09.2015, n. 18631; Cass.
Civ., Sez. VI – III, Ordinanza 16.09.2013, n. 21130; Cass. Civ. Sez. VI - III, Ordinanza 12.04.2011, n.
8409).
Quindi, la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma 2 c.c. deve ritenersi fornita solo laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l'intero profilo causale del sinistro.
Sulla scorta di tale principio, la giurisprudenza ha chiarito che neanche l'infrazione grave commessa da uno dei conducenti (ad esempio, l'invasione della semicarreggiata riservata ai veicoli provenienti in senso inverso oppure l'inosservanza del diritto di precedenza) comporta necessariamente la colpa esclusiva del conducente che l'abbia commessa, di guisa che l'altro conducente non può dirsi liberato dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. ove non risulti accertato che il suo comportamento sia stato pienamente conforme tanto alle norme della circolazione stradale, quanto a quelle di comune pagina 8 di 16 prudenza (cfr. Cass. Civ. n.7057/2017 cit. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 28.06.2016
n.13271; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 26.06.2015, n.13216).
Ovviamente, la presunzione di colpa, nel senso appena specificato, ha funzione meramente sussidiaria ed opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, in modo che, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione e non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, Ordinanza 04.04.2019, n. 9353. In senso conforme, Cass. Civ. n. 7061/2020 cit.; Cass. Civ. n. 18631/2015 cit. e Cass. Civ. n. 8409/2011 cit.).
Il superamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., tuttavia, non implica che l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dispensi dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia, a sua volta, violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 19.12.2024, n.
33483; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 20.03.2020, n. 7479).
Declinati tali principi nella fattispecie concreta in esame, occorre verificare se, alla luce degli elementi di prova raccolti in corso di causa, possa dirsi superata a favore dell'una o dell'altra parte la presunzione di corresponsabilità paritaria nella determinazione dell'evento dannoso introdotta dall'art. 2054, comma 2, c.c.
A tal fine, deve osservarsi, innanzitutto, che appaiono incontroversi tanto il verificarsi del sinistro, quanto la riconducibilità all'evento lesivo dei danni lamentati da entrambe le parti. Risulta infatti pacifico che, nelle circostanze di tempo e luogo in cui la collisione si era verificata, il motociclo condotto dall'attore e l'autovettura condotta da stavano transitando lungo la via Ronchetti CP_6 nel territorio del Comune di Cavaria con Premezzo (VA), l'uno in direzione Gallarate e l'altra in direzione Varese.
In base al compendio probatorio raccolto, segnatamente il Rapporto d'incidente stradale redatto dagli Agenti della Polizia Locale di Cavaria con intervenuti nell'immediatezza dei fatti CP_5
(documento n. 6 del fascicolo di parte del convenuto , il filmato acquisito attraverso le CP_1 telecamere di sorveglianza posizionate in loco (documento n. 5 del fascicolo di parte attrice) e la perizia cinematica depositata in corso di causa dal c.t.u. , può altresì ritenersi assodato Persona_2 che, al momento del sinistro, le condizioni di visibilità erano ottimali e che il piano stradale, asfaltato e pianeggiante, versava in buone condizioni di manutenzione.
Ciò posto, all'esito dell'esame della documentazione predetta non residuano dubbi circa la dinamica dell'evento lesivo.
Il giorno 17/09/2019, verso le ore 16.25, , in sella al motociclo Suzuki GSX R750 Parte_1 targato DB39887 percorreva la Via Ronchetti, nel centro abitato del Comune di Cavaria con , CP_5 in direzione Gallarate. In senso opposto procedeva a bordo dell'autovettura Controparte_6
Nissan X-Trail 2.2 TD targata CD298DY, intestata al convenuto la quale, in Controparte_1 prossimità dell'intersezione semaforica tra la via Ronchetti e la via Diaz, dovendo svoltare alla propria sinistra per imboccare tale strada, attivava il corrispondente indicatore di direzione, si portava nella corsia centrale di canalizzazione e si fermava in corrispondenza della linea di arresto, vista la luce semaforica di colore rosso.
Il motociclista, giunto in prossimità dell'intersezione semaforica tra via Ronchetti e via Monte Grappa, distante un centinaio di metri, rallentava la propria andatura, si approssimava alla colonna di veicoli già formatasi al semaforo, che parimenti in quei frangenti proiettava luce rossa, e cominciava a risalirla lentamente al centro della carreggiata.
pagina 9 di 16 Mentre il motociclista eseguiva tale manovra, scattava il verde ed egli, con una decisa Parte_1 accelerazione, si spostava ulteriormente alla propria sinistra, oltrepassando la linea continua di mezzeria ed impegnando la corsia destinata al transito veicolare in senso opposto per sorpassare i primi veicoli della colonna che, nel frattempo, avevano ripreso la marcia.
Contemporaneamente, anche all'impianto semaforico ubicato all'intersezione tra le vie Ronchetti e
Diaz, sincronizzato con quello tra le via Ronchetti e Monte Grappa, era scattata la luce verde, di talché l'autovettura antagonista si rimetteva lentamente in moto ed avanzava verso il centro dell'incrocio alla velocità stimata dal c.t.u. di circa 10/11 Km/h, spostandosi alla propria sinistra per eseguire la manovra di svolta in via Diaz.
Il motociclista, ultimato il sorpasso della colonna di veicoli alla velocità stimata dal c.t.u. di circa 83 km/h, scartava sulla propria destra facendo rientro nella propria corsia di marcia ad una distanza di circa 43 metri dalla Nissan condotta da che, nel frattempo, aveva impegnato l'incrocio CP_6 per completare la manovra di svolta.
A quel punto, avvedutosi della presenza dell'ostacolo sulla propria traiettoria di marcia, Parte_1 aveva frenato bruscamente con il dispositivo anteriore, determinando il ribaltamento del motociclo e la propria caduta in avanti. Dopodiché l'uno e l'altra erano andati ad impattare contro la portiera posteriore destra dell'autovettura, che, nel frattempo, con la parte anteriore si era già immessa in via Diaz.
Così ricostruiti i fatti di causa, debbono condividersi le conclusioni rassegnate dalla c.t.u. cinematica, avendo esse risposto in maniera analitica, puntuale ed esaustiva al quesito formulato dal Giudice, al termine di un iter motivazionale immune da vizi logici. Rilievi, questi, che denotano accuratezza ed obiettività nell'esame dei luoghi di causa e della documentazione versata in atti.
Il consulente stabiliva che «Le cause del sinistro sono da ricercarsi nell'imprudente condotta di guida di entrambi i conducenti»:
L'attore aveva «contribuito in modo significativo» al suo verificarsi non già per l'invasione dell'opposta corsia di marcia in presenza di linea continua di mezzeria, circostanza definita «non in relazione causale con l'accadimento del sinistro», quanto per «l'elevata velocità (circa 83 km/h) tenuta nella fase di sorpasso», la quale gli aveva «impedito di arrestare la marcia del proprio veicolo di fronte all'ostacolo ampiamente visibile», rappresentato dall'autovettura appartenente al convenuto proveniente dalla direzione opposta.
Assai significativamente, il c.t.u. precisava di avere ponderato l'evitabilità del sinistro da parte del motociclista tenendo conto che, all'andatura di circa 82 Km/h tenuta dall'attore, per arrestare il proprio mezzo gli sarebbero stati necessari 58 metri, a fronte di una distanza di soli 43 metri che lo separava dall'autovettura condotta da «Tenuto conto che il motociclista, terminato il sorpasso, e CP_6 dopo essere rientrato nella propria corsia di marcia, quando si trovava in corrispondenza del primo paletto metallico, era a circa 43 metri dal P.U. non aveva alcuna possibilità di evitare il sinistro».
Al contrario, per arrestarsi alla velocità ipotetica di 50 Km/h sarebbero stati necessari circa 27 metri ed un tempo leggermente inferiore a 3 secondi e, pertanto, vi sarebbe stato ampio margine per scongiurare la collisione («se il motociclista avesse tenuto una velocità di 50 km/h, si sarebbe arrestato in circa 27 metri e, poiché disponeva di uno spazio libero di circa 43 metri, avrebbe evitato il sinistro», cfr. pagina
36 della perizia).
Si deve perciò concludere che, se la condotta di guida tenuta da fosse stata improntata Parte_1 alla rigorosa osservanza del limite di velocità vigente nel tratto di strada urbana teatro dell'incidente e, più in generale, se fosse stata rispettosa dei generali criteri di prudenza e di diligenza, l'evento dannoso pagina 10 di 16 sarebbe stato certamente scongiurato, anche a prescindere dalla concomitante manovra di svolta in via
Diaz posta in essere da a bordo della Nissan. CP_6
Tale rilievo è decisivo al fine di soppesare le rispettive responsabilità nella determinazione del sinistro, dovendosi ritenere nettamente preponderante il peso della condotta attorea, essendo stato acclarato con metodologia scientifica che l'eccessiva velocità della motocicletta aveva rappresentato l'antecedente decisivo nella catena causale conclusasi con l'impatto tra i veicoli.
Ciò non basta, tuttavia, ad escludere a priori una corresponsabilità della conducente per quanto accaduto.
Il c.t.u. rilevava, infatti, che nel momento in cui, all'accensione del segnale semaforico verde i due veicoli si erano rimessi in movimento dopo la fase di arresto, essi erano separati da una distanza di circa 47 metri, che lo spazio tra l'autovettura ed il motociclo era completamente sgombro da ostacoli e che i due conducenti potevano avvistarsi reciprocamente (dato, quest'ultimo, sottolineato più volte nell'elaborato peritale - si vedano le pagine 7, 8 e 18 dell'elaborato peritale).
Con riguardo a il c.t.u. aggiungeva che una frazione di secondo dopo la ripartenza, CP_6 ovvero quando «il motociclo si trovava a una distanza di circa 43 metri dal punto d'urto ed essendo la corsia libera da ogni ostacolo, poteva essere avvistato dalla conducente del Veicolo “B”», la quale avrebbe dunque potuto e dovuto ponderare meglio l'esistenza delle condizioni necessarie ad intraprendere la manovra di svolta in completa sicurezza per sé e per gli altri mezzi in transito.
Giova rammentare che l'utente della strada è gravato di un vero e proprio obbligo di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere. Il quale obbligo assume maggiore intensità allorché il conducente, tenuto a concedere la precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi in un'altra strada, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio sia avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non già in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 12.02.2025, n. 3572. In senso conforme, Cass. Civ.,
Sez. III, Ordinanza 18.01.2024, n. 1992). Ciò costituisce espressione del generale principio, anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo il quale: «In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento» (Cass. Civ., Sez. III,
Ordinanza 21.11.2024, n. 30089).
Il contributo causale di alla verificazione dell'incidente deve, comunque, essere ritenuto CP_6 marginale rispetto a quello offerto da , attesa l'incidenza assolutamente preponderante Parte_1 rappresentata dall'eccesso di velocità del motociclo condotto dall'attore nella determinazione della collisione, come acclarato all'esito dei puntuali accertamenti compiuti dal c.t.u. dei quali si è precedentemente dato conto.
Deve considerarsi, infatti, come la condotta di guida dell'attore risulti censurabile perché connotata da grave avventatezza in relazione all'eccesso di velocità in prossimità di intersezione semaforica in abitato urbano, in concomitanza con l'adozione di manovre vietate e fortemente pericolose per l'incolumità propria e altrui quali il sorpasso a velocità del tutto inadeguata di colonna di autoveicoli pagina 11 di 16 nella medesima intersezione. Al contrario, la condotta di guida dell'automobilista si connota per un negligente attraversamento dell'intersezione facendo affidamento sulla regolare circolazione degli altri veicoli, ciò che – comunque non consentito – attenua la gravità della colpa stessa.
Si ritiene congruo, pertanto, contenere la responsabilità della conducente dell'autovettura Nissan entro la soglia del 20%, gravando parte attrice del restante 80% di colpa: la stima dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti da , sulla quale ci si soffermerà subito appresso, dovrà dunque Parte_1 essere conseguentemente calibrata in funzione di tale valutazione.
Il danno non patrimoniale lamentato dall'attore veniva stimato in corso di causa con c.t.u. medico legale, alle cui conclusioni si ritiene di aderire, essendo esse il portato dell'accurato esame clinico ed anamnestico sulla sua persona e dello studio della documentazione medica in atti compiuti dalla consulente, dr.ssa nonché di argomentazioni puntualmente motivate, coerenti e scevre Persona_3 da vizi logici.
Il danno biologico permanente veniva stimato in misura pari al 6% con riferimento alla “tabella delle menomazioni” di cui al D.M. del 03.07.2003, pubblicata in G.U. n. 211 dell'11.09.2003, e l'entità dell'inabilità temporanea parziale in giorni 2 (due) al 100%, in giorni 15 (quindici) al 75%, in giorni 30 (trenta) al 50% ed in giorni 45 (quarantacinque) al 25%.
La c.t.u. precisava, ulteriormente, che risultava «in grado di percepire gli effetti dei Parte_1 postumi permanenti sul “fare quotidiano”» per le attività comportanti l'impiego funzionale dell'arto superiore destro, senza tuttavia che vi fossero «attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato che siano preclusi o limitati», il tutto con un grado di sofferenza fisica «costituito da sintomatologia dolorosa che necessita al bisogno di terapia antidolorifica» descritto come di lieve entità.
In punto liquidazione del danno non patrimoniale, va ricordato che, a partire dalle sentenze delle
Sezioni Unite del 2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), il danno non patrimoniale è stato
"ripensato" in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di matrice giurisprudenziale: pertanto, esso viene ora ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona, nella specie il danno biologico, costituente una delle voci del danno non patrimoniale. La nozione di danno biologico è stata codificata a livello normativo dall'art. 139, comma 2, del D.lgs.
07.09.2005, n. 209 (cd. Codice delle assicurazioni private): da tale definizione, emerge che il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti e gli attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle capacità di reddito ed è invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di questi ultimi. Esso deve perciò liquidarsi in via equitativa, secondo il disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento ai criteri di cui al richiamato art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (come da ultimo aggiornati con d.m. 16.07.2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25.07.2024) trattandosi di sinistro stradale verificatosi tra veicoli a motore con produzione di lesioni micropermanenti: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza 15.06.2022, n. 19229.
Ciò premesso, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata come segue, sulla scorta dei criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, avuto riguardo al valore di stima i 6 punti percentuali riconosciuti dalla c.t.u.:
A) Danno biologico permanente al 6%:
Età della persona danneggiata al momento dell'evento dannoso: ...................................... 36 anni
Percentuale di invalidità permanente: ........................................................................................ 6%
Valore monetario del danno biologico permanente: ...................................................... € 8.406,34
pagina 12 di 16 B) Danno biologico temporaneo (valore monetario di liquidazione del danno per ogni giorno di inabilità assoluta € 55,24):
danno biologico temporaneo totale: giorni 2 (due): ......................................................... € 110,48;
danno biologico temporaneo parziale al 75%: giorni 15 (quindici) (€ 55,24 x 0,75 x 15):........................................................................ € 621,45
danno biologico temporaneo parziale al 50%: giorni 30 (trenta) (€ 55,24 x 0,50 x 30): ............................................................................ € 828,60
danno biologico temporaneo parziale al 25%: giorni 45 (quarantacinque) (€ 55,24 x 0,25 x 45): ............................................................ € 621,45
Totale danno biologico temporaneo: .............................................................................. € 2.181,98
C) Totale danno biologico (A + B): ............................................................................ € 10.588,32.
Il risarcimento per il danno relativo alla sfera dinamico-relazionale astrattamente spettante all'attore
, pari a € 10.588,32, deve, come detto, essere decurtato in misura proporzionale Parte_1 all'accertato concorso colposo del danneggiato, come precedentemente quantificato: dal predetto importo, pertanto, deve essere dedotta una quota pari all'80%, equivalente a € 8.470,66. L'ammontare concretamente spettante all'attore a titolo di danno biologico permanente e temporaneo deve, dunque, essere determinato nel minor importo di € 2.117,66 (€ 10.588,32 - € 8.470,66), da devalutare al momento di stabilizzazione dei postumi e da rivalutare annualmente a far tempo da quel momento, con aggiunta degli interessi legali sulle somme rivalutate, fino ad oggi ed oltre agli interessi legali sulle somme così liquidate fino al saldo.
Rispetto alla componente afferente al danno morale, si rileva l'inesattezza di quanto affermato dalla c.t.u. nell'elaborato peritale: non corrisponde al vero, infatti, che non vi sia stata alcuna richiesta al riguardo da parte dell'attore. Al contrario, con l'atto introduttivo del giudizio e con le successive difese egli allegava espressamente di avere sofferto anche tale peculiare forma di pregiudizio e, nel quantificare l'ammontare del ristoro richiesto, introduceva una voce ad hoc dedicata proprio al danno morale, valutato pari a € 5.631,12.
È perciò necessario scrutinare la relativa domanda, tenendo presente che, benché il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, sia pure per presunzioni, non potendosi ammettere automatismi basati sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 13.01.2016, n. 339).
Orbene, l'attore non tratteggiava concretamente l'effettivo contenuto della lesione “morale” asseritamente subita, che, come detto, non è riconoscibile in re ipsa ma è bisognosa di allegazioni e deduzioni volte a fare apprezzare come, al di là della lesione diretta al bene salute (oggetto della conseguente liquidazione del danno biologico), il danneggiato fosse stato afflitto da una sofferenza soggettiva specifica meritevole di liquidazione della distinta voce di danno morale.
Va pertanto esclusa la debenza della relativa voce risarcitoria, non essendone apprezzabile la reale sussistenza.
Considerazioni simili debbono ripetersi con riguardo all'invocata personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, non ravvisandosi i presupposti per i relativi incrementi del punto base del danno biologico permanente. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento pagina 13 di 16 prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”.
(Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 06.03.2025, n. 5984. In senso conforme, ex plurimiis, Cass. Civ., Sez.
III, Ordinanza 09.12.2024, n. 31681).
Nel caso di specie, allegava di essere operaio qualificato, di aver subito un danno da Parte_1 cenestesi lavorativa, nonché una compromissione della propria attività sportiva dilettantistica di body builder.
Tuttavia, tali circostanze rimanevano del tutto indimostrate, poiché l'attore non articolava alcun capitolo di prova orale diretto a confermarle. Inoltre, esse paiono tradursi, piuttosto, in profili meramente dinamico-relazionali del danno alla salute subito, declinati in termini di compressione della possibilità di svolgimento di talune attività di carattere professionale o ludico-ricreativo praticate prima del sinistro. Compressione che deriva in via ordinaria dalla tipologia e dalla gravità delle lesioni accertate, senza assumere le connotazioni di specificità, straordinarietà ed eccezionalità richieste dalla giurisprudenza di legittimità quale ineludibile presupposto per la personalizzazione del risarcimento.
Deve inoltre osservarsi che, quand'anche fosse stata provata l'impossibilità per il danneggiato di continuare a svolgere una determinata attività, il riconoscimento di un surplus rispetto al punto base di invalidità non potrebbe comunque essere automatico, occorrendo dimostrare, anche solo in via indiziaria, che tale preclusione si è tradotta in un pregiudizio alla sfera personale del danneggiato, con un'alterazione apprezzabile e peggiorativa della sua vita di relazione, non compensata e non agevolmente compensabile da altri e diversi interessi o attività. E tale dimostrazione non veniva fornita dalla parte onerata.
Le considerazioni che precedono sono poi ulteriormente avvalorate da quanto attestato dalla c.t.u. medico-legale, la quale rilevava che “[…] non sono individuabili attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato che siano preclusi o limitati […]”.
Al compete, invece, il risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese mediche Pt_1 sostenute e documentate dalle fatture allegate sub documento n. 9, il cui ammontare di € 854,00 veniva ritenuto congruo dalla c.t.u., nonché dal valore di mercato antesinistro del motociclo incidentato, stimato in € 4.100,00, per un importo complessivo di € 4.954,00. Tale somma è comunque da decurtare in funzione del concorso di colpa imputato all'attore, già precedentemente determinato in misura pari all'80%. Pertanto, il danno patrimoniale effettivamente risarcibile alla parte attrice è pari a € 990,80 (€ 4.954,00 x 0,20), oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda fino ad oggi ed oltre gli ulteriori interessi legali sulle somme così liquidate fino al saldo.
In definitiva, il risarcimento complessivamente spettante a a titolo di danno Parte_1 patrimoniale e di danno non patrimoniale ammonta a € 3.108,46, importo che le parti convenute devono pertanto essere condannate a pagare all'attore in via solidale.
A tale riguardo, si evidenzia che la domanda di manleva formulata da nei Controparte_1 confronti della contumace RI Insurance Plc non può trovare accoglimento.
Difatti, nella comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa del terzo, il convenuto si limitava a chiedere di chiamare in causa la compagnia assicurativa senza null'altro allegare e specificare in ordine al titolo posto a fondamento della domanda di garanzia. Invero, nella parte espositiva del detto atto, nulla era dedotto in merito al rapporto di garanzia, né si faceva riferimento alla polizza asseritamente stipulata con la compagnia stessa, i cui estremi erano riportati unicamente nell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo ritualmente notificato. pagina 14 di 16 Il convenuto che aveva invocato la garanzia assicurativa e sul quale Controparte_1 incombeva, dunque, l'onere di provare la fondatezza della relativa pretesa, non offriva dunque in comunicazione né le condizioni generali di assicurazione, né la polizza, né tantomeno la prova del risarcimento parziale del danno materiale, pari a € 1.750,00, che allegava di avere ricevuto da RI Insurance Plc nelle more del giudizio, omettendo così di dimostrare l'esistenza del rapporto assicurativo e lasciando del tutto indimostrata la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda di manleva.
Né potrebbe egli giovarsi del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., per l'assorbente ragione che esso è applicabile soltanto nei confronti della parte costituita. La norma recita, infatti, che
«salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti specificamente contestati dalla parte costituita». È, pertanto, assolutamente pacifico che il principio di non contestazione disciplinato all'art. 115 c.p.c. non opera con riguardo alla parte contumace.
Alla luce dell'acclarato concorso colposo dell'attore nella causazione del sinistro, del Parte_1 quale si è ampiamente dato conto nella superiore parte motiva, risulta invece parzialmente fondata la domanda riconvenzionale svolta nei suoi confronti da , con la quale il convenuto Controparte_1 domandava il ristoro del danno patrimoniale equivalente al valore commerciale dell'autovettura coinvolta nell'incidente.
La liquidazione del danno tiene evidentemente conto del grado di colpa al 20% della conducente della
Nissan e del risarcimento parziale di € 1.750,00 che il convenuto ammetteva di avere già ricevuto nelle more del giudizio.
Pertanto, poiché secondo la stima del c.t.u. il valore commerciale del veicolo ante sinistro era pari a € 4.000,00, il saldo spettante deve essere proporzionalmente ridotto a € 1.800,00 [(€ 4.000,00 - € 1.750,00) x 0,80 = € 1.800,00], importo che l'attore, che non formulava alcuna domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa deve essere condannato a Controparte_2 versare a oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente Controparte_1 rivalutate dalla data della domanda fino ad oggi ed oltre gli ulteriori interessi legali sulle somme così liquidate fino al saldo.
Considerato l'esito complessivo del giudizio le spese devono essere interamente compensate.
Le spese di c.t.u., già liquidate, vanno poste a carico delle parti attrice e convenute per quote uguali di un terzo ciascuna.
Nulla, invece, quanto alle spese di giudizio tra e RI Insurance Plc, attesa Controparte_1 la contumacia della società terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna i convenuti Controparte_1 e in via tra loro solidale, a pagare all'attore il complessivo Controparte_2 Parte_1 importo di € 3.108,46, di cui € 2.117,66 a titolo di danno non patrimoniale, da devalutare al momento di stabilizzazione dei postumi e da rivalutare annualmente a far tempo da quel momento, con aggiunta degli interessi legali sulle somme rivalutate, fino ad oggi ed oltre agli interessi legali sulle somme così liquidate fino al saldo, ed € 990,80 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda fino ad oggi ed oltre gli ulteriori interessi legali sulle somme così liquidate fino al saldo;
pagina 15 di 16 accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale formulata da e, per Controparte_1 l'effetto, condanna l'attore a pagare al convenuto il complessivo importo di € 1.800,00 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda fino ad oggi ed oltre gli ulteriori interessi legali sulle somme così liquidate fino al saldo;
rigetta la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della Controparte_1 terza chiamata in causa RI Insurance Plc; compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., già liquidate, a carico delle parti attrice e convenute per quote uguali di un terzo ciascuna.
Busto Arsizio, 27.05.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1298/2023 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti Luca Sorrentino e Parte_1 C.F._1
Veronica Airoldi;
ATTORE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Lucia Controparte_1 C.F._2
Annichiarico;
CONVENUTO nonché contro
(c.f. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Cesare Bulgheroni;
CONVENUTA nonché contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 contumace;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti
Per l'attore : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella determinazione dell'incidente occorso in data 17/9/2019 del veicolo Nissan tg CD298DY e per l'effetto condannare il signor Controparte_1 in qualità di proprietario del veicolo Nissan tg CD298DY, al risarcimento dei danni patiti dal
[...] signor per le causali di cui in narrativa e altresì in solido condannare Parte_1 [...]
(P.I. ), in persona del Procuratore Generale pro tempore, con sede legale CP_2 P.IVA_3 in via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) Italia - , a Email_1 risarcire il danno subito dal sig. in conseguenza dell'incidente di cui sopra, e dunque a Parte_1
pagina 1 di 16 risarcire i danni con riferimento al danno materiale subito dal motoveicolo Suzuki GSX – R 750 quantificato come in narrativa nella misura di € 5.500,00 iva inclusa o quella maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio;
con riferimento ai danni fisici subiti dal signor e condannare i convenuti in solido tra Parte_1 loro al risarcimento dei suddetti danni così come quantificati da perizia medico legale del dr. Per_1
nella seguente misura:
[...]
- danno biologico permanente al 9% è pari ad € 14.579,91; invalidità biologica temporanea al 75 % per 15 (quindici) giorni pari ad € 534,26; invalidità biologica temporanea al 50 % per 45 (quarantacinque) giorni pari ad € 1.068,53; invalidità biologica temporanea al 25 % per 60 (sessanta) giorni pari ad € 712,35;
30% danno biologico – c.d. personalizzazione pari ad € 4.374,00;
33,33% danno morale € 5.631,12
- spese mediche documentate: € 854,00
E così per un importo complessivo pari ad € 33.254,17 o nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto all'effettivo saldo.
E in ogni caso respingere la domanda riconvenzionale introdotta da parte convenuta, signor
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_1
In via istruttoria:
- con più ampia riserva di integrare, produrre, dedurre ed eccepire nei termini di legge, anche una volta conosciuto il contenuto delle memorie istruttorie ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. delle controparti, nonché di idonea formulazione dei capitoli di prova e intimazione dei testi nei termini di cui all'art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c.
Con richiesta ulteriore di autorizzare CTU cinematica per accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Nissan tg CD298DY o la quota che verrà ritenuta a seguito delle operazioni peritali.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 e successive modifiche”.
Per il convenuto Controparte_1
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del motoveicolo Suzuki 750, tg DB79887 di proprietà e condotto dal sig. e, per l'effetto Parte_1
- respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto
In via riconvenzionale:
- condannare il sig. all'integrale risarcimento dei danni causati all'autovettura del sig. Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro a oggi, come per legge. CP_1
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui le domande attoree trovino anche solo parziale accoglimento
pagina 2 di 16 - accertare e dichiarare l'esatta dinamica del sinistro e la responsabilità imputabile a ciascuno dei veicoli coinvolti e per l'effetto
- emettere ogni opportuno provvedimento in ordine alla determinazione del quantum per le somme reciprocamente dovute a titolo risarcitorio dalle parti in causa;
- accertare e dichiarare che il terzo chiamato RI Insurance Plc, Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Milano, via Benigno Crespi n. 23, P. IVA
, è tenuto a garantire il convento sig. contro gli effetti P.IVA_2 Controparte_1 dell'eventuale accoglimento della domanda dell'attore in forza del contratto di assicurazione per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli e, per l'effetto
- condannare RI Insurance Plc, Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del l.r. pro tempore, con sede legale in Milano, via Benigno Crespi n. 23, P. IVA a tenere indenne e P.IVA_2 manlevare il sig. per quanto quest'ultimo fosse tenuto a risarcire in favore Controparte_1 dell'attore per quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prove per testi e interrogatorio formale dell'attore sulle circostanze di cui alla comparsa di costituzione e risposta come di seguito precisati:
1) “Vero che in data 17 settembre 2019 il motoveicolo Suzuki 750 targato DB 39887 percorreva la via Ronchetti in direzione da Jerago con Orago verso Gallarate?”
2) “Vero che giunto in prossimità dell'intersezione con la via Monte Grappa il motoveicolo superava tutte le autovetture ferme in colonna?”
3) “Vero che quando il motoveicolo superava le autovetture in colonna il semaforo proiettava la luce rossa di arresto?”
4) “Vero che per superare le autovetture ferme in colonna il motoveicolo superava la linea di mezzeria?"
5) “Vero che il motoveicolo ha sempre proseguito nella propria marcia senza arrestarsi mai completamente?”
6) “Vero che allo scattare della luce verde del semaforo il motoveicolo accelerava invadendo con tutto il mezzo la corsia opposta di marcia, come confermato dal doc.15 che mi rammostra?”
7) “Vero che il primo mezzo fermo al semaforo era il furgone di colore rosso condotto dal sig. CP_4
, come confermato dal doc. 15 che mi si rammostra ?”
[...]
8) “Vero che per evitare una collisione con il mezzo che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia il motoveicolo è rientrato nel proprio senso di marcia sempre in accelerazione, come confermato dal doc. 16 che mi si rammostra?”
9) “Vero che il motoveicolo è rientrato in prossimità di un secondo incrocio semaforico regolante l'intersezione tra la via Ronchetti e la via Diaz?”
10) “Vero che l'autovettura Nissan X-Trail targata CD 298 DY percorreva la via Ronchetti in direzione da Gallarate verso Jerago con Orago?”
11) “Vero che l'autovettura Nissan X-Trail arrestava la propria marcia perché l'impianto semaforico segnalava la luce rossa?”
12) “Vero che l'autovettura Nissan X-Trail occupava la corsia riservata per la svolta a sinistra verso
pagina 3 di 16 la via Diaz azionando l'indicatore segnaletico di direzione, come confermato dal doc. 14 che mi si rammostra?”
13) “Vero che l'autovettura Nissan X-Trail concedeva la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano da destra prima di impegnare l'incrocio?”
14) “Vero che avvedutosi dell'autovettura Nissan X-Trail che effettuava la svolta a sinistra il conducente del motoveicolo ha azionato il freno anteriore?”
15) “Vero che l'utilizzo del freno anteriore ha causato un ribalta - mento del motoveicolo?”
16) “Vero che il conducente ha posato le mani per terra durante il ribaltamento, come confermato dal doc. 17 che mi si rammostra?”
17) “Vero che il conducente è stato investito dalla moto durante il ribaltamento, come confermato dal doc. 18 che mi si rammostra?”
18) “Vero che il motoveicolo ha terminato il proprio ribaltamento andando a sbattere contro la portiera posteriore sinistra dell'autovettura Nissan X-Trail, come confermato dal doc. 19 che mi si rammostra?”
19) “Vero che l'impatto tra il motoveicolo e l'autovettura ha causato lo scoppio del finestrino della portiera posteriore sinistra dell'autovettura, come confermato dal doc. 19 che mi si rammostra?”
20) “Vero che l'impatto del motoveicolo ha causato uno spostamento dell'autovettura, come si evince dal video prodotto sub doc. 5 da parte attorea, che mi si rammostra?”
21) “Vero che al momento dell'impatto l'autovettura aveva quasi terminato la manovra di svolta a sinistra, come confermato dal doc. 19 che mi si rammostra?”
22) “Vero che subito dopo l'impatto il conducente del motoveicolo ha risollevato il capo e si è messo seduto sull'asfalto, come confermato dal doc. 20 che mi si rammostra?”
23) “Vero che successivamente è intervenuta la Polizia Locale del Comune di Cavaria con
?” CP_5
24) “Vero che dopo avere visionato il video sono stati elevati i verbali nn. 738/2019 e 739/2019 per violazione di norme del codice della Strada a carico del sig. , prodotti sub doc. 21 che Parte_1 mi si rammostra?”
25) “Vero che il sig. ha proposto ricorso solo avverso il verbale avente n. 739/2019?” Parte_1
26) “Vero che nei giorni successivi al sinistro la sig.ra ha contattato la Polizia Controparte_6
Locale per sincerarsi della condizioni di salute del sig. ?” Parte_1
27) “Vero che la sig.ra ha autorizzato gli agenti di Polizia Locale a fornire il Controparte_6 proprio numero di telefono al sig. ?” Parte_1
28) “Vero che il sig. ha chiamato la sig.ra per chiedere il Parte_1 Controparte_6 contenuto delle dichiarazioni rilasciate da quest'ultima agli Agenti intervenuti?”
29) “Vero che il sig. durante la telefonata ha chiesto alla sig.ra Parte_1 Controparte_6 se avesse ritrovato il dispositivo di interfono e vivavoce perso durante il sinistro?”
30) “Vero che il motoveicolo Suzuki R 750 può raggiungere i 100 Km/h in 3,13 secondi, come da doc. 22 che mi si rammostra?”
31) “Vero che il motoveicolo Suzuki R 750 può raggiungere un peso di 200 Kg con il pieno di carburante, come da doc. 22 che mi si rammostra?”
pagina 4 di 16 32) “Vero che nei giorni seguenti al sinistro il sig. era in condizioni fisiche tali da poter Parte_1 uscire regolarmente con i suoi amici?”
33) “Vero che nei giorni seguenti al sinistro il sig. si è recato a cena presso il Parte_1 CP_7
sito in Cavaria con Premezzo?”
[...]
34) “Vero che durante la cena il sig. si relazionava con i suoi amici senza mostrare Parte_1 sofferenza o avere segni evidenti di traumi fisici e/o psicologici?”
Si indicano come testi:
- , residente in [...], sui capitoli da 1 a 23; Testimone_1
- , residente in [...], sui capitoli da 1 a 23; Controparte_4
- e , in forza presso il corpo di Polizia Locale del Comune di Testimone_2 Testimone_3
Cavaria con Premezzo, sui capitoli da 1 a 27;
- , residente in [...], sui capitoli da Testimone_4
32 a 34.
Si chiede che su tutti i capitoli sia disposto l'interrogatorio formale dell'attore.
Con riserva di ulteriori istanze istruttorie conosciute le avverse difese.
In caso di ammissione dei capitoli ex adverso articolati si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati da controparte e con quelli sopraindicati.
“Vero che a carico della sig.ra è stato elevato solo il verbale n. 740/2019 per Controparte_6 la violazione dell'art. 141, comma 2 e 11 del N.C.D.S., come da doc. 23 che mi si rammostra?”
Si indicano a testimoni:
- e , in forza presso il corpo di Polizia Locale del Comune di Testimone_2 Testimone_3
Cavaria con Premezzo.
La difesa del sig. rileva che parte attrice non ha prodotto il documento n. 17, richiamato nella CP_1 memoria n. 2, e che pertanto tale documento non potrà formare oggetto di prova e/o capitoli di prova.
Con osservanza”.
Per la convenuta Controparte_2
“piaccia al Tribunale Ill.mo - ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, e previe le declaratorie del caso:
IN VIA PRINCIPALE: mandare assolta dalle domande tutte contro di essa Controparte_2 proposte con atto di citazione notificato il 7/3/2023 da , siccome infondate in fatto ed in Parte_1 diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari;
IN SUBORDINE: dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per concorrente concorso di colpa di nella misura che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia e Parte_1 conseguentemente liquidare in giusta misura i danni da lui sofferti in conseguenza dei fatti per cui è causa, con compensazione delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A. Chiede acquisirsi agli atti copia del fascicolo del procedimento penale n. n. 8907/2019 RGNR avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio e chiede acquisirsi – dal Corpo della polizia locale del Comune di Cavaria con Premezzo - copia integrale del rapporto di incidente stradale;
pagina 5 di 16 B. chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze da intendersi precedute dalla formula ”vero che”:
1) il giorno 17 settembre 2019 ad ore 16,25 circa, l'autovettura Nissan CD298DY di proprietà di
e pilotata da , stava percorrendo nell'ambito urbano Controparte_1 Controparte_6 del comune di Cavaria con Premezzo la via Ronchetti con direzione da Gallarate verso Jerago;
2) Giunta all'area semaforica di incrocio con le vie Mazzini e Diaz si portava nella corsia centrale di preselezione del traffico per la svolta a sinistra in via Diaz, diramazione laterale sinistra rispetto al suo senso di marcia e si arrestava alla semaforo proiettante luce rossa;
3)l'autovettura presegnalava con l'indicatore di direzione verso sinistra in funzione l'intenzione di svoltare
4) all'apparire della luce verde e quando dall'opposto senso di marcia non risultava più provenire alcun veicolo, la Nissan iniziava la manovra di svolta;
5 ) nello stesso frangente il motociclo Suzuki 750 DB39887 di proprietà di e da lui Parte_1 pilotato percorreva la medesima via Ronchetti nell'opposta direzione di marcia, eseguendo manovra di sorpasso della colonna di autovetture ferme nella stessa via Ronchetti all'intersezione con la via Monte Grappa presidiata da semaforo proiettante in quel momento luce rossa, distante circa cento metri dalla successiva area di incrocio tra la via Ronchetti e la via Diaz in direzione Gallarate;
6) eseguendo tale manovra proprio nel momento in cui il semaforo accendeva la luce verde nella sua direzione di marcia, il motociclo in accelerazione superava la line di mezzaria ed invadeva l'opposta corsia di marcia nel tratto della via Ronchetti tra l'incrocio con la via Montegrappa e la via Diaz;
7) giungeva quindi nella poco distante area di crocevia - pure semaforizzata con la via Diaz - impegnata in quel momento dalla manovra di svolta a sinistra della Nissan
8) accortosi della manovra dell'autovettura il conducente del motociclo frenava bruscamente con il freno anteriore;
9) così facendo il motociclo si sollevava con la ruota posteriore e si catapultava con la propria parte posteriore contro la portiera destra dell'autovettura;
10) dell'accadimento veniva dalla polizia locale acquisito filmato dalle telecamere di sorveglianza installate nelle adiacenze dalla civica amministrazione
11) Gli agenti intervenuti elevavano a carico del due verbali di contravvenzione e precisamente Pt_1 il n.561/A/P.738 per violazione dell'art 40, comma 8, e 143 comma 11 del codice stradale e cioè per avere invaso in manovra di sorpasso l'opposta corsia di marcia ove non consentito dalla linea continua di mezzeria ed il verbale n.562/A/P.739 per violazione dell'art 141, comma 2, codice stradale per avere perso il controllo del motociclo
Indica a testi:
, residente in [...]. Testimone_5
residente in [...] Controparte_4
e presso corpo Polizia Locale del comune di Testimone_2 Testimone_3
Cavaria con Premezzo.
C. Chiede che venga mandato a dichiarare a' sensi art 142, comma secondo, codice Parte_1 delle assicurazioni se ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Si oppone all'ammissione della prova orale per testi dedotta da parte attrice;
si associa alla richiesta pagina 6 di 16 di declaratoria di tardività della produzione documentale attorea fatta solo con la memoria 183 n 3 ed in ogni caso rileva che la produzione del documento è meramente di parte”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Busto Arsizio e esponendo che il giorno Controparte_1 Controparte_2
17.09.2019, alle ore 16,25 circa, mentre stava percorrendo la via Scipione Ronchetti in territorio del
Comune di Cavaria con Premezzo (VA) in direzione Gallarate a bordo della propria motocicletta Suzuki 750 targata DB39887, all'altezza dell'intersezione semaforica con via Diaz collideva con l'autovettura Nissan targata CD298DY condotta da di proprietà di Controparte_6 [...] ed assicurata per la R.C.A. con la società convenuta. Controparte_1
L'attore esponeva che l'autovettura proveniente da Gallarate, all'atto di svoltare a sinistra in via Diaz, aveva invaso la corsia di marcia del motociclo, omettendo di concedere la prescritta precedenza, tagliandogli la strada e rendendo inevitabile l'impatto, a causa del quale aveva subito danni fisici e materiali.
Egli domandava, pertanto, che fosse accertata la responsabilità esclusiva di Controparte_6 nella determinazione del sinistro e che i convenuti, rispettivamente proprietario dell'autovettura antagonista e della compagnia con la quale quest'ultima era assicurata per la R.C.A., fossero condannati in via tra loro solidale a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati, stimati nella misura complessiva di € 33.254,17.
Entrambe le parti convenute si costituivano in giudizio. rilevava che gli agenti della Polizia Locale del Comune di Cavaria con Premezzo Controparte_2 intervenuti sul luogo del sinistro avevano sanzionato il per avere oltrepassato la striscia Pt_1 continua di mezzeria al fine di superare la colonna di veicoli fermi all'impianto semaforico, in tal modo circolando contromano (artt. 40 e 143 C.d.S.), nonché per non avere conservato il controllo della motocicletta e per non avere posto in essere le manovre necessarie ad arrestarla in condizioni di sicurezza (art. 141 C.d.S.).
La convenuta, ritenuto, quindi, che la collisione dovesse imputarsi esclusivamente alla condotta di guida gravemente imprudente tenuta dall'attore, chiedeva in via principale il rigetto delle domande attoree e, per l'ipotesi subordinata di un accertato contributo causale della conducente della Nissan all'eziologia del sinistro, domandava dichiararsi il concorso di colpa del e della e la Pt_1 CP_6 conseguente riduzione in via proporzionale delle pretese risarcitorie avanzate da parte attrice.
Sostanzialmente coincidenti erano le difese svolte dal convenuto il quale, nel ricostruire i fatti CP_1 di causa, rimarcava a propria volta le plurime imprudenze commesse dal motociclista, al quale doveva perciò essere attribuita la responsabilità esclusiva dell'evento, avendo egli tenuto una condotta a tal punto pericolosa e contraria alle disposizioni che regolano la circolazione stradale da aver reso inevitabile il verificarsi del sinistro.
Specularmente, egli negava qualsivoglia responsabilità in capo a ed affermava che la CP_6 manovra di svolta a sinistra dalla via Ronchetti in via Diaz compiuta da quest'ultima non presentava profili di colpa, essendosi svolta nel pieno rispetto della normativa vigente.
Affermata, perciò, la responsabilità avversaria nella determinazione del sinistro, in subordine eventualmente in via concorrente con domandava, in via preliminare, di essere CP_6 autorizzato ad evocare in giudizio RI Insurance Plc, Rappresentanza Generale per l'Italia, per essere garantito in caso di soccombenza, e, nel merito, il rigetto delle domande attoree. Proponeva altresì domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore per il risarcimento dei danni patrimoniali all'autovettura, quantificati in complessivi € 3.500,00 e, per l'ipotesi di accertata corresponsabilità della pagina 7 di 16 conducente nella determinazione del sinistro, chiedeva la condanna della società terza CP_6 chiamata a tenerlo indenne nei confronti di parte attrice.
All'esito della prima udienza, il Giudice autorizzava la chiamata in causa di RI Insurance Plc, Rappresentanza Generale per l'Italia richiesta dal convenuto e rinviava l'udienza di prima CP_1 comparizione al 07.02.2024, ove veniva dichiarata la contumacia della compagnia assicuratrice terza chiamata e venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c. richiesti congiuntamente dalle parti.
Depositate le rispettive memorie, la causa era quindi istruita tramite l'acquisizione dei documenti prodotti, tramite c.t.u. medico legale disposta sulla persona dell'attore ed a mezzo di c.t.u. cinematica e, infine, era rinviata al 14.01.2025 per la celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. All'esito, era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
*** *** ***
In tema di circolazione di veicoli l'art. 2054 c.c. introduce una presunzione di responsabilità paritaria a carico di ciascun conducente, salvo che uno di questi provi di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostri di aver seguito e osservato tutte le regole dettate dal Codice della Strada e dalla comune prudenza, individuando, altresì, una causa del sinistro che sia estranea alla propria sfera di azione (ad esempio, il caso fortuito o la forza maggiore).
Va premesso che «entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente - violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione stradale - ma, altresì, della prova (positiva) della propria condotta, che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata, la condotta di guida, sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto, il conducente del veicolo, a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili» (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 20.03.2017, n. 7057).
In tal senso, la giurisprudenza ha delineato un orientamento genericamente restrittivo in ordine alla norma contenuta nell'art. 2054 c.c. affermando che, per escludere l'applicazione della presunzione di corresponsabilità, il danneggiato coinvolto in uno scontro tra veicoli deve provare non soltanto che l'altro conducente sia in colpa, ma, altresì, che egli si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr. Cass. Civ., Sez.
VI – III, Ordinanza 12.30.2020, n. 7061; Cass. Civ. Sezione III, Sentenza 22.09.2015, n. 18631; Cass.
Civ., Sez. VI – III, Ordinanza 16.09.2013, n. 21130; Cass. Civ. Sez. VI - III, Ordinanza 12.04.2011, n.
8409).
Quindi, la prova liberatoria di cui all'art. 2054, comma 2 c.c. deve ritenersi fornita solo laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l'intero profilo causale del sinistro.
Sulla scorta di tale principio, la giurisprudenza ha chiarito che neanche l'infrazione grave commessa da uno dei conducenti (ad esempio, l'invasione della semicarreggiata riservata ai veicoli provenienti in senso inverso oppure l'inosservanza del diritto di precedenza) comporta necessariamente la colpa esclusiva del conducente che l'abbia commessa, di guisa che l'altro conducente non può dirsi liberato dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c. ove non risulti accertato che il suo comportamento sia stato pienamente conforme tanto alle norme della circolazione stradale, quanto a quelle di comune pagina 8 di 16 prudenza (cfr. Cass. Civ. n.7057/2017 cit. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 28.06.2016
n.13271; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 26.06.2015, n.13216).
Ovviamente, la presunzione di colpa, nel senso appena specificato, ha funzione meramente sussidiaria ed opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, in modo che, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione e non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, Ordinanza 04.04.2019, n. 9353. In senso conforme, Cass. Civ. n. 7061/2020 cit.; Cass. Civ. n. 18631/2015 cit. e Cass. Civ. n. 8409/2011 cit.).
Il superamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., tuttavia, non implica che l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dispensi dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia, a sua volta, violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 19.12.2024, n.
33483; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 20.03.2020, n. 7479).
Declinati tali principi nella fattispecie concreta in esame, occorre verificare se, alla luce degli elementi di prova raccolti in corso di causa, possa dirsi superata a favore dell'una o dell'altra parte la presunzione di corresponsabilità paritaria nella determinazione dell'evento dannoso introdotta dall'art. 2054, comma 2, c.c.
A tal fine, deve osservarsi, innanzitutto, che appaiono incontroversi tanto il verificarsi del sinistro, quanto la riconducibilità all'evento lesivo dei danni lamentati da entrambe le parti. Risulta infatti pacifico che, nelle circostanze di tempo e luogo in cui la collisione si era verificata, il motociclo condotto dall'attore e l'autovettura condotta da stavano transitando lungo la via Ronchetti CP_6 nel territorio del Comune di Cavaria con Premezzo (VA), l'uno in direzione Gallarate e l'altra in direzione Varese.
In base al compendio probatorio raccolto, segnatamente il Rapporto d'incidente stradale redatto dagli Agenti della Polizia Locale di Cavaria con intervenuti nell'immediatezza dei fatti CP_5
(documento n. 6 del fascicolo di parte del convenuto , il filmato acquisito attraverso le CP_1 telecamere di sorveglianza posizionate in loco (documento n. 5 del fascicolo di parte attrice) e la perizia cinematica depositata in corso di causa dal c.t.u. , può altresì ritenersi assodato Persona_2 che, al momento del sinistro, le condizioni di visibilità erano ottimali e che il piano stradale, asfaltato e pianeggiante, versava in buone condizioni di manutenzione.
Ciò posto, all'esito dell'esame della documentazione predetta non residuano dubbi circa la dinamica dell'evento lesivo.
Il giorno 17/09/2019, verso le ore 16.25, , in sella al motociclo Suzuki GSX R750 Parte_1 targato DB39887 percorreva la Via Ronchetti, nel centro abitato del Comune di Cavaria con , CP_5 in direzione Gallarate. In senso opposto procedeva a bordo dell'autovettura Controparte_6
Nissan X-Trail 2.2 TD targata CD298DY, intestata al convenuto la quale, in Controparte_1 prossimità dell'intersezione semaforica tra la via Ronchetti e la via Diaz, dovendo svoltare alla propria sinistra per imboccare tale strada, attivava il corrispondente indicatore di direzione, si portava nella corsia centrale di canalizzazione e si fermava in corrispondenza della linea di arresto, vista la luce semaforica di colore rosso.
Il motociclista, giunto in prossimità dell'intersezione semaforica tra via Ronchetti e via Monte Grappa, distante un centinaio di metri, rallentava la propria andatura, si approssimava alla colonna di veicoli già formatasi al semaforo, che parimenti in quei frangenti proiettava luce rossa, e cominciava a risalirla lentamente al centro della carreggiata.
pagina 9 di 16 Mentre il motociclista eseguiva tale manovra, scattava il verde ed egli, con una decisa Parte_1 accelerazione, si spostava ulteriormente alla propria sinistra, oltrepassando la linea continua di mezzeria ed impegnando la corsia destinata al transito veicolare in senso opposto per sorpassare i primi veicoli della colonna che, nel frattempo, avevano ripreso la marcia.
Contemporaneamente, anche all'impianto semaforico ubicato all'intersezione tra le vie Ronchetti e
Diaz, sincronizzato con quello tra le via Ronchetti e Monte Grappa, era scattata la luce verde, di talché l'autovettura antagonista si rimetteva lentamente in moto ed avanzava verso il centro dell'incrocio alla velocità stimata dal c.t.u. di circa 10/11 Km/h, spostandosi alla propria sinistra per eseguire la manovra di svolta in via Diaz.
Il motociclista, ultimato il sorpasso della colonna di veicoli alla velocità stimata dal c.t.u. di circa 83 km/h, scartava sulla propria destra facendo rientro nella propria corsia di marcia ad una distanza di circa 43 metri dalla Nissan condotta da che, nel frattempo, aveva impegnato l'incrocio CP_6 per completare la manovra di svolta.
A quel punto, avvedutosi della presenza dell'ostacolo sulla propria traiettoria di marcia, Parte_1 aveva frenato bruscamente con il dispositivo anteriore, determinando il ribaltamento del motociclo e la propria caduta in avanti. Dopodiché l'uno e l'altra erano andati ad impattare contro la portiera posteriore destra dell'autovettura, che, nel frattempo, con la parte anteriore si era già immessa in via Diaz.
Così ricostruiti i fatti di causa, debbono condividersi le conclusioni rassegnate dalla c.t.u. cinematica, avendo esse risposto in maniera analitica, puntuale ed esaustiva al quesito formulato dal Giudice, al termine di un iter motivazionale immune da vizi logici. Rilievi, questi, che denotano accuratezza ed obiettività nell'esame dei luoghi di causa e della documentazione versata in atti.
Il consulente stabiliva che «Le cause del sinistro sono da ricercarsi nell'imprudente condotta di guida di entrambi i conducenti»:
L'attore aveva «contribuito in modo significativo» al suo verificarsi non già per l'invasione dell'opposta corsia di marcia in presenza di linea continua di mezzeria, circostanza definita «non in relazione causale con l'accadimento del sinistro», quanto per «l'elevata velocità (circa 83 km/h) tenuta nella fase di sorpasso», la quale gli aveva «impedito di arrestare la marcia del proprio veicolo di fronte all'ostacolo ampiamente visibile», rappresentato dall'autovettura appartenente al convenuto proveniente dalla direzione opposta.
Assai significativamente, il c.t.u. precisava di avere ponderato l'evitabilità del sinistro da parte del motociclista tenendo conto che, all'andatura di circa 82 Km/h tenuta dall'attore, per arrestare il proprio mezzo gli sarebbero stati necessari 58 metri, a fronte di una distanza di soli 43 metri che lo separava dall'autovettura condotta da «Tenuto conto che il motociclista, terminato il sorpasso, e CP_6 dopo essere rientrato nella propria corsia di marcia, quando si trovava in corrispondenza del primo paletto metallico, era a circa 43 metri dal P.U. non aveva alcuna possibilità di evitare il sinistro».
Al contrario, per arrestarsi alla velocità ipotetica di 50 Km/h sarebbero stati necessari circa 27 metri ed un tempo leggermente inferiore a 3 secondi e, pertanto, vi sarebbe stato ampio margine per scongiurare la collisione («se il motociclista avesse tenuto una velocità di 50 km/h, si sarebbe arrestato in circa 27 metri e, poiché disponeva di uno spazio libero di circa 43 metri, avrebbe evitato il sinistro», cfr. pagina
36 della perizia).
Si deve perciò concludere che, se la condotta di guida tenuta da fosse stata improntata Parte_1 alla rigorosa osservanza del limite di velocità vigente nel tratto di strada urbana teatro dell'incidente e, più in generale, se fosse stata rispettosa dei generali criteri di prudenza e di diligenza, l'evento dannoso pagina 10 di 16 sarebbe stato certamente scongiurato, anche a prescindere dalla concomitante manovra di svolta in via
Diaz posta in essere da a bordo della Nissan. CP_6
Tale rilievo è decisivo al fine di soppesare le rispettive responsabilità nella determinazione del sinistro, dovendosi ritenere nettamente preponderante il peso della condotta attorea, essendo stato acclarato con metodologia scientifica che l'eccessiva velocità della motocicletta aveva rappresentato l'antecedente decisivo nella catena causale conclusasi con l'impatto tra i veicoli.
Ciò non basta, tuttavia, ad escludere a priori una corresponsabilità della conducente per quanto accaduto.
Il c.t.u. rilevava, infatti, che nel momento in cui, all'accensione del segnale semaforico verde i due veicoli si erano rimessi in movimento dopo la fase di arresto, essi erano separati da una distanza di circa 47 metri, che lo spazio tra l'autovettura ed il motociclo era completamente sgombro da ostacoli e che i due conducenti potevano avvistarsi reciprocamente (dato, quest'ultimo, sottolineato più volte nell'elaborato peritale - si vedano le pagine 7, 8 e 18 dell'elaborato peritale).
Con riguardo a il c.t.u. aggiungeva che una frazione di secondo dopo la ripartenza, CP_6 ovvero quando «il motociclo si trovava a una distanza di circa 43 metri dal punto d'urto ed essendo la corsia libera da ogni ostacolo, poteva essere avvistato dalla conducente del Veicolo “B”», la quale avrebbe dunque potuto e dovuto ponderare meglio l'esistenza delle condizioni necessarie ad intraprendere la manovra di svolta in completa sicurezza per sé e per gli altri mezzi in transito.
Giova rammentare che l'utente della strada è gravato di un vero e proprio obbligo di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere. Il quale obbligo assume maggiore intensità allorché il conducente, tenuto a concedere la precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi in un'altra strada, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se l'introduzione nell'area di incrocio sia avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non già in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 12.02.2025, n. 3572. In senso conforme, Cass. Civ.,
Sez. III, Ordinanza 18.01.2024, n. 1992). Ciò costituisce espressione del generale principio, anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo il quale: «In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento» (Cass. Civ., Sez. III,
Ordinanza 21.11.2024, n. 30089).
Il contributo causale di alla verificazione dell'incidente deve, comunque, essere ritenuto CP_6 marginale rispetto a quello offerto da , attesa l'incidenza assolutamente preponderante Parte_1 rappresentata dall'eccesso di velocità del motociclo condotto dall'attore nella determinazione della collisione, come acclarato all'esito dei puntuali accertamenti compiuti dal c.t.u. dei quali si è precedentemente dato conto.
Deve considerarsi, infatti, come la condotta di guida dell'attore risulti censurabile perché connotata da grave avventatezza in relazione all'eccesso di velocità in prossimità di intersezione semaforica in abitato urbano, in concomitanza con l'adozione di manovre vietate e fortemente pericolose per l'incolumità propria e altrui quali il sorpasso a velocità del tutto inadeguata di colonna di autoveicoli pagina 11 di 16 nella medesima intersezione. Al contrario, la condotta di guida dell'automobilista si connota per un negligente attraversamento dell'intersezione facendo affidamento sulla regolare circolazione degli altri veicoli, ciò che – comunque non consentito – attenua la gravità della colpa stessa.
Si ritiene congruo, pertanto, contenere la responsabilità della conducente dell'autovettura Nissan entro la soglia del 20%, gravando parte attrice del restante 80% di colpa: la stima dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti da , sulla quale ci si soffermerà subito appresso, dovrà dunque Parte_1 essere conseguentemente calibrata in funzione di tale valutazione.
Il danno non patrimoniale lamentato dall'attore veniva stimato in corso di causa con c.t.u. medico legale, alle cui conclusioni si ritiene di aderire, essendo esse il portato dell'accurato esame clinico ed anamnestico sulla sua persona e dello studio della documentazione medica in atti compiuti dalla consulente, dr.ssa nonché di argomentazioni puntualmente motivate, coerenti e scevre Persona_3 da vizi logici.
Il danno biologico permanente veniva stimato in misura pari al 6% con riferimento alla “tabella delle menomazioni” di cui al D.M. del 03.07.2003, pubblicata in G.U. n. 211 dell'11.09.2003, e l'entità dell'inabilità temporanea parziale in giorni 2 (due) al 100%, in giorni 15 (quindici) al 75%, in giorni 30 (trenta) al 50% ed in giorni 45 (quarantacinque) al 25%.
La c.t.u. precisava, ulteriormente, che risultava «in grado di percepire gli effetti dei Parte_1 postumi permanenti sul “fare quotidiano”» per le attività comportanti l'impiego funzionale dell'arto superiore destro, senza tuttavia che vi fossero «attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato che siano preclusi o limitati», il tutto con un grado di sofferenza fisica «costituito da sintomatologia dolorosa che necessita al bisogno di terapia antidolorifica» descritto come di lieve entità.
In punto liquidazione del danno non patrimoniale, va ricordato che, a partire dalle sentenze delle
Sezioni Unite del 2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), il danno non patrimoniale è stato
"ripensato" in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di matrice giurisprudenziale: pertanto, esso viene ora ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona, nella specie il danno biologico, costituente una delle voci del danno non patrimoniale. La nozione di danno biologico è stata codificata a livello normativo dall'art. 139, comma 2, del D.lgs.
07.09.2005, n. 209 (cd. Codice delle assicurazioni private): da tale definizione, emerge che il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti e gli attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle capacità di reddito ed è invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di questi ultimi. Esso deve perciò liquidarsi in via equitativa, secondo il disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c., facendo riferimento ai criteri di cui al richiamato art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (come da ultimo aggiornati con d.m. 16.07.2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25.07.2024) trattandosi di sinistro stradale verificatosi tra veicoli a motore con produzione di lesioni micropermanenti: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza 15.06.2022, n. 19229.
Ciò premesso, la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata come segue, sulla scorta dei criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, avuto riguardo al valore di stima i 6 punti percentuali riconosciuti dalla c.t.u.:
A) Danno biologico permanente al 6%:
Età della persona danneggiata al momento dell'evento dannoso: ...................................... 36 anni
Percentuale di invalidità permanente: ........................................................................................ 6%
Valore monetario del danno biologico permanente: ...................................................... € 8.406,34
pagina 12 di 16 B) Danno biologico temporaneo (valore monetario di liquidazione del danno per ogni giorno di inabilità assoluta € 55,24):
danno biologico temporaneo totale: giorni 2 (due): ......................................................... € 110,48;
danno biologico temporaneo parziale al 75%: giorni 15 (quindici) (€ 55,24 x 0,75 x 15):........................................................................ € 621,45
danno biologico temporaneo parziale al 50%: giorni 30 (trenta) (€ 55,24 x 0,50 x 30): ............................................................................ € 828,60
danno biologico temporaneo parziale al 25%: giorni 45 (quarantacinque) (€ 55,24 x 0,25 x 45): ............................................................ € 621,45
Totale danno biologico temporaneo: .............................................................................. € 2.181,98
C) Totale danno biologico (A + B): ............................................................................ € 10.588,32.
Il risarcimento per il danno relativo alla sfera dinamico-relazionale astrattamente spettante all'attore
, pari a € 10.588,32, deve, come detto, essere decurtato in misura proporzionale Parte_1 all'accertato concorso colposo del danneggiato, come precedentemente quantificato: dal predetto importo, pertanto, deve essere dedotta una quota pari all'80%, equivalente a € 8.470,66. L'ammontare concretamente spettante all'attore a titolo di danno biologico permanente e temporaneo deve, dunque, essere determinato nel minor importo di € 2.117,66 (€ 10.588,32 - € 8.470,66), da devalutare al momento di stabilizzazione dei postumi e da rivalutare annualmente a far tempo da quel momento, con aggiunta degli interessi legali sulle somme rivalutate, fino ad oggi ed oltre agli interessi legali sulle somme così liquidate fino al saldo.
Rispetto alla componente afferente al danno morale, si rileva l'inesattezza di quanto affermato dalla c.t.u. nell'elaborato peritale: non corrisponde al vero, infatti, che non vi sia stata alcuna richiesta al riguardo da parte dell'attore. Al contrario, con l'atto introduttivo del giudizio e con le successive difese egli allegava espressamente di avere sofferto anche tale peculiare forma di pregiudizio e, nel quantificare l'ammontare del ristoro richiesto, introduceva una voce ad hoc dedicata proprio al danno morale, valutato pari a € 5.631,12.
È perciò necessario scrutinare la relativa domanda, tenendo presente che, benché il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, sia pure per presunzioni, non potendosi ammettere automatismi basati sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico
(cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 13.01.2016, n. 339).
Orbene, l'attore non tratteggiava concretamente l'effettivo contenuto della lesione “morale” asseritamente subita, che, come detto, non è riconoscibile in re ipsa ma è bisognosa di allegazioni e deduzioni volte a fare apprezzare come, al di là della lesione diretta al bene salute (oggetto della conseguente liquidazione del danno biologico), il danneggiato fosse stato afflitto da una sofferenza soggettiva specifica meritevole di liquidazione della distinta voce di danno morale.
Va pertanto esclusa la debenza della relativa voce risarcitoria, non essendone apprezzabile la reale sussistenza.
Considerazioni simili debbono ripetersi con riguardo all'invocata personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, non ravvisandosi i presupposti per i relativi incrementi del punto base del danno biologico permanente. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento pagina 13 di 16 prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”.
(Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 06.03.2025, n. 5984. In senso conforme, ex plurimiis, Cass. Civ., Sez.
III, Ordinanza 09.12.2024, n. 31681).
Nel caso di specie, allegava di essere operaio qualificato, di aver subito un danno da Parte_1 cenestesi lavorativa, nonché una compromissione della propria attività sportiva dilettantistica di body builder.
Tuttavia, tali circostanze rimanevano del tutto indimostrate, poiché l'attore non articolava alcun capitolo di prova orale diretto a confermarle. Inoltre, esse paiono tradursi, piuttosto, in profili meramente dinamico-relazionali del danno alla salute subito, declinati in termini di compressione della possibilità di svolgimento di talune attività di carattere professionale o ludico-ricreativo praticate prima del sinistro. Compressione che deriva in via ordinaria dalla tipologia e dalla gravità delle lesioni accertate, senza assumere le connotazioni di specificità, straordinarietà ed eccezionalità richieste dalla giurisprudenza di legittimità quale ineludibile presupposto per la personalizzazione del risarcimento.
Deve inoltre osservarsi che, quand'anche fosse stata provata l'impossibilità per il danneggiato di continuare a svolgere una determinata attività, il riconoscimento di un surplus rispetto al punto base di invalidità non potrebbe comunque essere automatico, occorrendo dimostrare, anche solo in via indiziaria, che tale preclusione si è tradotta in un pregiudizio alla sfera personale del danneggiato, con un'alterazione apprezzabile e peggiorativa della sua vita di relazione, non compensata e non agevolmente compensabile da altri e diversi interessi o attività. E tale dimostrazione non veniva fornita dalla parte onerata.
Le considerazioni che precedono sono poi ulteriormente avvalorate da quanto attestato dalla c.t.u. medico-legale, la quale rilevava che “[…] non sono individuabili attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato che siano preclusi o limitati […]”.
Al compete, invece, il risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese mediche Pt_1 sostenute e documentate dalle fatture allegate sub documento n. 9, il cui ammontare di € 854,00 veniva ritenuto congruo dalla c.t.u., nonché dal valore di mercato antesinistro del motociclo incidentato, stimato in € 4.100,00, per un importo complessivo di € 4.954,00. Tale somma è comunque da decurtare in funzione del concorso di colpa imputato all'attore, già precedentemente determinato in misura pari all'80%. Pertanto, il danno patrimoniale effettivamente risarcibile alla parte attrice è pari a € 990,80 (€ 4.954,00 x 0,20), oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda fino ad oggi ed oltre gli ulteriori interessi legali sulle somme così liquidate fino al saldo.
In definitiva, il risarcimento complessivamente spettante a a titolo di danno Parte_1 patrimoniale e di danno non patrimoniale ammonta a € 3.108,46, importo che le parti convenute devono pertanto essere condannate a pagare all'attore in via solidale.
A tale riguardo, si evidenzia che la domanda di manleva formulata da nei Controparte_1 confronti della contumace RI Insurance Plc non può trovare accoglimento.
Difatti, nella comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa del terzo, il convenuto si limitava a chiedere di chiamare in causa la compagnia assicurativa senza null'altro allegare e specificare in ordine al titolo posto a fondamento della domanda di garanzia. Invero, nella parte espositiva del detto atto, nulla era dedotto in merito al rapporto di garanzia, né si faceva riferimento alla polizza asseritamente stipulata con la compagnia stessa, i cui estremi erano riportati unicamente nell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo ritualmente notificato. pagina 14 di 16 Il convenuto che aveva invocato la garanzia assicurativa e sul quale Controparte_1 incombeva, dunque, l'onere di provare la fondatezza della relativa pretesa, non offriva dunque in comunicazione né le condizioni generali di assicurazione, né la polizza, né tantomeno la prova del risarcimento parziale del danno materiale, pari a € 1.750,00, che allegava di avere ricevuto da RI Insurance Plc nelle more del giudizio, omettendo così di dimostrare l'esistenza del rapporto assicurativo e lasciando del tutto indimostrata la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda di manleva.
Né potrebbe egli giovarsi del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., per l'assorbente ragione che esso è applicabile soltanto nei confronti della parte costituita. La norma recita, infatti, che
«salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti specificamente contestati dalla parte costituita». È, pertanto, assolutamente pacifico che il principio di non contestazione disciplinato all'art. 115 c.p.c. non opera con riguardo alla parte contumace.
Alla luce dell'acclarato concorso colposo dell'attore nella causazione del sinistro, del Parte_1 quale si è ampiamente dato conto nella superiore parte motiva, risulta invece parzialmente fondata la domanda riconvenzionale svolta nei suoi confronti da , con la quale il convenuto Controparte_1 domandava il ristoro del danno patrimoniale equivalente al valore commerciale dell'autovettura coinvolta nell'incidente.
La liquidazione del danno tiene evidentemente conto del grado di colpa al 20% della conducente della
Nissan e del risarcimento parziale di € 1.750,00 che il convenuto ammetteva di avere già ricevuto nelle more del giudizio.
Pertanto, poiché secondo la stima del c.t.u. il valore commerciale del veicolo ante sinistro era pari a € 4.000,00, il saldo spettante deve essere proporzionalmente ridotto a € 1.800,00 [(€ 4.000,00 - € 1.750,00) x 0,80 = € 1.800,00], importo che l'attore, che non formulava alcuna domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa deve essere condannato a Controparte_2 versare a oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente Controparte_1 rivalutate dalla data della domanda fino ad oggi ed oltre gli ulteriori interessi legali sulle somme così liquidate fino al saldo.
Considerato l'esito complessivo del giudizio le spese devono essere interamente compensate.
Le spese di c.t.u., già liquidate, vanno poste a carico delle parti attrice e convenute per quote uguali di un terzo ciascuna.
Nulla, invece, quanto alle spese di giudizio tra e RI Insurance Plc, attesa Controparte_1 la contumacia della società terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna i convenuti Controparte_1 e in via tra loro solidale, a pagare all'attore il complessivo Controparte_2 Parte_1 importo di € 3.108,46, di cui € 2.117,66 a titolo di danno non patrimoniale, da devalutare al momento di stabilizzazione dei postumi e da rivalutare annualmente a far tempo da quel momento, con aggiunta degli interessi legali sulle somme rivalutate, fino ad oggi ed oltre agli interessi legali sulle somme così liquidate fino al saldo, ed € 990,80 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda fino ad oggi ed oltre gli ulteriori interessi legali sulle somme così liquidate fino al saldo;
pagina 15 di 16 accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale formulata da e, per Controparte_1 l'effetto, condanna l'attore a pagare al convenuto il complessivo importo di € 1.800,00 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda fino ad oggi ed oltre gli ulteriori interessi legali sulle somme così liquidate fino al saldo;
rigetta la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della Controparte_1 terza chiamata in causa RI Insurance Plc; compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., già liquidate, a carico delle parti attrice e convenute per quote uguali di un terzo ciascuna.
Busto Arsizio, 27.05.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
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