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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/09/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 2919/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 12/05/2025,
da e con il patrocinio dell'avv. ZACCARIA Parte_1 Parte_2
ALBERTO
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso;
e successivamente il divorzio. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
25.07.2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
15.07.22025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2919/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (CF: Parte_1
, n. a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 19/07/1983, e C.F._1
(CF: , n. a CASTELFRANCO VENETO (TV) Parte_2 CodiceFiscale_2
il 01/03/1983, che hanno contratto matrimonio il 26.05.2012 a
CASTELLO DI GODEGO (TV), atto trascritto al n. 5, parte II, Serie
A, anno 2012, del registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune- alle seguenti condizioni:
- i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
- entro il termine di 3 mesi dalla pronuncia della sentenza di omologa della separazione il SI. si obbliga a Parte_2
trasferire alla SI.ra , che accetta, la quota del 50% Parte_1
di sua proprietà dei beni immobili di seguito indicati;
Per l'intero:
IN COMUNE DI LORIA (TV), Catasto Fabricati, Sezione C, Foglio 3(Tre)
M.N. n. 917 sub 6 graffato con il sub 7, via Isonzo n. 6, piano S1-
T- 1-2, cat.A/2, classe 2, vani 8,5- superficie catastale totale mq
201 (totali escluse aree scoperte mq.187) rendita catastale € 834,08; M.N. n. 917 sub 16, via Isonzo n. 6, piano S1,Cat. C/6, cl. U, mq
37 - superficie catastale totale mq 42, rendita catastale € 105,10;
Per la quota indivisa 1/44 (unquarantaquattresimo):
IN COMUNE DI LORIA (TV), Catasto Terreni, Foglio 20 (Venti)
M.N. 899 di ha 0.05.16 – RD Euro 4,80 - RA Euro 2,93;
M.N. 909 di ha 0.02.81 - RD Euro 2,61 - RA Euro 1,60
Totali ha 0.07.97 - RD Euro 7,41 - RA Euro 4,53
Tra confini: il mapp. n.917 sub 16 e 917 sub 6 al piano primo sottostrada in corpo unico con mm.nn.917 sub.20, 917 sub 26, 917 sub
21, 917 sub 27, 917 sub 3; il m.n. 917 sub 6 graffato con il sub.7
al piano terra, al piano primo e al piano secondo con mm.nn. 917
sub.20, 917 sub. 21, 917 sub.2, i mm.nn.899 e 909 in un corpo unico con mm.nn. 897,907,918,917, salvo i più esatti.
Alle suddette unità spettano le quote millesimali di comproprietà
sulle parti comuni dell'intero fabbricato ai sensi di legge, artt.
1117 e seguenti c.c., in ragione della superficie utile alle stesse in particolare sui seguenti beni comuni non censibili identificati nell'elaborato planimetrico di cui a seguito:
M.N. 917 sub.1, Via Isonzo, piano T, vialetto di accesso pedonale mq 47 (quarantasette)
M.N. 917 sub.2, Via Isonzo, piano T, vialetto di accesso pedonale mq 43 (quarantatrè);
M.N. 917 sub.3, Via Isonzo, piano S1- T, rampa e corsia di accesso garages.
Provenienza: le parti danno atto e dichiarano che i suddetti immobili sono pervenuti ai SI.ri e in virtù Parte_2 Parte_1
dell'atto di compravendita del 21.04.2022 rep. n. 6989, racc. n.
5438 del Notaio Dott.ssa registrato a Vicenza il Persona_1 22.04.2022 al n. 13482 serie 1T e trascritto a Treviso in data
22.04.2022 al n. 15267 Reg. Gen. e al n.10907 Reg. Part.
La quota dei suddetti immobili verrà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento della cessione della quota, con accessioni e pertinenze, servitù attive e passive apparenti e non, se ed in quanto esistenti.
Le spese relative al trasferimento della suddetta quota degli immobili sopraindicati saranno totalmente a carico della SI.ra
[...]
; Pt_1
Ai fini fiscali le parti chiedono sin d'ora che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L.
06.03.1987 n. 74.
Il SI. dichiara sin d'ora di rinunciare all'ipoteca Parte_2
legale sulla quota ceduta.
- a fronte della suddetta cessione la SI.ra Parte_1
corrisponderà al momento del rogito al SI. che Parte_2
accetta, la somma complessiva di € 45.000,00
(euroquarantacinquemila//00);
Pertanto, per effetto della suddetta cessione della quota di comproprietà del SI. la SI.ra diverrà Parte_2 Parte_1
piena ed esclusiva proprietaria dei beni immobili sopra descritti;
- i coniugi danno atto che le rate del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione familiare cointestato tra i coniugi ed acceso presso
Banca Intesa San Paolo Spa con atto di data 21.04.2022 del Notaio
Dott.ssa repertorio n. 6990, raccolta n. 5439, Persona_1
Registrato a Vicenza il 22/04/2022 n. 13486 serie 1T, iscritto a
Treviso in data 22.04.2022 al n. 15272 Reg. Gen. e al n.2456 Reg.
Part., sono sempre state pagate da entrambi i coniugi. I coniugi concordano che dal momento della cessione della quota di cui al punto n.4, la SI.ra si accollerà le residue rate mensili del Parte_1
suddetto mutuo fondiario cointestato sino alla completa estinzione dello stesso, con liberatoria immediata del SI. e Parte_2
tenendo indenne lo stesso da ogni e qualsivoglia gravame inerente al predetto mutuo.
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CASTELLO DI
GODEGO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti;
-dispone che la causa sia rimessa sul ruolo per procedere in ordine alla domanda di divorzio.
Così deciso in Treviso, nella Camera di ConSIlio del 4/9/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi