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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 8 gennaio 2024 da
(P.IVA: ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
UN , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriella Controparte_1
Ricciardi e Lorenzo Ioele, in virtù di procura allegata in calce all'atto di appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1 Email_2
-appellante-
Contro ( ), CP_2 C.F._1 CP_3
( ), ( ), C.F._2 CP_4 C.F._3
), Controparte_5 C.F._4
( , Controparte_6 C.F._5 CP_7
( ),
[...] C.F._6 CP_8
( , C.F._7 Controparte_9
( ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._8
Giampaolo Lando e Alberto Chies, giusto mandato depositato unitamente alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_3 Email_4
- appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 575/23 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: lavoro straordinario – indennità di trasferta – differenze retributive.
Causa trattata ai sensi dell'art. 127 ter all'udienza dell'8 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante con nota del 30 aprile 2025: “Si chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione spese come pattuito con il verbale di conciliazione.”
Conclusioni per le parti appellate con nota del 30 aprile 2025: “i sottoscritti avvocati, nella veste di cui sopra chiedono che la Corte adita voglia emettere provvedimento di cessazione della materia del contendere a spese compensate.”
Svolgimento del processo pag. 2/4 Con ricorso in appello depositato in data 8 gennaio 2024, la società impugnava la sentenza non definitiva n. 575/23 del Giudice Parte_1
del lavoro del Tribunale di Padova, con la quale accoglieva parzialmente le istanze formulate dai lavoratori indicati in epigrafe nei confronti della società ex datrice di lavoro, accertando il diritto alla corresponsione in loro favore delle indennità rivendicate ex art. 11 quinquies, comma 7 del CCNL di categoria 2017 e art. 62 del CCNL di categoria 2013, con conseguente condanna della società resistente al versamento delle relative differenze spettanti per ciascun lavoratore, in base alla quantificazione risultante dalla espletata CTU contabile disposta con ordinanza in data 14.12.2023.
Con rispettive note datate 30 marzo 2025, i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuta conciliazione in sede stragiudiziale della odierna controversia, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa, sostituita con modalità di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattata all'udienza dell'8 maggio 2025 e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Come premesso la controversia risulta essere transatta in sede stragiudiziale prevedente un accordo che contempla anche la definizione degli oneri relativi alle spese di lite.
Ciò comporta la declaratoria della cessazione della materia del contendere con conseguente riforma della sentenza di primo grado e con compensazione delle spese del doppio grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
pag. 3/4 -in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
- spese del doppio grado come da accordo di conciliazione.
Venezia, 8 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 8 gennaio 2024 da
(P.IVA: ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
UN , rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriella Controparte_1
Ricciardi e Lorenzo Ioele, in virtù di procura allegata in calce all'atto di appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1 Email_2
-appellante-
Contro ( ), CP_2 C.F._1 CP_3
( ), ( ), C.F._2 CP_4 C.F._3
), Controparte_5 C.F._4
( , Controparte_6 C.F._5 CP_7
( ),
[...] C.F._6 CP_8
( , C.F._7 Controparte_9
( ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._8
Giampaolo Lando e Alberto Chies, giusto mandato depositato unitamente alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_3 Email_4
- appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 575/23 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: lavoro straordinario – indennità di trasferta – differenze retributive.
Causa trattata ai sensi dell'art. 127 ter all'udienza dell'8 maggio 2025.
Conclusioni per parte appellante con nota del 30 aprile 2025: “Si chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione spese come pattuito con il verbale di conciliazione.”
Conclusioni per le parti appellate con nota del 30 aprile 2025: “i sottoscritti avvocati, nella veste di cui sopra chiedono che la Corte adita voglia emettere provvedimento di cessazione della materia del contendere a spese compensate.”
Svolgimento del processo pag. 2/4 Con ricorso in appello depositato in data 8 gennaio 2024, la società impugnava la sentenza non definitiva n. 575/23 del Giudice Parte_1
del lavoro del Tribunale di Padova, con la quale accoglieva parzialmente le istanze formulate dai lavoratori indicati in epigrafe nei confronti della società ex datrice di lavoro, accertando il diritto alla corresponsione in loro favore delle indennità rivendicate ex art. 11 quinquies, comma 7 del CCNL di categoria 2017 e art. 62 del CCNL di categoria 2013, con conseguente condanna della società resistente al versamento delle relative differenze spettanti per ciascun lavoratore, in base alla quantificazione risultante dalla espletata CTU contabile disposta con ordinanza in data 14.12.2023.
Con rispettive note datate 30 marzo 2025, i procuratori delle parti davano atto dell'intervenuta conciliazione in sede stragiudiziale della odierna controversia, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La causa, sostituita con modalità di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattata all'udienza dell'8 maggio 2025 e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Come premesso la controversia risulta essere transatta in sede stragiudiziale prevedente un accordo che contempla anche la definizione degli oneri relativi alle spese di lite.
Ciò comporta la declaratoria della cessazione della materia del contendere con conseguente riforma della sentenza di primo grado e con compensazione delle spese del doppio grado.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
pag. 3/4 -in riforma della sentenza impugnata dichiara cessata la materia del contendere;
- spese del doppio grado come da accordo di conciliazione.
Venezia, 8 maggio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 4/4