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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott.ssa Patrizia Mannacio – consigliere dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 216 del ruolo generale dell'anno 2022 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Pierluigi Stefanelli;
- appellante
e
, (C.F. ), e per essa il suo procuratore generale Parte_2 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Berti CP_1
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 16885 dell'anno 2021 oggetto compravendita immobiliare conclusioni
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva avanti al Tribunale di Roma esponendo che Parte_2 Parte_1
con atto notaio in data 13 aprile 2007 essa attrice aveva venduto alla Persona_1
convenuta un appartamento ubicato in Roma, per il prezzo di euro 712.500,00, da corrispondersi in cinquantasette rate mensili dell'importo di euro 12.500,00 ciascuna a far tempo dal 30 aprile 2007 e sino al 31 dicembre 2011.
La proponeva nei confronti della na serie di domande tra cui quella Pt_2 Pt_1
del pagamento del prezzo dato che dello stesso non era stata pagata neppure una rata,
Per quanto qui di interesse, il Tribunale, con la sentenza in epigrafe – rigettate le altre domande dell'attrice – in accoglimento di quella del pagamento del prezzo condannava la a pagare alla il prezzo dell'appartamento, pari a euro Pt_1 Pt_2
712.500,00, oltre a interessi e spese.
Avverso la detta sentenza insorgeva la Pt_1
Si costituiva per resistere la Pt_2
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 8 luglio 2024 con la concessione di termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi - da scrutinare congiuntamente stante la loro connessione -
l'appellante amenta la ritenuta, da parte del Tribunale, inammissibilità della prova Pt_1
testimoniale finalizzata (scrive il Tribunale) “a dare dimostrazione del pagamento del prezzo mediante la prova della consegna di cambiali di importo e scadenza corrispondenti alle rate pattuite, nonché della successiva riconsegna degli originali delle medesime cambiali – all'evidenza in ragione dell'avvenuto pagamento dei relativi importi da parte della stessa acquirente – nelle mani della odierna convenuta”.
Prosegue il Tribunale – e anche questa parte di motivazione viene censurata –
“Poiché viene prospettato che la compilazione ed il rilascio di tutte le predette cambiali
2 siano avvenuti contestualmente alla sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita, la prova di cui sopra era poi anche diretta a dimostrare l'esistenza di un patto aggiuntivo
(concernente le modalità di pagamento del prezzo) rispetto a quello che è il contenuto del documento in questione e di cui viene allegata la stipulazione contemporanea” con la conseguenza che la prova è inammissibile sia ai sensi dell'art, 2721, comma 1, cc. (“La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro
2,58”) sia ai sensi dell'art. 2722 c.c. (“La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”).
L'appellante sostiene l'erroneità di tale impostazione interpretativa perché quello che essa chiede di provare non è la conclusione di un patto negoziale ma solo ed Pt_1
esclusivamente il fatto storico - nelle sue circostanze di tempo e di luogo – della consegna di un documento (regolarmente in atti) e della sua successiva restituzione”.
I motivi sono inammissibili per carenza di interesse.
La controparte, non nega il fatto (peraltro difficilmente contestabile Parte_2
dato che le cambiali sono in atti) che la ia in possesso di n. 57 cambiali, pari al Pt_1
numero delle rate, di euro 12.500,00 ciascuna, corrispondenti alla somma complessiva del prezzo stabilito per la vendita dell'immobile per cui è causa.
La invece, contesta che il possesso, da parte della delle cambiali Pt_2 Pt_1
(versate in atti) sia idoneo a configurare la presunzione secondo cui il possesso, da parte del debitore, della cambiale, sta a significare (salvo prova contraria) che il titolo sia stato onorato.
La configurabilità o meno di tale presunzione non appartiene alla questione dell'ammissibilità della prova per testi perché, secondo la stessa prospettazione dell'appellante, tale prova intenderebbe provare quello che è già documentalmente provato.
3 Il terzo motivo di appello - secondo il quale il ragionamento del Tribunale sarebbe viziato anche se l'oggetto della prova della consegna e della restituzione delle cambiali integri un patto aggiunto anteriore o contemporaneo al rogito di acquisto dell'immobile -
è parimenti inammissibile perché, come si è osservato, in atti esistono le 52 cambiali, prodotte dalla Pt_1
Ugualmente inammissibile – per le ragioni dianzi ricordate – è il quarto motivo secondo il quale la sentenza impugnata sarebbe errata laddove afferma che l'inammissibilità della prova testimoniale sarebbe stata ritualmente eccepita.
Parimenti inammissibile – per la medesima ragione della carenza di interesse – è il quinto motivo di appello secondo il quale la sentenza sarebbe errata laddove afferma che sarebbe esistente quel principio di prova per iscritto che consentirebbe di superare l'inammissibilità della prova testimoniale.
Con il sesto motivo – che è quello che affronta il nodo centrale della controversia –
l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che il prezzo non fosse stato pagato.
Con un primo rilievo la si duole del fatto che il Tribunale non abbia fatto Pt_1
applicazione del granitico principio secondo cui il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui si deve onerare il creditore, in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento, in realtà, non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa.
L'appellata dal canto suo, sostiene che tale presunzione sia inapplicabile Pt_2
perché le cambiali versate in atti dalla controparte “non valgono come titoli cambiari” perché mancanti della sottoscrizione dell'emittente dato che la parte della cambiale che tale sottoscrizione contiene è stata asportata.
Il rilievo dell'appellante è fondato.
Secondo la Corte di Cassazione “L'indirizzo di questa Corte è, in effetti, assolutamente fermo nel senso che il possesso, da parte del debitore, del titolo originale
4 del credito costituisce fonte di una presunzione juris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore, in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento, in realtà, non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa (Cass. n. 13462/2010, in motiv., dove rileva che si tratta, più precisamente, di presunzione giuridica e non di mera praesumptio hominis ex art. 2729 c.c., implicitamente ribadita anche dal R.D. n. 1669 del 1933, art. 45, che attribuisce al trattario che paga la cambiale il diritto alla sua riconsegna, con quietanza del portatore). Nel caso di specie, la corte d'appello ha ritenuto che "... il suddetto principio può valere solo per i titoli di credito idonei alla circolazione e, quindi, alla prova del diritto che si immedesima nel documento stesso", sicchè, "così come la titolarità del credito è comprovata dal possesso legittimo del documento nel quale esso è incorporato, così l'estinzione del credito stesso mediante pagamento è desumibile, in via presuntiva, solo a condizione che il documento che lo incorpora sia idoneo alla circolazione successiva come titolo di credito". E poichè, Par nella specie, dodici titoli cambiari in possesso della , del controvalore complessivo di
Lire 120 milioni, sono benchè in originale, troncati nella parte corrispondente alla sottoscrizione dell'emittente, ha aggiunto la corte, la restituzione di tali titoli non esprime la volontà di riconoscere il pagamento del corrispondente debito cartolare e non è, dunque, idonea a dimostrare l'estinzione satisfattiva del debito cartolare: "in primo luogo, quale ragione avrebbe avuto la restituzione dei titoli, benchè in originale, privi di una parte essenziale degli stessi, qualora il corrispondente debito fosse stato effettivamente pagato;
in secondo luogo, non è dato comprendere come mai la debitrice cambiaria abbia ritirato i titoli in questione troncati senza nulla eccepire al riguardo...".
Sennonchè, così opinando, la corte d'appello non ha in alcun modo verificato, a fronte del possesso delle cambiali in capo alla debitrice, se, in fatto, la restituzione dei titoli sia stata operata per ragioni diverse dal pagamento e se la troncatura sia stata operata dal creditore (o da terzi), prima della restituzione, ovvero dalla debitrice, dopo la restituzione, accertandone, ove rilevanti, le ragioni” (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3130).
5 La ha riferito di avere troncato essa stessa le cambiali affinchè ne fosse Pt_1
inibita la circolazione: ragione plausibile, dato che può sempre capitare, per qualunque motivo, che esse possano nuovamente circolare.
Peraltro, si tratta di circostanza non particolarmente rilevante;
quello che conta è che le cambiali:
- sono dell'importo di euro 12.500,00 ciascuna, come l'importo di ciascuna rata del prezzo pattuito;
- sono esattamente cinquantasette come le rate pattuite:
- indicano le esatte scadenze (ultimo giorno del mese) stabilite nel rogito di acquisto per il pagamento di ciascuna rata;
- indicano come beneficiario , cioè il procuratore generale di CP_1 [...]
che è la persona che aveva partecipato, appunto nella qualità di procuratore Pt_2
della all'atto di compravendita (sicchè è normale che le cambiali siano state Pt_2
intestate a lui).
In questo quadro, deve ritenersi che il possesso delle suddette cambiali nelle mani della faccia scattare la presunzione di avvenuto pagamento delle stesse e, di Pt_1
conseguenza, del pagamento dell'intero prezzo della compravendita.
A fronte di tale presunzione. nulla ha allegato o provato la al fine di dimostrare Pt_2
che il possesso del titolo in mano alla dovuto a una ragione diversa dal pagamento Pt_1
delle cambiali stesse.
L'avvenuto pagamento delle cambiali risulta sintonico con una circostanza che ha suscitato perplessità anche nel Giudice di primo grado, e cioè il considerevole lasso di tempo – nove anni – trascorso tra la scadenza della prima rata (30 aprile 2007) asseritamente non pagata come tutte le altre, e l'iniziativa della intrapresa soltanto Pt_2
nell'anno 2016, per ottenere il pagamento del prezzo.
6 Si tratta di una circostanza piuttosto singolare che la – e non la – Pt_2 Pt_1
avrebbe avuto l'onere di spiegare trattandosi di comportamento del tutto inusuale, a maggior ragione tra persone che non risultano avere rapporti personali o parentali.
Il settimo motivo – sulle spese – è assorbito.
In questo quadro, pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso che la domanda della deve essere rigettata. Pt_2
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 16885 dell'anno 2021, così decide in totale riforma della stessa:
a) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_2 Parte_1
b) condanna alla rifusione, in favore di delle spese Parte_2 Parte_1
processuali del primo grado del giudizio che si liquidano in complessivi euro 18.781,00, oltre a rimborso forfetario 15% e oltre a oneri accessori di legge;
c) condanna alla rifusione, in favore di delle spese Parte_2 Parte_1
processuali del presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi euro 18.511,00, oltre a rimborso forfetario 15%, rimborso contributo unificato e oneri accessori di legge.
Roma, li 6 novembre 2024 Il presidente estensore
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