Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente all'esito della camera di consiglio nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1617 /2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LAUDANTE GIUSEPPE , giusta procura generale Parte_1 alle liti in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. SANTORO Controparte_1
VINCENZO , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO ING N. .
Le parti controvertono in ordine al dedotto pagamento delle somme a titolo di trattamento di fine rapporto
(TFR), maturato e dovuto a seguito della cessazione del rapporto lavorativo intervenuto in data 8.10.2024
Nessuna questione è, invece, sorta in ordine alla causa petendi (svolgimento dell'attività lavorativa a cura della parte opposta nel periodo dedotto).
Invero, la società opponente ha fondato l'opposizione su generiche circostanze di pagamento rateale della somma riconosciuta (cfr. ricorso in opp.)
Nel caso di specie, dunque, l'assenza di qualsiasi allegazione in ordine al pagamento delle somme ingiunte, induce a ritenere non provato il pagamento delle somme come descritte nel ricorso in opposizione.
***
Tanto premesso, deve ritenersi che la società opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante relativo all'eccezione di estinzione del credito per pagamento.
1
La parte opponente, al contrario, non esibisce e/o deposita alcuna ricevuta , bonifico o assegno corrisposto al ricorrente.
***
Va pertanto, rigettata l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo e dichiarato il diritto dell'opposta al pagamento, a cura della società opponente, della somma di € 41.079,15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo, con condanna della società medesima al relativo pagamento.
***
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con condanna della società opponente al pagamento delle somme che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 62/2024 (R.G. Controparte_2
15343/2024) del Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro, depositato e notificato in data
27.12.2024,;
- dichiara il diritto della parte opposta al pagamento, a cura della società Controparte_1 opponente, della somma di € 8.524,69 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo, con condanna della società medesima al relativo pagamento;
- condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.618,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione.
Aversa 11/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(d.ssa Federica Acquaviva Coppola)
2