Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 25/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, all'udienza del 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito del deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n.
1013/2024
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Alice Parte_1
Peca;
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notaio del 25/10/2022, dall'avv. Raffaele Esposito;
Per_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.10.2024, il ricorrente esponeva di aver svolto l'attività di benzinaio dal 1990 al 2022, dapprima come dipendente e poi come titolare di impresa individuale, e di aver contratto, a causa dell'attività lavorativa, un carcinoma vescicale uroteliale.
In particolare, il ricorrente deduceva di aver lavorato dal lunedì al sabato, dalle 7:00 alle 20:00 fino al 2014 e dalle 7:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 20:00, fino alla cessazione della propria attività; di essere stato presente ogni settimana alle operazioni di scarico dei carburanti nelle cisterne-serbatoi e di aver provveduto quotidianamente all'erogazione del carburante, inalando i vapori della benzina e il gas del GPL.
Esperita la fase amministrativa con esito negativo, il ricorrente agiva in giudizio e formulava le seguenti conclusioni:
1
2. condannare, pertanto, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1 corrispondere al ricorrente l'indennizzo e/o la rendita nella misura del 25% o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ovvero, comunque, a corrispondere il relativo trattamento economico secondo quanto risulterà dall'istruttoria e ciò dalla data di maturazione del diritto, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3. vittoria di spese e competenze di giudizio, aumentati degli accessori di legge con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
1.2. L' costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando CP_1
l'insussistenza del nesso eziologico tra la malattia denunciata e l'attività svolta.
1.3. Acquisita la documentazione, escussi i testimoni, espletata CTU medico legale e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
2.1. Il ricorrente deduce la natura professionale di una patologia non riconducibile al novero delle malattie tabellate, sicché incombe su di lui l'onere di provarne l'origine professionale, vale a dire non solo l'esistenza della patologia lamentata, ma anche le caratteristiche morbigene del lavoro svolto ed il rapporto causale tra la malattia stessa e l'attività lavorativa, in relazione all'entità e all'esposizione ai fattori di rischio.
A tal fine è necessario che il rapporto causale con la lavorazione sia diretto, in stretta relazione di causa effetto, non essendo sufficiente un rapporto indiretto, mediato o occasionale con l'attività lavorativa svolta.
2.2. Sul punto si è in particolare affermato il seguente condivisibile principio: “In tema di malattie ad eziologia plurifattoriale, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità” (Cass. civ., sez. lavoro, sent.
n. 10818/2013; n. 21360/2013; n. 18270/2010; n. 14308/2006; n. 12559/2006; n. 111298/2004).
Si è inoltre ritenuto che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la
2 certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n.
13814/2017).
2.3. Ebbene, nel caso di specie, tale prova è stata positivamente raggiunta nel corso del giudizio.
I testimoni escussi, attendibili in quanto a diretta conoscenza dei fatti di causa, hanno confermato che il sig. ha svolto, per trentatré anni, le mansioni di benzinaio e che egli Parte_1
è stato sempre presente alle operazioni settimanali di scarico dei carburanti. I testimoni hanno poi confermato che il ricorrente è stato esposto quotidianamente a vapori e gas derivanti dallo scarico nelle cisterne e dall'erogazione del carburante.
2.4. Il C.T.U. ha espresso le seguenti considerazioni:
“Come evidenziabile dall'anamnesi lavorativa, e dalla relativa documentazione in atti, è indubbio che il ha lavorato per 33 anni quale titolare benzinaio ed è stato Parte_1
costantemente esposto ai vapori di benzina sia durante la fase di erogazione che di scarico- riempimento delle cisterne. I composti contenuti e/o addivati alle benzine, riconosciuti tossici- cancerogeni, sono gli idrocarburi aromatici (Benzene, Toluene, Xilene) nonché i derivati aromatici a più alto peso molecolare (Trimetilbenzeni, etiltolueni, tetrametilbenzeni ed in particolare l'1,2,4 Trimetilbenzene o metisene) ed i metaossigenati. Tra tali composti il benzene
(idrocarburo aromatico a minor peso molecolare) è il più tossico per la sua cancerogenicità
(classe 1 IARC) e su di esso presteremo la nostra attenzione. È un liquido incolore di odore aromatico, stabile ma volatile a temperatura ambiente, penetra nell'organismo maggiormente per inalazione ed è assorbito per via ematica in percentuale tra il 28% ed il 50% della parte inalata e una volta assorbito in circolo viene distribuito nei diversi organi dove si trasferisce dal sangue ai tessuti.
Dopo l'assunzione nell'organismo il 50% di benzene viene eliminato dai polmoni immodificato ed il restante 50% viene catabolizzato principalmente dal fegato a livello del sistema reticolo endoplasmatico, con formazione di derivati maggiormente idrosolubili che sono eliminati a livello renale, ed esplica la sua cronica tossicità a livello tissutale principalmente attraverso i prodotti del suo catabolismo”.
In tal senso l' – dal National Controparte_2 CP_3
(
[...] Controparte_4
) ha accertato che l'inalazione del benzene sarebbe una
[...] Controparte_5
causa della leucemia mieloide acuta, leucemia linfoblastica acuta, linfoma non-Hodgkin, leucemia linfatica cronica, mieloma multiplo, sindromi mielodisplastiche, e per quanto
3 concerne il caso di specie, costituisce un rischio per l'insorgenza del carcinoma vescicale, seppur le evidenze siano ancora limitate (IARC), considerato il suo meccanismo patogenetico neoplastico (metabolismo ed escrezione dell' idrocarburo a livello renale).
Del resto, gli agenti chimici occupazionali rappresentano il secondo più importante fattore di rischio per il carcinoma vescicale, essendo responsabili di circa il 20-25% dei casi, grazie allo sviluppo di leggi per la tutela dei lavoratori, il Ministero del Lavoro, recependo la direttiva sui cancerogeni della Comunità Europea, ha emesso direttive (D.l.gs n. 626/94 e succ.) al fine di evitare, qualora possibile, l'utilizzo del cancerogeno ed individuare sostanze sostitutive.
Il ctu ha quindi ritenuto che il “ricorrente sia portatore di malattia professionale e che, con sufficiente attendibilità, il rapporto causale/concausale tra l'esposizione lavorativa e la neoplasia uroteliale della vescica sia soddisfatto. La malattia professionale del caso, secondo le tabelle delle menomazioni, D. Lgs. 38/2000, è assimilabile alla menomazione 131: “Neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico locale, radicale”, ed è valutabile nella misura del 10% (dieci per cento).
2.5. Le considerazioni del CTU, in quanto esaustivamente e correttamente motivate, possono condividersi e recepirsi integralmente.
3. Ne deriva che deve essere riconosciuta in questa sede la natura professionale del carcinoma vescicale uroteliale, con la conseguenza che l' convenuto deve essere condannato al CP_1 pagamento della prestazione spettante per la riduzione dell'integrità psicofisica conseguente alle predette malattie.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento della CP_1
relativa prestazione nella misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato giudizialmente
(10%), con decorrenza dalla domanda amministrativa.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' nella misura CP_1
liquidata in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ilaria Prozzo, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui alla motivazione e per l'effetto dichiara che il ricorrente presenta una lesione dell'integrità psico-fisica di origine professionale nella misura complessiva del 10% per carcinoma vescicale uroteliale;
condanna l' alla corresponsione della relativa prestazione in considerazione del CP_1
predetto grado di invalidità dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali dal
4 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.695,50, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alice Peca, dichiaratosi antistatario;
pone le spese di C.T.U. a carico dell' in via definitiva. CP_1
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 25/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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