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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7091/2023 del Registro Generale e promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. GIANNUZZI CARDONE Parte_1
GIANLUIGI
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
Convenuto contumace
Oggetto: carta docente;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 15.06.2023, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente che ha prestato servizio alle dipendenze del in virtù di contratti di lavoro a Controparte_1 tempo determinato, esponeva di aver reso attività di docenza per l'amministrazione convenuta per i periodi e negli anni scolastici di seguito riportati:
a.s. 2020/2021: dal 25.09.2020 al 30.06.2021;
a.s. 2021/2022: dal 09.09.2021 al 30.06.2022;
a.s. 2022/2023: dal 08.09.2022 al 30.06.2023. Lamentava di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione del bonus economico annuo pari a € 500,00 denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (introdotto con l'art. 1, comma 121 e ss. della L. n. 107/2015 con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 e riservato ai docenti immessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato), destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Denunziando la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e la violazione della clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante, parte ricorrente chiedeva dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per le annualità sopra indicate, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e condannarsi, in subordine anche a titolo risarcitorio, il resistente alla corresponsione alla parte ricorrente CP_1 dell'importo nominale di Euro 1.500,00, oltre ad interessi sino al soddisfo, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi.
Pur ritualmente evocato nel presente giudizio, il convenuto rimaneva contumace. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato, alla stregua delle condivisibili argomentazioni di cui ai precedenti di Sezione del Tribunale di Bari di seguito riportate (cfr., tra le altre, Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, sentenza n. 3608/2023 del 18/12/2023).
Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
La disciplina del bonus in esame è contenuta nell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13 luglio 2015 a mente del quale: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
La normativa nazionale è stata recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,…., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_1 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 d.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1, L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Va osservato, infatti, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”. L'art. 63 C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Scuola per il quadrienno normativo 2006- 2009 e biennio economico 2006-2007, rubricato “Formazione in Servizio”, sancisce che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Orbene, è evidente che i testi normativi innanzi citati non fanno distinzione tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E l'amministrazione è tenuta a garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo. Dunque, l'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
In applicazione dei suddetti principi, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste ai docenti non di ruolo, è del tutto arbitraria l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo, sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In materia è, altresì, intervenuto il Consiglio di Stato che con sentenza n. 1842 del 16.3.2022, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Pertanto, anche il Consiglio di Stato rimarca che “il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con sentenza n. 29961 del 27.10.2023.
Con tale arresto, la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. In ultimo occorre evidenziare che sulla dibattuta questione è altresì intervenuto il Legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 10.8.2023, con cui è stato esteso, per l'anno 2023, i benefici della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Ciò posto, passando ora alla disamina nel merito, occorre rilevare che parte ricorrente ha svolto attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso, con incarichi fino al termine delle attività didattiche, come documentati dai contratti di lavoro allegati, senza aver fruito della Carta elettronica del docente.
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, la domanda va accolta in relazione alle annualità indicate in ricorso aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del convenuto all'attivazione dello strumento.
Difatti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 parte ricorrente ha svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche, come documentati dai contratti di lavoro allegati, senza aver fruito della Carta elettronica del docente.
Inoltre, e per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta CE (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - nel presente giudizio, non s'è posta questione di corretta qualificazione della pretesa oggetto di causa, avendo parte ricorrente promosso azione di adempimento e non essendovi elementi indicativi della fuoriuscita dal sistema scolastico o ulteriori elementi indicativi della fuoriuscita dal sistema scolastico della docente.
In ogni caso, la ricorrente ha debitamente documentato, in sede di note di trattazione scritta del
10.07.2024, di essere ancora interna al sistema delle docenze scolastiche atteso che è titolare di incarico a tempo indeterminato (v. busta paga allegata alle note di trattazione scritta del 10.07.2024). Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda della ricorrente deve essere accolta e deve essere dichiarato il suo diritto a fruire della somma nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del convenuto ad adottare ogni conseguenziale CP_1 adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di € 516,00, così compensate per la metà, in ragione della complessità e relativa novità delle questioni affrontate, nonché della giurisprudenza della Cassazione di cui si è fatta applicazione, intervenuta solo in corso di causa (Cass. n. 29961/2023), e tenuto conto altresì della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 atto depositato il 15.06.2023, nei confronti del , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il CP_1 convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
- compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della parte ricorrente della residua metà liquidata in € 516,00,
[...] oltre a rimborso spese generali nella misura del 15% nonché IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 04.02.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella