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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 4526/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 17/04/2025 da
e da Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. CATTARUZZI ANNA avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il presidente relatore,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 22/07/2019 in UDINE con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di UDINE al n. 102,
Parte 1, anno 2019;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (10.05.2017) e Per_1 Persona_2
(11.01.2019), entrambi minorenni;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
1 - preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri ed Parte_1 [...]
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 22/07/2019 in UDINE con atto Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di UDINE al n. 102, Parte 1, anno 2019, alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza dove riterrà e con impegno del GN a trasferire altrove la sua residenza, entro il mese di Pt_1
giugno 2025.
2) Assegna la casa familiare di Udine, via Albona n. 18, alla GN quale Parte_2
genitore collocatario prevalente dei minori.
3) Dispone che i figli minori della coppia siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e diritto di stare con il padre secondo le seguenti tempistiche che tengono conto del fatto che l'attuale attività lavorativa del GN ha Pt_1
orari incompatibili con la possibilità di pernotti infrasettimanali con i minori e che il suo impegno lavorativo è di sei giorni su sette. Pertanto, dispone che:
- I minori e trascorrano con il padre tre pomeriggi Per_1 Persona_2 infrasettimanali, con prelievo dall'uscita da scuola o, durante l'estate, dalla fine dei centri estivi e saranno riportati alla madre alle ore 20.30, a cena consumata. Il padre comunicherà alla madre i pomeriggi in cui terrà con sé i minori entro il sabato pomeriggio della settimana precedente.
- I minori trascorrano con il padre la serata del sabato a partire dalle ore 15.00 quando il GN non lavora il pomeriggio e dalle ore 19.00 quando lavora il pomeriggio e Pt_1
rientreranno dalla madre, nella prima settimana, la domenica mattina alle 9,00, in quella successiva, la domenica sera alle 21.00.
- Il padre possa altresì tenere con sé i minori per il pernotto infrasettimanale quando beneficerà, il giorno successivo, di una giornata di riposo lavorativo.
2 4) Dà atto che:
- entrambi i genitori si impegnano ad iscrivere e a far frequentare ai minori i centri estivi nelle settimane in cui entrambi lavorano, sempre che non vi sia la disponibilità di familiari a tenere con sé i minori, e si impegnano a ricercare soluzioni condivise qualora gli orari del centro estivo non siano compatibili con i loro impegni lavorativi. Allo stesso modo, entrambi i genitori concordano sull'opportunità che i figli frequentino il doposcuola, quando previsto.
- entrambi i genitori si impegnano a garantire ai minori la libera frequentazione dei rispettivi familiari (nonni e zii).
5) Dispone che:
- i minori trascorrano con la madre le giornate delle vacanze scolastiche natalizie, salva la possibilità del padre di averli con sé nei pomeriggi in cui non sarà impegnato al lavoro.
- i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con l'uno e con l'altro genitore la giornata di Natale e quella di Santo Stefano e trascorrano il Capodanno con il genitore con cui non hanno trascorso la giornata di Natale.
- i minori trascorrano con la madre i periodi di vacanza scolastica legati al Carnevale e alla
Pasqua, salva la possibilità del padre di averli con sé nei pomeriggi in cui non sarà impegnato al lavoro.
- i minori trascorrano alternativamente, di anno in anno, con l'uno e con l'altro genitore, la giornata di Pasqua e quella di Pasquetta.
- nella giornata del compleanno dei minori, prende atto che ad entrambi i genitori sarà garantita la possibilità di vedere i figli, così come nel giorno dei rispettivi compleanni.
- durante le vacanze estive, dispone che il GN tenga con sé i figli una settimana, Pt_1
mentre la GN li tenga per due settimane anche non consecutive. Dà atto che Parte_2
i genitori si impegnano a comunicare i periodi prescelti per le proprie vacanze con i figli entro il 31 maggio di ciascun anno. Dispone che il GN tenga con sé i minori, per Pt_1 un'ulteriore settimana, durante il periodo scolastico, avendo cura di comunicarlo alla madre con il maggior anticipo possibile.
6) Dà atto che in caso di malattia dei figli, con conseguente necessità di provvedere al loro accudimento durante giornate lavorative dei genitori, questi ultimi si impegnano, in assenza di terzi disponibili a tenere con sé i minori, ad alternarsi nel prendersi cura dei figli.
7) Dà atto che i coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente al rilascio per sé e per i minori dei documenti validi per l'espatrio.
3 8) Dispone che il padre corrisponda in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese un assegno di Euro 220,00, annualmente rivalutabile ex indici ISTAT, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei due minori, concorrendo, altresì, alle spese della mensa dei figli per il 50%. Dà atto che l'assegno unico per i figli spetterà integralmente alla madre. Le spese straordinarie verranno individuate e gestite come da Protocollo d'Intesa adottato dal
Tribunale di Udine dd. 28.08.2015.
9) Dà atto che i genitori si impegnano a collaborare nella gestione degli impegni pomeridiani dei minori in caso di impedimento del genitore che li ha con sé e che si impegnano altresì a inserire eventuali nuovi compagni nella frequentazione con i minori con gradualità e solo in presenza di una relazione consolidata. Dà atto che concordano, inoltre, di non condividere immagini dei minori con terzi estranei alla cerchia familiare e sui profili social.
10) Dà atto che i coniugi si impegnano ad estinguere il finanziamento contratto con
[...]
per l'acquisto del climatizzatore, corrispondendo ciascuno il 50% del residuo dovuto. CP_1
11) Dà atto che la GN si impegna a cedere al GN , che si impegna Parte_2 Pt_1 ad accettare, la proprietà dell'autovettura Ford Fiesta, targata ED382VC, e che il GN
si impegna a cedere alla GN , che si impegna ad accettare, la Pt_1 Parte_2 proprietà dell'autovettura Toyota Yaris, targata GA458SE. Dà atto che le spese relative al passaggio di proprietà delle due auto saranno a carico di entrambi i coniugi, in ragione della metà ciascuno ed il trasferimento di proprietà andrà effettuato entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
12) Con riferimento alla regolamentazione dei loro rapporti economici e patrimoniali, salvo quanto sopra, dà atto che i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra avendo già regolato ogni pendenza in essere tra loro e di essere economicamente indipendenti.
13) Dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della presente sentenza di separazione. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 102, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2019; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
Spese al definitivo
Udine, li 27.05.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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