Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 446/2024
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Marco
Bonci, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento ex art. 1172 c.c., per danno temuto, iscritto a ruolo sub R.G. n. 446/2024, promosso da:
(C.F. , nato ad [...], il [...], con gli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Claudio Del Nevo e Marco Del Nevo
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...], il [...], dichiarato CP_1 C.F._2
contumace
- resistente -
CP_2
1. Con ricorso ex art. 1172 c.c., per danno temuto, in data 29.1.2024, il Sig. ha Parte_1
rappresentato: che è proprietario e possessore dell'appartamento censito al catasto del
Comune di Felizzano, al foglio 22, mappale 188, subalterno 14, il quale “costituisce il centro di vita del [suo] nucleo familiare[,] ove […] ha stabilito la propria residenza”; che “tale unità immobiliare confina con altro immobile di proprietà del sig. (foglio 22 mapp. le CP_1
188 sub 16 e sub 17) che da tempo giace in stato di progressivo abbandono”; che “dal 2020 hanno avuto origine alcuni fenomeni infiltrativi allorquando il ricorrente percepiva, nel proprio vano scala, un macchia di umidità in corrispondenza del soffitto nonché lungo la parete del vano scala”; che “tale muro è quello confinante con la proprietà ; che “nei CP_1
1
ha domandato l'ordine di “immediata adozione delle cautele idonee per Parte_1 ovviare al pericolo di infiltrazioni” e la condanna “al risarcimento dei danni già cagionati all'immobile dell'esponente e quantificabili quantomeno nella misura di € 10.000,00 così come comprensiva di ogni voce di danno materiale ed immateriale”.
2. All'udienza del 10.4.2024, il difensore del ricorrente ha chiesto la concessione di nuovi termini per la notifica al resistente;
richiesta che ha rinnovato anche alla successiva udienza del 4.6.2024.
3. All'udienza del 2.10.2024, essendosi regolarmente e tempestivamente perfezionata la notifica al resistente, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia, su richiesta del difensore del ricorrente. Il Sig. ha dichiarato: “ad agosto del 2024, sono stati fatti dei Parte_1
2 lavori sul tetto del Sig. Non ha preso contatto né con me né col mio difensore. CP_1
C'era lui, suo padre e altre due persone. Lui mi ha visto, ma mi ha ignorato. Dove c'era il cratere sul tetto ha messo una lamiera”. Il difensore del ricorrente ha rappresentato “di chiedere, in via istruttoria, solo la CTU per l'accertamento del periculum, l'identificazione dei lavori necessari a eliminare le infiltrazioni e la quantificazione del danno alla proprietà del ricorrente”. Il Giudice ha “solleva[to] d'ufficio la questione dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno nell'ambito del procedimento speciale di danno temuto”.
Sul punto, il difensore del ricorrente ha “insist[ito] per l'accertamento anche del danno, riservandosi di rinunciare alla domanda in sede di udienza di conferimento dell'incarico”.
4. Con ordinanza in data 5.10.2024, il Giudice ha nominato CTU il Geom. con Persona_2 studio in Bistagno, formulando il seguente quesito: “il CTU, letti gli atti, ispezionati i luoghi di causa e tentata la conciliazione: 1) descriva approfonditamente i luoghi per cui è causa, tanto per l'immobile del ricorrente quanto per l'immobile del resistente, anche con planimetrie e fotografie a colori (la cui angolazione sia riportata sulle planimetrie); 2) descriva i danni da infiltrazione d'acqua piovana presenti nell'immobile del ricorrente, anche con planimetrie e fotografie a colori (la cui angolazione sia riportata sulle planimetrie); 3) indichi le cause dei danni da infiltrazione d'acqua piovana presenti nell'immobile del ricorrente (specificando - se esistessero più cause - l'incidenza percentuale di ciascuna concausa), anche con planimetrie e fotografie a colori (la cui angolazione sia riportata sulle planimetrie); 4) elenchi, una ad una, le lavorazioni necessarie per eliminare le infiltrazioni d'acqua piovana presenti nell'immobile del ricorrente;
5) quantifichi il costo di ciascuna lavorazione necessaria per eliminare le infiltrazioni d'acqua piovana presenti nell'immobile del ricorrente, utilizzando i prezzari in uso in loco;
6) elenchi, una ad una, le lavorazioni necessarie per eliminare i danni da infiltrazione d'acqua piovana presenti nell'immobile del ricorrente e 7) quantifichi il costo di ciascuna lavorazione necessaria per eliminare i danni da infiltrazione d'acqua piovana presenti nell'immobile del ricorrente, utilizzando i prezzari in uso in loco”.
5. All'udienza del 7.11.2024, il CTU, Geom. ha accettato e assunto l'incarico Persona_2
peritale.
6. Con perizia in data 28.2.2025, che appare congruamente motivata e priva di vizi logici evidenti, il CTU, Geom. ha attestato: che “ha verifica[to la] proprietà delle Persona_2
parti in causa Sig. e Sig. , limitatamente al Fg.22 del catasto Parte_1 CP_1
[…] del Comune di Felizzano”; che “la porzione immobiliare di parte attorea, abitata dallo
3 stesso attore Sig. […] si presenta internamente in ottimo stato Parte_1 conservativo”; che “la porzione immobiliare di parte convenuta […] si presenta sicuramente in stato di abbandono ed alla vista attualmente inutilizzabile, sia internamente che esternamente, con tetto in pessime condizioni che presenta in tutta la metà verso la proprietà del Mappale 189, un evidente cedimento strutturale con abbassamento della copertura”; che
“anche la parte di tetto verso la proprietà dell'attore Sig. si presenta in Parte_1
pessimo stato conservativo sia la falda a nord, lato retro del fabbricato, quella dove sono presenti le problematiche di infiltrazioni d'acqua piovana oggetto di causa, che nella parte a sud, lato cortile, nonostante recentemente in una porzione sia stato eseguito un intervento di riparazione mediante la posa di lastre il lamiera di metallo, ma che a giudizio del sottoscritto
C.T.U non garantiscono adeguatamente la tenuta all'acqua piovana con rischio di infiltrazioni verso le strutture sottostanti soprattutto nelle parti di giunzione con la coperture in tegole o coppi adiacenti”; che “le acque dei tetti vengono raccolte mediante canali di gronda e pluviali in metallo, ma mentre per la parte di tetto che convoglia l'acqua verso il cortile il sottoscritto C.T.U. non ha potuto accertare se esse vengono convogliate in pubblica fognatura, per la porzione di tetto che canalizza l'acqua verso il retro, ha potuto vedere che non sono collegate ad una rete di scarico sino in fognatura, infatti, il tubo pluviale presente a metà del tetto entra all'interno del fabbricato di proprietà del convenuto attraverso una finestra ed è interrotto dopo pochi centimetri, pertanto conseguentemente tutta l'acqua viene raccolta e dispersa all'interno dell'immobile”; che “a parere del sottoscritto C.T.U tutto il tetto di parte convenuta andrebbe rifatto completamente, con sostituzione della intera struttura principale e secondaria in legname, del manto di copertura e di tutta la lattoneria di raccolta e smaltimento delle acque piovane e con adeguato collegamento alle linee fognarie, al fine di garantire una completa sicurezza sia sotto il profilo statico-strutturale che di tenuta all'acqua piovana degli immobili della stessa proprietà convenuta e di quelli delle proprietà confinati ad esso adiacenti”; che “i danni dovuti ad una non corretta raccolta e smaltimento delle acque piovane, riscontrati dal sottoscritto C.T.U., sono presenti all'interno dell'immobile dell'attore nella zona del vano scala, a confine con immobile del convenuto sia al piano terra che al piano primo”; che “tali danni sono di due distinte tipologie: 1) danni causati da infiltrazioni delle acque piovane provenienti dalla falda del tetto a nord del fabbricato [(]essi sono presenti su pareti e soffitti nella zona disimpegno di arrivo del vano scala al piano primo e si sono estesi anche al corrispondente locale sottoscala ad uso ripostiglio al piano terra[,] l'infiltrazione dell'acqua piovana proveniente dal tetto, il suo percolamento sulle murature con assorbimento delle stesse, hanno determinato il formarsi di
4 umidità e di muffe sulle murature con ammaloramento dell'intonaco e sfioritura della tinteggiatura sulle parteti e sui soffitti[) e] 2) danni causati dal convogliamento all'interno dell'immobile di parte convenuta delle acque piovane provenienti dalla falda del tetto a nord del fabbricato [(]essi sono presenti sulle pareti d'angolo nella zona della scala al piano terra[,] il ristagno d'acqua all'interno dell'immobile di parte convenuta, venendo a contatto per lungo tempo con le murature poste a confine con parte attorea, ha determinato il formarsi di umidità e di muffa sulle murature e sui pavimenti con ammaloramento dell'intonaco e sfioritura della tinteggiatura[)]”; che “prova del corretto smaltimento delle acque piovane, riguardanti tale porzione di tetto di parte attorea, è il fatto che non si sono ravvisati danni in quella porzione di fabbricato”; che “l'acqua piovana proveniente invece dalla porzione di tetto di proprietà convenuta non giunge correttamente sino in gronda, ma in parte prima e anche dopo la stessa, passa direttamente nelle strutture sottostanti con percolazione sulle murature e sui soffitti interni”; che “i coppi che incanalano le acque piovane sono mal posizionati ed in pessimo stato e tutto il canale di gronda su proprietà del convenuto, posizionato in aderenza al muro di proprietà dell'attore, risulta staccato dal muro stesso o con sigillatura in cemento ammalorato”; che “il sottoscritto C.T.U., togliendo qualche coppo in prossimità della gronda, ha potuto accertare la presenza, nella zona immediatamente sottostante, di muratura bagnata segno del passaggio di acqua che è causa dei danni lamentati da parte attorea”; che “sempre sulla porzione di tetto di proprietà del convenuto, è anche posizionato un comignolo in prossimità della zona interessata dall'infiltrazione d'acqua piovana”; che “presumibilmente tale comignolo serve ed è di proprietà del convenuto, essendo sulla sua proprietà e non avendo il sottoscritto C.T.U. trovato imbocchi nelle murature all'interno della proprietà attorea”; che “esso si presenta senza un adeguato faldale di protezione ma solo con cemento di sigillatura sui coppi, cemento che appare ammalorato e privo di ogni garanzia di tenuta con alta possibilità di passaggio alle strutture sottostanti”; che “ancora, sempre nella zona interessata dall'infiltrazione d'acqua piovana, il canale di gronda si presenta parzialmente occupato da accumuli di sporcizia varia (detriti, terra, ecc.) che possono sicuramente ostruire il normale flusso dell'acqua con fuoriuscita dalla stessa”; che “infine, lungo il muro dell'immobile sopraelevato di proprietà attorea, è presente una guaina catramata agganciata alla copertura di tale porzione di immobile che si estende sino alla gronda, di cui non si capisce l'utilità (forse messa a protezione del muro), ma che potrebbe anch'essa essere parzialmente causa di infiltrazioni d'acqua non potendo più con sicurezza smaltire l'acqua meteorica che discende da essa sino in gronda, a causa della forma irregolare che ha assunto con il tempo per l'azione degli agenti atmosferici (sole,
5 acqua, ecc.)”; che “alla luce di quanto sopra descritto, le cause delle infiltrazioni d'acqua piovana nell'immobile del ricorrente, sono a giudizio del sottoscritto C.T.U. da attribuirsi alle seguenti concause e con la seguente ipotetica incidenza percentuale (impossibile attribuire all'una rispetto ad un'altra una percentuale con certezza): - il pessimo stato di conservazione del tetto di proprietà del convenuto Sig. con coppi notevolmente CP_1
ammalorati, mal posizionati su tutta la falda (anche a causa dello stato vetusto della sottostante struttura in legname) ed in particolare in prossimità del canale di gronda. Il medesimo canale di gronda risulta staccato dal muro e mal sigillato allo stesso muro o addirittura privo di sigillatura. Tali condizioni causano il passaggio delle acque piovane alle strutture sottostanti, soprattutto in coincidenza di precipitazioni con forte intensità. Incidenza percentuale pari ad un 50%. - La presenza di comignolo mal sigillato ai coppi e con cemento ammalorato, privo di un appropriato faldale che renda impermeabile la zona di giunzione dello stesso con il manto di copertura in coppi e con conseguente passaggio delle acque piovane alle strutture sottostanti. Incidenza percentuale pari ad un 30%. - Presenza di accumuli di sporcizia varia nel canale di gronda (detriti, terra, ecc.) causa di ostruzione al normale flusso dell'acqua piovana con conseguente possibilità di fuoriuscita dalla stessa e passaggio alle strutture sottostanti. Incidenza percentuale pari ad un 10%. - Presenza lungo il muro della parte di immobile sopraelevato di proprietà attorea, di una guaina catramata che accompagna l'acqua sino in prossimità della gronda ma senza certezza che essa vi finisca completamente dentro o fuoriesca verso le strutture sottostanti. Incidenza percentuale pari ad un 10%”; che, rispetto, invece, ai danni “causati dal convogliamento all'interno dell'immobile di proprietà convenuta delle acque piovane provenienti dalla falda del tetto a nord del fabbricato”, “tutta l'acqua piovana raccolta dalla falda del tetto posta sul retro del fabbricato, lato nord, che comprende anche la porzione di tetto di parte attorea di cui al precedente puto 1), viene raccolta mediante un canale di gronda posto al termine del tetto di proprietà del convenuto Sig. verso la proprietà confinante (mappale 197)”; che CP_1
“da esso, tramite n. 2 pluviali, posti a metà circa dell'immobile, che poi poco dopo si uniscono in un unico pluviale, l'acqua piovana viene incanalata all'interno dell'immobile di parte convenuta, attraverso una finestra, ma appena passata la finestra la tubazione risulta interrotta senza essere collegate ad una rete di scarico sino in fognatura”; che “tale condizione determina il formarsi di accumuli e ristagni d'acqua all'interno dello stesso immobile del convenuto che venendo a contatto per lungo tempo con le murature poste a confine con parte attorea, causano il formarsi di umidità e di muffa sulle murature e sui pavimenti con ammaloramento dell'intonaco e sfioritura della tinteggiatura” e che, in questo
6 caso, “le cause sono quindi da imputarsi esclusivamente al convogliamento delle acque piovane del tetto all'interno dell'immobile di proprietà attorea e non smaltite mediante tubazioni di scarico sino in pubblica fognatura”.
7. All'udienza del 25.3.2025, il difensore del ricorrente ha rappresentato “di non avere osservazioni sull'istanza di liquidazione del CTU e di condividere pienamente la perizia depositata dal CTU, già condivisa anche dal CTP e [ha] insist[ito] per l'accoglimento del ricorso”. Il Sig. ha dichiarato: “non ho contestato il perito nella parte in cui Parte_1 mi attribuisce, per il 10%, la responsabilità dell'infiltrazione, la quota è minima, si tratta comunque di una guaina, peraltro non nell'immediata prossimità dell'infiltrazione”.
8. Orbene, come è noto, i presupposti dell'azione di danno temuto sono: il pericolo di un danno futuro, minacciato da cosa a cosa;
la gravità del pericolo, tale da minacciare di distruggere o di danneggiare gravemente la cosa e la prossimità, in ordine spazio-temporale, del pericolo.
Questa azione, nella più diffusa interpretazione, presuppone, quindi, una condotta omissiva del resistente rispetto a uno specifico dovere di prevenire un danno grave, prossimo, attuale e futuro, minacciato a una cosa altrui. Il danno non deve, poi, necessariamente incidere sulla consistenza fisica della cosa, potendo incidere anche sull'esercizio di facoltà giuridiche connesse al diritto che il ricorrente vanta sulla cosa (Cass. 29.1.2007, n. 1778). L'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di danno incombe su colui che abbia la proprietà, il possesso o, comunque, la disponibilità della cosa dalla quale promana la minaccia (Cass.
11.1.2001, n. 345).
9. Nel caso di specie, alla luce degli esiti - già analiticamente esposti - dell'istruttoria, risulta dagli atti l'esistenza di un pericolo di danno grave, prossimo, attuale e futuro alla proprietà del
Sig. (persino di crollo), nonché alla persona sua e dei suoi familiari (muffe Parte_1
in un ambiente insalubre); pericolo determinato dalla condotta omissiva del Sig. , CP_1
fatta salva una minima percentuale di responsabilità in capo al Sig. , il quale Parte_1
dovrà realizzare alcune marginali lavorazioni, comunque analiticamente descritte nella perizia in atti.
10. La natura del presente giudizio, come è noto, osta all'esame della domanda risarcitoria, la quale è, dunque, qui inammissibile e potrà essere eventualmente coltivata nell'ambito di un autonomo giudizio a cognizione piena.
11. Le spese di lite, liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti cautelari, valore dichiarato indeterminabile (basso), ridotto del 30% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità
7 del giudizio ), in complessivi Euro 3.649,10, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, esborsi per Euro 313,00 e accessori di legge, devono essere, per l'80% poste a carico del resistente, in virtù del principio della soccombenza e, per il 20%, dichiarate non ripetibili, in doverosa considerazione dei (pur marginali) profili di soccombenza reciproca.
12. Parimenti, il compenso del CTU, Geom. come liquidato con separato Persona_2
decreto, deve essere posto definitivamente a carico del resistente, per l'80% e del ricorrente, per il 20%.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, Sig. Pt_1
nei confronti del resistente, Sig. ;
[...] CP_1
- ordina al resistente, Sig. di eseguire immediatamente, a propria cura e spese, CP_1 tutte “le lavorazioni necessarie per eliminare le infiltrazioni d'acqua piovana presenti nell'immobile del ricorrente”, come indicate dal CTU, Geom. nella perizia in Persona_2
atti (risposta ai quesiti nn. 4 e 5 e allegati 10 e 12), ad eccezione solamente di quelle lavorazioni che il CTU, Geom. nella perizia in atti, ha espressamente indicato Persona_2
rientrare nella proprietà e nella responsabilità del ricorrente, Sig. ; Parte_1
- condanna il resistente, Sig. , a corrispondere al ricorrente, Sig. , CP_1 Parte_1
la somma di Euro 2.919,28, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, esborsi per Euro 313,00 e accessori di legge, a titolo di spese di lite, per il resto non ripetibili;
- pone il compenso del CTU, Geom. come liquidato con separato decreto, Persona_2
definitivamente a carico del resistente, Sig. per l'80% e del ricorrente, Sig. CP_1
, per il 20%. Parte_1
Si comunichi.
Alessandria, 28 marzo 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
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