Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 08/06/2022, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2022
N. 00587/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Vozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Centrale Esami Avvocato Sessione 2021-2022, Corte d'Appello Lecce, Commissione Esami Avvocato Sessione 2021-2022 presso la Corte d'Appello di Lecce, III^ Sottocommissione Esami Avvocato Sessione 2021-2022 presso la Corte d'Appello degli Abruzzi di L'Aquila, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale-OMISSIS-del 25 marzo 2022 con il quale la III^ Sottocommissione costituita presso la Corte d'Appello degli Abruzzi - L'Aquila ha valutato con esito negativo la prova orale di esame sostenuta dalla ricorrente, attribuendole un voto complessivo di 12/30, nonché della comunicazione-OMISSIS-del 6 aprile 2022 di non ammissione della ricorrente alla seconda prova orale, pubblicata sull’area personale della ricorrente del portale del Ministero della Giustizia in data 6 aprile 2022, del messaggio trasmesso alla ricorrente a mezzo mail in data 6 aprile 2022 dal Ministero della Giustizia, con il quale si comunicava alla ricorrente l’esito della prima prova orale, dell’eventuale provvedimento con la quale la III^ Sottocommissione costituita presso la Corte d’Appello degli Abruzzi - L’Aquila - ha dichiarato la ricorrente non ammessa alla seconda prova orale procedura di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, indetta con D.M. dell’11.11.2021, dell’eventuale elenco dei candidati ammessi alle seconde prove orali, nella
parte in cui non prevede la ricorrente nonché, ove necessario e per quanto di interesse, della comunicazione-OMISSIS-del 3 febbraio 2022, della comunicazione-OMISSIS-dell’11 febbraio 2022, del D.M. dell’11 gennaio 2022, con il quale è stata nominata la III^ Sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello degli Abruzzi - L’Aquila, del verbale del 2 marzo 2022 della III^ Sottocommissione, relativo all’esame delle Linee Generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, del D.M. del Ministero della Giustizia dell’11 novembre 2021 di indizione della procedura di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato per l’anno 2021, della nota della Commissione Centrale del 9 febbraio 2022, del D.M. del Ministero della Giustizia del 9 febbraio 2022, del D.M. del Ministero della Giustizia del 19 febbraio 2022, delle Linee Generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Centrale Esami Avvocato Sessione 2021-2022, della Corte d'Appello Lecce, della Commissione Esami Avvocato Sessione 2021-2022 presso la Corte d'Appello di Lecce, della III ^ Sottocommissione Esami Avvocato Sessione 2021-2022 presso la Corte d'Appello degli Abruzzi di L'Aquila;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to M. Vozza e avv.to dello Stato G. Pedone;
Considerato che vengono impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio anche atti amministrativi generali (il D.M. di indizione della procedura di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato per l’anno 2021, il D.M. di nomina della III^ Sottocommissione costituita presso la Corte d’Appello dell’Aquila, eccetera) emanati da un’Amministrazione centrale e aventi effetti su tutto il territorio nazionale si ravvisa e va dichiarata, ex artt. 13, commi 3 e 4-bis, 14 e 15 c.p.a., l’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. Puglia - Lecce in favore del T.A.R. del Lazio sede di Roma, sicchè deve essere dichiarato anche il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 15 comma 2 c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza dichiara, ex artt. 13, commi 3 e 4-bis, 14 e 15 c.p.a., l’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. Puglia - Lecce in favore del T.A.R. del Lazio sede di Roma e il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 15 comma 2 c.p.a..
Nulla sulle spese.
La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.