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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/10/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3200/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Iolanda Golia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3200 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente A
– C – C. - Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
.F C.F. - Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
– C Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
Parte_7 C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
. .F. Pt_9 C.F._9 Parte_10 C.F._10 Pt_11
C.F. - Piazza
[...] C.F._11
(PI) ra vv. Domenico Di US (C.F. del C.F._12
Foro di Pisa ed elettivamente domiciliati nel suo Studio sito in Via Ho Chi roce sull'Arno (PI) giusta procura in atti
ATTORI E P. IVA ), con l'avv. Antonio Giani, del Controparte_1 P.IVA_1 di Firen CONVENUTO
(P. IVA: ), in persona del procuratore all'uopo designato Controparte_2 P.IVA_2
i rapprese dall' avv. Francesca Maruzzi Controparte_3
TE AT
Dott. Ing. (cf e PI ) nato a [...] il CP_4 C.F._13 P.IVA_3
24.07.1952 uo dio in I) in Piazza dei Seccatoi n. 10, rappresentato, assistito e difeso, come da procura in atto separato allegato al presente atto dall' Avv. Maria Barbara Bandini TE AT
C.F. Controparte_5 P.IVA_4 le Mi Controparte_5 C.F._14 giusta pro
[...]
ER chiamato E P. IV ) con sede in Milano, Via Benigno Controparte_6 P.IVA_5
e Dott. presentata e difesa dall'Avv. Antonio CP_7
pagina 1 di 11 (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Firenze CP_8 C.F._15
Se ocura in atti ER chiamato
(C.F. , nato a [...], il [...] e Controparte_9 C.F._16
e difeso dall'Avv. Francesco Savoia del Foro di Pisa (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._17
Pontedera (PI), Via e da procura in atti TE AT
Oggetto: appalto Conclusioni: come da verbale del 18.09.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. ttori in epigrafe hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo di condannare la convenuta CP_1 al pagamento ai sensi degli artt. 1669 e 1667 cc ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 146
[...] osti necessari ai vizi riscontrati sul muro e sull'impianto elettrico per come accertati in sede di atp nonchè al pagamento della penale di 50,00 euro al giorno pattuita con scrittura del 16/01/2019 per mancato rispetto del termine nell'esecuzione anto Elettrico. Con comparsa del 29.12.20 chiedendo di accertare e dichiarare il difetto Controparte_1 di legittimazione passiva di ta garanzia per vizi e responsabilità previste Controparte_1 dalla normativa in materia vendo essa né progettato, né diretto, né realizzato le opere contestate;
di respingere tutte le domande attrici per decadenza e prescrizione del diritto e dell'azione e comunque perché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum; in subordine di condannare i terzi chiamati in causa, ciascuno per i profili di competenza, a manlevare e tenere completamente indenne la convenuta, nonché, in via solidale tra loro, a risarcire, con domanda al riguardo est ronti degli attori per i profili di responsabilità evidenziati dal c.t.u. (resedi a terrazza), per i Controparte_1 danni alla sua proprietà esclusiva e comune. Si costituivano in giudizio il terzo chiamato Ing. che in via preliminare chiedeva di essere CP_4 estromesso dal giudizio per carenza di responsabilità dine di rigettare la domanda di condanna e ancora di essere manlevato dalla compa ratrice che chiamava in causa. CP_6
Si costituiva in giudizio anche il Geom. che ec l'intervenuta prescrizione e decadenza delle CP_1 domande, chiedendo nel merito di rig omanda esperita nei suoi confronti, anche tenuto conto dell'inopponibilità della perizia i ATP non avendo partecipato al relativo giudizio e in ogni caso di essere manlevata da che evocava Controparte_2
.03.2024 dizio anche Controparte_5 he concludeva affinchè fosse estromessa
[...] mpagnie assicuratrici. Nello specifico eccepiva l'inoperatività della polizza nonchè la prescrizione della Controparte_2 domanda e in s l rigetto della domanda per as i responsibilità dell'assicurato ovvero di riconoscere il concorso di responsabilità con le altre parti;
invece chiedeva il rigetto della CP_6 domanda per l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1667 c r l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione ex ar .c. e comunque perché infondata in fatto ed in diritto delle domande svolte nei confronti dell'Ing. ovvero per l'inoperatività della polizza azionata e in subordine di CP_4 liquidare il quantum dovuto, uto conto delle singole quote di responsabilità. Cosi richiamate le domande delle parti, in via preliminare vanno esami di difetto di legittimazione passiva e di decadenza dall'azione, sollevate dalla convenuta Controparte_1
pagina 2 di 11 Sotto il primo profilo, infatti, questi ha eccepito l'impossibilità per l'attore di invocare nei suoi confronti la responsabilità ex art. 1669 cc per non rinvestire la qualità di costruttore ed assumendo piuttosto quella di committente. L'eccezione è infondata. Dottrina e giurisprudenza, infatti, valorizzando la finalità di ordine pubblico sottesa all'art. 1669 cc, ritengo ormai concordemente che la norma de qua sarebbe applicabile non solo ai casi in cui venditore dell'immobile abbia personalmente e cioè con propria gestione di uomini e mezzi provveduto personalmente alla costruzione ma anche ai casi in cui, pur essendosi servito di altri soggetti, facendo ricorso a specifiche figure professionali quali l'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire direttive ovvero il potere di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, cosicchè la costruzione dell'opera sia comunque a lui riferibile, così che il venditore di un immobile potrebbe essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 cc non soltanto nel caso di lavori eseguiti in economia ma anche nei casi in cui ne abbia affidato lo svolgimento ad un terzo, senza tuttavia lasciargli la completa autonomia tecnica e decisionale. Dunque, con riferimento alla legittimazione passiva, l'azione risarcitoria può essere esercitata anche nei confronti del venditore che sia, al tempo stesso, costruttore (venditore-costruttore) del bene e non solo nei confronti dell'appaltatore, essendo la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. sancita per una finalità di interesse generale, quale quella della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici e della incolumità personale dei cittadini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2238 del 16/02/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7634 del 31/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 11947 del 08/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 9853 del 05/10/1998; Sez. 2, Sentenza n. 3146 del 25/03/1998; Sez. 1, Sentenza n. 9313 del 19/09/1997; Sez. 3, Sentenza n. 9256 del 17/09/1997; Sez. 2, Sentenza n. 8109 del 27/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 7619 del 14/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 5514 del 07/06/1994; Sez. 2, Sentenza n. 11450 del 19/10/1992; Sez. 1, Sentenza n. 1825 del 15 giugno 1955). Ne discende che la norma è applicabile nei confronti del venditore quando questi abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta o comunque sotto la propria responsabilità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2238 del 16/02/2012; Sez. 2, Sentenza n. 5514 del 07/06/1994; Sez. 2, Sentenza n. 1618 del 14/02/1987; Sez. 2, Sentenza n. 6585 del 11/11/1986; Sez. 2, Sentenza n. 5463 del 08/11/1985; Sez. 2, Sentenza n. 6122 del 18/10/1983). Nondimeno, la norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti professionalmente qualificati - come l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori -, l'alienante abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicché, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile, in tutto o in parte, per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività che questi si è riservato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 16202 del 23/07/2007; Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 12406 del 10/10/2001; Sez. 2, Sentenza n. 13003 del 02/10/2000) o, comunque, lo stesso risulti fornito della competenza tecnica che gli consenta di poter dare indicazioni specifiche all'esecutore dell'opera. Pertanto, l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata dall'acquirente anche nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24070 del 03/08/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 18205 del 02/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 29870 del 18/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5935 del 12/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 25541 del 18/12/2015; Sez. 2, Sentenza n. 467 del 13/01/2014; Sez. 2, Sentenza n. 9370 del 17/04/2013, “È responsabile ex art. 1669 c.c. il venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova pagina 3 di 11 di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.”Cassazione civile , sez. II , 28/06/2024 , n. 179559). Tanto si è verificato nel caso in esame per come desumibile dalla documentazione attorea allegata. In particolare nei contratti di compravendita versati in atti la venditrice odierna convenuta si dichiarava anche espressamente costruttrice degli immobili. La clausola, infatti, che ritorna nei contratti allegati risulta del seguente tenore “Dichiara infatti la parte venditrice che la vendita ha ad oggetto un bene immobile non strumentale, facente parte di un fabbricato costruito dalla stessa impresa edile venditrice, vendita che interviene nei 5 anni dalla fine dei relativi lavori”. Inoltre il doc. 16 di cui alla I memoria attorea reca il contratto di appalto con cui venivano nominati direttore dei lavori, direttore di cantiere, coordinatore dell ogettazione dell'opera, e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione delle opere socio e proprietario della Controparte_9 medesima società al 50%, con la conseguenza che appare e la venditrice non abbia comunque mantenuto controllo e direzione sull'attività di costruzione. In ogni caso, l'onere di fornir a e, dunque, l'assenza di controllo nell'esecuzione delle opere spettava alla convenuta che, invece, è rimasta inerte sul punto, non fornendo Controparte_1 riscontri probatori di segno con ndo neppure richieste istruttorie sul punto. Al pari infondate è l'eccezione di decadenza ex art. 1669 cc per non aver parte attrice denunziato i vizi entro il prescritto anno dalla scoperta. Orbene è pacifico che per integrare la “scoperta” non basti l'accertamento di fenomeni che inducano al sospetto bensì è necessaria la consapevolezza dell'effettiva esistenza del grave difetto, da raggiungersi ove necessario tramite accertamenti tecnici nonchè del collegamento dei difetti stessi con l'attività di esecuzione delle opera realizzate dall'appaltatore. Deve, infatti, sussistere un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro causa da parte del committente, non essendo sufficiente per il decorso del termine suddetto la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni evidenti, quali cadute o rovine estese. Ebbene, nel caso in esame la scoperta nel senso anzidetto può ritenersi integrata al momento del deposito della perizia nel procedimento di ATP instaurato dai medesimi attori in data 5.7.2023. Infatti, a tal proposito si evidenzia che, per costante giurisprudenza di legittimità, la conoscenza certa dei vizi e dei difetti e delle loro cause può essere ricondotta anche al momento dell'espletamento della perizia nel procedimento di ATP (Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2014, n. 9966; Cass. civ, sez. II, 23 gennaio 2008, n. 1463), da cui poi decorre il termine prescrizionale di un anno per la proposizione dell'azione. Superate, quindi, le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta immobiliare, occorre procedere alla disamina nel merito della domanda azionata. Ciò posto, occorre prendere le mosse dall'art. 1669 c.c.. Secondo l'orientamento costante della S.C. “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (Cass. n. 19868/09), “pur non riguardando parti essenziali della stessa (dell'opera) (e perciò non determinandone la "rovina" od il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata(cfr. Cass. nn. 20307/2011, 9119/12). La S.C. riconduce a queste elementi secondari o accessori che consentono l'impiego duraturo dell'immobile e che rientrano nei “gravi difetti”, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, l'impianto elettrico, la canna fumaria (cfr. Cass. n. 11740/03), il diretto collegamento degli scarichi delle acque bianche e delle condotte pluviali nella rete fognaria (Cass. nn. 3339/90, 3752/07). Nel caso di specie, le doglianze degli attori si rivolgono da un lato al muro di contenimento e dall'altro all'impianto elettrico, entrambi oggetto di accertamento tecnico d'ufficio espletato nell'ambito del procedimento NRG 3920/2020. Muovendo dalle doglianze relative all'impianto elettrico, queste hanno trovato conferma in sede di atp. pagina 4 di 11 In proposito, il CTU dopo una descrizione degli impianti, secondo cui “Gli impianti elettrici del complesso immobiliare sito in Piazza Bernini n.1 risultano suddivisi in: - impianto per utenze condominiali (servizi ed aree comuni), alimentato da fornitura elettrica in bassa tensione monofase 230V; - impianti per singoli appartamenti alimentati singolarmente da forniture elettriche in bassa tensione monofase 230V; Tutti gli impianti originano da due punti di distribuzione principale, ubicati in appositi vani realizzati in corrispondenza del confine della proprietà affacciantesi su Piazza Bernini, all'interno dei quali sono alloggiati i contatori di fornitura di energia elettrica, i quadri elettrici condominiali e i dispositivi generali di protezione delle utenze private. L'impianto elettrico condominiale risulta principalmente asservito all'autorimessa interrata (illuminazione e pompe di sollevamento), illuminazione e servizi comuni. Dall'impianto condominiale risultano inoltre alimentati i relè per il sezionamento automatico dell'alimentazione elettrica dei singoli box dell'autorimessa, in caso di azionamento del pulsante di emergenza”, rileva che “Permangono alcune delle difformità lamentate dai ricorrenti, e/o rilevate durante lo svolgimento delle operazioni peritali: - assenza di targhe identificatici e di idonea etichettatura per l'identificazione dei circuiti afferenti, per i quadri di fornitura appartamenti e i quadri elettrici di distribuzione interni alle singole uu.ii.; - mancanza di sigillatura tagliafiamma per tutti gli attraversamenti, realizzati con condutture prive di tubi protettivi, delle pareti di compartimentazione dei box auto dell'autorimessa; esecuzione di cablaggi non conformi, limitatamente ad alcune porzioni di impianti interni alle singole abitazioni, di ridotta estensio di sezionamento delle porzioni di impianto rel di cui alla dichiarazione di conformità impresa (allegato doc.12 alla CP_10 comparsa di costituzione risultano di taglia inferiore (10 A anziché 25A qu Controparte_1 documentazione proge di cui agli allegati doc.
9-10 alla comparsa di costituzione Controparte_1
(progetto del Per. Ind. i medesimi relè risultano inoltre installati in involucri di contenimento Persona_1
l'adeguato grado di pr tivamente prescritto.” Il ctu, inoltre, ha provveduto come da incarico, alla quantificazione dei costi per l'esecuzione degli interventi dei difetti riscontrati, rifacendosi ai corrispondenti prezzi unitari
[...] ore nell'anno di redazione della perizia e concludendo nel senso per Controparte_11 terventi necessari per l'eliminazione dei difetti e/o l'adeguamento alle regole dell'arte e alle normative tecniche di riferimento risulta pari a € 1.867,42. Tali conclusioni in quanto frutto di un accertamento logico e motivato vengono fatte proprie in questa sede, con la conseguenza che la convenuta va condannata al pagamento della predetta somma per i danni all'impianto elettrico. Se questo è vero, altrettanto vero è che il ctu precisava che sull'impianto erano stati eseguiti nel corso di Dicembre 2020 alcuni interventi tali da superare alcune delle criticità denunziate dagli attori nel ricorso e specificate in perizia. Nella ctu depositata infatti si legge “L'impianto elettrico relativo alle parti comuni è stato oggetto di sostanziali modifiche, intervenute successivamente alla data di presentazione del ricorso e dell'allegata perizia tecnica di impianto (doc.4 – di seguito indicata come “perizia tecnica ricorrenti”): nel mese di dicembre 2020 sono stati eseguiti il progetto esecutivo di adeguamento, con il rilascio, al termine dei lavori, della dichiarazione di conformità da parte dell'impresa esecutrice. L'intervento, come riportato espressamente all'interno della relazione di progetto, ha riguardato gli interventi necessari per l'adeguamento normativo di alcune delle non conformità evidenziate all'interno della perizia tecnica ricorrenti. Con l'avvenuta esecuzione dei lavori suddetti risultano in particolare superate le difformità: - 5.2 (Interruttore generale condominiale); - 5.3 (Quadro generale condominiale interno); - 5.4 (Quadro generale condominiale perimetrale sx); - 5.5 (Quadro generale condominiale perimetrale dx); - 5.7 (Difformità varie, relativamente ai punti riguardanti: il pulsante di emergenza e l'illuminazione di sicurezza del parcheggio); di cui al cap.5 della perizia tecnica ricorrenti”. Se, dunque, detti danni non vanno inclusi negli importi risarcibili proprio perchè superati è altrettanto vero che fondano la richiesta della penale formulata dagli attori. Infatti, con scrittura del 16/01/2019 prodotta dall'attore sub doc. 4 l'immobiliare si impegnava ad eseguire entro il 15.03.2019 interventi sull'impianto elettrico, obbligandosi in mancanza al versamento di una penale di 50,00 euro al giorno fino all'effettiva conclusione dei lavori. Sul punto non appare adeguatamente provato quanto eccepito dalla convenuta secondo cui la tempestiva esecuzione dei predetti lavori risulterebbe provata dalla mail del 8.4.2019 (doc. n. 5), laddove si legge
“Buonasera US , in merito al lavoro svolto presso il box , siamo in attesa delle dichiarazioni di conformità dello stesso. pagina 5 di 11 Un condomino mi ha detto che a causa di una pallonata è saltato l'impianto al box: puoi metterti in contatto con loro per ripristinare?” e che i lavori all'impianto sarebbero stati affidati dai condomini ad altra impresa che sarebbe intervenuta in data antecedente al deposito del ricorso per ATP. Infatti, la predetta mail, in assenza di ulteriori elementi volti a confermare la circostanza, appare evidentemente laconica e inidonea a fornire prova certa e tranquillizzante in ordine al tempestivo adempimento dei lavori sull'impianto elettrico. dichiarazione prodotta a firma di tale Ing. del 31.05.2019 di aver ritirato dal Geom. Per_2 la certificazione di conformità su manda ndomini difetta della prova dell'effettiva CP_1
a di tale mandato. Infatti, l'eccezione di parte attrice secondo cui non avrebbe mai ricevuto mandato o rivestito la Per_2 qualifica di amministratore di condominio e ch non sarebbe stato in grado di operare in nome e per conto dei condomini non è stata superata dalla convenuta che non ha formulato istanze istruttorie tese superarla o a confermare i fatti della dichiarazione (consegna del certificato di conformità). Inoltre, la circostanza per cui le modifiche all'impia arebbero state determinate da interventi effettuati da altra impresa incaricata direttamente dal neppure può dirsi provata e ciò per due Parte_12 ordini di ragioni. Da un lato, la fattura sub do.c 7 di Energy intestata direttamente al condominio reca in descrizione interventi per la maggior parte sull'impianto idraulico e non elettrico;
dall'altro, non vi è prova che quelli descritti in fattura corrisponderebbero proprio a quelli volti al superamento dei vizi denunziati in giudizio. ante evidenza di di segno contrario e, dunque, la circostanza per cui sia stata proprio la (e non latra impresa) ad intervenire si rinviene nel verbale del 6.4.2022 delle operazioni Controparte_1 odotto sub doc. 17 dagli attori ) in cui su legge che “è stato accertato che l'impianto elettrico condominiale, con particolare rif esse interrate e al quadro elettrico generali, è stato oggetto di modifiche nel corso dell'ultimo anno […] L fornirà tutta la documentazione (elaborati di progetto, dichiarazioni di Controparte_1 conformità, ecc…) necessaria per azione delle opere/modifiche” e ancora più chiaramente “come risulta dalla documentazione tecnica fornita dalla parte resistente nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali, nel mese di dice 202 il progetto esecutivo di adeguamento dell'impianto elettrico delle utenze condominiali, a firma del Ind. e le oper lascio, al termine dei lavori, della dichiarazione di CP_ CP_13 conf à da esecutrice Controparte_14
La circostanza, dunque, dell'ultima ri non appare adeguatamente provata con la conseguenza che la convenuta va condannata al pagamento della penale e, dunque, al versamento di 50,00 euro giorno dal 15.03.2019 al 3.11.2020 in favore dei singoli condomini come espressamente pattuito nella dichiarazione delle Immobliare C.S.. Accertata, dunque, la fondatezza della domanda rispetto alle doglianze relative all'impianto elettrico occorre procedere alla disamina di quelle relative al muro di contenimento. A tal proposito nella perizia depositata in sede di ATP si legge che il muro non è stato costruito secondo la regola dell'arte quanto alla impermeabilizzazione della faccia esterna contro terra così come la superficie interna del muro e dei res a. Il Ctu , infatti, scrive “sulla faccia esterna a contatto col terreno di riempimento del muro in c.a. non è stata Per_3 realizz ce impermeabilizzazione ma vi è solo un foglio protettivo dagli urti del materiale di riporto;
in basso si è trovata una minima quantità di materiale di drenaggio (non prevista in progetto ma realizzata in corso d'opera secondo quanto dichiarato dal CTP dell'Impresa) ed un tubo microforato di raccolta e smaltimento delle acque di drenaggio;
ci sono anche spezzoni delle staffe di collegamento e distanziamento del montaggio delle casserature che appaiono sporgenti e non tagliati a filo e stuccati e quindi possibili fonti di penetrazione dell'umidità. Pertanto la faccia esterna del muro non è impermeabilizzata ma direttamente esposta e non protetta dalla spinta del terreno “con il suo contenuto di acqua ed anche dalle infiltrazioni provenienti dalla superficie del piano di campagna sottoposta, come letto nella relazione geologico geotecnica allegata al progetto, a ristagni d'acqua ed anche ai getti puntuali localizzati provenienti dagli scarichi dei resedi privati”; che
“Quanto alla faccia interna del muro, i distacchi del copriferro, la corrosione delle armature ed il minimo spessore del copriferro stesso, sono problematiche determinate dall'effetto congiunto delle infiltrazioni di acqua attraverso lo spessore del muro ed anche dalla non corretta realizzazione del muro stesso per l'evidente imperfezione, probabilmente per un difetto di verticalità, di pagina 6 di 11 posizionamento e/o montaggio (e non di progettazione) elle armature sullo spessore del muro;
(...)la struttura non è adeguatamente protetta da un lato dalle infiltrazioni di acqua ma anche che l'insufficiente copriferro di talune parti ha innescato una debolezza della struttura muraria che potrebbe a lungo andare anche compromettere la tenuta strutturale del muro con diminuzione anche della resistenza alle sollecitazioni di progetto.” e che “Anche la inadeguata protezione delle superfici dei resedi a terrazza ha, oltre a compromettere per le infiltrazioni la tenuta statica del solaio a lungo termine, interessato anche la capacità di tenuta alle sollecitazioni del muro di contenimento in c.a.” Il ctu, inoltre, rilevava che “in taluni punti del muro,specificamente laddove c'è il collegamento tra setto murario principale ed il setto ancora in c.a. della scaletta di accesso pedonale al seminterrato, si ha una cesura tra le estremità adiacenti dei setti che appaiono del tutto disconnessi tra di loro e consentono quindi il passaggio diretto e copioso delle acque retrostanti il muro, quasi come fontanelle. Ancora questa opera di distacco tra i due setti por tanti del muro, pur strutturalmente corretta, non è stata realizzata a regola d'arte in quanto occorreva proteggere il giunto applicando un collegamento cedevole strutturalmente ma capace di impedire il passaggio dell'acqua (ad esempio con pannelli di polistirolo a tutto spessore). Orbene, stante la pluralità di tecnici coinvolti, il consulente ha anche precisato i soggetti cui imputare i vizi riscontrati . Infatti, a pag. 16 della ctu depositata in sede di ATP il consulente nominato precisa che “per l'impermeabilizzazione esterna del muro di contenimento in c.a. non sono stati eseguiti secondo la regola dell'arte ma non coinvolgono la responsabilità del direttore dei lavori strutturali ma nel caso riguardano la responsabilità del progettista e direttore lavori architettonico (non è stata prevista la i e della faccia esterna del muro, nè il drenaggio alla base) ed, in mancanza, ricadono sul Committente analogamente per la impermeabilizzazione dei Controparte_1 resedi a terrazza le responsabilità per l'opera non eseguit petono in larga misura alla Committenza (non essendo presente in causa la Impresa esecutrice delle opere di impermeabilizzazione) ed in misura minima (approssimativamente il 10% per non aver, presumibilmente, eseguito le pavimentazioni a regola d'arte anzitutto controllando accuratamente e verificando e, nel caso, ripristinando a perfetta tenuta la resistente impermeabilizzazione sul rustico); per quanto riguarda invece le problematiche riscontrate sulla faccia interna del muro di contenimento in c.a. la responsabilità dei d'arte sono da assegnare praticamente per intero alla Impresa esecutrice delle opere strutturali in quanto trattasi di errori di posizionamento delle armature e/o dei casseri e quindi imputabili al Controparte_5 mpresa, se presente, o direttamente all'impresa esecutrice visto il montaggio non corretto e non a regola d'arte delle casserature e delle armature in acciaio (gabbie non verticali con distanziamento probabilmente diverso sui due lati dai casseri che determina in talune zone una significativa diminuzione del copriferro sulla faccia interna del muro) ed in minima parte al Direttore dei Lavori delle strutture, comunque responsabile per definizione ma impossibilitato, nel particolare caso, a verificare e controllare, durante le visite al cantiere, in ogni punto e sopratutto nella parte bassa del muro alto 2,50”. Il Ctu, inoltre, ha anche individuato le rispettive quote di responsabilità per i vizi riscontrati così distinguendo.
-Per la parte delle problematiche relative alla imper a faccia esterna controterra del muro ed opere connesse la responsabilità ricade al 100% sul Committente con facoltà di rivalersi, eventualmente, sul progettista Controparte_1 architettonico per l'errore progettuale e sul direttore nico per non aver verificato ed eventualmente corretto l'errore al momento della esecuzione dei lavori architettonici (figure professionali non presenti in causa); - Per la parte relativa alle problematiche riscontrate circa la impermeabilizzazione dei resedi a terrazz la responsabilità sono da assegnarsi per le considerazioni già esposte per l'85% ancora alla Committente con Controparte_1 facoltà di rivalersi sulla Impresa (ditta non presente in causa) che ha materialmente eseguito le imperm r il 15% ai singoli privati condomini proprietari dei resedi pavimentati.
-Per quanto riguarda invece la riparazione e rinforzo della faccia interna del muro di co pre per le considerazioni su esposte, le responsabilità sono da assegnarsi per il 95% alla Controparte_15 in quanto esecutrice della struttura del muro ed una percentuale, seppur minima, pari al
[... CP_4 unque incaricato e titolare della Direzione Lavori Strutturali, direzione che si è detto essere, nella ie del muro, molto difficile da esercitare da un tecnico esterno all'impresa nelle sue visite al cantiere. Orbene, quanto alla possibilità dell'odierna convenuta di rivalersi sui soggetti dalla medesima chiamati in causa si osserva quanto segue. pagina 7 di 11 La terza chiamata ha dimostrato documentalmente come, all'esito anche di una Controparte_5 lunga vicenda gi quale veniva anche espletata ctu che accertava le opere effettivamente eseguite e per cui è causa e le difformità riscontrate, sia pervenuta in data 07/10/2022 (all.8)con la cs ad un accordo transattivo definendo le proprie posizioni di dare CP_1
e avere in relazione s alune opere (ivi comprese quelle di impermeabilizzazione) che alla violazione del termine essenziale con riferimento al contratto di appalto stipulato nel 2007 relativo alla costruzione del Condominio per cui è causa. documentazione prodotta, oltre che dalla stessa ctu dell ing, Castelli, si ricava che CP_5 lavorò fino al 2009, subentrando nel 2010 altra impresa per l'esecuzione dei lavori.
[...] scende che stante l'accordo transattivo che richiama espressamente la gli accertamenti svolti, l'odierna convenuta nulla altro potrà pretendere dalla in Controparte_5 relazione ai vizi relativi alle opere da queste eseguite sul Condominio per cui è za che la domanda nei suoi confronti deve essere rigettata. Parimenti, rigettata deve essere la domanda di manleva esperita nei confronti dell'Ing. CP_4
Infatti, le conclusioni della ctu sopra riportate nella parte in cui addebitano al predett re un profilo di responsabilità nella misura del 5% in relazione ai vizi della parte interna del muro devono essere lette in combinato disposto con la parte esplicativa della perizia. In queste infatti si legge “la responsabilità dei lavori no a assegnare praticamente per intero alla impresa esecutrice delle opere strutturali impresa in quanto trattasi di errori di Controparte_5 posizionamento delle armature e/o dei casseri e quindi ntiere dell'impresa se presente o direttamente all'impresa esecutrice visto il montaggio non corretto e non a regola d'arte delle casserature e delle armature in acciaio (gabbie non verticali con distanziamento probabilmente diverso sui due lati dai casseri che determina in talune zone una significativa diminuzione del copriferro sulla faccia interna del muro) ed in minima parte al Direttore dei Lavori delle strutture, comunque responsabile per definizione ma impossibilitato, nel particolare caso, a verificare e controllare, durante le visite al cantiere, in ogni punto e soprattutto nella parte bassa del muro alto 2,50 mt con casseri montati e introspezione certamente molto difficile tra l'altro in un muro di lunghezza decine di metri.” Dunque, all'esito di una attenta lettura delle motiva a perizia, deriva che in concreto non era esigibile un comportamento diverso da parte dell'Ing. che nel caso di specie non avrebbe potuto CP_4 materialmente verificare il posizionamento delle arm ei cassieri tenuto conto della lunghezza e dell'altezza del muro. Quindi, stante l'assenza di responsabilità per i danni lamentati dagli attori in capo all' ing. CP_4 direttore dei lavori per le opere per cui è causa, e chiamato in giudizio dalla convenuta CP_1 domanda di manleva nei suoi confronti deve essere rigettata e, conseguen , è da rit ita quella da lui esperita nei confronti della propria compagnia assicurativa al pari delle domande e CP_6 delle eccezioni formulate da quest'ultima, pure costituitasi in g la domanda esperita dalla convenuta nei confronti del Geom. Controparte_1 nella sua qualità di progettista architetto rogettuale e per non aver Controparte_9 ttore dei lavori ed eventualmente corretto l'errore al momento della esecuzione dei lavori archiettonici. Ebbene, la convenuta fonda la predetta responsabilità del Geometra sugli esiti della ctu esperita nel procedimento di ATP 3920/2 a in atti dagli attori che, come sopra riportato, ha accertato una responsabilità del Geom. quale direttore architettonico in relazione ai vizi dell' CP_1 imperbeabilizzazione. Rispetto a detta produzione di parte, il terzo chiamato ne ha eccepito l'inopponibilità stante la CP_1 mancata partecipazione al giudizio ante- causam. Invero, se è principio acquisito quello per cui non ha valore di prova e dunque non è opponibile la consulenza tecnica redatta in altro procedimento nei confronti del soggetto che non vi abbia preso parte, altrettanto vero è che la medesima non è affatto priva di valore probatorio, degradando da prova ad argomento di prova.
pagina 8 di 11 Come infatti chiarito, anche di recente dalla Cassazione, in tali casi resta ferma nell'ambito del giudizio civile, la possibilità per il giudice di merito di valutare prudentemente, ma esclusivamente quali prove atipiche e, quindi, con il limitato valore probatorio riconoscibile a tali elementi istruttori, anche gli accertamenti svolti in altri processi, tra le stesse o altre parti. Se, dunque, gli esiti della ctu espletata in altro giudizio non sono direttamente opponibili alla parte che non vi ha partecipato, altrettanto vero è che il giudice può utilizzare la medesima perizia ai fini della formazione del suo convincimento in presenza di altri elementi probatori, siano essi documentali e/o testimoniali. Ebbene, nel caso di specie, ato onere del convenuto- che ha invocato proprio sulla base della ctu la responsabilità del terzo fornire ulteriori el onei a corroborare le conclusioni cui è CP_1 pervenuto il consulente ris ondotta del Geom e, dunque, a concorrere alla formazione CP_1 del convincimento della responsabilità di quest'ultimo. Tanto non è stato fatto, con la za che in assenza di ulterio tori, stante l'inopponibilità della Ctu al Geom. la domanda di rivalsa della deve essere CP_1 Controparte_1 rigettata in quanto non adeguatamen nel presente giudizio. Ne discende l'assorbim della domanda di manleva esperita dal Geom. nei confronti della sua CP_1 compagnia assicurativa e delle domande ed eccezioni da quest'ultima s proposte. Pt_2
Passando, quindi, alla q ificazione dei danni corrispondente ai costi necessari per la riparazione, occorre rifarsi a quelli indicati dal consulente di ufficio e prospettati sub ipotesi c.d. A, con cui si prevede di impermeabilizzare adeguatamente la facciata esterna del muro in c.a. controterra, di risanare la faccia interna del muro medesimo con sicuro miglioramento del copriferro applicando una lastra aggiuntiva di betoncino o similare e di rifare adeguatamente la impermeabilizzazione dei resede a terrazza soprastanti il percorso di accesso ai garages seminterrati. La soluzione riparatoria prospettata dallo stesso CTU sub. B non è invece suscettibile di essere presa in considerazione per le motivazioni addotte dallo stesso consulente che non la reputa una valida alternativa. Infatti a pag. 12 della perizia d'ufficio si legge “ allo scrivente questa soluzione appare non sufficiente come impostazione e sopratutto non in grado di fornire le opportune garanzie di soluzione duratura nel tempo oltre il momento contingente in quanto si riparano i difetti attuali ripristinando lo stato iniziale ma permangono i vizi che condizionano il perfetto funzionamento in ogni senso del muro;
quindi è da ritenersi di dover scegliere con sicurezza la soluzione dei lavori denominata Ipotesi A seppur certamente più costosa e realizzabile in tempi più lunghi”. Detti costi per come quantificati dai CTU per riparare i difetti riscontrati e per portare la costruzione alla regola dell'arte risultano pari a € 1.867,42 oltre accessori di legge per quanto riguarda l'impianto elettrico e a
€ 165.870,00 oltre accessori di legge per quanto riguarda la problematica relativa alle infiltrazioni. Da quest'ultimo importo tuttavia deve essere scomputato il 15% delle spese per la reimpermeabilizzazione delle terrazze pari a a euro 5633,25 (calcolato sul totale spese 37555,00pag. 13 ctu )tenuto conto della responsabilità che all'esito dell'accertamento residua in capo ai condomini. Dunque, la convenuta va condannata al pagamento di euro 160.236,75 a titolo di risarcimento per i danni causati dalle infiltrazioni per le opere non eseguite a regola d'arte. Detto importo deve, poi essere ripartito tra gli attori-condomini in ragione delle rispettive quote millesimali per come riportate nelle Tabelle millesimali allegate all'atto di citazione sub doc. 8 e non contestate. Dunque, vanno riconosciute a t ento danni all'impianto ut somme: € 6766,23 – in favore di 5 i e Parte_9 Parte_3 Parte_4 in solido tr e i Parte_13 Parte_8
e o Parte_5 Parte_14 [...]
s 859,5 – in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_10 Parte_11 lo A detti importi deve aggiungersi l'IVA se dovuta come per legge oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla domanda al saldo (Cassazione civile , sez. II , 11/11/2022 , n. 33369 Il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali per cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche l'IV, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a
pagina 9 di 11 meno che il danneggiato, in ragione dell'attività svolta, non abbia diritto alla detrazione o rimborso dell'IV versata per tale riparazione.) La convenuta va altresì condannata al pagamento dell'importo dovuto a titolo di penale pari a 50,00 euro al giorno per la mancata esecuzione dei lavori nel termine pattuito di marzo 2019 fino al gi mini Parte_5
e in soli Parte_10 Parte_9 Parte_3 Parte_7 Parte_1
t eventivo, seguono la soccombenza e si liquidano com uto conto dei parametri di cui al dm 147/2022 e vanno poste a carico della convenuta sia nei confronti di parte attrice che dei terzi da essa Controparte_1 evocati in giudizio. La convenuta va condannata altresì al pagamento delle spese di CCTTPPsostenute dagli attori che risultano documentate per 8450,00 euro (DOCC. 9,10,11, 12 e 13) A tal proposito si precisa che l'ulteriore documentazione prodotta dagli attori non risulta visualizzabile, verosimilmente perchè prodotta in formato non compatibile con pct e dunque non suscettibile di valutazione ai fini della quantificazione delle ulteriori spese. invece compensate le sp ssuale tra il terzo chiamato e CP_16 assicurazione e tra il terzo e CP_6 CP_1 Controparte_2
Il Tribunale di PISA, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: ACCOGLIE per quanto di ragione la do CONDANNA per l'effetto la convenuta a tit o Controparte_1 mento di: € 6766,23 in fav e Parte_9 Parte_3 in solid 8, e i Parte_4 Parte_13 Parte_8
e Parte_5 Parte_14 [...]
e a in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_10 Parte_11 lo A come per legge e rivalutazione moneta i l a al saldo;
CONDANNA la ei e Parte_5 Parte_10 Parte_9 Parte_3 Parte_7
Parte_1 onvenuta al pagamento in favore degli Controparte_1 attori delle spese di lite del proc 2,00 per compensi oltre 15% rimb. Frf. IVA e cpa come per le CONDANNA la convenuta al pagamento in favore degli Controparte_1 attori delle spese di lite del pre 1.154,50 per compensi oltre 15% rimb. Frf. IVA e cpa come per legge e in € 78 PONE definitivamente a carico della convenuta le spese delle Controparte_1
CTU espletate in sede di atp;
CONDANNA la convenuta al pagamento in favore degli attori RIGETTA le domande di ma Controparte_1
o Controparte_5 [...]
e CP_4 Controparte_9 al pag r Controparte_1
Ing. e Controparte_5 CP_4 CP_9
7.052,
[...] forf. IVA e Cpa come per legge;
a domanda di garanzia del Geom. nei confronti di CP_1 [...]
Controparte_2
pagina 10 di 11 Controparte_6
Controparte_6
Controparte_2
Pisa, 5.10.2025
manda di garanzia dell'ing. nei confronti di CP_16 [...]
pese di lite nel rapporto processuale tra e CP_16 [...]
pese di lite nel rapporto processuale tra il Geom. e CP_1 [...]
Il Giudice Dott.ssa Iolanda Golia
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Iolanda Golia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3200 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente A
– C – C. - Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
.F C.F. - Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
– C Parte_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6
Parte_7 C.F._7 Parte_8 C.F._8 [...]
. .F. Pt_9 C.F._9 Parte_10 C.F._10 Pt_11
C.F. - Piazza
[...] C.F._11
(PI) ra vv. Domenico Di US (C.F. del C.F._12
Foro di Pisa ed elettivamente domiciliati nel suo Studio sito in Via Ho Chi roce sull'Arno (PI) giusta procura in atti
ATTORI E P. IVA ), con l'avv. Antonio Giani, del Controparte_1 P.IVA_1 di Firen CONVENUTO
(P. IVA: ), in persona del procuratore all'uopo designato Controparte_2 P.IVA_2
i rapprese dall' avv. Francesca Maruzzi Controparte_3
TE AT
Dott. Ing. (cf e PI ) nato a [...] il CP_4 C.F._13 P.IVA_3
24.07.1952 uo dio in I) in Piazza dei Seccatoi n. 10, rappresentato, assistito e difeso, come da procura in atto separato allegato al presente atto dall' Avv. Maria Barbara Bandini TE AT
C.F. Controparte_5 P.IVA_4 le Mi Controparte_5 C.F._14 giusta pro
[...]
ER chiamato E P. IV ) con sede in Milano, Via Benigno Controparte_6 P.IVA_5
e Dott. presentata e difesa dall'Avv. Antonio CP_7
pagina 1 di 11 (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Firenze CP_8 C.F._15
Se ocura in atti ER chiamato
(C.F. , nato a [...], il [...] e Controparte_9 C.F._16
e difeso dall'Avv. Francesco Savoia del Foro di Pisa (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._17
Pontedera (PI), Via e da procura in atti TE AT
Oggetto: appalto Conclusioni: come da verbale del 18.09.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. ttori in epigrafe hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo di condannare la convenuta CP_1 al pagamento ai sensi degli artt. 1669 e 1667 cc ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 146
[...] osti necessari ai vizi riscontrati sul muro e sull'impianto elettrico per come accertati in sede di atp nonchè al pagamento della penale di 50,00 euro al giorno pattuita con scrittura del 16/01/2019 per mancato rispetto del termine nell'esecuzione anto Elettrico. Con comparsa del 29.12.20 chiedendo di accertare e dichiarare il difetto Controparte_1 di legittimazione passiva di ta garanzia per vizi e responsabilità previste Controparte_1 dalla normativa in materia vendo essa né progettato, né diretto, né realizzato le opere contestate;
di respingere tutte le domande attrici per decadenza e prescrizione del diritto e dell'azione e comunque perché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum; in subordine di condannare i terzi chiamati in causa, ciascuno per i profili di competenza, a manlevare e tenere completamente indenne la convenuta, nonché, in via solidale tra loro, a risarcire, con domanda al riguardo est ronti degli attori per i profili di responsabilità evidenziati dal c.t.u. (resedi a terrazza), per i Controparte_1 danni alla sua proprietà esclusiva e comune. Si costituivano in giudizio il terzo chiamato Ing. che in via preliminare chiedeva di essere CP_4 estromesso dal giudizio per carenza di responsabilità dine di rigettare la domanda di condanna e ancora di essere manlevato dalla compa ratrice che chiamava in causa. CP_6
Si costituiva in giudizio anche il Geom. che ec l'intervenuta prescrizione e decadenza delle CP_1 domande, chiedendo nel merito di rig omanda esperita nei suoi confronti, anche tenuto conto dell'inopponibilità della perizia i ATP non avendo partecipato al relativo giudizio e in ogni caso di essere manlevata da che evocava Controparte_2
.03.2024 dizio anche Controparte_5 he concludeva affinchè fosse estromessa
[...] mpagnie assicuratrici. Nello specifico eccepiva l'inoperatività della polizza nonchè la prescrizione della Controparte_2 domanda e in s l rigetto della domanda per as i responsibilità dell'assicurato ovvero di riconoscere il concorso di responsabilità con le altre parti;
invece chiedeva il rigetto della CP_6 domanda per l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1667 c r l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione ex ar .c. e comunque perché infondata in fatto ed in diritto delle domande svolte nei confronti dell'Ing. ovvero per l'inoperatività della polizza azionata e in subordine di CP_4 liquidare il quantum dovuto, uto conto delle singole quote di responsabilità. Cosi richiamate le domande delle parti, in via preliminare vanno esami di difetto di legittimazione passiva e di decadenza dall'azione, sollevate dalla convenuta Controparte_1
pagina 2 di 11 Sotto il primo profilo, infatti, questi ha eccepito l'impossibilità per l'attore di invocare nei suoi confronti la responsabilità ex art. 1669 cc per non rinvestire la qualità di costruttore ed assumendo piuttosto quella di committente. L'eccezione è infondata. Dottrina e giurisprudenza, infatti, valorizzando la finalità di ordine pubblico sottesa all'art. 1669 cc, ritengo ormai concordemente che la norma de qua sarebbe applicabile non solo ai casi in cui venditore dell'immobile abbia personalmente e cioè con propria gestione di uomini e mezzi provveduto personalmente alla costruzione ma anche ai casi in cui, pur essendosi servito di altri soggetti, facendo ricorso a specifiche figure professionali quali l'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire direttive ovvero il potere di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, cosicchè la costruzione dell'opera sia comunque a lui riferibile, così che il venditore di un immobile potrebbe essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 cc non soltanto nel caso di lavori eseguiti in economia ma anche nei casi in cui ne abbia affidato lo svolgimento ad un terzo, senza tuttavia lasciargli la completa autonomia tecnica e decisionale. Dunque, con riferimento alla legittimazione passiva, l'azione risarcitoria può essere esercitata anche nei confronti del venditore che sia, al tempo stesso, costruttore (venditore-costruttore) del bene e non solo nei confronti dell'appaltatore, essendo la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. sancita per una finalità di interesse generale, quale quella della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici e della incolumità personale dei cittadini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2238 del 16/02/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7634 del 31/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 11947 del 08/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 9853 del 05/10/1998; Sez. 2, Sentenza n. 3146 del 25/03/1998; Sez. 1, Sentenza n. 9313 del 19/09/1997; Sez. 3, Sentenza n. 9256 del 17/09/1997; Sez. 2, Sentenza n. 8109 del 27/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 7619 del 14/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 5514 del 07/06/1994; Sez. 2, Sentenza n. 11450 del 19/10/1992; Sez. 1, Sentenza n. 1825 del 15 giugno 1955). Ne discende che la norma è applicabile nei confronti del venditore quando questi abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta o comunque sotto la propria responsabilità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2238 del 16/02/2012; Sez. 2, Sentenza n. 5514 del 07/06/1994; Sez. 2, Sentenza n. 1618 del 14/02/1987; Sez. 2, Sentenza n. 6585 del 11/11/1986; Sez. 2, Sentenza n. 5463 del 08/11/1985; Sez. 2, Sentenza n. 6122 del 18/10/1983). Nondimeno, la norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti professionalmente qualificati - come l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori -, l'alienante abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicché, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile, in tutto o in parte, per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, sempre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività che questi si è riservato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 777 del 16/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 16202 del 23/07/2007; Sez. 3, Sentenza n. 567 del 13/01/2005; Sez. 2, Sentenza n. 12406 del 10/10/2001; Sez. 2, Sentenza n. 13003 del 02/10/2000) o, comunque, lo stesso risulti fornito della competenza tecnica che gli consenta di poter dare indicazioni specifiche all'esecutore dell'opera. Pertanto, l'azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata dall'acquirente anche nei confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare direttamente, o tramite il proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche all'appaltatore esecutore dell'opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, così da superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24070 del 03/08/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 18205 del 02/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 29870 del 18/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5935 del 12/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 25541 del 18/12/2015; Sez. 2, Sentenza n. 467 del 13/01/2014; Sez. 2, Sentenza n. 9370 del 17/04/2013, “È responsabile ex art. 1669 c.c. il venditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l'attività di costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati (appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'esonero da responsabilità, la prova pagina 3 di 11 di non aver avuto alcun potere di direttiva o controllo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al fine di superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propria condotta colposa, anche eventualmente omissiva.”Cassazione civile , sez. II , 28/06/2024 , n. 179559). Tanto si è verificato nel caso in esame per come desumibile dalla documentazione attorea allegata. In particolare nei contratti di compravendita versati in atti la venditrice odierna convenuta si dichiarava anche espressamente costruttrice degli immobili. La clausola, infatti, che ritorna nei contratti allegati risulta del seguente tenore “Dichiara infatti la parte venditrice che la vendita ha ad oggetto un bene immobile non strumentale, facente parte di un fabbricato costruito dalla stessa impresa edile venditrice, vendita che interviene nei 5 anni dalla fine dei relativi lavori”. Inoltre il doc. 16 di cui alla I memoria attorea reca il contratto di appalto con cui venivano nominati direttore dei lavori, direttore di cantiere, coordinatore dell ogettazione dell'opera, e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione delle opere socio e proprietario della Controparte_9 medesima società al 50%, con la conseguenza che appare e la venditrice non abbia comunque mantenuto controllo e direzione sull'attività di costruzione. In ogni caso, l'onere di fornir a e, dunque, l'assenza di controllo nell'esecuzione delle opere spettava alla convenuta che, invece, è rimasta inerte sul punto, non fornendo Controparte_1 riscontri probatori di segno con ndo neppure richieste istruttorie sul punto. Al pari infondate è l'eccezione di decadenza ex art. 1669 cc per non aver parte attrice denunziato i vizi entro il prescritto anno dalla scoperta. Orbene è pacifico che per integrare la “scoperta” non basti l'accertamento di fenomeni che inducano al sospetto bensì è necessaria la consapevolezza dell'effettiva esistenza del grave difetto, da raggiungersi ove necessario tramite accertamenti tecnici nonchè del collegamento dei difetti stessi con l'attività di esecuzione delle opera realizzate dall'appaltatore. Deve, infatti, sussistere un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro causa da parte del committente, non essendo sufficiente per il decorso del termine suddetto la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni evidenti, quali cadute o rovine estese. Ebbene, nel caso in esame la scoperta nel senso anzidetto può ritenersi integrata al momento del deposito della perizia nel procedimento di ATP instaurato dai medesimi attori in data 5.7.2023. Infatti, a tal proposito si evidenzia che, per costante giurisprudenza di legittimità, la conoscenza certa dei vizi e dei difetti e delle loro cause può essere ricondotta anche al momento dell'espletamento della perizia nel procedimento di ATP (Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2014, n. 9966; Cass. civ, sez. II, 23 gennaio 2008, n. 1463), da cui poi decorre il termine prescrizionale di un anno per la proposizione dell'azione. Superate, quindi, le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta immobiliare, occorre procedere alla disamina nel merito della domanda azionata. Ciò posto, occorre prendere le mosse dall'art. 1669 c.c.. Secondo l'orientamento costante della S.C. “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (Cass. n. 19868/09), “pur non riguardando parti essenziali della stessa (dell'opera) (e perciò non determinandone la "rovina" od il "pericolo di rovina"), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata(cfr. Cass. nn. 20307/2011, 9119/12). La S.C. riconduce a queste elementi secondari o accessori che consentono l'impiego duraturo dell'immobile e che rientrano nei “gravi difetti”, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, l'impianto elettrico, la canna fumaria (cfr. Cass. n. 11740/03), il diretto collegamento degli scarichi delle acque bianche e delle condotte pluviali nella rete fognaria (Cass. nn. 3339/90, 3752/07). Nel caso di specie, le doglianze degli attori si rivolgono da un lato al muro di contenimento e dall'altro all'impianto elettrico, entrambi oggetto di accertamento tecnico d'ufficio espletato nell'ambito del procedimento NRG 3920/2020. Muovendo dalle doglianze relative all'impianto elettrico, queste hanno trovato conferma in sede di atp. pagina 4 di 11 In proposito, il CTU dopo una descrizione degli impianti, secondo cui “Gli impianti elettrici del complesso immobiliare sito in Piazza Bernini n.1 risultano suddivisi in: - impianto per utenze condominiali (servizi ed aree comuni), alimentato da fornitura elettrica in bassa tensione monofase 230V; - impianti per singoli appartamenti alimentati singolarmente da forniture elettriche in bassa tensione monofase 230V; Tutti gli impianti originano da due punti di distribuzione principale, ubicati in appositi vani realizzati in corrispondenza del confine della proprietà affacciantesi su Piazza Bernini, all'interno dei quali sono alloggiati i contatori di fornitura di energia elettrica, i quadri elettrici condominiali e i dispositivi generali di protezione delle utenze private. L'impianto elettrico condominiale risulta principalmente asservito all'autorimessa interrata (illuminazione e pompe di sollevamento), illuminazione e servizi comuni. Dall'impianto condominiale risultano inoltre alimentati i relè per il sezionamento automatico dell'alimentazione elettrica dei singoli box dell'autorimessa, in caso di azionamento del pulsante di emergenza”, rileva che “Permangono alcune delle difformità lamentate dai ricorrenti, e/o rilevate durante lo svolgimento delle operazioni peritali: - assenza di targhe identificatici e di idonea etichettatura per l'identificazione dei circuiti afferenti, per i quadri di fornitura appartamenti e i quadri elettrici di distribuzione interni alle singole uu.ii.; - mancanza di sigillatura tagliafiamma per tutti gli attraversamenti, realizzati con condutture prive di tubi protettivi, delle pareti di compartimentazione dei box auto dell'autorimessa; esecuzione di cablaggi non conformi, limitatamente ad alcune porzioni di impianti interni alle singole abitazioni, di ridotta estensio di sezionamento delle porzioni di impianto rel di cui alla dichiarazione di conformità impresa (allegato doc.12 alla CP_10 comparsa di costituzione risultano di taglia inferiore (10 A anziché 25A qu Controparte_1 documentazione proge di cui agli allegati doc.
9-10 alla comparsa di costituzione Controparte_1
(progetto del Per. Ind. i medesimi relè risultano inoltre installati in involucri di contenimento Persona_1
l'adeguato grado di pr tivamente prescritto.” Il ctu, inoltre, ha provveduto come da incarico, alla quantificazione dei costi per l'esecuzione degli interventi dei difetti riscontrati, rifacendosi ai corrispondenti prezzi unitari
[...] ore nell'anno di redazione della perizia e concludendo nel senso per Controparte_11 terventi necessari per l'eliminazione dei difetti e/o l'adeguamento alle regole dell'arte e alle normative tecniche di riferimento risulta pari a € 1.867,42. Tali conclusioni in quanto frutto di un accertamento logico e motivato vengono fatte proprie in questa sede, con la conseguenza che la convenuta va condannata al pagamento della predetta somma per i danni all'impianto elettrico. Se questo è vero, altrettanto vero è che il ctu precisava che sull'impianto erano stati eseguiti nel corso di Dicembre 2020 alcuni interventi tali da superare alcune delle criticità denunziate dagli attori nel ricorso e specificate in perizia. Nella ctu depositata infatti si legge “L'impianto elettrico relativo alle parti comuni è stato oggetto di sostanziali modifiche, intervenute successivamente alla data di presentazione del ricorso e dell'allegata perizia tecnica di impianto (doc.4 – di seguito indicata come “perizia tecnica ricorrenti”): nel mese di dicembre 2020 sono stati eseguiti il progetto esecutivo di adeguamento, con il rilascio, al termine dei lavori, della dichiarazione di conformità da parte dell'impresa esecutrice. L'intervento, come riportato espressamente all'interno della relazione di progetto, ha riguardato gli interventi necessari per l'adeguamento normativo di alcune delle non conformità evidenziate all'interno della perizia tecnica ricorrenti. Con l'avvenuta esecuzione dei lavori suddetti risultano in particolare superate le difformità: - 5.2 (Interruttore generale condominiale); - 5.3 (Quadro generale condominiale interno); - 5.4 (Quadro generale condominiale perimetrale sx); - 5.5 (Quadro generale condominiale perimetrale dx); - 5.7 (Difformità varie, relativamente ai punti riguardanti: il pulsante di emergenza e l'illuminazione di sicurezza del parcheggio); di cui al cap.5 della perizia tecnica ricorrenti”. Se, dunque, detti danni non vanno inclusi negli importi risarcibili proprio perchè superati è altrettanto vero che fondano la richiesta della penale formulata dagli attori. Infatti, con scrittura del 16/01/2019 prodotta dall'attore sub doc. 4 l'immobiliare si impegnava ad eseguire entro il 15.03.2019 interventi sull'impianto elettrico, obbligandosi in mancanza al versamento di una penale di 50,00 euro al giorno fino all'effettiva conclusione dei lavori. Sul punto non appare adeguatamente provato quanto eccepito dalla convenuta secondo cui la tempestiva esecuzione dei predetti lavori risulterebbe provata dalla mail del 8.4.2019 (doc. n. 5), laddove si legge
“Buonasera US , in merito al lavoro svolto presso il box , siamo in attesa delle dichiarazioni di conformità dello stesso. pagina 5 di 11 Un condomino mi ha detto che a causa di una pallonata è saltato l'impianto al box: puoi metterti in contatto con loro per ripristinare?” e che i lavori all'impianto sarebbero stati affidati dai condomini ad altra impresa che sarebbe intervenuta in data antecedente al deposito del ricorso per ATP. Infatti, la predetta mail, in assenza di ulteriori elementi volti a confermare la circostanza, appare evidentemente laconica e inidonea a fornire prova certa e tranquillizzante in ordine al tempestivo adempimento dei lavori sull'impianto elettrico. dichiarazione prodotta a firma di tale Ing. del 31.05.2019 di aver ritirato dal Geom. Per_2 la certificazione di conformità su manda ndomini difetta della prova dell'effettiva CP_1
a di tale mandato. Infatti, l'eccezione di parte attrice secondo cui non avrebbe mai ricevuto mandato o rivestito la Per_2 qualifica di amministratore di condominio e ch non sarebbe stato in grado di operare in nome e per conto dei condomini non è stata superata dalla convenuta che non ha formulato istanze istruttorie tese superarla o a confermare i fatti della dichiarazione (consegna del certificato di conformità). Inoltre, la circostanza per cui le modifiche all'impia arebbero state determinate da interventi effettuati da altra impresa incaricata direttamente dal neppure può dirsi provata e ciò per due Parte_12 ordini di ragioni. Da un lato, la fattura sub do.c 7 di Energy intestata direttamente al condominio reca in descrizione interventi per la maggior parte sull'impianto idraulico e non elettrico;
dall'altro, non vi è prova che quelli descritti in fattura corrisponderebbero proprio a quelli volti al superamento dei vizi denunziati in giudizio. ante evidenza di di segno contrario e, dunque, la circostanza per cui sia stata proprio la (e non latra impresa) ad intervenire si rinviene nel verbale del 6.4.2022 delle operazioni Controparte_1 odotto sub doc. 17 dagli attori ) in cui su legge che “è stato accertato che l'impianto elettrico condominiale, con particolare rif esse interrate e al quadro elettrico generali, è stato oggetto di modifiche nel corso dell'ultimo anno […] L fornirà tutta la documentazione (elaborati di progetto, dichiarazioni di Controparte_1 conformità, ecc…) necessaria per azione delle opere/modifiche” e ancora più chiaramente “come risulta dalla documentazione tecnica fornita dalla parte resistente nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali, nel mese di dice 202 il progetto esecutivo di adeguamento dell'impianto elettrico delle utenze condominiali, a firma del Ind. e le oper lascio, al termine dei lavori, della dichiarazione di CP_ CP_13 conf à da esecutrice Controparte_14
La circostanza, dunque, dell'ultima ri non appare adeguatamente provata con la conseguenza che la convenuta va condannata al pagamento della penale e, dunque, al versamento di 50,00 euro giorno dal 15.03.2019 al 3.11.2020 in favore dei singoli condomini come espressamente pattuito nella dichiarazione delle Immobliare C.S.. Accertata, dunque, la fondatezza della domanda rispetto alle doglianze relative all'impianto elettrico occorre procedere alla disamina di quelle relative al muro di contenimento. A tal proposito nella perizia depositata in sede di ATP si legge che il muro non è stato costruito secondo la regola dell'arte quanto alla impermeabilizzazione della faccia esterna contro terra così come la superficie interna del muro e dei res a. Il Ctu , infatti, scrive “sulla faccia esterna a contatto col terreno di riempimento del muro in c.a. non è stata Per_3 realizz ce impermeabilizzazione ma vi è solo un foglio protettivo dagli urti del materiale di riporto;
in basso si è trovata una minima quantità di materiale di drenaggio (non prevista in progetto ma realizzata in corso d'opera secondo quanto dichiarato dal CTP dell'Impresa) ed un tubo microforato di raccolta e smaltimento delle acque di drenaggio;
ci sono anche spezzoni delle staffe di collegamento e distanziamento del montaggio delle casserature che appaiono sporgenti e non tagliati a filo e stuccati e quindi possibili fonti di penetrazione dell'umidità. Pertanto la faccia esterna del muro non è impermeabilizzata ma direttamente esposta e non protetta dalla spinta del terreno “con il suo contenuto di acqua ed anche dalle infiltrazioni provenienti dalla superficie del piano di campagna sottoposta, come letto nella relazione geologico geotecnica allegata al progetto, a ristagni d'acqua ed anche ai getti puntuali localizzati provenienti dagli scarichi dei resedi privati”; che
“Quanto alla faccia interna del muro, i distacchi del copriferro, la corrosione delle armature ed il minimo spessore del copriferro stesso, sono problematiche determinate dall'effetto congiunto delle infiltrazioni di acqua attraverso lo spessore del muro ed anche dalla non corretta realizzazione del muro stesso per l'evidente imperfezione, probabilmente per un difetto di verticalità, di pagina 6 di 11 posizionamento e/o montaggio (e non di progettazione) elle armature sullo spessore del muro;
(...)la struttura non è adeguatamente protetta da un lato dalle infiltrazioni di acqua ma anche che l'insufficiente copriferro di talune parti ha innescato una debolezza della struttura muraria che potrebbe a lungo andare anche compromettere la tenuta strutturale del muro con diminuzione anche della resistenza alle sollecitazioni di progetto.” e che “Anche la inadeguata protezione delle superfici dei resedi a terrazza ha, oltre a compromettere per le infiltrazioni la tenuta statica del solaio a lungo termine, interessato anche la capacità di tenuta alle sollecitazioni del muro di contenimento in c.a.” Il ctu, inoltre, rilevava che “in taluni punti del muro,specificamente laddove c'è il collegamento tra setto murario principale ed il setto ancora in c.a. della scaletta di accesso pedonale al seminterrato, si ha una cesura tra le estremità adiacenti dei setti che appaiono del tutto disconnessi tra di loro e consentono quindi il passaggio diretto e copioso delle acque retrostanti il muro, quasi come fontanelle. Ancora questa opera di distacco tra i due setti por tanti del muro, pur strutturalmente corretta, non è stata realizzata a regola d'arte in quanto occorreva proteggere il giunto applicando un collegamento cedevole strutturalmente ma capace di impedire il passaggio dell'acqua (ad esempio con pannelli di polistirolo a tutto spessore). Orbene, stante la pluralità di tecnici coinvolti, il consulente ha anche precisato i soggetti cui imputare i vizi riscontrati . Infatti, a pag. 16 della ctu depositata in sede di ATP il consulente nominato precisa che “per l'impermeabilizzazione esterna del muro di contenimento in c.a. non sono stati eseguiti secondo la regola dell'arte ma non coinvolgono la responsabilità del direttore dei lavori strutturali ma nel caso riguardano la responsabilità del progettista e direttore lavori architettonico (non è stata prevista la i e della faccia esterna del muro, nè il drenaggio alla base) ed, in mancanza, ricadono sul Committente analogamente per la impermeabilizzazione dei Controparte_1 resedi a terrazza le responsabilità per l'opera non eseguit petono in larga misura alla Committenza (non essendo presente in causa la Impresa esecutrice delle opere di impermeabilizzazione) ed in misura minima (approssimativamente il 10% per non aver, presumibilmente, eseguito le pavimentazioni a regola d'arte anzitutto controllando accuratamente e verificando e, nel caso, ripristinando a perfetta tenuta la resistente impermeabilizzazione sul rustico); per quanto riguarda invece le problematiche riscontrate sulla faccia interna del muro di contenimento in c.a. la responsabilità dei d'arte sono da assegnare praticamente per intero alla Impresa esecutrice delle opere strutturali in quanto trattasi di errori di posizionamento delle armature e/o dei casseri e quindi imputabili al Controparte_5 mpresa, se presente, o direttamente all'impresa esecutrice visto il montaggio non corretto e non a regola d'arte delle casserature e delle armature in acciaio (gabbie non verticali con distanziamento probabilmente diverso sui due lati dai casseri che determina in talune zone una significativa diminuzione del copriferro sulla faccia interna del muro) ed in minima parte al Direttore dei Lavori delle strutture, comunque responsabile per definizione ma impossibilitato, nel particolare caso, a verificare e controllare, durante le visite al cantiere, in ogni punto e sopratutto nella parte bassa del muro alto 2,50”. Il Ctu, inoltre, ha anche individuato le rispettive quote di responsabilità per i vizi riscontrati così distinguendo.
-Per la parte delle problematiche relative alla imper a faccia esterna controterra del muro ed opere connesse la responsabilità ricade al 100% sul Committente con facoltà di rivalersi, eventualmente, sul progettista Controparte_1 architettonico per l'errore progettuale e sul direttore nico per non aver verificato ed eventualmente corretto l'errore al momento della esecuzione dei lavori architettonici (figure professionali non presenti in causa); - Per la parte relativa alle problematiche riscontrate circa la impermeabilizzazione dei resedi a terrazz la responsabilità sono da assegnarsi per le considerazioni già esposte per l'85% ancora alla Committente con Controparte_1 facoltà di rivalersi sulla Impresa (ditta non presente in causa) che ha materialmente eseguito le imperm r il 15% ai singoli privati condomini proprietari dei resedi pavimentati.
-Per quanto riguarda invece la riparazione e rinforzo della faccia interna del muro di co pre per le considerazioni su esposte, le responsabilità sono da assegnarsi per il 95% alla Controparte_15 in quanto esecutrice della struttura del muro ed una percentuale, seppur minima, pari al
[... CP_4 unque incaricato e titolare della Direzione Lavori Strutturali, direzione che si è detto essere, nella ie del muro, molto difficile da esercitare da un tecnico esterno all'impresa nelle sue visite al cantiere. Orbene, quanto alla possibilità dell'odierna convenuta di rivalersi sui soggetti dalla medesima chiamati in causa si osserva quanto segue. pagina 7 di 11 La terza chiamata ha dimostrato documentalmente come, all'esito anche di una Controparte_5 lunga vicenda gi quale veniva anche espletata ctu che accertava le opere effettivamente eseguite e per cui è causa e le difformità riscontrate, sia pervenuta in data 07/10/2022 (all.8)con la cs ad un accordo transattivo definendo le proprie posizioni di dare CP_1
e avere in relazione s alune opere (ivi comprese quelle di impermeabilizzazione) che alla violazione del termine essenziale con riferimento al contratto di appalto stipulato nel 2007 relativo alla costruzione del Condominio per cui è causa. documentazione prodotta, oltre che dalla stessa ctu dell ing, Castelli, si ricava che CP_5 lavorò fino al 2009, subentrando nel 2010 altra impresa per l'esecuzione dei lavori.
[...] scende che stante l'accordo transattivo che richiama espressamente la gli accertamenti svolti, l'odierna convenuta nulla altro potrà pretendere dalla in Controparte_5 relazione ai vizi relativi alle opere da queste eseguite sul Condominio per cui è za che la domanda nei suoi confronti deve essere rigettata. Parimenti, rigettata deve essere la domanda di manleva esperita nei confronti dell'Ing. CP_4
Infatti, le conclusioni della ctu sopra riportate nella parte in cui addebitano al predett re un profilo di responsabilità nella misura del 5% in relazione ai vizi della parte interna del muro devono essere lette in combinato disposto con la parte esplicativa della perizia. In queste infatti si legge “la responsabilità dei lavori no a assegnare praticamente per intero alla impresa esecutrice delle opere strutturali impresa in quanto trattasi di errori di Controparte_5 posizionamento delle armature e/o dei casseri e quindi ntiere dell'impresa se presente o direttamente all'impresa esecutrice visto il montaggio non corretto e non a regola d'arte delle casserature e delle armature in acciaio (gabbie non verticali con distanziamento probabilmente diverso sui due lati dai casseri che determina in talune zone una significativa diminuzione del copriferro sulla faccia interna del muro) ed in minima parte al Direttore dei Lavori delle strutture, comunque responsabile per definizione ma impossibilitato, nel particolare caso, a verificare e controllare, durante le visite al cantiere, in ogni punto e soprattutto nella parte bassa del muro alto 2,50 mt con casseri montati e introspezione certamente molto difficile tra l'altro in un muro di lunghezza decine di metri.” Dunque, all'esito di una attenta lettura delle motiva a perizia, deriva che in concreto non era esigibile un comportamento diverso da parte dell'Ing. che nel caso di specie non avrebbe potuto CP_4 materialmente verificare il posizionamento delle arm ei cassieri tenuto conto della lunghezza e dell'altezza del muro. Quindi, stante l'assenza di responsabilità per i danni lamentati dagli attori in capo all' ing. CP_4 direttore dei lavori per le opere per cui è causa, e chiamato in giudizio dalla convenuta CP_1 domanda di manleva nei suoi confronti deve essere rigettata e, conseguen , è da rit ita quella da lui esperita nei confronti della propria compagnia assicurativa al pari delle domande e CP_6 delle eccezioni formulate da quest'ultima, pure costituitasi in g la domanda esperita dalla convenuta nei confronti del Geom. Controparte_1 nella sua qualità di progettista architetto rogettuale e per non aver Controparte_9 ttore dei lavori ed eventualmente corretto l'errore al momento della esecuzione dei lavori archiettonici. Ebbene, la convenuta fonda la predetta responsabilità del Geometra sugli esiti della ctu esperita nel procedimento di ATP 3920/2 a in atti dagli attori che, come sopra riportato, ha accertato una responsabilità del Geom. quale direttore architettonico in relazione ai vizi dell' CP_1 imperbeabilizzazione. Rispetto a detta produzione di parte, il terzo chiamato ne ha eccepito l'inopponibilità stante la CP_1 mancata partecipazione al giudizio ante- causam. Invero, se è principio acquisito quello per cui non ha valore di prova e dunque non è opponibile la consulenza tecnica redatta in altro procedimento nei confronti del soggetto che non vi abbia preso parte, altrettanto vero è che la medesima non è affatto priva di valore probatorio, degradando da prova ad argomento di prova.
pagina 8 di 11 Come infatti chiarito, anche di recente dalla Cassazione, in tali casi resta ferma nell'ambito del giudizio civile, la possibilità per il giudice di merito di valutare prudentemente, ma esclusivamente quali prove atipiche e, quindi, con il limitato valore probatorio riconoscibile a tali elementi istruttori, anche gli accertamenti svolti in altri processi, tra le stesse o altre parti. Se, dunque, gli esiti della ctu espletata in altro giudizio non sono direttamente opponibili alla parte che non vi ha partecipato, altrettanto vero è che il giudice può utilizzare la medesima perizia ai fini della formazione del suo convincimento in presenza di altri elementi probatori, siano essi documentali e/o testimoniali. Ebbene, nel caso di specie, ato onere del convenuto- che ha invocato proprio sulla base della ctu la responsabilità del terzo fornire ulteriori el onei a corroborare le conclusioni cui è CP_1 pervenuto il consulente ris ondotta del Geom e, dunque, a concorrere alla formazione CP_1 del convincimento della responsabilità di quest'ultimo. Tanto non è stato fatto, con la za che in assenza di ulterio tori, stante l'inopponibilità della Ctu al Geom. la domanda di rivalsa della deve essere CP_1 Controparte_1 rigettata in quanto non adeguatamen nel presente giudizio. Ne discende l'assorbim della domanda di manleva esperita dal Geom. nei confronti della sua CP_1 compagnia assicurativa e delle domande ed eccezioni da quest'ultima s proposte. Pt_2
Passando, quindi, alla q ificazione dei danni corrispondente ai costi necessari per la riparazione, occorre rifarsi a quelli indicati dal consulente di ufficio e prospettati sub ipotesi c.d. A, con cui si prevede di impermeabilizzare adeguatamente la facciata esterna del muro in c.a. controterra, di risanare la faccia interna del muro medesimo con sicuro miglioramento del copriferro applicando una lastra aggiuntiva di betoncino o similare e di rifare adeguatamente la impermeabilizzazione dei resede a terrazza soprastanti il percorso di accesso ai garages seminterrati. La soluzione riparatoria prospettata dallo stesso CTU sub. B non è invece suscettibile di essere presa in considerazione per le motivazioni addotte dallo stesso consulente che non la reputa una valida alternativa. Infatti a pag. 12 della perizia d'ufficio si legge “ allo scrivente questa soluzione appare non sufficiente come impostazione e sopratutto non in grado di fornire le opportune garanzie di soluzione duratura nel tempo oltre il momento contingente in quanto si riparano i difetti attuali ripristinando lo stato iniziale ma permangono i vizi che condizionano il perfetto funzionamento in ogni senso del muro;
quindi è da ritenersi di dover scegliere con sicurezza la soluzione dei lavori denominata Ipotesi A seppur certamente più costosa e realizzabile in tempi più lunghi”. Detti costi per come quantificati dai CTU per riparare i difetti riscontrati e per portare la costruzione alla regola dell'arte risultano pari a € 1.867,42 oltre accessori di legge per quanto riguarda l'impianto elettrico e a
€ 165.870,00 oltre accessori di legge per quanto riguarda la problematica relativa alle infiltrazioni. Da quest'ultimo importo tuttavia deve essere scomputato il 15% delle spese per la reimpermeabilizzazione delle terrazze pari a a euro 5633,25 (calcolato sul totale spese 37555,00pag. 13 ctu )tenuto conto della responsabilità che all'esito dell'accertamento residua in capo ai condomini. Dunque, la convenuta va condannata al pagamento di euro 160.236,75 a titolo di risarcimento per i danni causati dalle infiltrazioni per le opere non eseguite a regola d'arte. Detto importo deve, poi essere ripartito tra gli attori-condomini in ragione delle rispettive quote millesimali per come riportate nelle Tabelle millesimali allegate all'atto di citazione sub doc. 8 e non contestate. Dunque, vanno riconosciute a t ento danni all'impianto ut somme: € 6766,23 – in favore di 5 i e Parte_9 Parte_3 Parte_4 in solido tr e i Parte_13 Parte_8
e o Parte_5 Parte_14 [...]
s 859,5 – in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_10 Parte_11 lo A detti importi deve aggiungersi l'IVA se dovuta come per legge oltre rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla domanda al saldo (Cassazione civile , sez. II , 11/11/2022 , n. 33369 Il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali per cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche l'IV, pur se la riparazione non è ancora avvenuta, a
pagina 9 di 11 meno che il danneggiato, in ragione dell'attività svolta, non abbia diritto alla detrazione o rimborso dell'IV versata per tale riparazione.) La convenuta va altresì condannata al pagamento dell'importo dovuto a titolo di penale pari a 50,00 euro al giorno per la mancata esecuzione dei lavori nel termine pattuito di marzo 2019 fino al gi mini Parte_5
e in soli Parte_10 Parte_9 Parte_3 Parte_7 Parte_1
t eventivo, seguono la soccombenza e si liquidano com uto conto dei parametri di cui al dm 147/2022 e vanno poste a carico della convenuta sia nei confronti di parte attrice che dei terzi da essa Controparte_1 evocati in giudizio. La convenuta va condannata altresì al pagamento delle spese di CCTTPPsostenute dagli attori che risultano documentate per 8450,00 euro (DOCC. 9,10,11, 12 e 13) A tal proposito si precisa che l'ulteriore documentazione prodotta dagli attori non risulta visualizzabile, verosimilmente perchè prodotta in formato non compatibile con pct e dunque non suscettibile di valutazione ai fini della quantificazione delle ulteriori spese. invece compensate le sp ssuale tra il terzo chiamato e CP_16 assicurazione e tra il terzo e CP_6 CP_1 Controparte_2
Il Tribunale di PISA, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: ACCOGLIE per quanto di ragione la do CONDANNA per l'effetto la convenuta a tit o Controparte_1 mento di: € 6766,23 in fav e Parte_9 Parte_3 in solid 8, e i Parte_4 Parte_13 Parte_8
e Parte_5 Parte_14 [...]
e a in favore di e Parte_1 Parte_2 Parte_10 Parte_11 lo A come per legge e rivalutazione moneta i l a al saldo;
CONDANNA la ei e Parte_5 Parte_10 Parte_9 Parte_3 Parte_7
Parte_1 onvenuta al pagamento in favore degli Controparte_1 attori delle spese di lite del proc 2,00 per compensi oltre 15% rimb. Frf. IVA e cpa come per le CONDANNA la convenuta al pagamento in favore degli Controparte_1 attori delle spese di lite del pre 1.154,50 per compensi oltre 15% rimb. Frf. IVA e cpa come per legge e in € 78 PONE definitivamente a carico della convenuta le spese delle Controparte_1
CTU espletate in sede di atp;
CONDANNA la convenuta al pagamento in favore degli attori RIGETTA le domande di ma Controparte_1
o Controparte_5 [...]
e CP_4 Controparte_9 al pag r Controparte_1
Ing. e Controparte_5 CP_4 CP_9
7.052,
[...] forf. IVA e Cpa come per legge;
a domanda di garanzia del Geom. nei confronti di CP_1 [...]
Controparte_2
pagina 10 di 11 Controparte_6
Controparte_6
Controparte_2
Pisa, 5.10.2025
manda di garanzia dell'ing. nei confronti di CP_16 [...]
pese di lite nel rapporto processuale tra e CP_16 [...]
pese di lite nel rapporto processuale tra il Geom. e CP_1 [...]
Il Giudice Dott.ssa Iolanda Golia
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