Art. 5.
L'addizionale straordinaria istituita dall' articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, numero 52 , si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26, relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1983, e al penultimo comma dell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, anche per il 1984.
Il gettito derivante dalle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo e' esclusiva spettanza dell'erario.
L'addizionale straordinaria istituita dall' articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, numero 52 , si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26, relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1983, e al penultimo comma dell' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, anche per il 1984.
Il gettito derivante dalle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo e' esclusiva spettanza dell'erario.