TRIB
Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/01/2024, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sez. Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo
Marescalco, all'esito della camera di Consiglio disposta all'udienza del 26.01.2024 ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 2723/22 R.G., promossa da
( nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
NO ( SR) c.da FA snc ed elettivamente domiciliato in Portopalo di CA AS (
SR) , via G. Cammisuli n. 34 presso lo studio dell'avv. Saverio Burgaretta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
Siracusa Corso gelone n. 90, presso la sede locale e rappresentato e difeso dell'avv. Ivano CP_1
Marcedone , giusta procura in atti;
resistente
Avente ad oggetto: Ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.10.2022, ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi CP_ all'intestato Tribunale l' di Siracusa, chiedendo dichiararsi l'illegittima della pretesa creditoria avanzata dall'Istituto avente ad oggetto le somme corrisposte indebitamente da questi a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione CAT.VO n.1303861 per un importo complessivo di euro 21.194,91 dall'anno 2012 all'anno 2022. A fondamento della sua domanda il ricorrente deduceva di aver percepito le somme dovute per maggiorazione sociale della pensione sulla base dei propri redditi regolarmente comunicati all' , CP_2 come per legge, percependo di tal guisa le somma in assoluta buona fede. Assumeva, pertanto il ricorrente l'illegittimità dell'azione di ripetizione avanzata nei suoi confronti , sussistendo una situazione idonea a generare l' affidamento del percettore sui trattamenti pensionistici percepiti in buona fede Si costitutiva CP_ in giudizio l' il quale chiedeva il rigetto del ricorso, stante l'avvenuta percezione da parte della ricorrente di quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore a quelli stabiliti dalla legge
In assenza di attività istruttoria e previo deposito di note scritte, le parti concludevano come in atti. 1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Nel caso di specie il ricorrente ha comunicato regolarmente la dichiarazione dei redditi per gli anni contestati senza alcun dolo o omissione, pertanto l'ente erogatore era nelle condizioni di provvedere subito alla sospensione dell'erogazione assistenziale. Con l'art. 15 D.L. n. 78 del 2009 conv. in L. n. 102 del 2009, si è previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della L. 30 dicembre1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' CP_1
e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia".
In forza delle disposizioni richiamate, a decorrere dall'01.01.2010 l'obbligo di comunicare direttamente CP_ all' la propria situazione reddituale non sussiste per il pensionato che abbia già regolarmente dichiarato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate. In presenza delle comunicazioni previste dalla legge, quindi, era ed è soltanto in potere dell'Ente erogatore, attivarsi per il recupero dell'eventuale indebito, provvedendo alla modifica del pagamento, entro i termini di cui all'art. 13 l. 412/1991, con un onere esclusivo da parte di questi e non addebitabile al beneficiario al quale è stata anzi data una “affidabilità” di quanto percepito ( Cassazione 20 maggio 2021 n. 13916). Stante l'imputabilità dell'errore solo ed esclusivamente all'Ente erogatore, che si è attivato per il recupero delle somme oltre 10 anni dopo dall'erogazione, non si fa luogo al recupero delle somme di cui all'art 2033 c.c. ( Cass. 10627/2021; Cass.
1451/2020; Cass. 17417/2016);
Attesa la complessità della questione giuridica trattata su cui non c'è un univoco indirizzo giurisprudenziale, si ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso avanzato da , e per l'effetto annulla il Parte_1
provvedimento impugnato emesso dall' dichiarando l'illegittimità della richiesta di CP_1 ripetizione dell'indebito.
2) Condanna l' per l'effetto, all'adozione degli atti connessi e conseguenti, compresa CP_1 la restituzione delle somme, ove già riscosse nelle more del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2 3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa 09.04.2024 Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sez. Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo
Marescalco, all'esito della camera di Consiglio disposta all'udienza del 26.01.2024 ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 2723/22 R.G., promossa da
( nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
NO ( SR) c.da FA snc ed elettivamente domiciliato in Portopalo di CA AS (
SR) , via G. Cammisuli n. 34 presso lo studio dell'avv. Saverio Burgaretta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
Siracusa Corso gelone n. 90, presso la sede locale e rappresentato e difeso dell'avv. Ivano CP_1
Marcedone , giusta procura in atti;
resistente
Avente ad oggetto: Ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.10.2022, ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi CP_ all'intestato Tribunale l' di Siracusa, chiedendo dichiararsi l'illegittima della pretesa creditoria avanzata dall'Istituto avente ad oggetto le somme corrisposte indebitamente da questi a titolo di maggiorazione sociale sulla pensione CAT.VO n.1303861 per un importo complessivo di euro 21.194,91 dall'anno 2012 all'anno 2022. A fondamento della sua domanda il ricorrente deduceva di aver percepito le somme dovute per maggiorazione sociale della pensione sulla base dei propri redditi regolarmente comunicati all' , CP_2 come per legge, percependo di tal guisa le somma in assoluta buona fede. Assumeva, pertanto il ricorrente l'illegittimità dell'azione di ripetizione avanzata nei suoi confronti , sussistendo una situazione idonea a generare l' affidamento del percettore sui trattamenti pensionistici percepiti in buona fede Si costitutiva CP_ in giudizio l' il quale chiedeva il rigetto del ricorso, stante l'avvenuta percezione da parte della ricorrente di quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa del possesso di redditi personali di importo superiore a quelli stabiliti dalla legge
In assenza di attività istruttoria e previo deposito di note scritte, le parti concludevano come in atti. 1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Nel caso di specie il ricorrente ha comunicato regolarmente la dichiarazione dei redditi per gli anni contestati senza alcun dolo o omissione, pertanto l'ente erogatore era nelle condizioni di provvedere subito alla sospensione dell'erogazione assistenziale. Con l'art. 15 D.L. n. 78 del 2009 conv. in L. n. 102 del 2009, si è previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della L. 30 dicembre1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' CP_1
e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia".
In forza delle disposizioni richiamate, a decorrere dall'01.01.2010 l'obbligo di comunicare direttamente CP_ all' la propria situazione reddituale non sussiste per il pensionato che abbia già regolarmente dichiarato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate. In presenza delle comunicazioni previste dalla legge, quindi, era ed è soltanto in potere dell'Ente erogatore, attivarsi per il recupero dell'eventuale indebito, provvedendo alla modifica del pagamento, entro i termini di cui all'art. 13 l. 412/1991, con un onere esclusivo da parte di questi e non addebitabile al beneficiario al quale è stata anzi data una “affidabilità” di quanto percepito ( Cassazione 20 maggio 2021 n. 13916). Stante l'imputabilità dell'errore solo ed esclusivamente all'Ente erogatore, che si è attivato per il recupero delle somme oltre 10 anni dopo dall'erogazione, non si fa luogo al recupero delle somme di cui all'art 2033 c.c. ( Cass. 10627/2021; Cass.
1451/2020; Cass. 17417/2016);
Attesa la complessità della questione giuridica trattata su cui non c'è un univoco indirizzo giurisprudenziale, si ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Accoglie il ricorso avanzato da , e per l'effetto annulla il Parte_1
provvedimento impugnato emesso dall' dichiarando l'illegittimità della richiesta di CP_1 ripetizione dell'indebito.
2) Condanna l' per l'effetto, all'adozione degli atti connessi e conseguenti, compresa CP_1 la restituzione delle somme, ove già riscosse nelle more del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2 3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa 09.04.2024 Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
3