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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1165/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1165 /2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...];
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 16.05.1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Sorze, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.01.2025, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi
[...] Controparte_1 sentire pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 11.12.2019, che dall'unione non erano nati figli,
e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “
i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici
Registri; ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
I coniugi non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro sia dal punto di vista economico che patrimoniale e qualsiasi pendenza è già stata regolata e definita tra le parti;
I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di altro documento ad esso equipollente;
Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti. ogni altra questione economica e/o patrimoniale è stata già regolata”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo proposto dai coniugi.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
1165/2025:
- dichiara la separazione personale tra Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in Roma l'11.12.2019; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 00199, parte 1, serie 37);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 19.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1165 /2025 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...];
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 16.05.1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Sorze, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.01.2025, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi
[...] Controparte_1 sentire pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 11.12.2019, che dall'unione non erano nati figli,
e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “
i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici
Registri; ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
I coniugi non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro sia dal punto di vista economico che patrimoniale e qualsiasi pendenza è già stata regolata e definita tra le parti;
I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di altro documento ad esso equipollente;
Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti. ogni altra questione economica e/o patrimoniale è stata già regolata”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo proposto dai coniugi.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
1165/2025:
- dichiara la separazione personale tra Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio in Roma l'11.12.2019; Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto n. 00199, parte 1, serie 37);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 19.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi