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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 3654/2024 R.G., promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante, con CP_1 Parte_1 P.IVA_1 sede in Perugia, Via Cortonese n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Tondini, in virtù di procura, su foglio separato, in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Del Castellano n. 11;
ATTRICE OPPONENTE contro
, C.F. in persona del legale rappresentante, con sede in magione, Zona CP_2 P.IVA_2
Industriale, località Bacanella, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Manna, in virtù di procura in calce a ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via
Cacciatori delle Alpi n. 11;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 783/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 4 luglio 2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 21.674,94 oltre interessi e spese.
La parte opponente chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto “il credito ivi dedotto dall'opposta risulta sprovvisto dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità, anche in ragione della totale assenza di qualsivoglia prova documentale a sostegno delle ragioni dell'opposta”; chiedeva inoltre di accertare e dichiarare “la non rispondenza delle forniture eseguite dalla e delle fatture emesse alle quantità effettivamente CP_2
consegnate ed ai prezzi concordati e/o l'assenza di prova in ordine alle quantità indicate in fattura ed ai correlativi prezzi applicati” e, per l'effetto, chiedeva che venisse accertato e dichiarato “che nulla sia dovuto all'opposta”. In ogni caso chiedeva che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato e/o dichiarato nullo e/o improduttivo di effetti giuridici essendo il credito infondato in fatto ed in diritto.
La parte opponente a sostegno delle proprie ragioni deduceva di operare nell'ambito della manutenzione, ristrutturazione ed efficientamento sismico/energetico di edifici civili e commerciali e di avere intrattenuto rapporti commerciali con l'opposta.
Riferisce che l'opponente procedeva all'acquisto dei prodotti presso il punto vendita dell'opposta e questa provvedeva alla fatturazione mensile dopo avere condiviso con l'opponente sia la quantità dei materiali che la conformità dei prezzi a quanto pattuito.
La parte opponente ritiene che il decreto ingiuntivo sia stato emesso in assenza di prova documentale, essendo stato emesso solo sulla base di fatture che non provano in alcun modo l'esistenza e la consistenza del credito, oltre alla conformità dei prezzi applicati. Ritiene inoltre che non ci sia corrispondenza tra i documenti versati in atti e neppure tra i documenti e gli accordi tra le parti.
La parte opponente riferisce poi quanto alla fattura 1787/2023 che non sono state consegnate la 'rete elettrosaldata 10x10 diam. 5', per un controvalore di € 759,00; le 'travi in ferro hea 100', per un controvalore di € 370,00; le 'travi in ferro hea 180', per un controvalore di € 4.255,00; la 'rete elettrosaldata 10x10 diam. 5 3x2', per un controvalore di € 1.550,00 per un totale di € 6.934,00.
In tale contesto ritiene che dall'importo di cui al decreto ingiuntivo debba essere detratta la somma di € 9.233,79.
Aggiunge infine che i prezzi applicati sono difformi rispetto a quelli pattuiti dalle parti.
Insiste pertanto nelle conclusioni di cui all'atto di opposizione con riduzione del credito vantato dalla parte opposta.
La parte convenuta costituendosi in giudizio ha insistito nel rigetto della opposizione e nella concessione della provvisoria esecuzione, evidenziando la sussistenza del credito. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
L'opposta riferisce di essere una società che fornisce carpenteria metallica destinata all'edilizia e che l'opponente effettuava ordini per la realizzazione di opere di appalto, oltre a evidenziare che nel tempo le forniture erano avvenute in modo regolare.
Riferiva che a partire dal 2023 l'opponente ha omesso il saldo delle fatture accumulando un debito di € 21.674,94 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo. Evidenziava che la opponente ha interrotto tutti i rapporti commerciali e non ha riscontrato i vari solleciti di pagamento che le erano stati inviati.
Ritiene che l'opposizione sia infondata e che il credito sia documentato, avendo allegato al ricorso introduttivo copia dei D.D.T. sottoscritti dalla acquirente, nonché estratto delle scritture contabili autenticato da notaio.
Rileva poi che le annotazioni contabili sono regolari come attestato dal sottoconto relativo al cliente. Evidenzia che il pagamento della somma di € 2.299,79 effettuato il 28 dicembre 2023 è stato regolarmente registrato ma non si riferisce alle fatture azionate, ma alle fatture 1302/2023 di €
2.192,95 e n. 1453/2023 di € 105,84, per un totale di € 2.299,79, mentre la fattura n. 1618 del 30 novembre 2023 di € 1.743,99 è stata azionata perché non pagata dalla opponente.
Quanto alla consegna della merce rileva in merito alla fattura n. 1787/2023 che tutta la merce ivi indicata è stata consegnata come risulta dai DDT sottoscritti, dalla contabilità e dalla fattura mai contestata.
Riferisce in ogni caso che la parte opponente non ha mai proceduto a contestazioni neppure dopo aver ricevuto i solleciti di pagamento compresa la lettera di messa in mora che è rimasta inevasa.
La parte opposta ha chiesto infine la condanna della parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
Ha quindi insistito nelle proprie conclusioni.
Con decreto del 20 dicembre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art. 171 ter cpc e la causa veniva rinviata all'udienza del 26 febbraio 2025. Alla prima udienza la causa veniva trattenuta in riserva e con provvedimento del 13 marzo 2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Con il medesimo provvedimento, ritenuta la causa documentalmente istruita, veniva fissata l'udienza del 28 maggio 2025 per la decisione, sostituita dal deposito di note scritte.
All'udienza suddetta la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
Dalla documentazione agli atti risulta che la parte opponente, oltre ad avere usufruito delle forniture della merce per cui è causa ha provveduto a effettuare la prima contestazione dei solo con l'atto di opposizione, non risultando in atti alcuna contestazione quanto meno successiva alla lettera di costituzione in mora.
La parte opponente ha contestato la mancata consegna di parte del materiale indicato in fattura, il pagamento di € 2.999,79 a saldo delle fatture n. 1453 e n. 1618, oltre alla inidoneità della documentazione posta a base del decreto ingiuntivo.
Va innanzitutto rilevato che la parte opposta al momento della richiesta del decreto ingiuntivo non ha solo depositato le fatture, ma anche i DDT e l'estratto autentico delle scritture contabili autenticato dal quale risulta che tutte le fatture sono registrate.
L'opponente risulta avere contestato solo la fattura n. 1787/2023. A tale proposito ha asserito la mancata consegna di 'rete elettrosaldata 10x10 diam. 5', le 'travi in ferro hea 100', le 'travi in ferro hea 180', la 'rete elettrosaldata 10x10 diam. 5 3x2', per un controvalore di € 1.550,00 per un totale di € 6.934,00. Tuttavia, dalla documentazione versata in atti e segnatamente dai DDT il materiale sopra indicato risulta debitamente consegnato.
In merito al pagamento dell'importo di € 2.299,79 la parte opponente ritiene che debba essere imputato alle fatture nn. 1453/2023 e 1618/2023. Dalla documentazione versata in atti non risulta specificato in alcun modo da parte di a quali fatture ha imputato il pagamento Controparte_3
di detto importo.
Considerato che
dalla documentazione versata in atti risulta che la parte opponente era anche debitrice delle fatture nn. 1302 del 30 settembre 2023 di € 2.192,95 e 1453 del 31 ottobre
2023 di € 105,84, già scadute e più vecchie rispetto a quelle poste a base del decreto ingiuntivo opposto sussistevano tutti i presupposti per l'applicazione a favore del creditore o a favore di entrambe le parti del criterio di cui all'art. 1193 cc e cioè che esisteva un debito meno garantito di quello dedotto in giudizio, ovvero altro debito con le medesime caratteristiche. La somma quindi di
€ 2.299,79 come risulta dal sottoconto va imputata a dette fatture e non a quelle azionate in sede monitoria. In tale contesto la fattura 1618/2023 non risulta pagata e quindi è stata correttamente posta a base del decreto ingiuntivo opposto.
Anche la contestazione relativa alla mancanza di conformità dei prezzi applicati non appare fondata non avendo l'opponente offerto elementi che confermino detta contestazione. Agli atti invero non risulta depositato neppure un documento a sostegno di quanto affermato.
D'altra parte, va anche sottolineato, come sopra detto, che la parte opponente non ha mai riscontrato i solleciti di pagamento alla stessa inviati.
Tenuto conto di quanto osservato, le prove documentali in atti consentono di ritenere che il decreto ingiuntivo n. 783/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 4 luglio 2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento alla parte opponente della somma di € 21.674,94, oltre interessi e spese, debba essere confermato. Conseguentemente l'opponente, in persona del legale rappresentante, deve Parte_2
essere condannata al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della CP_2 somma di € 21.674,94. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Ogni altra domandava rigettata perché non provata.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante, tenuto Parte_2 conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3654/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 783/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 4 luglio
2024;
- condanna conseguentemente in persona del legale rappresentante, al Parte_2 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della somma di € 21.674,94, CP_2
oltre gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Parte_2
in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € CP_2
5.077,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 3654/2024 R.G., promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante, con CP_1 Parte_1 P.IVA_1 sede in Perugia, Via Cortonese n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Tondini, in virtù di procura, su foglio separato, in calce all'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Del Castellano n. 11;
ATTRICE OPPONENTE contro
, C.F. in persona del legale rappresentante, con sede in magione, Zona CP_2 P.IVA_2
Industriale, località Bacanella, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Manna, in virtù di procura in calce a ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via
Cacciatori delle Alpi n. 11;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 783/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 4 luglio 2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 21.674,94 oltre interessi e spese.
La parte opponente chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto “il credito ivi dedotto dall'opposta risulta sprovvisto dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità, anche in ragione della totale assenza di qualsivoglia prova documentale a sostegno delle ragioni dell'opposta”; chiedeva inoltre di accertare e dichiarare “la non rispondenza delle forniture eseguite dalla e delle fatture emesse alle quantità effettivamente CP_2
consegnate ed ai prezzi concordati e/o l'assenza di prova in ordine alle quantità indicate in fattura ed ai correlativi prezzi applicati” e, per l'effetto, chiedeva che venisse accertato e dichiarato “che nulla sia dovuto all'opposta”. In ogni caso chiedeva che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato e/o dichiarato nullo e/o improduttivo di effetti giuridici essendo il credito infondato in fatto ed in diritto.
La parte opponente a sostegno delle proprie ragioni deduceva di operare nell'ambito della manutenzione, ristrutturazione ed efficientamento sismico/energetico di edifici civili e commerciali e di avere intrattenuto rapporti commerciali con l'opposta.
Riferisce che l'opponente procedeva all'acquisto dei prodotti presso il punto vendita dell'opposta e questa provvedeva alla fatturazione mensile dopo avere condiviso con l'opponente sia la quantità dei materiali che la conformità dei prezzi a quanto pattuito.
La parte opponente ritiene che il decreto ingiuntivo sia stato emesso in assenza di prova documentale, essendo stato emesso solo sulla base di fatture che non provano in alcun modo l'esistenza e la consistenza del credito, oltre alla conformità dei prezzi applicati. Ritiene inoltre che non ci sia corrispondenza tra i documenti versati in atti e neppure tra i documenti e gli accordi tra le parti.
La parte opponente riferisce poi quanto alla fattura 1787/2023 che non sono state consegnate la 'rete elettrosaldata 10x10 diam. 5', per un controvalore di € 759,00; le 'travi in ferro hea 100', per un controvalore di € 370,00; le 'travi in ferro hea 180', per un controvalore di € 4.255,00; la 'rete elettrosaldata 10x10 diam. 5 3x2', per un controvalore di € 1.550,00 per un totale di € 6.934,00.
In tale contesto ritiene che dall'importo di cui al decreto ingiuntivo debba essere detratta la somma di € 9.233,79.
Aggiunge infine che i prezzi applicati sono difformi rispetto a quelli pattuiti dalle parti.
Insiste pertanto nelle conclusioni di cui all'atto di opposizione con riduzione del credito vantato dalla parte opposta.
La parte convenuta costituendosi in giudizio ha insistito nel rigetto della opposizione e nella concessione della provvisoria esecuzione, evidenziando la sussistenza del credito. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
L'opposta riferisce di essere una società che fornisce carpenteria metallica destinata all'edilizia e che l'opponente effettuava ordini per la realizzazione di opere di appalto, oltre a evidenziare che nel tempo le forniture erano avvenute in modo regolare.
Riferiva che a partire dal 2023 l'opponente ha omesso il saldo delle fatture accumulando un debito di € 21.674,94 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo. Evidenziava che la opponente ha interrotto tutti i rapporti commerciali e non ha riscontrato i vari solleciti di pagamento che le erano stati inviati.
Ritiene che l'opposizione sia infondata e che il credito sia documentato, avendo allegato al ricorso introduttivo copia dei D.D.T. sottoscritti dalla acquirente, nonché estratto delle scritture contabili autenticato da notaio.
Rileva poi che le annotazioni contabili sono regolari come attestato dal sottoconto relativo al cliente. Evidenzia che il pagamento della somma di € 2.299,79 effettuato il 28 dicembre 2023 è stato regolarmente registrato ma non si riferisce alle fatture azionate, ma alle fatture 1302/2023 di €
2.192,95 e n. 1453/2023 di € 105,84, per un totale di € 2.299,79, mentre la fattura n. 1618 del 30 novembre 2023 di € 1.743,99 è stata azionata perché non pagata dalla opponente.
Quanto alla consegna della merce rileva in merito alla fattura n. 1787/2023 che tutta la merce ivi indicata è stata consegnata come risulta dai DDT sottoscritti, dalla contabilità e dalla fattura mai contestata.
Riferisce in ogni caso che la parte opponente non ha mai proceduto a contestazioni neppure dopo aver ricevuto i solleciti di pagamento compresa la lettera di messa in mora che è rimasta inevasa.
La parte opposta ha chiesto infine la condanna della parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc.
Ha quindi insistito nelle proprie conclusioni.
Con decreto del 20 dicembre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art. 171 ter cpc e la causa veniva rinviata all'udienza del 26 febbraio 2025. Alla prima udienza la causa veniva trattenuta in riserva e con provvedimento del 13 marzo 2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Con il medesimo provvedimento, ritenuta la causa documentalmente istruita, veniva fissata l'udienza del 28 maggio 2025 per la decisione, sostituita dal deposito di note scritte.
All'udienza suddetta la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma costituisce solo una fase di un giudizio già pendente che si svolge secondo le regole del giudizio ordinario ed ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione.
Ciò comporta che le parti pur apparentemente invertite si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto ingiuntivo non fosse stato mai pronunciato, rimanendo soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il giudizio sommario a seguito della opposizione si trasforma quindi in giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che il creditore opposto, dovrà assolvere l'onere di puntuale allegazione e in secondo luogo dovrà provvedere a supportare la propria domanda con prove documentali sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito.
Il debitore, invece, deve dare la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito ex adverso fatto valere.
Dalla documentazione agli atti risulta che la parte opponente, oltre ad avere usufruito delle forniture della merce per cui è causa ha provveduto a effettuare la prima contestazione dei solo con l'atto di opposizione, non risultando in atti alcuna contestazione quanto meno successiva alla lettera di costituzione in mora.
La parte opponente ha contestato la mancata consegna di parte del materiale indicato in fattura, il pagamento di € 2.999,79 a saldo delle fatture n. 1453 e n. 1618, oltre alla inidoneità della documentazione posta a base del decreto ingiuntivo.
Va innanzitutto rilevato che la parte opposta al momento della richiesta del decreto ingiuntivo non ha solo depositato le fatture, ma anche i DDT e l'estratto autentico delle scritture contabili autenticato dal quale risulta che tutte le fatture sono registrate.
L'opponente risulta avere contestato solo la fattura n. 1787/2023. A tale proposito ha asserito la mancata consegna di 'rete elettrosaldata 10x10 diam. 5', le 'travi in ferro hea 100', le 'travi in ferro hea 180', la 'rete elettrosaldata 10x10 diam. 5 3x2', per un controvalore di € 1.550,00 per un totale di € 6.934,00. Tuttavia, dalla documentazione versata in atti e segnatamente dai DDT il materiale sopra indicato risulta debitamente consegnato.
In merito al pagamento dell'importo di € 2.299,79 la parte opponente ritiene che debba essere imputato alle fatture nn. 1453/2023 e 1618/2023. Dalla documentazione versata in atti non risulta specificato in alcun modo da parte di a quali fatture ha imputato il pagamento Controparte_3
di detto importo.
Considerato che
dalla documentazione versata in atti risulta che la parte opponente era anche debitrice delle fatture nn. 1302 del 30 settembre 2023 di € 2.192,95 e 1453 del 31 ottobre
2023 di € 105,84, già scadute e più vecchie rispetto a quelle poste a base del decreto ingiuntivo opposto sussistevano tutti i presupposti per l'applicazione a favore del creditore o a favore di entrambe le parti del criterio di cui all'art. 1193 cc e cioè che esisteva un debito meno garantito di quello dedotto in giudizio, ovvero altro debito con le medesime caratteristiche. La somma quindi di
€ 2.299,79 come risulta dal sottoconto va imputata a dette fatture e non a quelle azionate in sede monitoria. In tale contesto la fattura 1618/2023 non risulta pagata e quindi è stata correttamente posta a base del decreto ingiuntivo opposto.
Anche la contestazione relativa alla mancanza di conformità dei prezzi applicati non appare fondata non avendo l'opponente offerto elementi che confermino detta contestazione. Agli atti invero non risulta depositato neppure un documento a sostegno di quanto affermato.
D'altra parte, va anche sottolineato, come sopra detto, che la parte opponente non ha mai riscontrato i solleciti di pagamento alla stessa inviati.
Tenuto conto di quanto osservato, le prove documentali in atti consentono di ritenere che il decreto ingiuntivo n. 783/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 4 luglio 2024, con il quale le veniva ingiunto il pagamento alla parte opponente della somma di € 21.674,94, oltre interessi e spese, debba essere confermato. Conseguentemente l'opponente, in persona del legale rappresentante, deve Parte_2
essere condannata al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della CP_2 somma di € 21.674,94. A detto importo debbono essere aggiunti gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Ogni altra domandava rigettata perché non provata.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante, tenuto Parte_2 conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3654/2024, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 783/2024 emesso dal Tribunale di Perugia in data 4 luglio
2024;
- condanna conseguentemente in persona del legale rappresentante, al Parte_2 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante, della somma di € 21.674,94, CP_2
oltre gli interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Parte_2
in persona del legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € CP_2
5.077,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)