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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/03/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4651/2021
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4651\2024 promossa da:
p.i. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Le Noci, presso il Parte_1 P.IVA_1
cui studio, sito in Manfredonia alla via Pasubio n. 1/A, è elettivamente domiciliato;
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Moscatelli e Controparte_1 C.F._1
presso di lei domiciliato in Trinitapoli (Bat) alla Via Vittorio Veneto n. 20; appellato motivi di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto appello avverso la sentenza nr.52\2021 del Giudice di Pace di Parte_1
Manfredonia, chiedendone la riforma, con conferma della validità ed efficacia del verbale n.
AV981/2020, con il quale la Polizia Municipale del ha contestato a Parte_1 [...]
la violazione dell'art. 142/8 del Codice della Strada, accertata a mezzo apparecchiatura CP_1
EnVes EVO MVD 1309 CMP 3405247 (rilevatore laser) + AE0129E (elaboratore) per i seguenti motivi:
-insussistenza nel caso di specie dell'obbligo della contestazione immediata nonché della necessità del decreto prefettizio di autorizzazione alla contestazione differita;
-conformità dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento de quo alle norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento agli obblighi di taratura e omologazione.
Si è costituito l'appellato, il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, per genericità del contenuto e, nell'impugnare e contestare ogni avversa deduzione e domanda, ha chiesto al Tribunale di
Foggia di confermare la sentenza appellata.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché la forma dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, oltre che le relative doglianze affiancando alla parte volitiva una pagina 1 di 5 parte prettamente argomentativa che funga alla confutazione delle ragioni addotte dal Giudice di primo grado, essendo del tutto superfluo l'utilizzo di particolari forme sacramentali e dell'esposizione di un progetto alternativo di decisione da porre in contrasto con la sentenza di primo grado. L'indicazione dei motivi di appello richiede prettamente un'esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al Giudice del gravame, sia dei fondamenti della doglianza (Cass. Civ. Sez. Un.
n.27199/2017, Cass. Sez. VI Civile Ord. Sez. 6 Num. 1935 Anno 2020.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellato, il ha esposto in modo Parte_1
sufficientemente chiaro le proprie doglianze rispetto alla sentenza appellata come richiesto dalla legge.
Nel merito, non può essere esaminato il motivo di appello relativo alla taratura e omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento, poiché tale circostanza non ha costituito oggetto del ricorso ex art. 204 cds, introduttivo del primo grado di giudizio, e di pronuncia da parte del giudice di prime cure.
L'unico motivo di gravame, dunque, da esaminare è quello relativo alla illegittimità del verbale in questione, per violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 (conv. nella L. n. 168 del 2012), nonché del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 2, lett. D, avuto riguardo alle definizioni delle caratteristiche, riferite alla strada in questione, di “strada urbana di scorrimento”, ovvero ai requisiti minimi che tale tipo di strada deve avere per essere considerata tale da fare ritenere legittima l'installazione di apparecchi automatici per il controllo della velocità a distanza, senza obbligo di contestazione immediata della violazione dei relativi limiti prescritti ai sensi dei predetti artt. 200 e
201 C.d.S..
Rispetto a tale motivo, l'appello è infondato.
In argomento, la Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 24936 del 15.09.2021, ha affermato che il decreto del Prefetto, che individua le strade su cui è possibile posizionare gli autovelox senza obbligo di contestazione immediata al conducente in eccesso di velocità, può includere solo le strade individuate dalla legge, non altre.
La conseguenza è che il decreto prefettizio è illegittimo quando autorizza l'installazione di un autovelox su una strada diversa da quelle espressamente consentite dal Codice della strada, cioè su un tratto che non ha le caratteristiche di strada urbana di scorrimento.
I tratti di strada sui quali è possibile posizionare un impianto di rilevamento automatico della velocità, come l'autovelox, sono quelli dotati degli specifici requisiti individuati dalla legge (Art. 4
D.L. n. 121/2002, conv. in L. n. 168/2002), in base alla classificazione fornita dal Codice della strada (Art. 2 Cod. strada), che distingue i seguenti tipi:
-A – Autostrade;
pagina 2 di 5 -B – Strade extraurbane principali;
-C – Strade extraurbane secondarie;
-D – Strade urbane di scorrimento;
-E – Strade urbane di quartiere;
-E – bis : Strade urbane ciclabili;
-F – Strade locali;
-F – bis : Itinerari ciclopedonali.
Precisamente, l'uso degli autovelox è consentito:
-sempre, sulle strade di tipo A e B, dunque sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
(come le strade statali al di fuori dei centri urbani), purché il dispositivo sia omologato ed installato secondo le direttive generali stabilite dal ministero dei Trasporti;
-su autorizzazione del Prefetto nelle strade di tipo C e D, dunque quelle extraurbane o urbane di scorrimento, come le tangenziali;
-nei centri urbani, sono consentite solo le postazioni mobili che devono essere presidiate costantemente dagli agenti (dunque, l'autovelox fisso è vietato).
Nei primi due casi è possibile la contestazione differita ex art. 201 CDS.
La strada urbana di scorrimento per consentire l'impiego dell'autovelox autorizzato dal Prefetto deve essere:
-a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico;
-avere almeno due corsie di marcia per ciascuna carreggiata (e un'eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici);
-una banchina pavimentata a destra e marciapiedi;
-dotata di semafori su tutte le eventuali intersezioni a raso;
-munita di apposite aree, o fasce laterali estranee alla carreggiata, dedicate alla sosta dei veicoli.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimo inserimento della strada nell'elenco prefettizio perché trattasi di strada ad un'unica carreggiata, priva di spartitraffico e con due sole corsie e, pertanto, non qualificabile quale strada urbana a scorrimento.
Nel caso oggetto di vaglio, tuttavia, non si versa in ipotesi di postazioni fisse e automatiche legittimamente installabili sulle strade urbane a scorrimento e sulle strade extraurbane, solo previa autorizzazione del prefetto.
Il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. dalla L. n. 168 del 2002, stabilisce, invero, che, mentre nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico secondo le direttive fornite dal ministero pagina 3 di 5 dell'interno e sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del prefetto che, previa selezione delle strade sulle quali procedere con il controllo a distanza, autorizzi la relativa installazione o utilizzazione.
Il decreto del prefetto ha, quindi, lo scopo di consentire, relativamente alle strade urbane a scorrimento e alle strade extraurbane, la possibilità di usare "senza presidio" apparecchiature automatiche per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità (Cass. n. 16622 del 2019, in motiv.; Cass. n. 776 del 2021, in motiv.).
L'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita, invece, com'è accaduto nel caso in esame alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso, con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia (Cass. n.
16622 del 2019), senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (necessario solo "ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità": Cass.
n. 776 del 2021) del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione. In tal caso, peraltro, come emerge dall'art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e), la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dell'"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo", "il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari".
L'appello va, quindi, accolto.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento n. AV981/2020 del Comando di Polizia Controparte_1
Locale di Parte_1
-condanna a rimborsare alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 91,00 per spese ed € 232,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15% nonché quelle del primo grado di giudizio che si liquidano in euro pagina 4 di 5 173,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia, 18 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 5 di 5
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4651\2024 promossa da:
p.i. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Le Noci, presso il Parte_1 P.IVA_1
cui studio, sito in Manfredonia alla via Pasubio n. 1/A, è elettivamente domiciliato;
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Moscatelli e Controparte_1 C.F._1
presso di lei domiciliato in Trinitapoli (Bat) alla Via Vittorio Veneto n. 20; appellato motivi di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto appello avverso la sentenza nr.52\2021 del Giudice di Pace di Parte_1
Manfredonia, chiedendone la riforma, con conferma della validità ed efficacia del verbale n.
AV981/2020, con il quale la Polizia Municipale del ha contestato a Parte_1 [...]
la violazione dell'art. 142/8 del Codice della Strada, accertata a mezzo apparecchiatura CP_1
EnVes EVO MVD 1309 CMP 3405247 (rilevatore laser) + AE0129E (elaboratore) per i seguenti motivi:
-insussistenza nel caso di specie dell'obbligo della contestazione immediata nonché della necessità del decreto prefettizio di autorizzazione alla contestazione differita;
-conformità dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento de quo alle norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento agli obblighi di taratura e omologazione.
Si è costituito l'appellato, il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, per genericità del contenuto e, nell'impugnare e contestare ogni avversa deduzione e domanda, ha chiesto al Tribunale di
Foggia di confermare la sentenza appellata.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché la forma dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, oltre che le relative doglianze affiancando alla parte volitiva una pagina 1 di 5 parte prettamente argomentativa che funga alla confutazione delle ragioni addotte dal Giudice di primo grado, essendo del tutto superfluo l'utilizzo di particolari forme sacramentali e dell'esposizione di un progetto alternativo di decisione da porre in contrasto con la sentenza di primo grado. L'indicazione dei motivi di appello richiede prettamente un'esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al Giudice del gravame, sia dei fondamenti della doglianza (Cass. Civ. Sez. Un.
n.27199/2017, Cass. Sez. VI Civile Ord. Sez. 6 Num. 1935 Anno 2020.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellato, il ha esposto in modo Parte_1
sufficientemente chiaro le proprie doglianze rispetto alla sentenza appellata come richiesto dalla legge.
Nel merito, non può essere esaminato il motivo di appello relativo alla taratura e omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento, poiché tale circostanza non ha costituito oggetto del ricorso ex art. 204 cds, introduttivo del primo grado di giudizio, e di pronuncia da parte del giudice di prime cure.
L'unico motivo di gravame, dunque, da esaminare è quello relativo alla illegittimità del verbale in questione, per violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 (conv. nella L. n. 168 del 2012), nonché del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, comma 2, lett. D, avuto riguardo alle definizioni delle caratteristiche, riferite alla strada in questione, di “strada urbana di scorrimento”, ovvero ai requisiti minimi che tale tipo di strada deve avere per essere considerata tale da fare ritenere legittima l'installazione di apparecchi automatici per il controllo della velocità a distanza, senza obbligo di contestazione immediata della violazione dei relativi limiti prescritti ai sensi dei predetti artt. 200 e
201 C.d.S..
Rispetto a tale motivo, l'appello è infondato.
In argomento, la Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 24936 del 15.09.2021, ha affermato che il decreto del Prefetto, che individua le strade su cui è possibile posizionare gli autovelox senza obbligo di contestazione immediata al conducente in eccesso di velocità, può includere solo le strade individuate dalla legge, non altre.
La conseguenza è che il decreto prefettizio è illegittimo quando autorizza l'installazione di un autovelox su una strada diversa da quelle espressamente consentite dal Codice della strada, cioè su un tratto che non ha le caratteristiche di strada urbana di scorrimento.
I tratti di strada sui quali è possibile posizionare un impianto di rilevamento automatico della velocità, come l'autovelox, sono quelli dotati degli specifici requisiti individuati dalla legge (Art. 4
D.L. n. 121/2002, conv. in L. n. 168/2002), in base alla classificazione fornita dal Codice della strada (Art. 2 Cod. strada), che distingue i seguenti tipi:
-A – Autostrade;
pagina 2 di 5 -B – Strade extraurbane principali;
-C – Strade extraurbane secondarie;
-D – Strade urbane di scorrimento;
-E – Strade urbane di quartiere;
-E – bis : Strade urbane ciclabili;
-F – Strade locali;
-F – bis : Itinerari ciclopedonali.
Precisamente, l'uso degli autovelox è consentito:
-sempre, sulle strade di tipo A e B, dunque sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
(come le strade statali al di fuori dei centri urbani), purché il dispositivo sia omologato ed installato secondo le direttive generali stabilite dal ministero dei Trasporti;
-su autorizzazione del Prefetto nelle strade di tipo C e D, dunque quelle extraurbane o urbane di scorrimento, come le tangenziali;
-nei centri urbani, sono consentite solo le postazioni mobili che devono essere presidiate costantemente dagli agenti (dunque, l'autovelox fisso è vietato).
Nei primi due casi è possibile la contestazione differita ex art. 201 CDS.
La strada urbana di scorrimento per consentire l'impiego dell'autovelox autorizzato dal Prefetto deve essere:
-a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico;
-avere almeno due corsie di marcia per ciascuna carreggiata (e un'eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici);
-una banchina pavimentata a destra e marciapiedi;
-dotata di semafori su tutte le eventuali intersezioni a raso;
-munita di apposite aree, o fasce laterali estranee alla carreggiata, dedicate alla sosta dei veicoli.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimo inserimento della strada nell'elenco prefettizio perché trattasi di strada ad un'unica carreggiata, priva di spartitraffico e con due sole corsie e, pertanto, non qualificabile quale strada urbana a scorrimento.
Nel caso oggetto di vaglio, tuttavia, non si versa in ipotesi di postazioni fisse e automatiche legittimamente installabili sulle strade urbane a scorrimento e sulle strade extraurbane, solo previa autorizzazione del prefetto.
Il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. dalla L. n. 168 del 2002, stabilisce, invero, che, mentre nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico secondo le direttive fornite dal ministero pagina 3 di 5 dell'interno e sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel caso, invece, delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessario un apposito provvedimento del prefetto che, previa selezione delle strade sulle quali procedere con il controllo a distanza, autorizzi la relativa installazione o utilizzazione.
Il decreto del prefetto ha, quindi, lo scopo di consentire, relativamente alle strade urbane a scorrimento e alle strade extraurbane, la possibilità di usare "senza presidio" apparecchiature automatiche per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità (Cass. n. 16622 del 2019, in motiv.; Cass. n. 776 del 2021, in motiv.).
L'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita, invece, com'è accaduto nel caso in esame alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso, con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia (Cass. n.
16622 del 2019), senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (necessario solo "ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità": Cass.
n. 776 del 2021) del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione. In tal caso, peraltro, come emerge dall'art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e), la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dell'"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo", "il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari".
L'appello va, quindi, accolto.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento n. AV981/2020 del Comando di Polizia Controparte_1
Locale di Parte_1
-condanna a rimborsare alla controparte le spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 si liquidano in complessivi € 91,00 per spese ed € 232,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15% nonché quelle del primo grado di giudizio che si liquidano in euro pagina 4 di 5 173,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia, 18 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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