Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2004/2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Mulè (con indirizzo di pec
. .it) Email_1 Email_2
appellante
CONTRO
C.F./P.I. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Donatella Gennari (con indirizzo di pec , Girolamo D'Alleo (con indirizzo Email_3 di pec e Andrea D'Alleo (con indirizzo di pec Email_4
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parte appellata
Conclusioni per l'appellante:
“PIACCIA ALLA CORTE DI APPELLO
In accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza
impugnata,
- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
Ritenere e dichiarare cessato il contratto in virtù del quale si pretende la somma di € 422,53 a decorrere dal 10/08/2008 e, quindi assolutamente non dovute le somme pretese.
- Ritenere e dichiarare che tale illecito comportamento ha violato il disposto di cui all'art. 2043 c.c. nonché gli artt.11.e 35 della legge 675/1996 e, conseguentemente condannare la convenuta , in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro-tempore con sede a Roma in viale Regina Margherita
n. 125 al pagamento di una somma da valutare in via equitativa a titolo risarcimento danni s maggiore che risulterà nel corso del giudizio, oltre interessi legali, In misura non superiore ad € 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione, il tutto entro la competenza di valore del giudice adito.
Con vittoria di spese e compensi per il doppio grado del giudizio”.
Conclusioni per l'appellata:
“Voglia la Corte d'Appello di Palermo
Rigettare i motivi d'appello proposti, in quanto infondati in fatto ed in diritto e, comunque, gravemente privi di riscontro probatorio.
- Alla luce del grave difetto probatorio che inficia evidentemente l'appello proposto, condannare controparte ex art. 96, alternativamente primo o terzo comma c.p.c. al pagamento di una della somma che la Corte riterrà di giustizia.
- Con vittoria di spese e compensi relativi al presente grado di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con “atto di citazione per riassunzione in rinnovazione”
[...]
, in qualità di erede della defunta madre evocava Parte_1 Per_1
dinanzi al Tribunale di Agrigento esponendo: che la predetta Controparte_1
titolare di un contatore del gas sito a Racalmuto in Viale Tukory n. 12 Per_1
con n. , aveva lasciato, in data 10.8.2008, la citata residenza P.IVA_2 3
richiedendo telefonicamente a la disdetta del relativo contratto;
che CP_1
tuttavia nessuna disdetta veniva effettuata dalla società, la quale aveva continuato ad inviare a le bollette di fatturazione del gas consumato, però, dai Per_1
nuovi inquilini;
che quindi aveva provveduto a richiedere a mezzo Per_1
fax, in data 10.8.2010, il sigillo o la rimozione del contatore e che la controparte, invece di dar seguito alla richiesta, aveva continuato a inviare le bollette richiedendo in data 5.12.2010 il pagamento della somma di €. 183,49 nonché il pagamento delle precedenti bollette del 16.11.2009 e del 15.2.2010, pari ad €.
239,04, il tutto per complessivi €. 422,53; che nulla era dovuto, stante la regolare disdetta;
che pertanto aveva convenuto la società e che il Per_1 CP_1
giudizio (proc. n. 50044/2011 R.G.) così instaurato dinanzi al Tribunale di
Agrigento – Sez. dist. di Canicattì veniva dichiarato interrotto all'udienza del
30.10.2019, per intervenuto decesso dell'attrice. Affermava, dunque, di volere riassumere il predetto procedimento e domandava, in conclusione: dichiararsi cessato dal 10.8.2008 il contratto in virtù del quale l'avversaria pretende la somma di €. 422,53 e, dunque, assolutamente non dovute le somme pretese;
dichiararsi, inoltre, illecito il comportamento di per violazione dell'art. 2043 c.c. CP_1
e degli artt. 11 e 35 l. 675/1996 con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in via equitativa in misura non superiore ad €. 3.000,00.
Si costituiva la quale sosteneva che, al di là dell'errata CP_1
indicazione del C.F., mai aveva chiamato la società per la cessazione Per_1
della fornitura, avendo la predetta soltanto in data 10.8.2010 richiesto la piombatura e rimozione del contatore ivi indicando di avere lasciato l'immobile il
10.8.2008; contestava inoltre la richiesta risarcitoria, non avendo la controparte definito l'azione assunta illecita;
escludeva poi la propria legittimazione passiva relativamente alle doglianze sul pagamento della somma dovuta per il consumo che la controparte avrebbe dovuto richiedere alla nuova inquilina. Domandava, in conclusione, la declaratoria di incompetenza del Tribunale adito, trattandosi di 4
causa di valore rientrante nella competenza del Giudice di Pace e, in subordine, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva con reiezione, nel merito, di ogni avversaria domanda.
La causa, istruita in via documentale, veniva decisa con la sentenza n.
882/2022 con cui l'adito Tribunale, ritenendo non provato quanto asserito dalla parte attrice ed osservando inoltre che l'utente, se avesse comunicato la volontà di recedere nei modi e termini previsti dal contratto, avrebbe evitato la correlativa fatturazione, comunque non contestata nel quantum, reputava legittima la pretesa creditoria di parte convenuta, avendo lo stesso attore confermato la fruizione del gas da parte degli inquilini subentrati;
indi, esclusa anche la ricorrenza di qualunque danno per trattamento illecito di dati personali, respingeva le domande avanzate dal ricorrente condannandolo alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta.
2. Ha interposto gravame . Parte_1
Ricostituito il contraddittorio, l'appellata ha contestato le avversarie deduzioni e ha domandato il rigetto dell'impugnativa.
Alla scadenza del perentorio termine del giorno 17.1.2025, assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è stata posta in decisione con assegnazione di termini ridotti di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
* * *
3. L'impugnante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto non fondata la domanda risarcitoria;
assume che nel caso in esame la controparte ha utilizzato il codice fiscale della dante causa per stipulare il contratto di fornitura con un altro soggetto così violando la normativa in tema di tutela del trattamento dei dati personali;
aggiunge che è rimasta altresì inadempiente CP_1
rispetto alla disdetta avanzata, non avendo provveduto a suggellare il contatore e 5
richiedendo la somma di €. 422,53 per consumi mai effettuati da Per_1
Rileva poi di avere documentato con il fax del 10.8.2010 la richiesta di rimozione o piombatura dell'utenza gas ivi dichiarando di non abitare più l'immobile dal
10.8.2008 e osserva che la società convenuta, nel corso del giudizio presupposto
(proc. n. 50044/2011 RG), aveva dichiarato di volere restituire l'illegittimo periodo di fatturazione settembre 2008-luglio 2010; ribadisce la violazione del d.lgs. 196/2003, per avere la controparte gestito i dati di senza la Per_1
volontà della stessa;
osserva che il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto delle libertà e diritti fondamentali e ritiene quantificabili in via equitativa i danni da egli all'uopo richiesti. Impugna la decisione anche nella parte in cui ha condannato il medesimo appellante alla refusione delle spese processuali in favore della controparte.
4. Il gravame va accolto nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
4.1. Deve essere confermata la reiezione della domanda risarcitoria del tutto genericamente avanzata dalla parte attrice in relazione alla presunta violazione della disciplina in tema di trattamento dei dati personali.
Pur avendo la convenuta fatto riferimento nei relativi scritti difensivi ad una
“errata indicazione del c.f.” (v. a pag. 3 della comparsa responsiva depositata da nel pregresso grado in data 20.5.2020 e 10.6.2020), manca CP_1
comunque nelle allegazioni del richiedente, a fronte peraltro di una incerta ricostruzione della stessa condotta presuntivamente illegittima in base alla richiamata disciplina (v. anche il generico contenuto dell'atto di citazione riferibile a nel fascicolo di parte appellante), qualunque specifica Per_1
indicazione in ordine ai danni che dall'assunto illecito trattamento dei dati sarebbero derivati.
L'attore sembra collegare il diritto al risarcimento agli obiettivi di tutela posti dalla normativa in tema di trattamento dei dati personali, con il riferimento 6
anche al diritto alla riservatezza e all'identità personale;
tuttavia, il pregiudizio di cui l'istante richiede la quantificazione in via equitativa non può identificarsi con la stessa assunta lesione.
Invero, anche con riferimento all'illegittimo trattamento di dati sensibili ex art. 4 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 193, configurabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., la Suprema Corte ha chiarito che esso non determina un'automatica risarcibilità del danno, poiché il pregiudizio deve essere provato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l'entità e la difficoltà di assolvere l'onere probatorio, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno-evento, senza che rilevi in senso contrario il suo eventuale inquadramento quale pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti (cfr. Cass.
15240/2014).
In altri termini, la lesione del diritto all'identità personale e alla riservatezza non è un danno in re ipsa, identificandosi il pregiudizio risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la relativa sussistenza deve essere oggetto di allegazione e prova che, nel caso in esame, sono del tutto assenti.
4.2. Differenti considerazioni devono svolgersi con riferimento alla domanda reiterata dall'appellante onde ottenere la declaratoria di non debenza delle somme richieste dall'avversaria.
Si tratta del complessivo importo di €. 422,53 di cui alla fattura n.
2110049473 del 27.4.2010, pari ad € 183,49 per il bimestre febbraio-marzo 2010, la quale richiama anche le ulteriori “bollette non regolate” con scadenza, rispettivamente, al 7.12.2009 per € 35,09 e all'8.3.2010 per €. 203,95 (v. nel fascicolo dell'appellante), che l'impugnante ritiene illegittimamente richiesto da essendo rimasta la controparte inadempiente rispetto alla disdetta CP_1
avanzata da Per_1
Premesso che la citata riferita condotta della fornitrice, inerente allo 7
svolgimento del rapporto negoziale, andrebbe tenuta distinta dall'illecito ulteriormente prospettato dall'attore in connessione con la disciplina sul trattamento dei dati personali, va comunque osservato che la debenza delle suddette somme – ed in disparte ogni considerazione sulla formale regolarità della disdetta, a fronte comunque della pacifica trasmissione del fax del 10.8.2010 con la richiesta di piombatura e/o apposizione dei sigilli sul contatore – appare in effetti esclusa dal tenore degli scritti difensivi di nel giudizio CP_1
instaurato da (cfr. la memoria di replica della società datata 9.11.2017 Per_1 già prodotta dall'odierno appellante nel pregresso grado, in all. alla relativa comparsa conclusionale), nel cui contesto la società oggi appellata “rilevando la ricorrenza nella fattispecie di un caso di omonimia” ha altresì “dichiarato di volere restituire alla Sig.ra il periodo Settembre 2008-Luglio 2010”. Parte_2
È appena il caso di osservare che per il richiamato scritto difensivo di
[...]
, introdotto dalla parte che ne aveva interesse, non si pone un problema di CP_1
tempestività/ammissibilità della relativa produzione, in quanto atto processuale del fascicolo attinente al giudizio (originariamente instaurato da e) Per_1 riassunto dall'odierno appellante in conseguenza dell'interruzione per intervenuto decesso della medesima parte (v. anche il verbale di udienza del Per_1
30.10.2019 della detta causa portante il n. 50044/2011 R.G. prodotto dall'attore e altresì richiamato nella sentenza oggi gravata).
L'importo indicato, peraltro relativo alla fornitura riferibile al nuovo inquilino (v. anche l'eccezione sul difetto di legittimazione passiva sollevata nel pregresso grado da , deve ritenersi non dovuto dall'odierno CP_1
appellante.
Ne deriva che, ed entro siffatti confini, la sentenza impugnata va riformata.
4. In ragione degli esiti complessivi del processo e, dunque, del definitivo accoglimento di una soltanto delle domande avanzate da Parte_1
, si ritengono sussistenti i presupposti, data la parziale e reciproca
[...] 8
soccombenza delle parti, per disporre la compensazione integrale tra i contraddittori delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 822/2022 resa dal Tribunale di
Agrigento in data 22.6.2022, appellata da , dichiara Parte_1 non dovuta la somma di €. 422,53 pretesa da Controparte_1
conferma la reiezione della richiesta risarcitoria avanzata dalla parte attrice;
compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte d'Appello di Palermo, il giorno 12.6.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo