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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/02/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 29392/22 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XIV in persona del giudice unico
Dott. Vittorio Carlomagno
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 29392 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 6.12.23, posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
Società Italiana per ON d'Acqua S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in Roma, Via Salaria n. 1039 (P.IVA ), in persona dei P.IVA_1
Commissari Straordinari e legali rappresentanti Prof. Avv. , Dott. CP_1
, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Carlo Controparte_2 CP_3
Giuseppe Terranova,
ATTORE
e
(c.f. ), con sede in Venarotta (AP), in persona Controparte_4 P.IVA_2
del suo amministratore unico e l.r. p.t., sig. , rappresentata e difesa Controparte_5
dall'avv. Giovanni Vernì,
CONVENUTO conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, previo accertamento del pagamento effettuato dalla Società Italiana per ON d'Acqua S.p.a. in favore della convenuta nell'esercizio dell'attività di impresa, di Controparte_4 euro 94.180,14 (novantaquattromilacentottanta//14) in data 9.08.2017, e dunque in
“periodo sospetto”, in spregio dei “termini d'uso” e nella piena consapevolezza dell'accipiens della condizione di insolvenza in cui versava la committente, revocare e dichiarare inefficace detto pagamento nei confronti della massa dei creditori della Società Italiana per ON d'Acqua S.p.a. ora in Amministrazione Straordinaria ai sensi dell'art. 67, comma 2°, L.F.; per l'effetto condannare Controparte_4
a corrispondere/restituire alla società attrice il predetto importo di euro
[...]
94.180,14 (novantaquattromilacentottanta//14) oltre interessi legali a far data dal dì del versamento al saldo effettivo;
condannare la società convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale di lite”.
conclusioni per parte convenuta:
“in via preliminare: respingere la domanda di parte attrice poiché inammissibile ex art. 6 co. 1 ter D.L. 347/2003 per decadenza ovvero prescrizione dell'azione esperita;
in via principale: accertato e dichiarato che il pagamento contestato del 09.08.2017 era pari alla minor somma di € 83.552,22 (ottantatremila – cinquecento - cinquantadue/22), in ogni caso respingere la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competente di lite.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
La domanda di parte attrice ha per oggetto la revocazione ex art. 67 l. fall del pagamento di euro 94.180,14 del 9.08.2017 riferibile ai contratti n. OA 12000318, n.
OA 12002244, n. OA 13001431, n. OA 14000231, n. OA 16000036 con i quali la
Società Italiana per ON d'Acqua S.p.a., nell'ambito delle opere assunte in appalto da per la realizzazione del Centro Congressi EUR in Roma, ha CP_6
affidato a poi divenuta Controparte_7 Controparte_4
la stuccatura, la rasatura, la preparazione del fondo e la tinteggiatura di parte
[...]
delle pareti divisorie, dei soffitti e controsoffitti in cemento armato, muratura con o senza intonaco e cartongesso, per un importo totale presunto di euro 190.512,00 oltre iva, da corrispondersi in linea con gli stati di avanzamento mensili entro 120 giorni dall'emissione delle singole fatture.
Le parti con scrittura privata del 13.06.2017 avevano stabilito un “piano di rientro” con previsione di estinzione del debito di ON per complessivi euro
170.656,65 in quattro ratei, di cui il primo per euro 40.000,00 entro il 30.06.2017, ed i tre successivi ciascuno di euro 43.552,22, rispettivamente entro il 31.07.2017, entro il 30.09.2017 ed euro 43.552,22 entro il 31.10.2017.
2.
In data 8.01.2018, ON ha depositato presso il Tribunale di Roma ricorso per ammissione alla procedura di Concordato Preventivo. La pubblicazione di tale domanda nel registro delle imprese è stata effettuata in pari data. Con decreto del
15.01.2018 il Tribunale di Roma ha ammesso l'istante alla procedura richiesta. Con atto del 17.07.2018 la Società Italiana per ON d'Acqua S.p.a. ha rinunciato alla domanda di concordato preventivo n. 1/2018 e contestualmente inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza per ammissione alla procedura di Amministrazione
Straordinaria ex D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 e ss. mm. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6.08.2018, ON è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.L. 23.12.2003, n.
347, convertito con modificazioni in legge 18.02.2004, n.39, con nomina dei
Commissari Straordinari;
con sentenza n. 642 del 14.08.2018 il Tribunale di Roma,
Sezione Fallimentare, ha dichiarato l'insolvenza di ON ai sensi dell'art. 4 del predetto D.L. 347/2003.
3.
Parte convenuta ha eccepito:
l'inammissibilità dell'azione revocatoria, promossa con citazione notificata il
20.04.2022. per decadenza dal termine, che assume spirato il 06.08.2021, ovvero per prescrizione dell'azione, ai sensi dell'articolo 6 co. 1 ter D.L. 347/2003, in combinato disposto con l'art. 49 D. Lgs. 270/1999 e l'art. 69 bis del R.D. 267/1942.
l'esclusione del pagamento effettuato da ON dal periodo “sospetto”, assumendo che questo non possa computarsi a ritroso dalla data di ammissione al concordato preventivo (15.01.18), avendo la proponente rinunciato alla relativa domanda e non sussistendo quindi continuità con la procedura di amministrazione straordinaria, e che decorra invece dal 06.02.2018 al 06.08.2018, data di emanazione del Decreto ministeriale;
la non revocabilità dei pagamenti perché effettuati nei termini d'uso fra le parti e comunque alle scadenze pattuite con il piano di rientro, ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. a) l. fall.;
l'erroneità dell'importo dei pagamenti quantificato da parte attrice, indicando quello corretto in € € 83.552,22 (invece di € 94.180,14);
l'insussistenza della scientia decoctionis.
4.
La causa all'esito dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5.
Come rilevato dalla difesa di parte attrice il coordinamento normativo degli art. 49 del D.L. 270/1999 e 69 bis della legge fallimentare porta a concludere che le azioni revocatorie possono essere esperite dall'Organo Commissariale solo a seguito dell'autorizzazione ministeriale all'esecuzione del programma di cessione dei beni aziendali e di conseguenza che solo da tale data il termine decadenziale di cui all'art. 69 bis l. fall. inizi a decorrere.
In questo senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35272 del 18/12/2023: “Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del
[...]
, come, invece, avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla l. Parte_1
n. 95 del 1979, poiché l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999, nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal Parte_1
"soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per
l'esercizio dell'azione.”
Nel caso di specie, essendo stata concessa l'autorizzazione ministeriale all'esecuzione del programma con provvedimento in data 23.04.2019, l'azione si deve considerare tempestiva. 6.
La causa deve essere decisa sulla base del rilievo dell'insussistenza della prova della scientia decoctionis, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Parte attrice assume che si debba dare rilievo, oltre che agli “indici” presuntivi inerenti al rapporto diretto tra le parti, quali le diffide al pagamento di fatture emesse e scadute da mesi e la concessione di un “piano di rientro”, agli “indici” di carattere generale, costituiti dalle iniziative giudiziarie intraprese da altri creditori di ON
e dai rumors e notizie di stampa rappresentative delle difficoltà finanziarie in cui la predetta versava.
Al riguardo la difesa della convenuta rileva che nessun allarme sullo stato di crisi di ON era di pubblico dominio, che né dal monitoraggio CERVED né dai bilanci depositati emergeva alcun indice rivelatore di una possibile insolvenza, ed al contrario era noto che ON era riuscita ad aggiudicarsi appalti pubblici di rilievo e persino un appalto pubblico internazionale di grande valore strategico ed
Contr economico, tanto che aveva accettato una ulteriore importante commessa da una sua controllata, conclamando di fatto la propria piena fiducia nella solvibilità delle aziende del gruppo.
Aggiunge che i pagamenti di ON non erano difformi dai termini d'uso di fatto in vigore tra le parti, invocando quindi l'esenzione dall'azione revocatoria ex art. 67 co. 3 lett. a L.F.
Infatti ha documentato che fin dal 2012 ON ha provveduto ai pagamenti
Contr sempre con ampio ritardo, abitualmente tollerato da circostanza di sicuro rilievo giacché il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 7580 del 18/03/2019); sicché gli innegabili ritardi relativi all'adempimento delle obbligazioni inerenti al rapporto fra le parti in effetti non possono considerarsi per sé stessi indicatori dello stato di insolvenza;
peraltro il
“piano di rientro” dalla stessa narrativa dell'atto di citazione risulta nella sostanza onorato, almeno sino alla data del pagamento in contestazione, salvo ritardi di pochi giorni.
Infine i riferimenti di parte attrice alle notizie di pubblico di dominio ed alle iniziative giudiziarie assunte da altri creditori insoddisfatti hanno carattere del tutto generico, risolvendosi nel mero rinvio alla documentazione prodotta in atti;
ma in realtà la attrice non ha documentato che dalle notizie di stampa disponibili al tempo del pagamento emergessero elementi rilevanti di segno contrario, né è dato comprendere come la odierna attrice potesse avere accesso ad eventuali rumors o avere notizia di iniziative giudiziarie di altri creditori.
7.
La domanda di parte attrice pertanto deve essere integralmente rigettata. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Giudice unico, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in euro 14.103,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Roma, 22.02.25 IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XIV in persona del giudice unico
Dott. Vittorio Carlomagno
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 29392 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 6.12.23, posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
Società Italiana per ON d'Acqua S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, con sede legale in Roma, Via Salaria n. 1039 (P.IVA ), in persona dei P.IVA_1
Commissari Straordinari e legali rappresentanti Prof. Avv. , Dott. CP_1
, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Carlo Controparte_2 CP_3
Giuseppe Terranova,
ATTORE
e
(c.f. ), con sede in Venarotta (AP), in persona Controparte_4 P.IVA_2
del suo amministratore unico e l.r. p.t., sig. , rappresentata e difesa Controparte_5
dall'avv. Giovanni Vernì,
CONVENUTO conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, previo accertamento del pagamento effettuato dalla Società Italiana per ON d'Acqua S.p.a. in favore della convenuta nell'esercizio dell'attività di impresa, di Controparte_4 euro 94.180,14 (novantaquattromilacentottanta//14) in data 9.08.2017, e dunque in
“periodo sospetto”, in spregio dei “termini d'uso” e nella piena consapevolezza dell'accipiens della condizione di insolvenza in cui versava la committente, revocare e dichiarare inefficace detto pagamento nei confronti della massa dei creditori della Società Italiana per ON d'Acqua S.p.a. ora in Amministrazione Straordinaria ai sensi dell'art. 67, comma 2°, L.F.; per l'effetto condannare Controparte_4
a corrispondere/restituire alla società attrice il predetto importo di euro
[...]
94.180,14 (novantaquattromilacentottanta//14) oltre interessi legali a far data dal dì del versamento al saldo effettivo;
condannare la società convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale di lite”.
conclusioni per parte convenuta:
“in via preliminare: respingere la domanda di parte attrice poiché inammissibile ex art. 6 co. 1 ter D.L. 347/2003 per decadenza ovvero prescrizione dell'azione esperita;
in via principale: accertato e dichiarato che il pagamento contestato del 09.08.2017 era pari alla minor somma di € 83.552,22 (ottantatremila – cinquecento - cinquantadue/22), in ogni caso respingere la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competente di lite.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
La domanda di parte attrice ha per oggetto la revocazione ex art. 67 l. fall del pagamento di euro 94.180,14 del 9.08.2017 riferibile ai contratti n. OA 12000318, n.
OA 12002244, n. OA 13001431, n. OA 14000231, n. OA 16000036 con i quali la
Società Italiana per ON d'Acqua S.p.a., nell'ambito delle opere assunte in appalto da per la realizzazione del Centro Congressi EUR in Roma, ha CP_6
affidato a poi divenuta Controparte_7 Controparte_4
la stuccatura, la rasatura, la preparazione del fondo e la tinteggiatura di parte
[...]
delle pareti divisorie, dei soffitti e controsoffitti in cemento armato, muratura con o senza intonaco e cartongesso, per un importo totale presunto di euro 190.512,00 oltre iva, da corrispondersi in linea con gli stati di avanzamento mensili entro 120 giorni dall'emissione delle singole fatture.
Le parti con scrittura privata del 13.06.2017 avevano stabilito un “piano di rientro” con previsione di estinzione del debito di ON per complessivi euro
170.656,65 in quattro ratei, di cui il primo per euro 40.000,00 entro il 30.06.2017, ed i tre successivi ciascuno di euro 43.552,22, rispettivamente entro il 31.07.2017, entro il 30.09.2017 ed euro 43.552,22 entro il 31.10.2017.
2.
In data 8.01.2018, ON ha depositato presso il Tribunale di Roma ricorso per ammissione alla procedura di Concordato Preventivo. La pubblicazione di tale domanda nel registro delle imprese è stata effettuata in pari data. Con decreto del
15.01.2018 il Tribunale di Roma ha ammesso l'istante alla procedura richiesta. Con atto del 17.07.2018 la Società Italiana per ON d'Acqua S.p.a. ha rinunciato alla domanda di concordato preventivo n. 1/2018 e contestualmente inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza per ammissione alla procedura di Amministrazione
Straordinaria ex D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 e ss. mm. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6.08.2018, ON è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.L. 23.12.2003, n.
347, convertito con modificazioni in legge 18.02.2004, n.39, con nomina dei
Commissari Straordinari;
con sentenza n. 642 del 14.08.2018 il Tribunale di Roma,
Sezione Fallimentare, ha dichiarato l'insolvenza di ON ai sensi dell'art. 4 del predetto D.L. 347/2003.
3.
Parte convenuta ha eccepito:
l'inammissibilità dell'azione revocatoria, promossa con citazione notificata il
20.04.2022. per decadenza dal termine, che assume spirato il 06.08.2021, ovvero per prescrizione dell'azione, ai sensi dell'articolo 6 co. 1 ter D.L. 347/2003, in combinato disposto con l'art. 49 D. Lgs. 270/1999 e l'art. 69 bis del R.D. 267/1942.
l'esclusione del pagamento effettuato da ON dal periodo “sospetto”, assumendo che questo non possa computarsi a ritroso dalla data di ammissione al concordato preventivo (15.01.18), avendo la proponente rinunciato alla relativa domanda e non sussistendo quindi continuità con la procedura di amministrazione straordinaria, e che decorra invece dal 06.02.2018 al 06.08.2018, data di emanazione del Decreto ministeriale;
la non revocabilità dei pagamenti perché effettuati nei termini d'uso fra le parti e comunque alle scadenze pattuite con il piano di rientro, ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. a) l. fall.;
l'erroneità dell'importo dei pagamenti quantificato da parte attrice, indicando quello corretto in € € 83.552,22 (invece di € 94.180,14);
l'insussistenza della scientia decoctionis.
4.
La causa all'esito dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5.
Come rilevato dalla difesa di parte attrice il coordinamento normativo degli art. 49 del D.L. 270/1999 e 69 bis della legge fallimentare porta a concludere che le azioni revocatorie possono essere esperite dall'Organo Commissariale solo a seguito dell'autorizzazione ministeriale all'esecuzione del programma di cessione dei beni aziendali e di conseguenza che solo da tale data il termine decadenziale di cui all'art. 69 bis l. fall. inizi a decorrere.
In questo senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 35272 del 18/12/2023: “Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del
[...]
, come, invece, avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla l. Parte_1
n. 95 del 1979, poiché l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999, nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal Parte_1
"soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per
l'esercizio dell'azione.”
Nel caso di specie, essendo stata concessa l'autorizzazione ministeriale all'esecuzione del programma con provvedimento in data 23.04.2019, l'azione si deve considerare tempestiva. 6.
La causa deve essere decisa sulla base del rilievo dell'insussistenza della prova della scientia decoctionis, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Parte attrice assume che si debba dare rilievo, oltre che agli “indici” presuntivi inerenti al rapporto diretto tra le parti, quali le diffide al pagamento di fatture emesse e scadute da mesi e la concessione di un “piano di rientro”, agli “indici” di carattere generale, costituiti dalle iniziative giudiziarie intraprese da altri creditori di ON
e dai rumors e notizie di stampa rappresentative delle difficoltà finanziarie in cui la predetta versava.
Al riguardo la difesa della convenuta rileva che nessun allarme sullo stato di crisi di ON era di pubblico dominio, che né dal monitoraggio CERVED né dai bilanci depositati emergeva alcun indice rivelatore di una possibile insolvenza, ed al contrario era noto che ON era riuscita ad aggiudicarsi appalti pubblici di rilievo e persino un appalto pubblico internazionale di grande valore strategico ed
Contr economico, tanto che aveva accettato una ulteriore importante commessa da una sua controllata, conclamando di fatto la propria piena fiducia nella solvibilità delle aziende del gruppo.
Aggiunge che i pagamenti di ON non erano difformi dai termini d'uso di fatto in vigore tra le parti, invocando quindi l'esenzione dall'azione revocatoria ex art. 67 co. 3 lett. a L.F.
Infatti ha documentato che fin dal 2012 ON ha provveduto ai pagamenti
Contr sempre con ampio ritardo, abitualmente tollerato da circostanza di sicuro rilievo giacché il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 7580 del 18/03/2019); sicché gli innegabili ritardi relativi all'adempimento delle obbligazioni inerenti al rapporto fra le parti in effetti non possono considerarsi per sé stessi indicatori dello stato di insolvenza;
peraltro il
“piano di rientro” dalla stessa narrativa dell'atto di citazione risulta nella sostanza onorato, almeno sino alla data del pagamento in contestazione, salvo ritardi di pochi giorni.
Infine i riferimenti di parte attrice alle notizie di pubblico di dominio ed alle iniziative giudiziarie assunte da altri creditori insoddisfatti hanno carattere del tutto generico, risolvendosi nel mero rinvio alla documentazione prodotta in atti;
ma in realtà la attrice non ha documentato che dalle notizie di stampa disponibili al tempo del pagamento emergessero elementi rilevanti di segno contrario, né è dato comprendere come la odierna attrice potesse avere accesso ad eventuali rumors o avere notizia di iniziative giudiziarie di altri creditori.
7.
La domanda di parte attrice pertanto deve essere integralmente rigettata. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
il Giudice unico, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in euro 14.103,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Roma, 22.02.25 IL GIUDICE
Dott. Vittorio Carlomagno