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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 29/01/2025, con trattazione scritta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 18492 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, Sig. (P.I. , con sede in Roma (Roma) Parte_2 P.IVA_1 alla Via Sicilia n. 154, elettivamente domiciliata in Teramo (TE) alla Via Galileo Galilei n. 118/A - San Nicolò a Tordino, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Giannicola Scarciolla (C.F. ) (utenza fax n. C.F._1 0861.1990146) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176,2° comma c.p.c. come modificato dal D.L.14.03.2005 n. 35 conv. con modificazioni dalla L. 14.05.2005 n. 80, gli avvisi, comunicazioni e notificazioni di cancelleria al numero di fax: 0861.1990146 ed indirizzo pec: . Email_1 [...]
Email_2 opponente e in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 (c.f. ) Dott. , con sede in Roma Via C. Monteverdi P.IVA_2 Controparte_2 n. 16, che agisce in questo giudizio in forza di atto di fusione per incorporazione con la società (c.f. ), giusta atto del notaio CP_3 CP_4 P.IVA_3 [...] di Roma rep.24846 – racc. 15720 registrato in Roma il 11/5/2023 con il n. Per_1 13054/1T Per (P.IVA , con sede legale in (00198) CP_1 P.IVA_2 Roma, Via Claudio Monteverdi n. 16, rappresentata e difesa nel giudizio di cui al presente atto dall'Avv. Alessandra Cantamerli (c.f. – C.F._2
– ) giusta procura alle P.IVA_4 Email_3 liti rilasciata su foglio separato, materialmente annesso e da considerarsi come apposto in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore (fax 0669451620 o all'indirizzo di P.E.C.
) Email_3 opposto OGGETTO: Azione di opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER - 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 27.01.2023, la A. ha chiesto al Tribunale di Roma di ingiungere alla società CP_3 Pt_1 [...]
il pagamento della somma di € 4.116,74 ed oltre interessi e spese di Parte_1 procedura, premettendo e deducendo:
- di vantare nei confronti della società un credito di € Parte_1 4.116,74 a titolo di canoni di locazione relativi ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022 e gennaio 2023 in relazione al contratto di locazione del 01.10.2019;
- che a nulla erano valsi i numerosi solleciti di pagamento. Il Tribunale di Roma, con decreto n. 2333/2023, pronunciato nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 4975/2023 del 03.02.2023, depositato in cancelleria il 06.02.2023, ha ingiunto alla società il pagamento Parte_1 della somma di € 4.116,74, oltre interessi al saldo e oltre gli oneri della procedura liquidati in complessivi € 576,00, oltre IVA e CAP. Avverso il decreto ingiuntivo notificato in data 09.02.2023 ha proposto impugnazione l'ingiunto con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.22333/23 – r.g. 4975/23, depositato in data 18/03/2023. La Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.
[...] [...]
ha convenuto in giudizio la A. in persona del legale Parte_2 CP_3 Pt_1 rappresentante pro tempore, Dott. innanzi al Tribunale di Controparte_2 Roma per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
<<…Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, in accoglimento dell'opposizione proposta e per le causali di cui in narrativa: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
• revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
• accertare e dichiarare l'inesigibilità e/o infondatezza delle pretese ex adverso azionate monitoriamente per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per le causali di cui in narrativa;
IN OGNI CASO:
• CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario…>>. A tal fine ha esposto e dedotto che:
<<…Controversia relativa a contratto di locazione – Mancato esperimento del tentativo di mediazione – Improcedibilità della domanda
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Preliminarmente, in quanto improcedibile, nulla e/o inammissibile, la domanda monitoria così come proposta dalla nei confronti CP_5 dell'odierna società opponente deve essere integralmente rigettata. In tal senso, infatti, difetta nella specie la preliminare instaurazione da parte della società opposta del procedimento di mediazione ex art. 5 del D. Lgs. N. 28 del 2010. Come è noto, infatti, quando la parte interessata, in una delle materie ricomprese nell'elenco di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, non provvede ad introdurre preliminarmente il procedimento di mediazione, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile. In buona sostanza, quindi, trattandosi di un'azione avente ad oggetto un contratto di locazione, la società opposta avrebbe dovuto preliminarmente esperire il tentativo di mediazione previsto dal citato art. 5, in quanto lo stesso è condizione di procedibilità della domanda. Nella fattispecie, però, nulla è stato fatto e, pertanto, la domanda ex adverso proposta deve necessariamente essere dichiarata improcedibile. Fermo restando quanto testè dedotto ed eccepito che elide in tronco ogni parvenza di legittimità della domanda monitoria proposta, a ben vedere, la domanda di azionata in monitorio così come proposta dalla ha da CP_5 ritenersi inammissibile o comunque infondata anche per altro verso. Attraverso una laconica e pretestuosa rappresentazione dei fatti, l'odierna società opposta sostiene di essere creditrice della della somma Parte_1 di € 4.116,74, in relazione al presunto mancato pagamento dei canoni di locazione relativi alle “…mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 e gennaio 2023…” in relazione al contratto di locazione del 01.10.2019 “in data 1 ottobre 2019 ha sottoscritto un contratto di locazione con la
[...]
e per cui sarebbero state emesse le fatture “…n. 583/22, Parte_1 684/22, 725/22, 796/22 e 55/23.” Il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere integralmente revocato per le ragioni che di seguito si spiegheranno. La vicenda oggetto di verifica, allora, solo parzialmente ricostruita dall'odierna opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, merita ora di essere puntualmente ricomposta nella sua vera realtà storico fattuale. E' opportuno, in merito, dare spazio alla verità e così sgomberare il campo dalle mere e pretestuose congetture avversarie. Ma procediamo per ordine. Ebbene, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, alcuna somma risulta dovuta dalla società opponente alla in ordine alle ridette CP_5 fatture che si contestano anche in considerazione della circostanza che le stesse non corrispondono a quanto stabilito nel contratto di locazione del 01.10.2019. Preliminarmente, infatti, è opportuno evidenziare che, come peraltro ammesso dall'odierna opposta, il canone mensile di locazione stabilito nel contratto di locazione del 01.10.2019 ammonta ad €. 600,00 + IVA (All. 1). A ben vedere, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il predetto contratto di locazione del 01.10.2019 non prevede affatto l'adeguamento ISTAT del canone e, pertanto, la somma mensile effettivamente dovuta ammonta ad € 600,00 + iva 22% e, quindi, la complessiva somma mensile di € 732,00.
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Si contestano, quindi, anche per tale verso le fatture “…n. 583/22, 684/22, 725/22, 796/22 e 55/23.” azionate in monitorio in quanto non corrispondenti alle specifiche pattuizioni stabilite nel contratto di locazione del 01.10.2019. Ma v'è di più. La determinazione dell'importo di € 4.116,74 richiesto dall'odierna opposta in ordine alle “…mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 e gennaio 2023…” risulta all'evidenza errato. In tal senso, per come espressamente ammesso dalla società opposta nel ricorso per ingiunzione il presunto mancato pagamento dei canoni di locazione risulterebbe essere riconducibile alle “…mensilità di ottobre, novembre e Pt_3 dicembre 2022 e gennaio 2023…” e, pertanto, trattasi di n. 4 mensilità. Orbene, moltiplicando il canone mensile di € 732,00 per n. 4 mensilità, la somma che sarebbe effettivamente dovuta risulta essere pari ad € 2.928,00 e non l'abnorme somma di € 4.116,74 che si torna a contestare unitamente alle ridette fatture nn.“…n. 583/22, 684/22, 725/22, 796/22 e 55/23.” azionate in monitorio. In tal senso, quindi, l'opponente disconosce integralmente tutte le ridette suddette fatture azionate in monitorio contestandone anche il relativo contenuto e la relativa causale siccome all'evidenza privo di fondamento. A tale titolo, quindi, nulla è dovuto alla società opposta. Ma v'è di più. A ben vedere e per come si avrà modo di comprovare in corso di causa, la ha regolarmente provveduto al pagamento in favore della Parte_1 società ricorrente opposta della somma di € 2.928,00 a titolo di canoni di locazione relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022. In particolare, infatti, la ha provveduto a corrispondere Parte_1 alla le seguenti somme in denaro contante: CP_5
- € 732,00 in data 03.10.2022 quale saldo del canone di locazione del mese di ottobre 2022;
- € 732,00 in data 04.11.2022 quale saldo del canone di locazione del mese di novembre 2022;
- € 732,00 in data 05.12.2022 quale saldo del canone di locazione del mese di dicembre 2022;
- € 732,00 in data 09.01.2023 quale saldo del canone di locazione del mese di gennaio 2023; Allora, detta verità, per come sarà pure confortata dall'espletanda istruttoria, screditano inequivocabilmente l'asserto avversario. Queste fallaci asserzioni, allora, altro non rappresentano che la chiave di lettura attraverso la quale deve essere decifrato l'intero ricorso introduttivo avversario. Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna opposta, alcuna somma risulta dovuta alla in quanto già integralmente soddisfatta di ogni CP_5 pretesa. Questi i fatti che smentiscono categoricamente la ricostruzione ex adverso operata ad usum delphini. Anche per tale verso, allora, il decreto ingiuntivo oggi opposto merita di essere revocato per carenza dei presupposti ex lege richiesti. Allo stato, quindi, la società esponente, nel contestare le forniture prodotte da controparte, nonchè la determinazione dei corrispettivi richiesti, non può che limitarsi, allo stato, a ricordare a se stesso che nel giudizio ordinario di
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cognizione che si instaura con la proposizione dell'opposizione a d.i. non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, mentre l'opponente quella di convenuto, con il conseguente onere per controparte, in quanto attore in senso sostanziale, della necessità di provare tutti e ciascuno i fatti costitutivi a sostegno della pretesa precedentemente fatta valere in via monitoria. Pertanto, deriva che l'onere della prova grava sul presunto creditore CP_5 Pertanto, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non ha valore come prova, quindi le fatture prodotte dall'opposta in allegato al ricorso decreto ingiuntivo opposto, così come gli estratti autentici delle scritture contabili, non costituiscono validi elementi di prova nel presente giudizio. Come è noto, la fattura può fondare la richiesta di decreto ingiuntivo di pagamento, pur non integrando nell'eventuale giudizio di opposizione la piena prova del credito azionato monitoriamente. I registri delle fatture possono costituire, ai sensi dell'art. 634 II° comma c.p.c.(come modificato dalla novella del 1995) idonea prova scritta per la emissione del decreto ingiuntivo, con riferimento non solo ai crediti relativi alla somministrazione di merci ma anche a quelli relativi a prestazioni di servizi, ma non nell'opposizione a decreto ingiuntivo e di causa di merito. Orbene, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, come già detto, alcuna somma risulta dovuta alla ditta opposta in ordine alle predette fatture azionate in monitorio nel ricorso per decreto ingiuntivo. Conseguentemente, alla luce di quanto sopra esposto e ampiamente documentato, e senza inversione dell'onere della prova, è evidente che la pretesa creditoria ex adverso azionata è temeraria sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur e, pertanto, il d.i. opposto non potrà che essere revocato in quanto ingiusto, illegittimo ed inefficace. L'intero incarto processuale offre, infatti, inconfutabilmente a piene mani la prova, liquida, oggettiva e documentale dell'evidente quanto manifesto carattere abusivo che ha sorretto e sostiene la richiesta di pagamento ex adverso avanzata dall'opposta. Le suesposte argomentazioni, dunque, risultano di per sé sole sufficienti a ritenere il decreto ingiuntivo opposto inesistente/annullabile/inefficace e/o comunque illegittimo e dunque meritevole di integrale revoca…>>. Disposto il mutamento del rito, instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio la quale successore a titolo particolare nel rapporto CP_1 contrattuale ancora in essere con che ha impugnato e Parte_1 contestato quanto ex adverso dedotto:
<<…Controparte affermando che i versamenti siano intervenuti per
contante, senza dar contezza della quietanza di pagamento, omette di dar prova dell'adempimento delle proprie obbligazioni ma ben si guarda dal fornire le relative, atteso che peraltro detta circostanza è recisamente contestata in quanto mai intervenuta. Ciò posto si rileva come una prova così dedotta non può trovare accoglimento nel processo civile che limita le prove orali ai fatti che devono essere provati con documenti e l'estinzione di un obbligazioni di fatture non possono che intervenire per quietanza della fattura.
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la apodittica inversione dell'onere probatorio si scontra con i basici insegnamenti di diritto privato accademici, laddove la responsabilità contrattuale trova il presupposto nella fonte negoziale e dove il debitore deve dar contezza della estinzione dell'obbligazione. Tutte le pronunce della Suprema Corte impropriamente richiamate, lasciano presagire addirittura una responsabilità aggravata della difesa temeraria che controparte ha posto in essere, che ha cercato di stravolgere gli assetti probatori che il sistema processo ben ha definito. Dalla documentazione già presente nella fase monitoria, la responsabilità di controparte era ben chiara ed inequivoca, essendo rispettati i canoni di cui agli artt. 633 cpc e ss.. Tuttavia ha ritenuto al solo scopo di dilazionare l'adempimento, di proporre una opposizione tanto infondata quanto pretestuosa. Pertanto il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere dichiarato provvisoriamente esecutivo, poiché l'opposizione non è fondata su alcuna prova tanto meno scritta. Del tutto incoferente appare l'argomento della mancata corrispondenza tra il canone e il fatturato, laddove la maggiorazione è dovuta all'imposta sul Valore aggiunto che è versata per legge nei casi transazione commerciale di beni e servizi come nel caso di specie. Anche questo argomento evidenzia la assoluta pretestuosità della opposizione laddove infatti si sia dinanzi a due imprenditori commerciali che ben dovrebbero conoscere le regole fiscali. Quanto all'eccepita improcedibilità, è noto come il procedimento monitorio sia esentato dalla proposizione della preventiva procedura di mediazione, pertanto anche la relativa eccezione come formulata da controparte è inammissibile, ovvero infondata…>> Tanto premesso e dedotto la ha insistito nell'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni:
<<…Piaccia al Tribunale di Roma adito, disattesa ogni contraria istanza, pregiudizialmente: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 cpc. nel merito: rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto e diritto e confermare ildecreto ingiuntivo n. 2333/2023 del Tribunale di Roma. Condannare infine la al risarcimento del danno ex art. Parte_1 96 cpc. Tutto con vittoria di spese ed onorari di lite…>>. Alla prima udienza, verificato all'esito delle ricerche di Cancelleria che non sono state depositate entro le ore 00.00 del 30.10.2023 note di udienza da parte opposta, ritenuto che i motivi di opposizione ostino alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
vista l'eccezione di improcedibilità formulata da parte opponente relativamente alla domanda di parte opposta, il giudice ha dichiarato la parte opposta assente all'udienza del 30.10.2023, come verificato da successive ricerche di Cancelleria;
ha rigettato la richiesta ex art. 648 c.p.c.; ha rilevato/dichiarato l'improcedibilità della domanda e concesso termine di giorni 15 alle parti per l'esperimento della mediazione;
fissando l'udienza di discussione del 10.1.2024 per il prosieguo da tenersi in via cartolare figurata con trattazione scritta e successivo provvedimento telematico
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del giudice entro giorni 30, ai sensi dell'art.83, co.7, lettera H del D.L.n°18/2020 e succ. modifiche ex lege Cartabia ex art. 127 ter c.p.c..; indi rimessa la parte opposta nei termini per l'esperimento della condizione di procedibilità essendo stato “ Verificato – come da attestazione di Cancelleria – che il verbale del 30.10.2023 non era stato comunicato al procuratore costituito di parte opposta” sicchè non poteva ritenersi negligentemente elasso il termine;
ribadito il corretto assolvimento dell'istituto della media-conciliazione; invitate le parti ad interloquire sul giudicato inerente la convalida di sfratto e sull'abbinato decreto ingiuntivo, ex art. 101 c.p.c.; ribadito quanto già esposto in ordine al fatto che ex art. 5 del d.lgs. n.28 del 2010 convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni >> ,è stato ammesso ed espletato l'interrogatorio formale del l.r.p.t. della sui capitoli sopra CP_5 indicati nell'atto introduttivo. L'Avv. Cantamerli e la parte opposta personalmente hanno precisato che la mediazione ha avuto esito negativo in quanto la parte convenuta non è comparsa in mediazione. Hanno proposto: “la rinunzia agli atti del decreto ingiuntivo e del presente giudizio a fronte della riconsegna dell'immobile, libero da persone e sgombro da cose entro il termine del 23.01.2025 con pedissequo verbale di riconsegna e compensazione integrale delle spese del presente giudizio”. L'Avv. Cerretani, sostituto processuale di parte opponente, si è riservato di interloquire con il dominus e con la parte ed ha chiesto rinvio. All'udienza del 29.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. III. In limine litis va premesso che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92). Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente
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spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione. Invero la legge 29.12.2011 n° 218, recante "Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo" e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 218, ha stabilito di sopprimere al secondo comma dell'art. 645 c.p.c. le parole "…ma i termini di comparizione sono ridotti a metà…"; inoltre nei procedimenti pendenti, il primo comma dell'articolo 165 c.p.c. va così interpretato: la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, c.p.c. del medesimo codice. Orbene, nel caso in esame, l'opponente non ha sfruttato tale occasione, la costituzione in giudizio può ritenersi tempestiva (poiché effettuata nei quaranta giorni) e regolare sul piano procedimentale (poiché l'iscrizione a ruolo è stata effettuata nei dieci giorni dalla notificazione). Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale come il ricorso ex art. 633c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengono tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti. L'opposizione è stata notificata e depositato in pct nei 40 giorni dalla notifica del d.i. impugnato. La mediazione è stata correttamente assolta nei termini concessi dal giudice. Invero alla prima udienza, vista l'eccezione di improcedibilità formulata dalla parte opponente relativamente alla domanda di parte opposta, il gu rilevata/dichiarata l'improcedibilità della domanda di accertamento e di condanna ha concesso termine di giorni 15 alle parti per l'esperimento della mediazione. Indi la Cancelleria ha attestato in data 10.1.2024, che il verbale di udienza scritta del 30.10.2023 non era stato comunicato ad alcuno dei procuratori delle parti posto che, peraltro, in data 2.1.2024 erano stati revocati gli incarichi all'Avvocato La Gioia di ed il precedente avvocato di si era cancellato dall'albo. CP_3 CP_1 Per tale ragione la parte opposta è stata rimessa nei termini di quindici giorni per per l'esperimento della mediazione, medio tempore scaduti. Si ribadisce che non vi è stata alcuna declaratoria di improcedibilità definitiva della domanda di parte opposta bensì unicamente il vaglio ed il rilievo, alla prima udienza, su eccezione di parte opponente, dell'improcedibilità ex art. 5 dlgs. n.28 del 2010 e della successiva concessione alle parti del termine di giorni 15 per l'attivazione dell'istituto della media-conciliazione. Rimessa la parte opposta nei termini per non aver avuto, incolpevolmente, la comunicazione del verbale di udienza del 30.10.2023, con cui erano stati
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concessi i termini 15 gg. per l'espletamento della mediazione, la condizione di procedibilità è stata ritualmente assolta. IV. In termini generali va anche rammentato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010). Il versamento delle pigioni costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e neppure ritardarne la corresponsione giacchè la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte che come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione. Nella specie è stato richiesto il pagamento dei canoni maturati in relazione ai mesi di ottobre, di novembre, di dicembre 2022 e di gennaio 2023. La convalida di sfratto, avente ad oggetto i canoni maturati dopo febbraio 2023 sino al rilascio, pronunciata in data 18.4.2024 nel giudizio n.r.g.a.c.c. 15040/2024 è esitata in cosa giudicata. Unitamente ad essa è stato emesso il decreto ingiuntivo di condanna dei canoni dal mese di febbraio 2023 sino al rilascio dell'immobile, con la precisazione che ciascun canone ammonti ad euro 600,00 mensile, oltre IVA. Ciò costituisce “fatto pacifico” tra le parti.
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Invero l'ordinanza di convalida di sfratto è un provvedimento giurisdizionale irrevocabile che ha valore di cosa giudicata sostanziale sull'esistenza del contratto di locazione e sulla qualità di parti di intimante ed intimato (v. Cass. Civ. 1 dicembre 1994, n. 10270), sul possesso della cosa locata, sulla risoluzione del contratto di locazione e sulla condanna al rilascio (v. Cass. 17 luglio 2008, n. 19695 e Cass. civ.4 febbraio 2005, n. 2280; v. di recente, Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 17049 del 11/07/2017 secondo cui: “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo”. Nella specie la S.C., correggendo sul punto la motivazione della sentenza di merito, ha escluso che vi fosse alcuna preclusione, derivante dal passaggio in giudicato dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, riguardo all'esame dell'anteriore domanda di accertamento degli inadempimenti del locatore, né che potesse ritenersi assorbita l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dedotta dal conduttore anteriormente all'intimazione della convalida, ancorchè non riproposta nel successivo giudizio di sfratto per morosità. V. Massime precedenti Vedi: n. 13207 del 2015; n. 4292 del 1976) e, in casi di licenza o sfratto per finita locazione, “in ordine sia all'esistenza della locazione che alla sua qualificazione, là dove la scadenza del rapporto sia collegata alla tipologia del contratto” (v. Trib. Roma sez.VI, sent. 22 giugno 2020, n.9005; Cass. Civ., sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2280 e Cass. Civ., sez. III, 23 giugno 1999, n. 6406; v. di recente, Cass. Civ., sez. III , 23/04/2020 , n. 8116 “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto e al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo. Deriva da quanto precede, pertanto, che un giudicato anche sulla entità del canone dovuto è configurabile solo in caso di emanazione - e non soltanto di semplice domanda - contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni divenuto definitivo”; conforme Cass. Civ. sez. III. 11 gennaio 2017 n. 411; v. Trib. Roma sez.VI, 10 giugno 2020 n. 8673). In definitiva quando nel giudizio di convalida di sfratto per morosità sia stato proposto ricorso per l'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, il provvedimento destinato a concluderlo può assumere l'efficacia di cosa giudicata, non soltanto circa l'esistenza e validità del rapporto corrente “inter partes” e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o
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estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, come l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni “contra legem” del canone” (v. Cass. nn. 12994 del 24/05/2013). Ne deriva che la mancata comparizione nel giudizio sommario e/o la non contestazione da parte dell'intimato delle questioni di fatto e di diritto avanzate dall'intimante nell'ambito del giudizio di convalida, comportano inevitabilmente il passaggio in giudicato dell'ordinanza di convalida e del contestuale decreto ingiuntivo eventualmente emesso, con conseguente preclusione di ogni questione legata all'esistenza del contratto di locazione, alle cause della sua risoluzione nonché all'esistenza ed all'ammontare del credito sino a quel momento maturato dal locatore (v. in termini Cass. Civ. Sezione III, sentenza n. 8013 del 2.04.2019). Ciò è coerente con i principi in tema di giudicato implicito e di estensione di questo soltanto alle questioni dedotte o deducibili come antecedenti logici necessari indefettibili per la decisione: tra i quali non rientra l'entità del canone, di per sé sola ed in sé considerata, né la legittimità dei presupposti per il suo calcolo, attesa la limitatezza della cognizione indotta dalla mancata comparizione o dalla mancata contestazione del locatario e la sufficienza, ai fini della convalida, dell'an della mora e non anche del quantum. Pertanto, un giudicato sull'entità del canone dovuto è conseguibile soltanto in caso di contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni a contratto in corso (v. Cass. Civ. 24 luglio 2007 n. 16319; Cass. Civ. 29 maggio 2012, n. 8565; Cass. Civ. n. 17049 del 2017). Posto che nel decreto ingiuntivo abbinato alla convalida è stato giudicato a titolo di canone l'importo di euro 600 oltre i.v.a., la domanda attorea azionata nel presente giudizio deve essere rideterminata in complessivi euro 2.400,00 oltre i.v.a.. Le fatture azionate in sede monitoria sono state specificatamente disapprovate dal conduttore. A ciò si aggiunga che, secondo quanto eccepito dall'interessato locatario, nel contratto di locazione registrato intercorso tra le parti non è stata pattuita la clausola di aggiornamento del canone di locazione. Ora tra le disposizioni a favore del locatore è possibile ricordare:
- l'art. 11, che prevede un limite massimo di tre mensilità per la determinazione della somma data a titolo di cauzione;
-l'art. 7, che prevede la nullità della clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata;
- l'art. 8, che prevede una pari ripartizione tra conduttore e locatore per le spese di registrazione del contratto. Il fondamento della disposizione in commento risiede nella possibilità per il locatore di tutelarsi a fronte di eventuali variazioni del canone legate ai fenomeni di svalutazione monetaria. Tuttavia le parti, nella loro autonomia contrattuale, non sono autorizzate a inserire nel contratto di locazione una clausola che preveda un aggiornamento automatico del canone, in assenza di una puntuale richiesta da parte del locatore, che è una condizione essenziale e imprescindibile per la nascita del diritto in questione. Vi è di più: una clausola di tal fatta, che preveda l'aggiornamento annuale automatico del canone, sarebbe affetta da nullità sulla base della previsione di cui all'art. 79 della l. equo canone, poiché, come detto, gli
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aumenti del canone sono leciti solo se espressamente richiesti di volta in volta dal locatore. La ratio di tale nullità trova il suo fondamento in una esigenza di tutela del conduttore, al quale deve essere garantito di conoscere esattamente e puntualmente l'importo che sarà tenuto a corrispondere a titolo di canone di locazione, essendo contraria al disposto normativo una richiesta anticipata di aggiornamento del canone. Non sarà possibile per il locatore nemmeno chiedere gli arretrati derivanti dall'aggiornamento del canone non puntualmente sollecitati, poiché tale diritto sorge solo dal momento della richiesta e vale solamente per l'avvenire. Sarà quindi necessario inserire nel contratto di locazione una specifica clausola che preveda l'aggiornamento del canone, potendo la stessa essere riferita al 100% delle variazioni degli indici Istat del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, ma anche al 75%, a seconda che si voglia maggiormente favorire l'inquilino oppure il locatore. Nel caso si faccia riferimento alla misura del 100% dell'indice Istat, tuttavia, è necessario considerare che deve in ogni caso essere fatta salva l'applicazione delle norme imperative di legge vigenti durante l'esecuzione del contratto, comprese le eventuali limitazioni all'aggiornamento stesso. Dall'aggiornamento del canone, espressamente autorizzato dalla norma in commento, va distinto il vero e proprio aumento del canone, che può derivare dall'inserimento di clausole di diverso tipo, che constano in qualche modo al locatore di ottenere somme diverse e ulteriori rispetto al canone inizialmente concordato. La Corte di Cassazione, con una interessante sentenza, la n. 326 del 1990 (confermata poi nel 2000 con sentenza n. 1070), ha sancito la nullità della clausola volta a prevedere l'aumento del canone di una percentuale determinata ogni anno (per esempio, una clausola che preveda l'aumento del canone, ogni anno, del 5%). Ad avviso della giurisprudenza, infatti, tale clausola si concretizza in un espediente diretto a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, ed è per questo da considerarsi illegittima. Tuttavia, altra giurisprudenza ha viceversa dichiarato la legittimità della clausola che miri ad aumentare il canone nel tempo, se tale aumento è determinato dai crescenti vantaggi derivanti dal godimento del bene da parte del conduttore dovuti, per esempio, all'incrementato valore commerciale della zona in cui è locato l'immobile. Pacificamente ammessa, invece, è la clausola diretta a determinare il canone in maniera composita, in parte costituito da una somma di denaro e, per la restante parte, da somme necessarie per le opere di restauro dell'immobile. In sostanza, l'orientamento giurisprudenziale dominante è nel senso di ritenere che debba considerarsi nulla, per contrasto con la disposizione di cui all'art. 79, ogni clausola contrattuale relativa al canone di locazione che sia volta ad ottenere una maggiorazione del canone in misura fissa, senza coordinare tale aumento con un effettivo accrescimento della controprestazione a favore del conduttore. È invece da ritenersi sempre legittima la clausola contrattuale che preveda semplicemente l'adeguamento dei patti stipulati tra le parti alle successive modifiche normative che dovessero intervenire nel tempo, non configurando tale
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modifica un indebito vantaggio per il locatore, favorito dalla volontà del legislatore, susseguente la stipulazione del contratto. Controversa è la questione se l'aggiornamento annuale del canone debba essere effettuato applicando l'aumento sul canone aggiornato dell'anno precedente o se, viceversa, vada attuato applicando il diverso criterio delle
“variazioni assolute”. In tal senso, le opinioni della giurisprudenza non sono del tutto concordi. Infatti, alcuni interpreti ritengono che l'aumento del canone vada effettuato secondo il criterio delle cosiddette “variazioni assolute”, che è maggiormente favorevole per la la parte locatrice. Il diverso criterio delle “variazioni relative”, sulla base del quale si applica l'aumento annuale sul canone già aggiornato l'anno precedente, sarebbe evidentemente più favorevole per il conduttore. Altra parte della giurisprudenza, diversamente opinando, ritiene invece che il calcolo degli aumenti del canone successivi al primo vada effettuato avendo come riferimento non il canone iniziale, bensì al canone che risulta dal canone già precedentemente aggiornato. Orbene anche per tale ragione – oltre che per il rilievo d'ufficio sul giudicato di convalida - le altre questioni deducibili nel giudizio sommario sono assorbite dal rilievo di ufficio sul giudicato caduto sulla convalida. Ciò premesso non essendo, altrimenti, provato l'avvenuto versamento delle pigioni e non essendo ammissibile, in difetto di inizio di prova, la prova per testi sull'avvenuto adempimento del contratto di locazione, l'opposizione dev'essere accolta in parte come da dispositivo ed il decreto ingiuntivo impugnato va, pertanto, revocato. Nondimeno, non avendo l'opponente dimostrato il completo e definitivo adempimento ovvero l'estinzione satisfattiva ovvero non satisfattiva dell'obbligazione alla corresponsione delle pigioni, la stessa va condannata al pagamento della minore somma ritenuta come dovuta. L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010). V. Nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento totale o parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi, opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (v. Cass. Civ., sez. III, 26/06/2007, n. 14764). D'altra parte ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli art. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al
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giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (v. Cass. Civi., Sez. I, 03/09/2009, N. 19120). La parziale soccombenza reciproca e le ragioni della decisione giustificano la compensazione della metà delle spese e delle competenze di lite. Nel resto, il governo delle spese segue la soccombenza di parte opponente e, in mancanza di specifica nota-spese, è liquidata d'ufficio come da dispositivo, in favore di parte opposta, tenuto conto della natura e del dichiarato valore della controversia e considerata l'esiguità dell'importanza e del numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione dei medi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, Ud. 03/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum). La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così decide:
- accoglie, in parte, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2333/2023, pronunciato nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 4975/2023 del 03.02.2023, depositato in cancelleria il 06.02.2023;
- accoglie, in parte, la domanda della parte opposta e, per l'effetto, condanna l'opponente al versamento in favore della prima dell'importo di euro 600,00 oltre i.v.a., a titolo di canoni, per i mesi di ottobre, di novembre, di dicembre 2022 e di gennaio 2023, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, con decorrenza ex art. 1282 comma 2 c.c. dalla costituzione in mora;
- condannal'opponente alla refusione, in favore della opposta, delle spese processuali che, compensate della metà, liquida nella restante parte in euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovuta come per legge. ROMA lì, all'esito dell'udienza del 29.1.2025, in data 25/02/2025 IL GIUDICE UNICO dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 29/01/2025, con trattazione scritta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 18492 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, Sig. (P.I. , con sede in Roma (Roma) Parte_2 P.IVA_1 alla Via Sicilia n. 154, elettivamente domiciliata in Teramo (TE) alla Via Galileo Galilei n. 118/A - San Nicolò a Tordino, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Giannicola Scarciolla (C.F. ) (utenza fax n. C.F._1 0861.1990146) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere, ai sensi degli artt. 133, 134 e 176,2° comma c.p.c. come modificato dal D.L.14.03.2005 n. 35 conv. con modificazioni dalla L. 14.05.2005 n. 80, gli avvisi, comunicazioni e notificazioni di cancelleria al numero di fax: 0861.1990146 ed indirizzo pec: . Email_1 [...]
Email_2 opponente e in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 (c.f. ) Dott. , con sede in Roma Via C. Monteverdi P.IVA_2 Controparte_2 n. 16, che agisce in questo giudizio in forza di atto di fusione per incorporazione con la società (c.f. ), giusta atto del notaio CP_3 CP_4 P.IVA_3 [...] di Roma rep.24846 – racc. 15720 registrato in Roma il 11/5/2023 con il n. Per_1 13054/1T Per (P.IVA , con sede legale in (00198) CP_1 P.IVA_2 Roma, Via Claudio Monteverdi n. 16, rappresentata e difesa nel giudizio di cui al presente atto dall'Avv. Alessandra Cantamerli (c.f. – C.F._2
– ) giusta procura alle P.IVA_4 Email_3 liti rilasciata su foglio separato, materialmente annesso e da considerarsi come apposto in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore (fax 0669451620 o all'indirizzo di P.E.C.
) Email_3 opposto OGGETTO: Azione di opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER - 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 27.01.2023, la A. ha chiesto al Tribunale di Roma di ingiungere alla società CP_3 Pt_1 [...]
il pagamento della somma di € 4.116,74 ed oltre interessi e spese di Parte_1 procedura, premettendo e deducendo:
- di vantare nei confronti della società un credito di € Parte_1 4.116,74 a titolo di canoni di locazione relativi ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022 e gennaio 2023 in relazione al contratto di locazione del 01.10.2019;
- che a nulla erano valsi i numerosi solleciti di pagamento. Il Tribunale di Roma, con decreto n. 2333/2023, pronunciato nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 4975/2023 del 03.02.2023, depositato in cancelleria il 06.02.2023, ha ingiunto alla società il pagamento Parte_1 della somma di € 4.116,74, oltre interessi al saldo e oltre gli oneri della procedura liquidati in complessivi € 576,00, oltre IVA e CAP. Avverso il decreto ingiuntivo notificato in data 09.02.2023 ha proposto impugnazione l'ingiunto con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.22333/23 – r.g. 4975/23, depositato in data 18/03/2023. La Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.
[...] [...]
ha convenuto in giudizio la A. in persona del legale Parte_2 CP_3 Pt_1 rappresentante pro tempore, Dott. innanzi al Tribunale di Controparte_2 Roma per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
<<…Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, in accoglimento dell'opposizione proposta e per le causali di cui in narrativa: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
• revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
• accertare e dichiarare l'inesigibilità e/o infondatezza delle pretese ex adverso azionate monitoriamente per le causali di cui in narrativa e per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per le causali di cui in narrativa;
IN OGNI CASO:
• CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario…>>. A tal fine ha esposto e dedotto che:
<<…Controversia relativa a contratto di locazione – Mancato esperimento del tentativo di mediazione – Improcedibilità della domanda
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Preliminarmente, in quanto improcedibile, nulla e/o inammissibile, la domanda monitoria così come proposta dalla nei confronti CP_5 dell'odierna società opponente deve essere integralmente rigettata. In tal senso, infatti, difetta nella specie la preliminare instaurazione da parte della società opposta del procedimento di mediazione ex art. 5 del D. Lgs. N. 28 del 2010. Come è noto, infatti, quando la parte interessata, in una delle materie ricomprese nell'elenco di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, non provvede ad introdurre preliminarmente il procedimento di mediazione, la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile. In buona sostanza, quindi, trattandosi di un'azione avente ad oggetto un contratto di locazione, la società opposta avrebbe dovuto preliminarmente esperire il tentativo di mediazione previsto dal citato art. 5, in quanto lo stesso è condizione di procedibilità della domanda. Nella fattispecie, però, nulla è stato fatto e, pertanto, la domanda ex adverso proposta deve necessariamente essere dichiarata improcedibile. Fermo restando quanto testè dedotto ed eccepito che elide in tronco ogni parvenza di legittimità della domanda monitoria proposta, a ben vedere, la domanda di azionata in monitorio così come proposta dalla ha da CP_5 ritenersi inammissibile o comunque infondata anche per altro verso. Attraverso una laconica e pretestuosa rappresentazione dei fatti, l'odierna società opposta sostiene di essere creditrice della della somma Parte_1 di € 4.116,74, in relazione al presunto mancato pagamento dei canoni di locazione relativi alle “…mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 e gennaio 2023…” in relazione al contratto di locazione del 01.10.2019 “in data 1 ottobre 2019 ha sottoscritto un contratto di locazione con la
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e per cui sarebbero state emesse le fatture “…n. 583/22, Parte_1 684/22, 725/22, 796/22 e 55/23.” Il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere integralmente revocato per le ragioni che di seguito si spiegheranno. La vicenda oggetto di verifica, allora, solo parzialmente ricostruita dall'odierna opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo, merita ora di essere puntualmente ricomposta nella sua vera realtà storico fattuale. E' opportuno, in merito, dare spazio alla verità e così sgomberare il campo dalle mere e pretestuose congetture avversarie. Ma procediamo per ordine. Ebbene, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, alcuna somma risulta dovuta dalla società opponente alla in ordine alle ridette CP_5 fatture che si contestano anche in considerazione della circostanza che le stesse non corrispondono a quanto stabilito nel contratto di locazione del 01.10.2019. Preliminarmente, infatti, è opportuno evidenziare che, come peraltro ammesso dall'odierna opposta, il canone mensile di locazione stabilito nel contratto di locazione del 01.10.2019 ammonta ad €. 600,00 + IVA (All. 1). A ben vedere, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, il predetto contratto di locazione del 01.10.2019 non prevede affatto l'adeguamento ISTAT del canone e, pertanto, la somma mensile effettivamente dovuta ammonta ad € 600,00 + iva 22% e, quindi, la complessiva somma mensile di € 732,00.
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Si contestano, quindi, anche per tale verso le fatture “…n. 583/22, 684/22, 725/22, 796/22 e 55/23.” azionate in monitorio in quanto non corrispondenti alle specifiche pattuizioni stabilite nel contratto di locazione del 01.10.2019. Ma v'è di più. La determinazione dell'importo di € 4.116,74 richiesto dall'odierna opposta in ordine alle “…mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 e gennaio 2023…” risulta all'evidenza errato. In tal senso, per come espressamente ammesso dalla società opposta nel ricorso per ingiunzione il presunto mancato pagamento dei canoni di locazione risulterebbe essere riconducibile alle “…mensilità di ottobre, novembre e Pt_3 dicembre 2022 e gennaio 2023…” e, pertanto, trattasi di n. 4 mensilità. Orbene, moltiplicando il canone mensile di € 732,00 per n. 4 mensilità, la somma che sarebbe effettivamente dovuta risulta essere pari ad € 2.928,00 e non l'abnorme somma di € 4.116,74 che si torna a contestare unitamente alle ridette fatture nn.“…n. 583/22, 684/22, 725/22, 796/22 e 55/23.” azionate in monitorio. In tal senso, quindi, l'opponente disconosce integralmente tutte le ridette suddette fatture azionate in monitorio contestandone anche il relativo contenuto e la relativa causale siccome all'evidenza privo di fondamento. A tale titolo, quindi, nulla è dovuto alla società opposta. Ma v'è di più. A ben vedere e per come si avrà modo di comprovare in corso di causa, la ha regolarmente provveduto al pagamento in favore della Parte_1 società ricorrente opposta della somma di € 2.928,00 a titolo di canoni di locazione relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022. In particolare, infatti, la ha provveduto a corrispondere Parte_1 alla le seguenti somme in denaro contante: CP_5
- € 732,00 in data 03.10.2022 quale saldo del canone di locazione del mese di ottobre 2022;
- € 732,00 in data 04.11.2022 quale saldo del canone di locazione del mese di novembre 2022;
- € 732,00 in data 05.12.2022 quale saldo del canone di locazione del mese di dicembre 2022;
- € 732,00 in data 09.01.2023 quale saldo del canone di locazione del mese di gennaio 2023; Allora, detta verità, per come sarà pure confortata dall'espletanda istruttoria, screditano inequivocabilmente l'asserto avversario. Queste fallaci asserzioni, allora, altro non rappresentano che la chiave di lettura attraverso la quale deve essere decifrato l'intero ricorso introduttivo avversario. Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna opposta, alcuna somma risulta dovuta alla in quanto già integralmente soddisfatta di ogni CP_5 pretesa. Questi i fatti che smentiscono categoricamente la ricostruzione ex adverso operata ad usum delphini. Anche per tale verso, allora, il decreto ingiuntivo oggi opposto merita di essere revocato per carenza dei presupposti ex lege richiesti. Allo stato, quindi, la società esponente, nel contestare le forniture prodotte da controparte, nonchè la determinazione dei corrispettivi richiesti, non può che limitarsi, allo stato, a ricordare a se stesso che nel giudizio ordinario di
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cognizione che si instaura con la proposizione dell'opposizione a d.i. non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, mentre l'opponente quella di convenuto, con il conseguente onere per controparte, in quanto attore in senso sostanziale, della necessità di provare tutti e ciascuno i fatti costitutivi a sostegno della pretesa precedentemente fatta valere in via monitoria. Pertanto, deriva che l'onere della prova grava sul presunto creditore CP_5 Pertanto, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non ha valore come prova, quindi le fatture prodotte dall'opposta in allegato al ricorso decreto ingiuntivo opposto, così come gli estratti autentici delle scritture contabili, non costituiscono validi elementi di prova nel presente giudizio. Come è noto, la fattura può fondare la richiesta di decreto ingiuntivo di pagamento, pur non integrando nell'eventuale giudizio di opposizione la piena prova del credito azionato monitoriamente. I registri delle fatture possono costituire, ai sensi dell'art. 634 II° comma c.p.c.(come modificato dalla novella del 1995) idonea prova scritta per la emissione del decreto ingiuntivo, con riferimento non solo ai crediti relativi alla somministrazione di merci ma anche a quelli relativi a prestazioni di servizi, ma non nell'opposizione a decreto ingiuntivo e di causa di merito. Orbene, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, come già detto, alcuna somma risulta dovuta alla ditta opposta in ordine alle predette fatture azionate in monitorio nel ricorso per decreto ingiuntivo. Conseguentemente, alla luce di quanto sopra esposto e ampiamente documentato, e senza inversione dell'onere della prova, è evidente che la pretesa creditoria ex adverso azionata è temeraria sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur e, pertanto, il d.i. opposto non potrà che essere revocato in quanto ingiusto, illegittimo ed inefficace. L'intero incarto processuale offre, infatti, inconfutabilmente a piene mani la prova, liquida, oggettiva e documentale dell'evidente quanto manifesto carattere abusivo che ha sorretto e sostiene la richiesta di pagamento ex adverso avanzata dall'opposta. Le suesposte argomentazioni, dunque, risultano di per sé sole sufficienti a ritenere il decreto ingiuntivo opposto inesistente/annullabile/inefficace e/o comunque illegittimo e dunque meritevole di integrale revoca…>>. Disposto il mutamento del rito, instauratosi il contraddittorio si è costituita in giudizio la quale successore a titolo particolare nel rapporto CP_1 contrattuale ancora in essere con che ha impugnato e Parte_1 contestato quanto ex adverso dedotto:
<<…Controparte affermando che i versamenti siano intervenuti per
contante, senza dar contezza della quietanza di pagamento, omette di dar prova dell'adempimento delle proprie obbligazioni ma ben si guarda dal fornire le relative, atteso che peraltro detta circostanza è recisamente contestata in quanto mai intervenuta. Ciò posto si rileva come una prova così dedotta non può trovare accoglimento nel processo civile che limita le prove orali ai fatti che devono essere provati con documenti e l'estinzione di un obbligazioni di fatture non possono che intervenire per quietanza della fattura.
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la apodittica inversione dell'onere probatorio si scontra con i basici insegnamenti di diritto privato accademici, laddove la responsabilità contrattuale trova il presupposto nella fonte negoziale e dove il debitore deve dar contezza della estinzione dell'obbligazione. Tutte le pronunce della Suprema Corte impropriamente richiamate, lasciano presagire addirittura una responsabilità aggravata della difesa temeraria che controparte ha posto in essere, che ha cercato di stravolgere gli assetti probatori che il sistema processo ben ha definito. Dalla documentazione già presente nella fase monitoria, la responsabilità di controparte era ben chiara ed inequivoca, essendo rispettati i canoni di cui agli artt. 633 cpc e ss.. Tuttavia ha ritenuto al solo scopo di dilazionare l'adempimento, di proporre una opposizione tanto infondata quanto pretestuosa. Pertanto il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere dichiarato provvisoriamente esecutivo, poiché l'opposizione non è fondata su alcuna prova tanto meno scritta. Del tutto incoferente appare l'argomento della mancata corrispondenza tra il canone e il fatturato, laddove la maggiorazione è dovuta all'imposta sul Valore aggiunto che è versata per legge nei casi transazione commerciale di beni e servizi come nel caso di specie. Anche questo argomento evidenzia la assoluta pretestuosità della opposizione laddove infatti si sia dinanzi a due imprenditori commerciali che ben dovrebbero conoscere le regole fiscali. Quanto all'eccepita improcedibilità, è noto come il procedimento monitorio sia esentato dalla proposizione della preventiva procedura di mediazione, pertanto anche la relativa eccezione come formulata da controparte è inammissibile, ovvero infondata…>> Tanto premesso e dedotto la ha insistito nell'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni:
<<…Piaccia al Tribunale di Roma adito, disattesa ogni contraria istanza, pregiudizialmente: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 cpc. nel merito: rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto e diritto e confermare ildecreto ingiuntivo n. 2333/2023 del Tribunale di Roma. Condannare infine la al risarcimento del danno ex art. Parte_1 96 cpc. Tutto con vittoria di spese ed onorari di lite…>>. Alla prima udienza, verificato all'esito delle ricerche di Cancelleria che non sono state depositate entro le ore 00.00 del 30.10.2023 note di udienza da parte opposta, ritenuto che i motivi di opposizione ostino alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
vista l'eccezione di improcedibilità formulata da parte opponente relativamente alla domanda di parte opposta, il giudice ha dichiarato la parte opposta assente all'udienza del 30.10.2023, come verificato da successive ricerche di Cancelleria;
ha rigettato la richiesta ex art. 648 c.p.c.; ha rilevato/dichiarato l'improcedibilità della domanda e concesso termine di giorni 15 alle parti per l'esperimento della mediazione;
fissando l'udienza di discussione del 10.1.2024 per il prosieguo da tenersi in via cartolare figurata con trattazione scritta e successivo provvedimento telematico
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del giudice entro giorni 30, ai sensi dell'art.83, co.7, lettera H del D.L.n°18/2020 e succ. modifiche ex lege Cartabia ex art. 127 ter c.p.c..; indi rimessa la parte opposta nei termini per l'esperimento della condizione di procedibilità essendo stato “ Verificato – come da attestazione di Cancelleria – che il verbale del 30.10.2023 non era stato comunicato al procuratore costituito di parte opposta” sicchè non poteva ritenersi negligentemente elasso il termine;
ribadito il corretto assolvimento dell'istituto della media-conciliazione; invitate le parti ad interloquire sul giudicato inerente la convalida di sfratto e sull'abbinato decreto ingiuntivo, ex art. 101 c.p.c.; ribadito quanto già esposto in ordine al fatto che ex art. 5 del d.lgs. n.28 del 2010 convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni >> ,è stato ammesso ed espletato l'interrogatorio formale del l.r.p.t. della sui capitoli sopra CP_5 indicati nell'atto introduttivo. L'Avv. Cantamerli e la parte opposta personalmente hanno precisato che la mediazione ha avuto esito negativo in quanto la parte convenuta non è comparsa in mediazione. Hanno proposto: “la rinunzia agli atti del decreto ingiuntivo e del presente giudizio a fronte della riconsegna dell'immobile, libero da persone e sgombro da cose entro il termine del 23.01.2025 con pedissequo verbale di riconsegna e compensazione integrale delle spese del presente giudizio”. L'Avv. Cerretani, sostituto processuale di parte opponente, si è riservato di interloquire con il dominus e con la parte ed ha chiesto rinvio. All'udienza del 29.01.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. III. In limine litis va premesso che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92). Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente
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spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione. Invero la legge 29.12.2011 n° 218, recante "Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo" e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 218, ha stabilito di sopprimere al secondo comma dell'art. 645 c.p.c. le parole "…ma i termini di comparizione sono ridotti a metà…"; inoltre nei procedimenti pendenti, il primo comma dell'articolo 165 c.p.c. va così interpretato: la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, c.p.c. del medesimo codice. Orbene, nel caso in esame, l'opponente non ha sfruttato tale occasione, la costituzione in giudizio può ritenersi tempestiva (poiché effettuata nei quaranta giorni) e regolare sul piano procedimentale (poiché l'iscrizione a ruolo è stata effettuata nei dieci giorni dalla notificazione). Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale come il ricorso ex art. 633c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengono tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti. L'opposizione è stata notificata e depositato in pct nei 40 giorni dalla notifica del d.i. impugnato. La mediazione è stata correttamente assolta nei termini concessi dal giudice. Invero alla prima udienza, vista l'eccezione di improcedibilità formulata dalla parte opponente relativamente alla domanda di parte opposta, il gu rilevata/dichiarata l'improcedibilità della domanda di accertamento e di condanna ha concesso termine di giorni 15 alle parti per l'esperimento della mediazione. Indi la Cancelleria ha attestato in data 10.1.2024, che il verbale di udienza scritta del 30.10.2023 non era stato comunicato ad alcuno dei procuratori delle parti posto che, peraltro, in data 2.1.2024 erano stati revocati gli incarichi all'Avvocato La Gioia di ed il precedente avvocato di si era cancellato dall'albo. CP_3 CP_1 Per tale ragione la parte opposta è stata rimessa nei termini di quindici giorni per per l'esperimento della mediazione, medio tempore scaduti. Si ribadisce che non vi è stata alcuna declaratoria di improcedibilità definitiva della domanda di parte opposta bensì unicamente il vaglio ed il rilievo, alla prima udienza, su eccezione di parte opponente, dell'improcedibilità ex art. 5 dlgs. n.28 del 2010 e della successiva concessione alle parti del termine di giorni 15 per l'attivazione dell'istituto della media-conciliazione. Rimessa la parte opposta nei termini per non aver avuto, incolpevolmente, la comunicazione del verbale di udienza del 30.10.2023, con cui erano stati
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concessi i termini 15 gg. per l'espletamento della mediazione, la condizione di procedibilità è stata ritualmente assolta. IV. In termini generali va anche rammentato che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010). Il versamento delle pigioni costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito astenersi dal pagamento del corrispettivo e neppure ritardarne la corresponsione giacchè la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione, così come il ritardo dello stesso, legittima l'applicazione dell'art. 1460 c.c. solamente quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte che come noto, si sostanzia nel consentire il pieno godimento del bene immobile oggetto del contratto di locazione. Nella specie è stato richiesto il pagamento dei canoni maturati in relazione ai mesi di ottobre, di novembre, di dicembre 2022 e di gennaio 2023. La convalida di sfratto, avente ad oggetto i canoni maturati dopo febbraio 2023 sino al rilascio, pronunciata in data 18.4.2024 nel giudizio n.r.g.a.c.c. 15040/2024 è esitata in cosa giudicata. Unitamente ad essa è stato emesso il decreto ingiuntivo di condanna dei canoni dal mese di febbraio 2023 sino al rilascio dell'immobile, con la precisazione che ciascun canone ammonti ad euro 600,00 mensile, oltre IVA. Ciò costituisce “fatto pacifico” tra le parti.
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Invero l'ordinanza di convalida di sfratto è un provvedimento giurisdizionale irrevocabile che ha valore di cosa giudicata sostanziale sull'esistenza del contratto di locazione e sulla qualità di parti di intimante ed intimato (v. Cass. Civ. 1 dicembre 1994, n. 10270), sul possesso della cosa locata, sulla risoluzione del contratto di locazione e sulla condanna al rilascio (v. Cass. 17 luglio 2008, n. 19695 e Cass. civ.4 febbraio 2005, n. 2280; v. di recente, Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 17049 del 11/07/2017 secondo cui: “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo”. Nella specie la S.C., correggendo sul punto la motivazione della sentenza di merito, ha escluso che vi fosse alcuna preclusione, derivante dal passaggio in giudicato dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, riguardo all'esame dell'anteriore domanda di accertamento degli inadempimenti del locatore, né che potesse ritenersi assorbita l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dedotta dal conduttore anteriormente all'intimazione della convalida, ancorchè non riproposta nel successivo giudizio di sfratto per morosità. V. Massime precedenti Vedi: n. 13207 del 2015; n. 4292 del 1976) e, in casi di licenza o sfratto per finita locazione, “in ordine sia all'esistenza della locazione che alla sua qualificazione, là dove la scadenza del rapporto sia collegata alla tipologia del contratto” (v. Trib. Roma sez.VI, sent. 22 giugno 2020, n.9005; Cass. Civ., sez. III, 4 febbraio 2005, n. 2280 e Cass. Civ., sez. III, 23 giugno 1999, n. 6406; v. di recente, Cass. Civ., sez. III , 23/04/2020 , n. 8116 “L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto e al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo. Deriva da quanto precede, pertanto, che un giudicato anche sulla entità del canone dovuto è configurabile solo in caso di emanazione - e non soltanto di semplice domanda - contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni divenuto definitivo”; conforme Cass. Civ. sez. III. 11 gennaio 2017 n. 411; v. Trib. Roma sez.VI, 10 giugno 2020 n. 8673). In definitiva quando nel giudizio di convalida di sfratto per morosità sia stato proposto ricorso per l'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, il provvedimento destinato a concluderlo può assumere l'efficacia di cosa giudicata, non soltanto circa l'esistenza e validità del rapporto corrente “inter partes” e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o
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estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, come l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni “contra legem” del canone” (v. Cass. nn. 12994 del 24/05/2013). Ne deriva che la mancata comparizione nel giudizio sommario e/o la non contestazione da parte dell'intimato delle questioni di fatto e di diritto avanzate dall'intimante nell'ambito del giudizio di convalida, comportano inevitabilmente il passaggio in giudicato dell'ordinanza di convalida e del contestuale decreto ingiuntivo eventualmente emesso, con conseguente preclusione di ogni questione legata all'esistenza del contratto di locazione, alle cause della sua risoluzione nonché all'esistenza ed all'ammontare del credito sino a quel momento maturato dal locatore (v. in termini Cass. Civ. Sezione III, sentenza n. 8013 del 2.04.2019). Ciò è coerente con i principi in tema di giudicato implicito e di estensione di questo soltanto alle questioni dedotte o deducibili come antecedenti logici necessari indefettibili per la decisione: tra i quali non rientra l'entità del canone, di per sé sola ed in sé considerata, né la legittimità dei presupposti per il suo calcolo, attesa la limitatezza della cognizione indotta dalla mancata comparizione o dalla mancata contestazione del locatario e la sufficienza, ai fini della convalida, dell'an della mora e non anche del quantum. Pertanto, un giudicato sull'entità del canone dovuto è conseguibile soltanto in caso di contestuale ingiunzione di pagamento per i canoni a contratto in corso (v. Cass. Civ. 24 luglio 2007 n. 16319; Cass. Civ. 29 maggio 2012, n. 8565; Cass. Civ. n. 17049 del 2017). Posto che nel decreto ingiuntivo abbinato alla convalida è stato giudicato a titolo di canone l'importo di euro 600 oltre i.v.a., la domanda attorea azionata nel presente giudizio deve essere rideterminata in complessivi euro 2.400,00 oltre i.v.a.. Le fatture azionate in sede monitoria sono state specificatamente disapprovate dal conduttore. A ciò si aggiunga che, secondo quanto eccepito dall'interessato locatario, nel contratto di locazione registrato intercorso tra le parti non è stata pattuita la clausola di aggiornamento del canone di locazione. Ora tra le disposizioni a favore del locatore è possibile ricordare:
- l'art. 11, che prevede un limite massimo di tre mensilità per la determinazione della somma data a titolo di cauzione;
-l'art. 7, che prevede la nullità della clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata;
- l'art. 8, che prevede una pari ripartizione tra conduttore e locatore per le spese di registrazione del contratto. Il fondamento della disposizione in commento risiede nella possibilità per il locatore di tutelarsi a fronte di eventuali variazioni del canone legate ai fenomeni di svalutazione monetaria. Tuttavia le parti, nella loro autonomia contrattuale, non sono autorizzate a inserire nel contratto di locazione una clausola che preveda un aggiornamento automatico del canone, in assenza di una puntuale richiesta da parte del locatore, che è una condizione essenziale e imprescindibile per la nascita del diritto in questione. Vi è di più: una clausola di tal fatta, che preveda l'aggiornamento annuale automatico del canone, sarebbe affetta da nullità sulla base della previsione di cui all'art. 79 della l. equo canone, poiché, come detto, gli
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aumenti del canone sono leciti solo se espressamente richiesti di volta in volta dal locatore. La ratio di tale nullità trova il suo fondamento in una esigenza di tutela del conduttore, al quale deve essere garantito di conoscere esattamente e puntualmente l'importo che sarà tenuto a corrispondere a titolo di canone di locazione, essendo contraria al disposto normativo una richiesta anticipata di aggiornamento del canone. Non sarà possibile per il locatore nemmeno chiedere gli arretrati derivanti dall'aggiornamento del canone non puntualmente sollecitati, poiché tale diritto sorge solo dal momento della richiesta e vale solamente per l'avvenire. Sarà quindi necessario inserire nel contratto di locazione una specifica clausola che preveda l'aggiornamento del canone, potendo la stessa essere riferita al 100% delle variazioni degli indici Istat del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, ma anche al 75%, a seconda che si voglia maggiormente favorire l'inquilino oppure il locatore. Nel caso si faccia riferimento alla misura del 100% dell'indice Istat, tuttavia, è necessario considerare che deve in ogni caso essere fatta salva l'applicazione delle norme imperative di legge vigenti durante l'esecuzione del contratto, comprese le eventuali limitazioni all'aggiornamento stesso. Dall'aggiornamento del canone, espressamente autorizzato dalla norma in commento, va distinto il vero e proprio aumento del canone, che può derivare dall'inserimento di clausole di diverso tipo, che constano in qualche modo al locatore di ottenere somme diverse e ulteriori rispetto al canone inizialmente concordato. La Corte di Cassazione, con una interessante sentenza, la n. 326 del 1990 (confermata poi nel 2000 con sentenza n. 1070), ha sancito la nullità della clausola volta a prevedere l'aumento del canone di una percentuale determinata ogni anno (per esempio, una clausola che preveda l'aumento del canone, ogni anno, del 5%). Ad avviso della giurisprudenza, infatti, tale clausola si concretizza in un espediente diretto a neutralizzare gli effetti della svalutazione monetaria, ed è per questo da considerarsi illegittima. Tuttavia, altra giurisprudenza ha viceversa dichiarato la legittimità della clausola che miri ad aumentare il canone nel tempo, se tale aumento è determinato dai crescenti vantaggi derivanti dal godimento del bene da parte del conduttore dovuti, per esempio, all'incrementato valore commerciale della zona in cui è locato l'immobile. Pacificamente ammessa, invece, è la clausola diretta a determinare il canone in maniera composita, in parte costituito da una somma di denaro e, per la restante parte, da somme necessarie per le opere di restauro dell'immobile. In sostanza, l'orientamento giurisprudenziale dominante è nel senso di ritenere che debba considerarsi nulla, per contrasto con la disposizione di cui all'art. 79, ogni clausola contrattuale relativa al canone di locazione che sia volta ad ottenere una maggiorazione del canone in misura fissa, senza coordinare tale aumento con un effettivo accrescimento della controprestazione a favore del conduttore. È invece da ritenersi sempre legittima la clausola contrattuale che preveda semplicemente l'adeguamento dei patti stipulati tra le parti alle successive modifiche normative che dovessero intervenire nel tempo, non configurando tale
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modifica un indebito vantaggio per il locatore, favorito dalla volontà del legislatore, susseguente la stipulazione del contratto. Controversa è la questione se l'aggiornamento annuale del canone debba essere effettuato applicando l'aumento sul canone aggiornato dell'anno precedente o se, viceversa, vada attuato applicando il diverso criterio delle
“variazioni assolute”. In tal senso, le opinioni della giurisprudenza non sono del tutto concordi. Infatti, alcuni interpreti ritengono che l'aumento del canone vada effettuato secondo il criterio delle cosiddette “variazioni assolute”, che è maggiormente favorevole per la la parte locatrice. Il diverso criterio delle “variazioni relative”, sulla base del quale si applica l'aumento annuale sul canone già aggiornato l'anno precedente, sarebbe evidentemente più favorevole per il conduttore. Altra parte della giurisprudenza, diversamente opinando, ritiene invece che il calcolo degli aumenti del canone successivi al primo vada effettuato avendo come riferimento non il canone iniziale, bensì al canone che risulta dal canone già precedentemente aggiornato. Orbene anche per tale ragione – oltre che per il rilievo d'ufficio sul giudicato di convalida - le altre questioni deducibili nel giudizio sommario sono assorbite dal rilievo di ufficio sul giudicato caduto sulla convalida. Ciò premesso non essendo, altrimenti, provato l'avvenuto versamento delle pigioni e non essendo ammissibile, in difetto di inizio di prova, la prova per testi sull'avvenuto adempimento del contratto di locazione, l'opposizione dev'essere accolta in parte come da dispositivo ed il decreto ingiuntivo impugnato va, pertanto, revocato. Nondimeno, non avendo l'opponente dimostrato il completo e definitivo adempimento ovvero l'estinzione satisfattiva ovvero non satisfattiva dell'obbligazione alla corresponsione delle pigioni, la stessa va condannata al pagamento della minore somma ritenuta come dovuta. L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010). V. Nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento totale o parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi, opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (v. Cass. Civ., sez. III, 26/06/2007, n. 14764). D'altra parte ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli art. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al
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giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (v. Cass. Civi., Sez. I, 03/09/2009, N. 19120). La parziale soccombenza reciproca e le ragioni della decisione giustificano la compensazione della metà delle spese e delle competenze di lite. Nel resto, il governo delle spese segue la soccombenza di parte opponente e, in mancanza di specifica nota-spese, è liquidata d'ufficio come da dispositivo, in favore di parte opposta, tenuto conto della natura e del dichiarato valore della controversia e considerata l'esiguità dell'importanza e del numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione dei medi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, Ud. 03/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum). La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così decide:
- accoglie, in parte, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2333/2023, pronunciato nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 4975/2023 del 03.02.2023, depositato in cancelleria il 06.02.2023;
- accoglie, in parte, la domanda della parte opposta e, per l'effetto, condanna l'opponente al versamento in favore della prima dell'importo di euro 600,00 oltre i.v.a., a titolo di canoni, per i mesi di ottobre, di novembre, di dicembre 2022 e di gennaio 2023, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, con decorrenza ex art. 1282 comma 2 c.c. dalla costituzione in mora;
- condannal'opponente alla refusione, in favore della opposta, delle spese processuali che, compensate della metà, liquida nella restante parte in euro 1.276,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovuta come per legge. ROMA lì, all'esito dell'udienza del 29.1.2025, in data 25/02/2025 IL GIUDICE UNICO dott.ssa Maria Flora Febbraro
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