TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 154
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione normativa sul congedo per malattia e eccesso di potere

    Il ricorrente è stato sospeso dopo che l'Ufficio ha accertato la mancata vaccinazione successivamente al termine del periodo di malattia. Non è stata fornita prova dell'impossibilità di vaccinarsi dopo l'8 gennaio 2022. La malattia comune non sospende l'obbligo vaccinale.

  • Rigettato
    Illegittimità della sospensione per violazione di normativa specifica del Corpo dei Vigili del Fuoco

    L'obbligo vaccinale è un requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative e prevale sulla gestione ordinaria del rapporto di lavoro, inclusi i congedi per malattia, in virtù della normativa emergenziale volta alla tutela della salute pubblica.

  • Rigettato
    Carenza di competenza dell'organo emanante e violazione del diritto di contraddittorio

    Il parametro normativo invocato dal ricorrente è erroneo e la misura della sospensione è stata adottata dopo una precedente comunicazione di inadempimento.

  • Rigettato
    Sproporzione, esorbitanza e illegittimità del provvedimento in relazione allo status di Vigile del Fuoco e pubblico ufficiale

    Il motivo è infondato e contraddittorio, non chiarendo se il ricorrente intendesse mantenere tale status durante la sospensione. Il motivo è assorbito nel rigetto dei precedenti.

  • Rigettato
    Mancanza di requisiti formali e di motivazione in ordine al disattendimento dei certificati di assenza per infortunio

    La censura è assorbita nelle precedenti, contestando circostanze già esaminate. Sussistono i requisiti di forma previsti dalla normativa speciale.

  • Rigettato
    Dubbi di legittimità costituzionale della normativa sull'obbligo vaccinale, dello stato di emergenza e del green-pass, e violazione del principio di proporzionalità

    Le censure di incostituzionalità sono manifestamente infondate. Il diritto alla salute ha natura individuale e collettiva e il legislatore ha operato un bilanciamento ragionevole e proporzionato, privilegiando il principio di solidarietà. La giurisprudenza costituzionale e del Consiglio di Stato, nonché della Corte EDU, supportano tale orientamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 154
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 154
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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