Trib. Pisa, sentenza 06/10/2025, n. 886
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Sentenza 6 ottobre 2025

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Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza in una controversia promossa da diversi attori nei confronti di una società immobiliare convenuta, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per vizi riscontrati su un muro di contenimento e sull'impianto elettrico di un complesso immobiliare, nonché il pagamento di una penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori. Gli attori hanno invocato la responsabilità della convenuta ai sensi degli artt. 1669 e 1667 c.c., o in subordine, ai sensi dell'art. 1460 c.c., chiedendo il pagamento dei costi necessari per la riparazione dei vizi accertati in sede di ATP e della penale pattuita. La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non aver né progettato, né diretto, né realizzato le opere contestate, e ha chiesto il rigetto delle domande attoree per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché, in subordine, la condanna dei terzi chiamati in causa (un ingegnere, un geometra e due società assicurative) a manlevarla e tenerla indenne. Si sono costituiti i terzi chiamati, ciascuno chiedendo la propria estromissione o il rigetto delle domande nei loro confronti, eccependo anch'essi prescrizione e decadenza, e chiedendo, in via subordinata, la manleva da parte di altri soggetti o delle proprie compagnie assicurative.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, ritenendo applicabile l'art. 1669 c.c. anche al venditore-costruttore che abbia mantenuto un potere di direttiva o sorveglianza sull'attività di costruzione, come desumibile dalla documentazione prodotta, in cui la convenuta si dichiarava espressamente costruttrice. È stata altresì rigettata l'eccezione di decadenza, poiché la "scoperta" dei vizi è stata ritenuta integrata al momento del deposito della perizia nel procedimento di ATP. Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda relativa all'impianto elettrico, condannando la convenuta al pagamento di € 1.867,42 per i difetti riscontrati, ma ha escluso dal risarcimento i vizi superati da interventi successivi. Ha invece accolto la richiesta di risarcimento della penale di € 50,00 al giorno per il ritardo nell'esecuzione dei lavori sull'impianto elettrico, dal 15.03.2019 al 3.11.2020, ritenendo non provata la tempestiva esecuzione da parte della convenuta. Per quanto concerne il muro di contenimento, il Tribunale ha accertato la non corretta impermeabilizzazione esterna e interna, nonché l'inadeguata protezione dei resedi a terrazza, quantificando il danno complessivo in € 165.870,00, da cui ha scomputato il 15% per la quota di responsabilità dei condomini, condannando la convenuta al pagamento di € 160.236,75. Sono state rigettate le domande di manleva della convenuta nei confronti dell'ingegnere (per la cui responsabilità è stata ritenuta minima e non concretamente esigibile una diversa condotta), del geometra (la cui partecipazione al procedimento di ATP è stata ritenuta necessaria per l'opponibilità della CTU) e della società assicuratrice. Le spese processuali sono state poste a carico della convenuta, soccombente, e sono state compensate nei rapporti tra alcuni terzi chiamati e le rispettive assicurazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pisa, sentenza 06/10/2025, n. 886
    Giurisdizione : Trib. Pisa
    Numero : 886
    Data del deposito : 6 ottobre 2025

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