Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1431\2022 R.G. avente ad oggetto: Prestazione
d'opera intellettuale, e vertente
T R A
( ) Parte_1 C.F._1
( ), Parte_2 C.F._2
( ), Parte_3 C.F._3
( ), Parte_4 C.F._4 tutti rapp.ti e difesi dall'avv. MONTEMARANI SILVIA, come da procura in atti;
-attori-
E
( rapp.ta e difesa dall' avv.to ALISCIONI CP_1 C.F._5
GIANLUCA, come da procura in atti;
-Convenuta-
NONCHE'
( ) rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
ACAMPORA CLAUDIO ANGEL, come da procura in atti;
-terzo chiamato in causa- conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
5.12.2024. ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori hanno convenuto in giudizio quale figlia ed erede dell'avv. Lorenzo Vitali, deducendo: CP_1
1. che in data 21.9.1998, , e hanno conferito mandato Pt_1 Pt_2 Parte_4 all'avv. Lorenzo Vitali (padre della convenuta) per una causa civile contro Pt_5
e (causa iscritta al Ruolo n. 926/1998 del Tribunale di
[...] Controparte_3
Macerata);
2. che il giudizio di primo grado della predetta causa si è protratta sino al 2014, ossia sino all'udienza del 20.5.2014 nella cui sede nessuna delle parti compariva e, pertanto, ne veniva dichiarata la cancellazione dal ruolo;
3. che nel dicembre 2018/gennaio 2019, e apprendono dal che Pt_2 Pt_3 Pt_5 quest'ultimo, assieme alla moglie, avevano ottenuto un indennizzo ai sensi della c.d. Legge Pinto;
4. che in data 25.11.2019, gli odierni attori, per il tramite del proprio legale odierno procuratore, hanno diffidato l'avv. Lorenzo Vitali a pagare la somma di euro 13.000,00 in favore di ciascuno degli intimanti a titolo di “mancato equo indennizzo ex art. 4 c.d. legge Pinto, oltre interessi legali dalla domanda al reale soddisfo con interruzione dei termini di prescrizione e decadenza” (v. pag. 4 atto di citazione);
5. che in data 3.2.2020 l'avv. Montemarani ha inviato all'avv. Vitali e alla compagnia assicuratrice di quest'ultimo, una “diffida Controparte_2 volta al conseguimento del risarcimento di tutti i danni causati dall'Avv. Vitali agli odierni attori”;
6. che nel novembre 2020 è deceduto l'avv. Lorenzo Vitali;
7. che nelle date del 15.12.2020 e 28.5.2022, parte attrice ha diffidato CP_1
quale erede dell'avv. Lorenzo Vitali, di pagare il risarcimento già intimato a
[...] quest'ultimo;
Parte attrice ha concluso per l'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. Vitali per la violazione degli obblighi derivanti dai mandati conferitigli in data 21.9.1998 e in data 31.5.1999 dagli odierni attori e per la condanna di CP_1
quale erede dell'avv. Lorenzo Vitali, al risarcimento dei danni derivanti dalla
[...] condotta tenuta dall'avv. Vitali nell'espletamento dei suddetti mandati professionali in favore degli odierni attori per un totale di euro 89.000,00.
Costituitasi in giudizio, ha contestato le deduzioni attoree CP_1 concludendo, in via preliminare, per l'autorizzazione della chiamata in causa della terza compagnia di assicurazioni Tokyo Marine Europe s.a e nel merito per il rigetto della domanda di parte attrice.
Con decreto del 4.11.2022, l'udienza di prima comparizione è stata differita al
24.5.2023 così da consentire a parte convenuta la citazione in giudizio della terza chiamata in causa Tokyo Marine Europe s.a.
Con comparsa depositata il 4.5.2023, la terza chiamata Tokyo Marine Europe s.a. ha contestato le deduzioni attoree deducendo altresì l'inoperatività della polizza sottoscritta dall'avv. Lorenzo Vitali, concludendo per il rigetto della domanda attorea e, per quanto concerne il rapporto assicurativo tra la terza chiamata e l'assicurato avv. Lorenzo Vitali, per la dichiarazione di inoperatività di detta polizza assicurativa al caso di specie.
All'esito dell'udienza del 15.6.2023, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma sesto c.p.c.
2 Nr. 1431\2022 R.G.
Rigettate tutte le istanze istruttorie, con decreto del 21.11.2023 la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.4.2024, la quale è stata rinviata all'udienza del 5.12.2024.
Con decreto del 12.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione e concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
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La domanda attorea è infondata e va respinta per i motivi di seguito esposti.
Anzitutto, va rilevato che risulta pacifico tra le parti che l'avv. Lorenzo Vitali ha prestato la propria opera professionale in favore degli odierni attori nel giudizio di cui al n. R.G. 926/1998 Tribunale di Macerata instaurati nei confronti di Pt_5
e .
[...] Controparte_3
Orbene, dirimente ai fini della risoluzione della presente controversia è la perimetrazione del dovere di informazione gravante sul professionista nei confronti del proprio assistito.
A tal fine è opportuno rilevare che nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (cft. Cassazione civile sez. III,
19/07/2019, n.19520).
Nel caso di specie, parte attrice non contesta l'operato svolto dal professionista nel giudizio ex n. R.G. 926/1998 Tribunale di Macerata, ma indirizza le proprie censure sulla circostanza che l'avv. Vitali non ha informato gli odierni attori della possibilità di presentare ricorso ex art. 4 L.89/2001.
Di contro, dagli atti prodotti risulta che l'avv. Vitali ha tenuta una condotta rispettosa del dovere di informazione, redendo edotti, nel corso del procedimento,
i propri assistiti dell'andamento di detto processo e delle attività svolte in esecuzione dei relativi mandati.
Ordunque, i mandati professionali rilasciati dagli odierni attori nelle date del
21.9.1998 e 31.5.1999 hanno come oggetto la solo attività di assistenza legale nel giudizio sopra richiamato, come deducibile dalla procura rilasciata a margine dell'atto di citazione genetico del giudizio n. R.G. 926/1998:
3 Nr. 1431\2022 R.G.
Il dovere di informazione circa la possibilità di presentare il ricorso ex L. 89/2001 risulta pertanto estraneo dai mandati professionali rilasciati dagli odierni attori all'avv. Vitali, anche in considerazione del fatto che la prestazione di cui ai mandati professionali rilasciati a quest'ultimo è stata compiutamente adempiuta con la stipula della transazione a chiusura della controversia ex n. R.G. 926/1998.
Ciò premesso, va comunque rilevato che parte attrice nulla adduce a sostegno di quanto dedotto in merito al difetto di informazione da parte dell'avv. Vitali. Di contro, l'avv. Vitali ha comunque reso edotti gli odierni attori della possibilità di presentare il ricorso ex L. Pinto, senza mai ricevere relativo mandato da quest'ultimi, come deducibile dalla pec del 23.12.2019 spedita dall'avv. Vitalia alla collega avv. Montemarani, procuratrice degli odierni attori (v. doc. 3, parte convenuta).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo anche nei confronti della terza chiamata in causa in quanto la chiamata non è palesemente nè infondata nè arbitraria.
La assume la inoperatività del contra o n° Controparte_2
HCC19W0034795 in quanto -sostiene- già da prima della stipula della polizza l'Avv. Vitali sarebbe stato consapevole delle lamentele dei propri clienti circa il
“mancato esperimento, da parte sua, del ricorso ex Lege Pinto per la corresponsione dell'indennizzo per violazione della ragionevole durata del processo” laddove invece, la prima richiesta formale di risarcimento danni inviata dall'Avv. Montemarani all'Avv. Lorenzo Vitali risale al 26/11/2019, data successiva rispetto a quella di stipula del contra o (12/10/2019).
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede: rigetta le domande attoree.
Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto e del terzo chiamato in causa che si liquidano, per ciascuna parte, in euro 5.000,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Così deciso in Macerata, il 02/04/2025
4 Nr. 1431\2022 R.G.
Il Giudice est.
Umberto Rana
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