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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 351/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Rel. est
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]
entrambi assistiti e difesi dell'avv. DANIELA MAGGI, presso il cui studio sito in Corso di Porta Vittoria 17, MILANO sono elettivamente domiciliati;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Torriana (Rimini) il
04.09.1993 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torriana- anno
1993, Atto n. 3, Parte 2 seria A)
Divorziati con sentenza n. 766/2021 del Tribunale di Milano pubblicata il 03.02.2021
con i seguenti figli:
, nata il [...] (maggiorenne non economicamente Parte_3 autosufficiente)
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
10.01.2025
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data
09/01/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Milano n. 766/2021 del 20.01.2020, pubblicata in data 03.02.2021 e passata in giudicato;
in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti dalle parti e della parziale indipendenza economica raggiunta da
[...]
chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito Pt_3 riportate:
“1) Le parti concordano che il sig. a far data dal mese di dicembre 2024, non Pt_2 verserà più il contributo al mantenimento ordinario concordato e precisato al punto 4) della sentenza n.766/2021 alla sig.ra nell'interesse della figlia. Ciascun genitore Pt_1 manterrà direttamente la figlia nei periodi in cui la ragazza è con ciascun di essi fino all'indipendenza economica della stessa.
2) Il sig. continuerà ad accollarsi integralmente le spese di istruzione della figlia. Pt_2
3) In parziale modifica della condizione di cui al punto 6) della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. si impegna a versare il 100% delle spese Pt_2 condominiali ordinarie, oltre il 50% di quelle straordinarie, della casa in comproprietà sita in Via Bruxelles n° 7/B a San Donato Milanese, già casa coniugale, fino all'indipendenza economica della figlia. La sig.ra Pt_1 accetta espressamente detta modifica.
4) Le parti confermano le condizioni di cui ai punti 1),3),7),8),9) della sentenza n.766 del
3/02/2021.
5) Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
6) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
DIRITTO
pagina 2 di 3 Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal
Tribunale di Milano n. 766/2021 del 20.01.2020, pubblicata in data 03.02.2021 e passata in giudicato, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente Rel. est
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...]
entrambi assistiti e difesi dell'avv. DANIELA MAGGI, presso il cui studio sito in Corso di Porta Vittoria 17, MILANO sono elettivamente domiciliati;
pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Torriana (Rimini) il
04.09.1993 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torriana- anno
1993, Atto n. 3, Parte 2 seria A)
Divorziati con sentenza n. 766/2021 del Tribunale di Milano pubblicata il 03.02.2021
con i seguenti figli:
, nata il [...] (maggiorenne non economicamente Parte_3 autosufficiente)
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
10.01.2025
FATTO Con ricorso ex art. 473 bis 51 u.c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data
09/01/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal Tribunale di Milano n. 766/2021 del 20.01.2020, pubblicata in data 03.02.2021 e passata in giudicato;
in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti dalle parti e della parziale indipendenza economica raggiunta da
[...]
chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito Pt_3 riportate:
“1) Le parti concordano che il sig. a far data dal mese di dicembre 2024, non Pt_2 verserà più il contributo al mantenimento ordinario concordato e precisato al punto 4) della sentenza n.766/2021 alla sig.ra nell'interesse della figlia. Ciascun genitore Pt_1 manterrà direttamente la figlia nei periodi in cui la ragazza è con ciascun di essi fino all'indipendenza economica della stessa.
2) Il sig. continuerà ad accollarsi integralmente le spese di istruzione della figlia. Pt_2
3) In parziale modifica della condizione di cui al punto 6) della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig. si impegna a versare il 100% delle spese Pt_2 condominiali ordinarie, oltre il 50% di quelle straordinarie, della casa in comproprietà sita in Via Bruxelles n° 7/B a San Donato Milanese, già casa coniugale, fino all'indipendenza economica della figlia. La sig.ra Pt_1 accetta espressamente detta modifica.
4) Le parti confermano le condizioni di cui ai punti 1),3),7),8),9) della sentenza n.766 del
3/02/2021.
5) Le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
6) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
DIRITTO
pagina 2 di 3 Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio resa dal
Tribunale di Milano n. 766/2021 del 20.01.2020, pubblicata in data 03.02.2021 e passata in giudicato, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Susanna Terni
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