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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1315/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1315/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Uggè, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Lodi, Corso Archinti n. 31 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
nei confronti di
(C.F. ); CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
E CON L'INTERVENTO DEL PM
Conclusioni di parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, contrariis rejectis, così giudicare:
A. Pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 CP_1
con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda
[...] decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario o comunque connesso alla presente pronunzia.
1 B. Porre a carico del Sig. l'obbligo di corresponsione dell'importo mensile di € CP_1
250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio Persona_1 attualmente non economicamente autosufficiente, o di quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta congrua, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo d'Intesa adottato dalla Corte d'Appello di Milano.
C. Con vittoria di spese e competenze di causa in favore dello Stato che dovrà anticiparle, stante
l'ammissione della ricorrente al relativo beneficio”.
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso depositato in data 02.07.2024 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 [...] al fine di vedere pronunciata la separazione personale delle parti e l'emissione di un CP_1 provvedimento in ordine al mantenimento per il figlio Per_1
In particolare, ha chiesto al Tribunale di disporre la corresponsione a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio a parte del padre dell'importo mensile di € 250,00 oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
• e hanno contratto matrimonio civile in Lodi (LO) in data Parte_1 CP_1
08.02.2001, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 3
- Parte 1 - Anno 2001, scegliendo il regime della separazione legale dei beni;
• dalla loro unione sono nati i figli il 29.12.2001 e il Persona_2 Persona_1
13.09.2004;
• la figlia maggiore è assunta a tempo determinato presso la società BCA Italia Persona_2
S.r.l. e percepisce un reddito da lavoro pari a € 6.900,00, mentre il figlio minore Per_1
è iscritto all'Istituto Superiore Merli “Villa Igea” (maggiorenne ma non
[...]
economicamente autosufficiente);
• ha abbandonato la casa familiare da undici anni (nel 2013), senza aver CP_1
spostato la propria residenza, senza aver mai comunicato un luogo certo di domicilio ove la moglie ed i figli lo possono contattare e senza aver mai corrisposto nulla per il loro mantenimento;
• il resistente si è recato da solo in Tunisia per tutto il 2013 ed il 2014, mentre a far data dal
2015 ha fatto ritorno presso l'abitazione coniugale solo in due occasioni all'anno;
2 • alla ricorrente risulta, senza tuttavia averne certezza, che il marito è attualmente ospite di connazionali in Francia;
• gli ultimi anni della vita matrimoniale, prima della partenza del marito, non sono stati sereni a causa dell'incompatibilità caratteriale accentuatasi con il passare degli anni e, venuta meno l'unione affettiva e sentimentale, di fatto la relazione è stata mantenuta nel solo interesse della prole;
• svolge attività lavorativa presso , residente in [...] Testimone_1 di Varese, in qualità di assistente familiare.
Con decreto dell'08.08.2024 il Giudice relatore ha fissato udienza di comparizione parti per il giorno 08.11.2024.
In data 10.10.2024, parte ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico copia della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza al resistente, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionatasi per compiuta giacenza.
All'udienza dell'08.11.2024 sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Antonio Parte_1
Uggé sostituito dall'avv. Andrea Bellani, per parte resistente nessuno. CP_1
L'avv. Andrea Bellani ha rappresentato che la propria assistita era assente dal territorio italiano essendosi recata in Marocco dalla famiglia, non avendo potuto riprogrammare il viaggio per ragioni economiche.
Il Giudice, ritenuto necessario – al fine di verificare l'effettivo perfezionamento della notifica al resistente – acquisire aggiornato certificato di residenza dello stesso a data successiva alla compiuta giacenza, ha assegnato a parte ricorrente termine sino al giorno dell'udienza per il deposito del certificato di residenza aggiornato e, ritenuto altresì necessario procedere ad interrogatorio libero della ricorrente, ha rinviato all'udienza del 31.01.2025.
All'udienza del 31.01.2025 nessuno è comparso dinnanzi al Giudice istruttore, il quale, letto l'art. 309 c.p.c., ha fissato l'udienza del 07.02.2025.
All'udienza del 07.02.2025 sono comparsi per parte ricorrente la parte Parte_1 personalmente con l'avv. Andrea Bellani, per parte resistente nessuno. CP_1
L'avv. Andrea Bellani ha esibito – riservandosene il deposito telematico – copia del certificato di residenza del resistente estratto in data 06.02.2025.
Il Giudice, esaminato il certificato di residenza, verificata la regolarità del contraddittorio incardinato nei confronti di parte resistente non costituita né comparsa personalmente in udienza, ne ha dichiarata la contumacia.
È stata sentita parte ricorrente, la quale ha dichiarato: “vivo a Lodi in via Pavia 19 con entrambi i miei figli. mia figlia più grande lavora, ha un contratto di tre anni come apprendista, mio figlio più
3 piccolo a giugno 2024 ha terminato la scuola superiore. A ottobre è andato per circa un paio di mesi dal padre in Francia per potersi iscrivere ad una scuola per studiare il francese. Il mio ex marito in Francia non ha una residenza fissa, viene ospitato da altri connazionali in case diverse.
Mio figlio è poi tornato a casa a dicembre e a gennaio è ritornato in Francia, adesso è iscritto alla scuola per imparare il francese e vive con il padre. Da gennaio sta prendendo un sussidio dallo stato francese di circa € 300,00 come studente, io gli ho mandato circa € 450,00. Attualmente mio figlio dorme nel posto letto di suo papà che da dicembre è tornato in Tunisia per vacanza in quanto in questo momento non sta lavorando. Ho detto a mio marito che ho chiesto la separazione. Non so quando tornerà dalla Tunisia, anche mio figlio non lo sa. La scuola di francese dura circa 6 mesi poi inizierà un percorso universitario sempre in Francia. Io sono badante, con contratto registrato, percepisco uno stipendio di circa € 900,00 mensili”.
L'avv. Andrea Bellani ha chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il Giudice, visto l 'art. 473 bis.22 comma 4 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione rimettendola al
Collegio.
Successivamente, l'avv. Antonio Uggé ha provveduto al deposito telematico del certificato di residenza di parte resistente, ed altresì ha dato atto del venire meno dei requisiti per l'ammissione al
Patrocinio a Spese dello Stato richiesto in favore della propria assistita.
2. Sulla domanda di separazione
I coniugi hanno contratto matrimonio in Lodi (LO) in data 08.02.2001 con rito civile, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N.
3 - Parte I - Anno 2001, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
La domanda relativa alla separazione dei coniugi, formulata da parte ricorrente, è fondata e deve essere accolta, in ragione dell'integrazione dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
3. Sulla domanda di contributo al mantenimento del figlio Per_1
Parte ricorrente ha altresì domandato disporsi in capo a l'obbligo di concorrere al CP_1 mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
4 A tal proposito si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo, in primis, alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337 ter e 156 c.c. il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n.
21273).
Occorre, dunque, procedere all'esame delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Parte ricorrente ha rappresentato di svolgere attività lavorativa come badante e di Parte_1 percepire una retribuzione mensile di circa € 900,00.
Ha documentato di aver svolto nel 2023 attività di assistente famigliare presso il sig. , Testimone_1
e di aver percepito in tale anno uno stipendio lordo di € 5.254,08.
Ha altresì dichiarato di essere proprietaria dell'autovettura Ford Wag, anno di immatricolazione
2000.
Infine, ha dichiarato di condurre in locazione l'abitazione sita in Lodi, Viale Pavia n.19, nella quale Per_ convive con la figlia
Parte resistente è rimasto, invece, contumace e non sono emerse nel corso del CP_1
giudizio informazioni precise circa la propria situazione reddituale e patrimoniale.
Altresì, seppure risulti ancora residente presso la casa coniugale, di fatto trasferito in Francia, non è stato possibile reperire indirizzo certo e fisso di domicilio.
Così ricostruita la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, per quanto attiene al mantenimento del figlio maggiorenne occorre rilevare che lo stesso, inizialmente convivente Per_1
con la madre, nel corso del giudizio ha lasciato la casa materna e, iscritto ad un corso di lingua francese dal mese di gennaio 2025, si è trasferito in Francia, dove risulta risiedere.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata da parte ricorrente, e dell'assenza di informazioni precise circa la situazione reddituale e patrimoniale del resistente che rimanendo contumace non ha fornito a questo Tribunale ulteriori elementi di valutazione, il Collegio ritiene congruo che, dal deposito della domanda giudiziale e sino al mese di dicembre 2024, contribuisca al mantenimento del figlio CP_1 Per_1
5 versando la somma mensile pari a € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
Per quanto attiene, invece, al periodo decorrente dal mese di gennaio 2025, occorre rilevare che la circostanza che il figlio quantomeno da tale data, risulti aver lasciato la casa materna per Per_1
trasferirsi in Francia, fa venire meno la legittimazione processuale di a richiedere il Parte_1
mantenimento per lo stesso da parte del padre.
A tal proposito, infatti, si richiama un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, per effetto del quale la legittimazione del genitore a richiedere il mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente è strettamente connessa alla convivenza di quest'ultimo con il genitore richiedente.
In particolare, “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'atro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicchè sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n. 25300/13; ord. 24216/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere” (così
Cass. ord. n. 18008/2018).
È la convivenza, dunque, a legittimare la richiesta del genitore;
da intendersi, così, titolare di un diritto autonomo, ancorché concorrente con quello del figlio.
Ciò premesso, nel caso di specie, tenuto conto che non risulta più convivere dal mese di Per_1
gennaio 2025 con la madre (atteso che un ritorno occasionale o episodico a casa della madre non può essere paragonato ad una forma di convivenza stabile), da tale momento deve ritenersi venuta meno la legittimazione di a richiedere che il padre corrisponda a lei, Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento di un assegno mensile perequativo, trattandosi di domanda, Per_1 quest'ultima, che potrebbe vieppiù formulare lo stesso nei confronti di entrambi i genitori, Per_1
non convivendo stabilmente con nessuno di essi.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e dell'esito complessivo del giudizio, vengono dichiarate non ripetibili.
6 Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., infatti, “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
…”.
Con tale previsione normativa il legislatore ha voluto riconoscere in capo al giudice, con la sentenza che chiude il processo, il potere di lasciare le spese di lite interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa anche in caso di contumacia di controparte, purché in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Queste, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014, ma sono stati ampliati i confini di discrezionalità del Giudicante.
La deroga alla regola della soccombenza è dunque ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
L'applicazione di tali principi nel caso de quo conduce ad escludere la ripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, attesa la mancata formulazione da parte del resistente di contestazioni e domande.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio civile in Lodi (LO) in data 08.02.2001, atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune al N.
3 - Parte I - Anno 2001;
2) dispone che, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale sino al mese di dicembre
2024 il padre concorra al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, CP_1 Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo complessivo di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la
Corte d'Appello di Milano;
3) dichiara la carenza di legittimazione attiva di con decorrenza dal mese di Parte_1 gennaio 2025, a richiedere la corresponsione del contributo al mantenimento del figlio in Per_1 quanto non più convivente;
4) dichiara non ripetibili le spese di lite del presente giudizio.
7 Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 11.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Francesca Varesano Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1315/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Uggè, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Lodi, Corso Archinti n. 31 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
nei confronti di
(C.F. ); CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
E CON L'INTERVENTO DEL PM
Conclusioni di parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi adito, contrariis rejectis, così giudicare:
A. Pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 CP_1
con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda
[...] decisione per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario o comunque connesso alla presente pronunzia.
1 B. Porre a carico del Sig. l'obbligo di corresponsione dell'importo mensile di € CP_1
250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio Persona_1 attualmente non economicamente autosufficiente, o di quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta congrua, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal Protocollo d'Intesa adottato dalla Corte d'Appello di Milano.
C. Con vittoria di spese e competenze di causa in favore dello Stato che dovrà anticiparle, stante
l'ammissione della ricorrente al relativo beneficio”.
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso depositato in data 02.07.2024 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 [...] al fine di vedere pronunciata la separazione personale delle parti e l'emissione di un CP_1 provvedimento in ordine al mantenimento per il figlio Per_1
In particolare, ha chiesto al Tribunale di disporre la corresponsione a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio a parte del padre dell'importo mensile di € 250,00 oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto quanto segue:
• e hanno contratto matrimonio civile in Lodi (LO) in data Parte_1 CP_1
08.02.2001, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 3
- Parte 1 - Anno 2001, scegliendo il regime della separazione legale dei beni;
• dalla loro unione sono nati i figli il 29.12.2001 e il Persona_2 Persona_1
13.09.2004;
• la figlia maggiore è assunta a tempo determinato presso la società BCA Italia Persona_2
S.r.l. e percepisce un reddito da lavoro pari a € 6.900,00, mentre il figlio minore Per_1
è iscritto all'Istituto Superiore Merli “Villa Igea” (maggiorenne ma non
[...]
economicamente autosufficiente);
• ha abbandonato la casa familiare da undici anni (nel 2013), senza aver CP_1
spostato la propria residenza, senza aver mai comunicato un luogo certo di domicilio ove la moglie ed i figli lo possono contattare e senza aver mai corrisposto nulla per il loro mantenimento;
• il resistente si è recato da solo in Tunisia per tutto il 2013 ed il 2014, mentre a far data dal
2015 ha fatto ritorno presso l'abitazione coniugale solo in due occasioni all'anno;
2 • alla ricorrente risulta, senza tuttavia averne certezza, che il marito è attualmente ospite di connazionali in Francia;
• gli ultimi anni della vita matrimoniale, prima della partenza del marito, non sono stati sereni a causa dell'incompatibilità caratteriale accentuatasi con il passare degli anni e, venuta meno l'unione affettiva e sentimentale, di fatto la relazione è stata mantenuta nel solo interesse della prole;
• svolge attività lavorativa presso , residente in [...] Testimone_1 di Varese, in qualità di assistente familiare.
Con decreto dell'08.08.2024 il Giudice relatore ha fissato udienza di comparizione parti per il giorno 08.11.2024.
In data 10.10.2024, parte ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico copia della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza al resistente, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionatasi per compiuta giacenza.
All'udienza dell'08.11.2024 sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Antonio Parte_1
Uggé sostituito dall'avv. Andrea Bellani, per parte resistente nessuno. CP_1
L'avv. Andrea Bellani ha rappresentato che la propria assistita era assente dal territorio italiano essendosi recata in Marocco dalla famiglia, non avendo potuto riprogrammare il viaggio per ragioni economiche.
Il Giudice, ritenuto necessario – al fine di verificare l'effettivo perfezionamento della notifica al resistente – acquisire aggiornato certificato di residenza dello stesso a data successiva alla compiuta giacenza, ha assegnato a parte ricorrente termine sino al giorno dell'udienza per il deposito del certificato di residenza aggiornato e, ritenuto altresì necessario procedere ad interrogatorio libero della ricorrente, ha rinviato all'udienza del 31.01.2025.
All'udienza del 31.01.2025 nessuno è comparso dinnanzi al Giudice istruttore, il quale, letto l'art. 309 c.p.c., ha fissato l'udienza del 07.02.2025.
All'udienza del 07.02.2025 sono comparsi per parte ricorrente la parte Parte_1 personalmente con l'avv. Andrea Bellani, per parte resistente nessuno. CP_1
L'avv. Andrea Bellani ha esibito – riservandosene il deposito telematico – copia del certificato di residenza del resistente estratto in data 06.02.2025.
Il Giudice, esaminato il certificato di residenza, verificata la regolarità del contraddittorio incardinato nei confronti di parte resistente non costituita né comparsa personalmente in udienza, ne ha dichiarata la contumacia.
È stata sentita parte ricorrente, la quale ha dichiarato: “vivo a Lodi in via Pavia 19 con entrambi i miei figli. mia figlia più grande lavora, ha un contratto di tre anni come apprendista, mio figlio più
3 piccolo a giugno 2024 ha terminato la scuola superiore. A ottobre è andato per circa un paio di mesi dal padre in Francia per potersi iscrivere ad una scuola per studiare il francese. Il mio ex marito in Francia non ha una residenza fissa, viene ospitato da altri connazionali in case diverse.
Mio figlio è poi tornato a casa a dicembre e a gennaio è ritornato in Francia, adesso è iscritto alla scuola per imparare il francese e vive con il padre. Da gennaio sta prendendo un sussidio dallo stato francese di circa € 300,00 come studente, io gli ho mandato circa € 450,00. Attualmente mio figlio dorme nel posto letto di suo papà che da dicembre è tornato in Tunisia per vacanza in quanto in questo momento non sta lavorando. Ho detto a mio marito che ho chiesto la separazione. Non so quando tornerà dalla Tunisia, anche mio figlio non lo sa. La scuola di francese dura circa 6 mesi poi inizierà un percorso universitario sempre in Francia. Io sono badante, con contratto registrato, percepisco uno stipendio di circa € 900,00 mensili”.
L'avv. Andrea Bellani ha chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il Giudice, visto l 'art. 473 bis.22 comma 4 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione rimettendola al
Collegio.
Successivamente, l'avv. Antonio Uggé ha provveduto al deposito telematico del certificato di residenza di parte resistente, ed altresì ha dato atto del venire meno dei requisiti per l'ammissione al
Patrocinio a Spese dello Stato richiesto in favore della propria assistita.
2. Sulla domanda di separazione
I coniugi hanno contratto matrimonio in Lodi (LO) in data 08.02.2001 con rito civile, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N.
3 - Parte I - Anno 2001, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
La domanda relativa alla separazione dei coniugi, formulata da parte ricorrente, è fondata e deve essere accolta, in ragione dell'integrazione dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
3. Sulla domanda di contributo al mantenimento del figlio Per_1
Parte ricorrente ha altresì domandato disporsi in capo a l'obbligo di concorrere al CP_1 mantenimento ordinario del figlio nella misura di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
4 A tal proposito si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo, in primis, alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337 ter e 156 c.c. il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n.
21273).
Occorre, dunque, procedere all'esame delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti.
Parte ricorrente ha rappresentato di svolgere attività lavorativa come badante e di Parte_1 percepire una retribuzione mensile di circa € 900,00.
Ha documentato di aver svolto nel 2023 attività di assistente famigliare presso il sig. , Testimone_1
e di aver percepito in tale anno uno stipendio lordo di € 5.254,08.
Ha altresì dichiarato di essere proprietaria dell'autovettura Ford Wag, anno di immatricolazione
2000.
Infine, ha dichiarato di condurre in locazione l'abitazione sita in Lodi, Viale Pavia n.19, nella quale Per_ convive con la figlia
Parte resistente è rimasto, invece, contumace e non sono emerse nel corso del CP_1
giudizio informazioni precise circa la propria situazione reddituale e patrimoniale.
Altresì, seppure risulti ancora residente presso la casa coniugale, di fatto trasferito in Francia, non è stato possibile reperire indirizzo certo e fisso di domicilio.
Così ricostruita la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, per quanto attiene al mantenimento del figlio maggiorenne occorre rilevare che lo stesso, inizialmente convivente Per_1
con la madre, nel corso del giudizio ha lasciato la casa materna e, iscritto ad un corso di lingua francese dal mese di gennaio 2025, si è trasferito in Francia, dove risulta risiedere.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della situazione patrimoniale e reddituale allegata e documentata da parte ricorrente, e dell'assenza di informazioni precise circa la situazione reddituale e patrimoniale del resistente che rimanendo contumace non ha fornito a questo Tribunale ulteriori elementi di valutazione, il Collegio ritiene congruo che, dal deposito della domanda giudiziale e sino al mese di dicembre 2024, contribuisca al mantenimento del figlio CP_1 Per_1
5 versando la somma mensile pari a € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
Per quanto attiene, invece, al periodo decorrente dal mese di gennaio 2025, occorre rilevare che la circostanza che il figlio quantomeno da tale data, risulti aver lasciato la casa materna per Per_1
trasferirsi in Francia, fa venire meno la legittimazione processuale di a richiedere il Parte_1
mantenimento per lo stesso da parte del padre.
A tal proposito, infatti, si richiama un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, per effetto del quale la legittimazione del genitore a richiedere il mantenimento per il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente è strettamente connessa alla convivenza di quest'ultimo con il genitore richiedente.
In particolare, “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'atro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicchè sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n. 25300/13; ord. 24216/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere” (così
Cass. ord. n. 18008/2018).
È la convivenza, dunque, a legittimare la richiesta del genitore;
da intendersi, così, titolare di un diritto autonomo, ancorché concorrente con quello del figlio.
Ciò premesso, nel caso di specie, tenuto conto che non risulta più convivere dal mese di Per_1
gennaio 2025 con la madre (atteso che un ritorno occasionale o episodico a casa della madre non può essere paragonato ad una forma di convivenza stabile), da tale momento deve ritenersi venuta meno la legittimazione di a richiedere che il padre corrisponda a lei, Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento di un assegno mensile perequativo, trattandosi di domanda, Per_1 quest'ultima, che potrebbe vieppiù formulare lo stesso nei confronti di entrambi i genitori, Per_1
non convivendo stabilmente con nessuno di essi.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e dell'esito complessivo del giudizio, vengono dichiarate non ripetibili.
6 Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., infatti, “Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
…”.
Con tale previsione normativa il legislatore ha voluto riconoscere in capo al giudice, con la sentenza che chiude il processo, il potere di lasciare le spese di lite interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa anche in caso di contumacia di controparte, purché in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Queste, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014, ma sono stati ampliati i confini di discrezionalità del Giudicante.
La deroga alla regola della soccombenza è dunque ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
L'applicazione di tali principi nel caso de quo conduce ad escludere la ripetibilità delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, attesa la mancata formulazione da parte del resistente di contestazioni e domande.
P.Q.M.
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio civile in Lodi (LO) in data 08.02.2001, atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del predetto Comune al N.
3 - Parte I - Anno 2001;
2) dispone che, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale sino al mese di dicembre
2024 il padre concorra al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre, CP_1 Per_1 entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo complessivo di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la
Corte d'Appello di Milano;
3) dichiara la carenza di legittimazione attiva di con decorrenza dal mese di Parte_1 gennaio 2025, a richiedere la corresponsione del contributo al mantenimento del figlio in Per_1 quanto non più convivente;
4) dichiara non ripetibili le spese di lite del presente giudizio.
7 Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 11.02.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
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