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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8755/24 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.7.2024 da 1) Parte_1
Nata a Palermo (Pa), il 27/09/1971 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Mariaelena Zardi presso il quale ha eletto domicilio telematico
E
2) Parte_2
Nato in Siria (EE), l'08/05/1968 cittadino: italo siriano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Simona Paci presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, il 27/09/1999 (anno 1999, atto n. 1477, reg. 01, parte 1)
X separati con sentenza n. 9935/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 19/12/2022 (passata in giudicato)
con i figli:
, nato a [...], il [...], cittadino italiano (C.F.: ) e Parte_3 C.F._3
, nato a [...], il [...], cittadino italiano, (C.F.: Parte_4 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.7.2024/27.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile. Medio tempore il figlio ha raggiunto la maggiore età e non risulta più necessario decidere Parte_4 in merito alla regolamentazione degli incontri con il genitore non collocatario. I coniugi hanno chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti CONDIZIONI
1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la sig.ra e il sig. il 27.09.1999 a Milano e iscritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Milano dell'anno 1999, n. 1477, Reg. 1, Parte 1.
2. Confermare l'assegnazione della casa familiare di Milano, Via Maestri del Lavoro n. 4 al padre, affinché vi continui ad abitare con il figlio , maggiorenne ma non economicamente Pt_3 autosufficiente;
3. Confermare a carico dei genitori il mantenimento diretto dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti ( a carico del padre, a carico della madre) nei tempi di Pt_3 Pt_4 rispettiva permanenza presso ciascuno di essi.
4. Confermare a carico di ciascuno genitore, nelle misura del 50%, le spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017 di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di pagina 2 di 5 corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dall'luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail) con prova entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Milano di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
6. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato tutti i loro rapporti economici e non, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, con piena soddisfazione di entrambi, e comunque di rinunciarvi, dichiarandosi altresì pienamente soddisfatti e tacitati di ogni ragione di contesa diretta e/o indiretta, anche se fin qui non espressa od azionata, per qualsivoglia titolo o ragione.
7. Le spese legali relative al procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 3 di 5 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 27/09/1999 tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.7.2024 da 1) Parte_1
Nata a Palermo (Pa), il 27/09/1971 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Mariaelena Zardi presso il quale ha eletto domicilio telematico
E
2) Parte_2
Nato in Siria (EE), l'08/05/1968 cittadino: italo siriano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Simona Paci presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, il 27/09/1999 (anno 1999, atto n. 1477, reg. 01, parte 1)
X separati con sentenza n. 9935/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 19/12/2022 (passata in giudicato)
con i figli:
, nato a [...], il [...], cittadino italiano (C.F.: ) e Parte_3 C.F._3
, nato a [...], il [...], cittadino italiano, (C.F.: Parte_4 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.7.2024/27.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile. Medio tempore il figlio ha raggiunto la maggiore età e non risulta più necessario decidere Parte_4 in merito alla regolamentazione degli incontri con il genitore non collocatario. I coniugi hanno chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti CONDIZIONI
1. Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la sig.ra e il sig. il 27.09.1999 a Milano e iscritto nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Milano dell'anno 1999, n. 1477, Reg. 1, Parte 1.
2. Confermare l'assegnazione della casa familiare di Milano, Via Maestri del Lavoro n. 4 al padre, affinché vi continui ad abitare con il figlio , maggiorenne ma non economicamente Pt_3 autosufficiente;
3. Confermare a carico dei genitori il mantenimento diretto dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti ( a carico del padre, a carico della madre) nei tempi di Pt_3 Pt_4 rispettiva permanenza presso ciascuno di essi.
4. Confermare a carico di ciascuno genitore, nelle misura del 50%, le spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017 di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di pagina 2 di 5 corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dall'luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail) con prova entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Milano di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
6. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato tutti i loro rapporti economici e non, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, con piena soddisfazione di entrambi, e comunque di rinunciarvi, dichiarandosi altresì pienamente soddisfatti e tacitati di ogni ragione di contesa diretta e/o indiretta, anche se fin qui non espressa od azionata, per qualsivoglia titolo o ragione.
7. Le spese legali relative al procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 3 di 5 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano in data 27/09/1999 tra i sig.ri e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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