Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Bellizzi, Concetta Leone, Dorotea Giovanna Trapasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco - R.C. - Dip. Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile-Ministero Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE - PROVVEDIMENTO N. -OMISSIS- EMESSO DAL COMANDANTE PROVINCIALE DEI VV.FF. DI REGGIO CALABRIA. - LETTERA DEL -OMISSIS- PROT. -OMISSIS- DI ACCERTAMENTO DELL'OMESSA VACCINAZIONE; D.L DEL 26.11.2021 N.172 ED ALTRI. – RISARCIMENTO DANNI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. IO CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio si domanda l'annullamento del Provvedimento di sospensione dal servizio (nota dell’-OMISSIS-) irrogato al ricorrente per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2.
In particolare il ricorrente espone di essere Vigile del Fuoco in servizio presso il Comando Provinciale di Reggio Calabria e di avere subito ingiustamente il provvedimento gravato nella presente sede.
I motivi di ricorso attengono, il primo, a violazione dell'art. 15 del dpr 7 Maggio 2008 nonché della normativa sul congedo per malattia, oltre all’eccesso di potere per violazione dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buona amministrazione. Inoltre, si eccepisce la sussistenza delle figure semantiche dello sviamento e della contraddittorietà, sostenendosi in sostanza l'impossibilità di sospendere un dipendente già assente per infermità.
Il secondo motivo, rubricato 5), denunzia l’illegittimità del provvedimento di sospensione applicato perché in violazione delle disposizioni di cui all'art. 6 D.P.R. 737/1981, affetto da eccesso di potere per violazione dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, nonché illegittimo sotto il profilo dello sviamento e della contraddittorietà.
Il terzo motivo, rubricato 6) pone in rilievo questioni inerenti alla competenza dell’organo ed alla tutela del diritto al contraddittorio.
Il quarto motivo, rubricato 7), si incentra su sproporzione, esorbitanza ed illegittimità del provvedimento, che sarebbe stato assunto in violazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, con la mancata modifica dello status giuridico del Vigile del Fuoco quale pubblico ufficiale ed esercente attività di polizia giudiziaria, ed eccesso di potere per violazione dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.
Il quinto motivo, rubricato 8), deduce che il provvedimento sarebbe privo dei requisiti formali e di motivazione in ordine alle ragioni per cui sono stati disattesi i certificati di assenza dal lavoro per infortunio.
Il sesto motivo, rubricato 9), avanza dubbi di legittimità costituzionale della normativa sull'obbligo vaccinale (Art. 4-ter D.L. 44/2021), così come il 10) “ Illegittimità costituzionale della dichiarazione dello stato di emergenza e dell’istituzione del green-pass ” e l’11) “ illegittimità per violazione del principio di proporzionalità. ” (per chiarezza di esposizione ed obbligo di sintesi le doglianze appena illustrate vanno considerate complessivamente come “sesto motivo”).
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e sottolineando la legittimità dell’operato del Comando, oltre che la natura speciale della normativa emergenziale e l'inidoneità della certificazione medica prodotta dal ricorrente a configurare un esonero o un differimento dell'obbligo; viene altresì sottolineata la legittimità della normativa e del provvedimento sotto il profilo dell’art. 32 Cost..
All’udienza indicata in epigrafe il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di ricorso non ha pregio, in quanto il ricorrente è stato sospeso dal servizio solo dopo che l’Ufficio ha appurato che lo stesso non aveva effettuato la vaccinazione successivamente al giorno 8 gennaio 2022, l’ultimo in cui era in malattia. Cessato in quella stessa data il periodo di assenza per malattia, il ricorrente neppure aveva effettuato una nuova richiesta di vaccinazione.
Inoltre, il ricorrente non ha documentato, successivamente al giorno 8 gennaio 2022, di essere nella permanente impossibilità di ricevere la vaccinazione, per cui alla certificazione medica del 2 gennaio 2022 non si possono attribuire gli effetti di una certificazione di esonero o di differimento della vaccinazione.
Vale peraltro aggiungere che il certificato medico del 2 gennaio 2022 non soddisfa i requisiti tassativi richiesti dall’art. 4, comma 2, del D.L. 44/2021 e dalle Circolari del Ministero della Salute (es. n. 35309/2021). Per l'esonero o il differimento dell'obbligo vaccinale la legge richiede, infatti, un’attestazione particolare afferente a "specifiche condizioni cliniche documentate" che rendano la vaccinazione un pericolo per la salute; essa, inoltre, deve essere rilasciata da medici vaccinatori o Medici di Medicina Generale operanti nell'ambito della campagna vaccinale nazionale. La malattia comune, dunque, non produce l'effetto automatico di "congelare" l'obbligo vaccinale o di impedire la sospensione, specialmente laddove, come nel caso di specie, il dipendente non abbia fornito alcuna prova di impossibilità a vaccinarsi una volta decorso il periodo di prognosi (8 gennaio 2022).
Parimenti infondata risulta la tesi secondo cui l'Amministrazione non avrebbe potuto sospendere il dipendente perché già assente per malattia.
La sospensione è invece un atto dovuto che, nel quadro giuridico vigente all’epoca, consegue ex lege all'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale. Consentire al dipendente di sottrarsi agli effetti della sospensione (e della relativa privazione dello stipendio) mediante l'invio di certificati di malattia ordinaria significherebbe eludere la ratio della norma, che è quella di allontanare dal servizio i soggetti non immunizzati, di modo da soddisfare ragioni di sicurezza collettiva.
Il secondo motivo di ricorso, rubricato 5), incentrato sulla natura dell'obbligo e sulla asserita priorità della normativa speciale disciplinante specificamente il Corpo dei Vigili del Fuoco, che non contemplerebbe sospensioni dal servizio per assenza di vaccinazione, è parimenti da respingere.
Al riguardo deve infatti evidenziarsi che l’obbligo vaccinale per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, introdotto dall’art. 2, comma 3, d.L. n. 172/2021, configura un requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le disposizioni invocate dal ricorrente in materia di congedo straordinario per malattia (DPR 737/1981 e succ.) appartengono invece alla gestione ordinaria del rapporto, la quale non può prevalere sulla normativa speciale d'emergenza, finalizzata alla tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.).
Il terzo motivo di ricorso, rubricato 6), è anch’esso non meritevole di favorevole considerazione.
Ivi si sostiene, in sostanza, la carenza di competenza dell’organo emanante e la violazione dei diritti di difesa del ricorrente.
Tuttavia, il parametro normativo individuato, ossia il DPR 737/1981 s.m.i., è erroneo, alla stressa stregua di quanto chiarito in precedenza, e la misura della sospensione dal servizio è stata adottata dopo la precedente comunicazione del 20 dicembre 2021, prot. -OMISSIS-, che già accertava l’inadempimento del dipendente all’obbligo vaccinale.
Il quarto motivo, rubricato 7), si incentra su sproporzione, esorbitanza ed illegittimità del provvedimento.
Nella doglianza si contesta che il provvedimento non avrebbe inciso sullo status giuridico del ricorrente in quanto Vigile del Fuoco che esercita funzioni di polizia giudiziaria. A tale stregua, se da una parte si richiamerebbero i doveri a cui egli è soggetto e le eventuali sanzioni disciplinari nonostante sia stato appunto sospeso dal lavoro, dall'altra parte non si accerta se tale provvedimento amministrativo incida sui suoi doveri.
Il motivo è infondato in quanto contraddittorio, dal momento che non chiarisce quali sarebbero i desiderata del ricorrente, ossia se lo stesso intende, o intendeva, continuare a godere del predetto status nel periodo di sospensione con i conseguenti diritti ed obblighi, oppure no.
In ogni caso il motivo è assorbito nel respingimento dei precedenti, non potendo causare di per sé l’annullamento dei provvedimenti impugnati, ma eventualmente potendo rappresentare il presupposto per rettifiche o richieste di chiarimenti.
La quinta censura, rubricata 8), è assorbita nelle precedenti, contestando in sostanza le medesime circostanze già esaminate.
Come in precedenza evidenziato, sussistono i requisiti di forma previsti dalla normativa speciale in materia di vaccinazione e le ragioni della sospensione sono state correttamente accertate.
Quanto agli ultimi tre motivi, che come detto possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro interrelazione, anche essi non possono trovare seguito positivo.
In particolare, premesso che non sono state poste questioni di legittimità rispetto al diritto UE, le censure di incostituzionalità mosse agli artt. 4 e 4-ter D.L. 44/2021 sono manifestamente infondate.
Come chiarito dalla costante giurisprudenza costituzionale (sent. n. 5/2018, 268/2017, ed infine 188/2024) e dal Consiglio di Stato ( i.a. sent. n. 7045/2021), il diritto alla salute ex art. 32 Cost. presenta una duplice natura: individuale e collettiva.
Il Legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha operato un bilanciamento ragionevole e proporzionato, privilegiando il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e la tutela dei più vulnerabili.
Tale orientamento trova conforto anche nella giurisprudenza della Corte EDU, che riconosce agli Stati un margine di apprezzamento nell'adozione di misure eccezionali durante un'emergenza sanitaria.
Per questi motivi, in conclusione, il provvedimento di sospensione adottato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria censurato nella presente sede appare immune dai vizi dedotti, essendo l'esito di un procedimento amministrativo vincolato e correttamente istruito ed esperito.
Le spese di lite di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione che liquida in euro 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT CE, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IO CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CA | AT CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.