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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/11/2024, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 15 novembre 2024) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.175/2023 R.G. lavoro.
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Romoli e dall'Avv. Alba Passaro ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via P.S
Mancini n.118, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, ( ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te pro tempore,
RESISTENTE
CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha chiesto la condanna dell' resistente CP_1 alla corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati da aprile a CP_ novembre 2022. va dichiarato contumace (notifica dello 04.04.2024).
Nelle more del giudizio, parte ricorrente riferisce l'avvenuto pagamento, in data
01.04.2023, della somma rivendicata.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile in tale parte per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cass. Ordinanza n.22906/2024).
Va invece rigettata la domanda nella parte in cui riferita al risarcimento dnani, perché non vi è allegazione alcuna del danno che si vorrebbe essere derivato dal tardivo adempimento.
1 Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr.175/2023 R.G. Lavoro, e proposta da nei confronti di Parte_1
CP_
ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso nella parte di cui alla motivazione che precede;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 20 novembre 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 15 novembre 2024) ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.175/2023 R.G. lavoro.
TRA
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Romoli e dall'Avv. Alba Passaro ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via P.S
Mancini n.118, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, ( ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te pro tempore,
RESISTENTE
CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha chiesto la condanna dell' resistente CP_1 alla corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati da aprile a CP_ novembre 2022. va dichiarato contumace (notifica dello 04.04.2024).
Nelle more del giudizio, parte ricorrente riferisce l'avvenuto pagamento, in data
01.04.2023, della somma rivendicata.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile in tale parte per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cass. Ordinanza n.22906/2024).
Va invece rigettata la domanda nella parte in cui riferita al risarcimento dnani, perché non vi è allegazione alcuna del danno che si vorrebbe essere derivato dal tardivo adempimento.
1 Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr.175/2023 R.G. Lavoro, e proposta da nei confronti di Parte_1
CP_
ogni contraria istanza, eccezioni e deduzioni respinta così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso nella parte di cui alla motivazione che precede;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 20 novembre 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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