TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Rossella Pezzella giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2502/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 30/4/2025, vertente tra , nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, difesa dall'avv. Domenico Tirozzi, e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1 il 23/11/1967, C.F: , difeso dall' avv. Adriano Forcina, con l'intervento del C.F._2
Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7/10/2024 la signora , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario il 19/7/2004 a San Diego (Stati Uniti) con e di non aver avuto figli Controparte_1 dall'uomo durante la convivenza, ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituito con comparsa del 18/3/2025, il signor non si è opposto alla separazione. CP_1
Ha chiesto, nondimeno, statuizioni diverse rispetto a quelle invocate nell'atto introduttivo.
***
In corso di trattazione i signori e hanno dichiarato di voler definire la lite alle Pt_1 CP_1 condizioni contenute nell' accordo debitamente firmato il 14/3/2025, poi depositato il 28/4/2025.
***
Il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2502/2024 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Formia (LT) dell'anno 2004 al n. 4 parte II, Seria C;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra;
Parte_2
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cassino, 30/4/2025
il Presidente est
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Rossella Pezzella giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2502/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 30/4/2025, vertente tra , nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
, difesa dall'avv. Domenico Tirozzi, e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1 il 23/11/1967, C.F: , difeso dall' avv. Adriano Forcina, con l'intervento del C.F._2
Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7/10/2024 la signora , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario il 19/7/2004 a San Diego (Stati Uniti) con e di non aver avuto figli Controparte_1 dall'uomo durante la convivenza, ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituito con comparsa del 18/3/2025, il signor non si è opposto alla separazione. CP_1
Ha chiesto, nondimeno, statuizioni diverse rispetto a quelle invocate nell'atto introduttivo.
***
In corso di trattazione i signori e hanno dichiarato di voler definire la lite alle Pt_1 CP_1 condizioni contenute nell' accordo debitamente firmato il 14/3/2025, poi depositato il 28/4/2025.
***
Il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2502/2024 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Formia (LT) dell'anno 2004 al n. 4 parte II, Seria C;
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra;
Parte_2
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cassino, 30/4/2025
il Presidente est
Virgilio Notari