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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da dr. GI UP Presidente dr. Rossana Guzzo Consigliera dr. NS IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 658/2025 R.G.
PROMOSSA DA
nato in [...] il [...] – c.f. Parte_1 C.F._1
, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Palermo, in via Imera n. 3, presso e nello
[...] studio dell'Avv. Salvatore Serio che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: contratto di locazione
Conclusioni: cfr. note scritte del 25 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 4600/2024 pubblicata il 25/09/2024, il Tribunale di Palermo, non definitivamente pronunciando, revocò il decreto ingiuntivo nr. 3127/2023, reso il 24 luglio 2023; - dichiarò la nullità ex art. 13 comma 4 L. n. 431/1998 della clausola 6 del contratto di locazione del 31.1.2019 nella parte in cui si era stabilito un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative per proprietà edilizia per la Città di Palermo, per immobili delle medesima tipologia, consistenza;
- dichiarò il diritto dell'opponente ex art. 13 comma 6 L. n. 431/1998 alla restituzione della maggiore somma corrisposta per il periodo richiesto;
- dichiarò il diritto dell'opponente a compensare la somma di €. 900,00, dallo stesso versato a titolo di deposito cauzionale sino alla concorrenza della somma a sua volta dovuta al locatore a titoli di canoni di locazione pregressi e indennità ex art. 2041 c.c.; - rimise ai fini della determinazione delle predette voci di credito e dell'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., sul ruolo, come da separata ordinanza;
- rigettò nel resto le domande avanzate dalle parti;
- rinviò il regolamento delle spese di lite alla statuizione definitiva.
2. Per la riforma di quella pronuncia propose appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 22 marzo 2025, con cui dedusse:
a) erroneità della pronuncia di restituzione, in favore del conduttore opponente, della presunta maggior somma corrisposta (sul canone mensile); erronea sussunzione del contratto sottoscritto tra le parti sotto la disciplina dal comma 3 dell'art. 2 della L. 431/1998. Violazione degli artt. 115 e 132 C.p.c. e art. 118 Disp. Att. C.p.c.;
b) l'erronea valutazione del canone stabilito tra le parti, ritenuto in violazione disciplina dal comma 3 dell'art. 2 della L. 431/1998;
c) l'omessa valutazione della intervenuta decadenza.
3. Ricostituito il contraddittorio in questo grado, l'appellato rimase contumace.
4. Con note scritte depositate il 25 giugno 2025 il procuratore dell'appellante, munito di procura speciale, allegando che era stato definito transattivamente il giudizio di primo grado, ha depositato istanza di rinuncia agli atti del giudizio.
5. All' udienza del 26 settembre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata quindi posta in decisione.
5. Ciò premesso, la Corte prende atto della rinuncia agli atti del giudizio, depositata il 25 giugno 2025, sottoscritta dal difensore dell'appellante, munito di procura speciale.
E' noto che, stante la contumacia degli appellati, non è necessaria la loro accettazione.
Dunque, ai sensi dell'art. 306 Cpc, il processo va dichiarato estinto.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di
, Controparte_1
dichiara estinto il processo;
dichiara irripetibili le spese del grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 24 ottobre 2025
Il consigliere estensore
NS IN
Il Presidente
GI UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da dr. GI UP Presidente dr. Rossana Guzzo Consigliera dr. NS IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 658/2025 R.G.
PROMOSSA DA
nato in [...] il [...] – c.f. Parte_1 C.F._1
, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Palermo, in via Imera n. 3, presso e nello
[...] studio dell'Avv. Salvatore Serio che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: contratto di locazione
Conclusioni: cfr. note scritte del 25 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 4600/2024 pubblicata il 25/09/2024, il Tribunale di Palermo, non definitivamente pronunciando, revocò il decreto ingiuntivo nr. 3127/2023, reso il 24 luglio 2023; - dichiarò la nullità ex art. 13 comma 4 L. n. 431/1998 della clausola 6 del contratto di locazione del 31.1.2019 nella parte in cui si era stabilito un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative per proprietà edilizia per la Città di Palermo, per immobili delle medesima tipologia, consistenza;
- dichiarò il diritto dell'opponente ex art. 13 comma 6 L. n. 431/1998 alla restituzione della maggiore somma corrisposta per il periodo richiesto;
- dichiarò il diritto dell'opponente a compensare la somma di €. 900,00, dallo stesso versato a titolo di deposito cauzionale sino alla concorrenza della somma a sua volta dovuta al locatore a titoli di canoni di locazione pregressi e indennità ex art. 2041 c.c.; - rimise ai fini della determinazione delle predette voci di credito e dell'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., sul ruolo, come da separata ordinanza;
- rigettò nel resto le domande avanzate dalle parti;
- rinviò il regolamento delle spese di lite alla statuizione definitiva.
2. Per la riforma di quella pronuncia propose appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 22 marzo 2025, con cui dedusse:
a) erroneità della pronuncia di restituzione, in favore del conduttore opponente, della presunta maggior somma corrisposta (sul canone mensile); erronea sussunzione del contratto sottoscritto tra le parti sotto la disciplina dal comma 3 dell'art. 2 della L. 431/1998. Violazione degli artt. 115 e 132 C.p.c. e art. 118 Disp. Att. C.p.c.;
b) l'erronea valutazione del canone stabilito tra le parti, ritenuto in violazione disciplina dal comma 3 dell'art. 2 della L. 431/1998;
c) l'omessa valutazione della intervenuta decadenza.
3. Ricostituito il contraddittorio in questo grado, l'appellato rimase contumace.
4. Con note scritte depositate il 25 giugno 2025 il procuratore dell'appellante, munito di procura speciale, allegando che era stato definito transattivamente il giudizio di primo grado, ha depositato istanza di rinuncia agli atti del giudizio.
5. All' udienza del 26 settembre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata quindi posta in decisione.
5. Ciò premesso, la Corte prende atto della rinuncia agli atti del giudizio, depositata il 25 giugno 2025, sottoscritta dal difensore dell'appellante, munito di procura speciale.
E' noto che, stante la contumacia degli appellati, non è necessaria la loro accettazione.
Dunque, ai sensi dell'art. 306 Cpc, il processo va dichiarato estinto.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di
, Controparte_1
dichiara estinto il processo;
dichiara irripetibili le spese del grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 24 ottobre 2025
Il consigliere estensore
NS IN
Il Presidente
GI UP