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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3008/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3008/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], titolare del CO codice fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...]09 Conjunto 11 Casa Lago C.F._1
Norte, Brasilia (BRA), CAP: , in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità P.IVA_1 genitoriale (unitamente a , nato a [...] il [...]) sul figlio minore: OP
, nato il 1° luglio 2007 a Brasilia (BRA), titolare del NT codice fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...]09 Conjunto 11 Casa Lago C.F._2
Norte, Brasilia (BRA), CAP: ; P.IVA_1
, nata il [...] a [...], TR titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...]09 Conjunto 11 C.F._3
Casa Lago Norte, Brasilia (BRA), CAP: ; P.IVA_1
, nata il [...] a [...], ivi residente in Parte_1
SQN 210, Bloco E, Asa Norte a Brasilia, CAP: 70.862-050 (BRA), titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. , in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale C.F._4
(unitamente a nato a [...] il [...]) sulla figlia minore: Controparte_5 [...]
, nata il [...] a [...], ivi residente in [...]210, Controparte_6
Bloco E, Asa Norte a Brasilia, CAP: 70.862-050, (BRA), titolare del codice fiscale brasiliano CPF n.
; C.F._5
, nato il [...] a [...], ivi Controparte_7 residente in [...]210, Bloco E, Asa Norte a Brasilia, CAP: 70.862-050, (BRA), titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. ; C.F._6 , nato il [...] a [...], ivi Parte_2 residente in [...]111, Bloco K, Asa Norte a Brasilia, CAP: 70.754-110, (BRA), titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. , in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità C.F._7 genitoriale (unitamente a , nata a [...] l'11.061981) sui Controparte_8 figli minori: , nata il [...] a [...], ivi Controparte_9 residente in [...]111, Bloco K, Asa Norte a Brasilia, CAP: 70.862-050, (BRA), titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. ; ed, nato il 1° ottobre C.F._8 CO0
2018 a Brasilia (BRA), ivi residente in SQN 111, Bloco K, Asa Norte a Brasilia, CAP: 70.862-050,
(BRA), titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. ; tutti rappresentati e difesi C.F._9 dall'Avv. Mauricio de Souza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Imperia, Via Silvio
Bonfante, n. 40, come da procure autenticate, tradotte e apostillate versate agli atti in data 10 aprile
2025.
-ricorrente- contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, CO1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 3.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare CO1
e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, in quanto discendenti del cittadino italiano
, nato a [...] il Persona_1
3.11.1866, da e (cfr. doc.2). Persona_1 Persona_2
L'avo nativo italiano si era unito in matrimonio in Italia, il 19.12.1894, con la connazionale per poi emigrare in Brasile ove era nato, in data 29.08.1901, il figlio CO2 [...]
Persona_3 aveva sposato, il 28.01.1928, , generando la Persona_3 CO3 figlia nata il [...]. Persona_4 aveva contratto matrimonio, il 7.12.1949, con Persona_4 Persona_5
(acquistando il cognome del marito e venendosi a chiamare ) e generato due CO4 figli: nato il [...], e , nata il [...]. Persona_6 CO
Sulla discendenza di Persona_6 aveva sposato il 22.01.1979, e dalla loro unione Persona_6 Persona_7 erano nati i figli: , il 23.06.1980, e , Parte_1 Parte_2 il 28.01.1982, entrambi ricorrenti.
La prima, aveva generato, con i figli Parte_1 Controparte_5 [...]
, il 17.07.2002, e , il 17.04.2009, entrambi Controparte_7 Parte_3 ricorrenti.
Il secondo, , si era unito in matrimonio il 10.10.2010 con Parte_2 [...]
, e aveva generato due figli: , nata il [...], ed CP_15 Controparte_9 [...]
, nato l'102.2018, entrambi ricorrenti. CP_10
Sulla discendenza di CO
, odierna ricorrente, aveva sposato, il 9.12.1994, , e
[...] OP aveva generato due figli: , nata il [...], e TR NT
, nato l'[...], entrambi ricorrenti.
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, CO1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege CO1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio il 4.04.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, l'Avvocatura resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire dei ricorrenti a causa dell'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, deducendo come in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione debba escludersi l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni.
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis da desumersi da una lettura combinata della legislazione brasiliana e di quella italiana.
Infine, ha rilevato la pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Bologna sulla medesima questione giuridica, ossia la trasmissibilità della cittadinanza iure sanguinis in linea paterna o materna.
Il Pubblico Ministero, in data 30.01.2025, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
In data 15.04.2025, assente parte resistente, la difesa della parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo, e contestava le eccezioni e difese avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, precisava la natura dichiarativa del riconoscimento del diritto alla cittadinanza iure sanguinis e la sussistenza dell'interesse ad agire della parte ricorrente, stante l'impossibilità di veder riconosciuto altrimenti il proprio status.
Specificava, inoltre, la mancata naturalizzazione dell'avo italiano e l'onere a carico del resistente della prova contraria nonché l'assenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., eccepita dal nella propria comparsa. CP_11
Dunque, la causa veniva trattenuta in decisione
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito, giova rilevare che sono rinvenibili alcune incongruenze negli atti dello stato civile brasiliani circa le generalità del primo discendente del nativo italiano.
Infatti, il figlio di , registrato alla nascita con il Persona_1 nome , nell'atto di matrimonio è indicato come e nell'atto di Persona_3 Parte_4 nascita della figlia come … figlio di , mentre nei Per_4 Parte_4 Parte_5 successivi atti di matrimonio della figlia e di nascita dei nipoti, e Persona_6 [...]
, torna ad essere indicato come “ . CO Parte_4
Tuttavia, appare evidente come gli errori di trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile siano stati certamente dovuti alla difficoltà di comprendere nomi e cognomi in altra lingua e all'incapacità degli originari emigranti di leggere nella lingua locale.
Pertanto, la variazione registrata nel corso del tempo e che ha, di fatto, trasformato l'originario cognome italiano ” in , valutata unitamente alle altre informazioni dei discendenti Per_1 Per_3 che coincidono quanto a date di nascita e paternità, è sufficiente per fugare ogni dubbio circa la discendenza ininterrotta dal nativo italiano, che può considerarsi provata.
Non muta nei termini della questione la circostanza che in alcuni atti il cittadino italiano sia stato indicato con il solo prenome ” piuttosto che con le generalità complete “ Per_1 [...]
”, essendo stata prassi comune anche in Italia quella di semplificare il Persona_1 nome di un soggetto in presenza di due o più prenomi, indicando anche negli atti ufficiali solo il primo. Inoltre, non rilevano le discordanze rinvenibili in alcuni documenti brasiliani rispetto alla paternità dell'ascendente . Infatti, sebbene nel documento Persona_1 di nascita redatto in Italia egli risulti figlio di e mentre nelle Persona_1 Persona_2 certificazioni anagrafiche brasiliane (di morte e di non naturalizzazione nonché nell'atto di nascita del figlio ) la paternità risulti essere di tale non vi sono dubbi che si tratti della Per_3 Persona_8 stessa persona, data la corrispondenza del luogo e della data di nascita.
Ad ogni buon conto, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del Paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna dei ricorrenti da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del
1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti sia stata nata in [...] il [...], (figlia Persona_4 di nato il [...] dal dante causa Persona_3 Persona_1
) ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” ai figli
[...] [...]
e sin dal momento della loro nascita, avvenuta – Persona_6 CO rispettivamente - il 12.11.1951 e il 2.10.1971, ovvero in epoca post – costituzionale.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o CO1 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Sul punto, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno lamentato l'impossibilità di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis attraverso il dedicato portale
“Prenot@mi”.
Detta circostanza è stata provata mediante allegazione degli screenshots del predetto portale, il quale in occasione di ciascun accesso (del 9, 21 e 28 ottobre 2024) ha restituito un messaggio automatico che ha indicato l'esaurimento dei posti disponibili per il servizio richiesto, con l'invito a controllare con frequenza la disponibilità.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari a Brasilia non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, considerato che i richiedenti non sono neppure in grado di ottenere un appuntamento per la successiva presentazione della documentazione.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tale sistema di prenotazione si sostanzi in un diniego del diritto da parte dell'Amministrazione con pregiudizio per i richiedenti, tale da giustificare così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Orbene, sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'avo italiano al proprio figlio e, tramite questi, ai successivi discendenti in linea retta senza interruzioni.
Quanto, poi, all'eccezione di parte resistente in punto di perdita della cittadinanza iure sanguinis per interruzione della linea di trasmissione, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d.
“Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un Paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone,
i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che l'acquisizione della cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come ad esempio l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Pertanto, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato a [...] Persona_1
IO (RC) il 3.11.1866, e deceduto il 9.09.1942, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
26.09.2020, dal Dipartimento Migrazione della Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, il quale certifica che non risulta “registrazione di naturalizzazione nel nome di
[...]
o Persona_1 Persona_1
o o
[...] Persona_1 Persona_1 Persona_9
(…) nato in [...] il [...]”. Persona_10
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure Persona_1 sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. CO1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti:
, nata il [...] a Brasilia (BRA), in [...] e CO nella qualità di esercente la responsabilità sul figlio minore: NT
nato il 1° luglio 2007 a Brasilia (BRA);
[...] TR
nata il [...] a [...]; , nata
[...] Parte_1 il 16 giugno 1980 a Brasilia (BRA), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore: , nata il [...] a [...] Controparte_6 (BRA); , nato il [...] a [...]; Controparte_7
, nato il [...] a [...] in Parte_2 proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
[...]
, nata il [...] a [...], ed Controparte_9 CP_10
, nato il 1° ottobre 2018 a Brasilia (BRA), il diritto alla cittadinanza italiana, stante la
[...] sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CO6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria il 27.05.2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3008/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], titolare del CO codice fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...]09 Conjunto 11 Casa Lago C.F._1
Norte, Brasilia (BRA), CAP: , in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità P.IVA_1 genitoriale (unitamente a , nato a [...] il [...]) sul figlio minore: OP
, nato il 1° luglio 2007 a Brasilia (BRA), titolare del NT codice fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...]09 Conjunto 11 Casa Lago C.F._2
Norte, Brasilia (BRA), CAP: ; P.IVA_1
, nata il [...] a [...], TR titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. , residente in [...]09 Conjunto 11 C.F._3
Casa Lago Norte, Brasilia (BRA), CAP: ; P.IVA_1
, nata il [...] a [...], ivi residente in Parte_1
SQN 210, Bloco E, Asa Norte a Brasilia, CAP: 70.862-050 (BRA), titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. , in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale C.F._4
(unitamente a nato a [...] il [...]) sulla figlia minore: Controparte_5 [...]
, nata il [...] a [...], ivi residente in [...]210, Controparte_6
Bloco E, Asa Norte a Brasilia, CAP: 70.862-050, (BRA), titolare del codice fiscale brasiliano CPF n.
; C.F._5
, nato il [...] a [...], ivi Controparte_7 residente in [...]210, Bloco E, Asa Norte a Brasilia, CAP: 70.862-050, (BRA), titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. ; C.F._6 , nato il [...] a [...], ivi Parte_2 residente in [...]111, Bloco K, Asa Norte a Brasilia, CAP: 70.754-110, (BRA), titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. , in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità C.F._7 genitoriale (unitamente a , nata a [...] l'11.061981) sui Controparte_8 figli minori: , nata il [...] a [...], ivi Controparte_9 residente in [...]111, Bloco K, Asa Norte a Brasilia, CAP: 70.862-050, (BRA), titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. ; ed, nato il 1° ottobre C.F._8 CO0
2018 a Brasilia (BRA), ivi residente in SQN 111, Bloco K, Asa Norte a Brasilia, CAP: 70.862-050,
(BRA), titolare del codice fiscale brasiliano CPF n. ; tutti rappresentati e difesi C.F._9 dall'Avv. Mauricio de Souza ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Imperia, Via Silvio
Bonfante, n. 40, come da procure autenticate, tradotte e apostillate versate agli atti in data 10 aprile
2025.
-ricorrente- contro
(CF , in persona del Ministro pro tempore, CO1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 3.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare CO1
e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, in quanto discendenti del cittadino italiano
, nato a [...] il Persona_1
3.11.1866, da e (cfr. doc.2). Persona_1 Persona_2
L'avo nativo italiano si era unito in matrimonio in Italia, il 19.12.1894, con la connazionale per poi emigrare in Brasile ove era nato, in data 29.08.1901, il figlio CO2 [...]
Persona_3 aveva sposato, il 28.01.1928, , generando la Persona_3 CO3 figlia nata il [...]. Persona_4 aveva contratto matrimonio, il 7.12.1949, con Persona_4 Persona_5
(acquistando il cognome del marito e venendosi a chiamare ) e generato due CO4 figli: nato il [...], e , nata il [...]. Persona_6 CO
Sulla discendenza di Persona_6 aveva sposato il 22.01.1979, e dalla loro unione Persona_6 Persona_7 erano nati i figli: , il 23.06.1980, e , Parte_1 Parte_2 il 28.01.1982, entrambi ricorrenti.
La prima, aveva generato, con i figli Parte_1 Controparte_5 [...]
, il 17.07.2002, e , il 17.04.2009, entrambi Controparte_7 Parte_3 ricorrenti.
Il secondo, , si era unito in matrimonio il 10.10.2010 con Parte_2 [...]
, e aveva generato due figli: , nata il [...], ed CP_15 Controparte_9 [...]
, nato l'102.2018, entrambi ricorrenti. CP_10
Sulla discendenza di CO
, odierna ricorrente, aveva sposato, il 9.12.1994, , e
[...] OP aveva generato due figli: , nata il [...], e TR NT
, nato l'[...], entrambi ricorrenti.
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, CO1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege CO1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio il 4.04.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
In particolare, l'Avvocatura resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire dei ricorrenti a causa dell'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, deducendo come in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione debba escludersi l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni.
Inoltre, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis da desumersi da una lettura combinata della legislazione brasiliana e di quella italiana.
Infine, ha rilevato la pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Bologna sulla medesima questione giuridica, ossia la trasmissibilità della cittadinanza iure sanguinis in linea paterna o materna.
Il Pubblico Ministero, in data 30.01.2025, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
In data 15.04.2025, assente parte resistente, la difesa della parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo, e contestava le eccezioni e difese avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, precisava la natura dichiarativa del riconoscimento del diritto alla cittadinanza iure sanguinis e la sussistenza dell'interesse ad agire della parte ricorrente, stante l'impossibilità di veder riconosciuto altrimenti il proprio status.
Specificava, inoltre, la mancata naturalizzazione dell'avo italiano e l'onere a carico del resistente della prova contraria nonché l'assenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., eccepita dal nella propria comparsa. CP_11
Dunque, la causa veniva trattenuta in decisione
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito, giova rilevare che sono rinvenibili alcune incongruenze negli atti dello stato civile brasiliani circa le generalità del primo discendente del nativo italiano.
Infatti, il figlio di , registrato alla nascita con il Persona_1 nome , nell'atto di matrimonio è indicato come e nell'atto di Persona_3 Parte_4 nascita della figlia come … figlio di , mentre nei Per_4 Parte_4 Parte_5 successivi atti di matrimonio della figlia e di nascita dei nipoti, e Persona_6 [...]
, torna ad essere indicato come “ . CO Parte_4
Tuttavia, appare evidente come gli errori di trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile siano stati certamente dovuti alla difficoltà di comprendere nomi e cognomi in altra lingua e all'incapacità degli originari emigranti di leggere nella lingua locale.
Pertanto, la variazione registrata nel corso del tempo e che ha, di fatto, trasformato l'originario cognome italiano ” in , valutata unitamente alle altre informazioni dei discendenti Per_1 Per_3 che coincidono quanto a date di nascita e paternità, è sufficiente per fugare ogni dubbio circa la discendenza ininterrotta dal nativo italiano, che può considerarsi provata.
Non muta nei termini della questione la circostanza che in alcuni atti il cittadino italiano sia stato indicato con il solo prenome ” piuttosto che con le generalità complete “ Per_1 [...]
”, essendo stata prassi comune anche in Italia quella di semplificare il Persona_1 nome di un soggetto in presenza di due o più prenomi, indicando anche negli atti ufficiali solo il primo. Inoltre, non rilevano le discordanze rinvenibili in alcuni documenti brasiliani rispetto alla paternità dell'ascendente . Infatti, sebbene nel documento Persona_1 di nascita redatto in Italia egli risulti figlio di e mentre nelle Persona_1 Persona_2 certificazioni anagrafiche brasiliane (di morte e di non naturalizzazione nonché nell'atto di nascita del figlio ) la paternità risulti essere di tale non vi sono dubbi che si tratti della Per_3 Persona_8 stessa persona, data la corrispondenza del luogo e della data di nascita.
Ad ogni buon conto, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del Paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Si osserva ancora che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna dei ricorrenti da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del
1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti sia stata nata in [...] il [...], (figlia Persona_4 di nato il [...] dal dante causa Persona_3 Persona_1
) ed è indubbio che ella abbia trasmesso il diritto “iure sanguinis” ai figli
[...] [...]
e sin dal momento della loro nascita, avvenuta – Persona_6 CO rispettivamente - il 12.11.1951 e il 2.10.1971, ovvero in epoca post – costituzionale.
Ne deriva che, nel caso de quo, il riconoscimento dello status civitatis, avvenuto per via paterna, spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o CO1 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza della ricorrente venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Sul punto, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno lamentato l'impossibilità di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis attraverso il dedicato portale
“Prenot@mi”.
Detta circostanza è stata provata mediante allegazione degli screenshots del predetto portale, il quale in occasione di ciascun accesso (del 9, 21 e 28 ottobre 2024) ha restituito un messaggio automatico che ha indicato l'esaurimento dei posti disponibili per il servizio richiesto, con l'invito a controllare con frequenza la disponibilità.
Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari a Brasilia non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, considerato che i richiedenti non sono neppure in grado di ottenere un appuntamento per la successiva presentazione della documentazione.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tale sistema di prenotazione si sostanzi in un diniego del diritto da parte dell'Amministrazione con pregiudizio per i richiedenti, tale da giustificare così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Orbene, sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'avo italiano al proprio figlio e, tramite questi, ai successivi discendenti in linea retta senza interruzioni.
Quanto, poi, all'eccezione di parte resistente in punto di perdita della cittadinanza iure sanguinis per interruzione della linea di trasmissione, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d.
“Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un Paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone,
i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che l'acquisizione della cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come ad esempio l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Pertanto, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato a [...] Persona_1
IO (RC) il 3.11.1866, e deceduto il 9.09.1942, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione e senza avere mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
26.09.2020, dal Dipartimento Migrazione della Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, il quale certifica che non risulta “registrazione di naturalizzazione nel nome di
[...]
o Persona_1 Persona_1
o o
[...] Persona_1 Persona_1 Persona_9
(…) nato in [...] il [...]”. Persona_10
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure Persona_1 sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e ai relativi discendenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. CO1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.. Sul punto, si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti:
, nata il [...] a Brasilia (BRA), in [...] e CO nella qualità di esercente la responsabilità sul figlio minore: NT
nato il 1° luglio 2007 a Brasilia (BRA);
[...] TR
nata il [...] a [...]; , nata
[...] Parte_1 il 16 giugno 1980 a Brasilia (BRA), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore: , nata il [...] a [...] Controparte_6 (BRA); , nato il [...] a [...]; Controparte_7
, nato il [...] a [...] in Parte_2 proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
[...]
, nata il [...] a [...], ed Controparte_9 CP_10
, nato il 1° ottobre 2018 a Brasilia (BRA), il diritto alla cittadinanza italiana, stante la
[...] sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CO6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria il 27.05.2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Elena M. A. Luppino