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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1652/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GIORGI FABIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
In via preliminare: sospendere la provvisoria efficacia esecutiva del D.I. opposto e il presente giudizio in attesa che venga definito quello pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione con R.G. n. 423/2022 ed inerente la
Sentenza n. 896/2022 della Corte di Appello di Venezia su cui si fonda il D.I. opposto.
Nel merito
ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
ACCERTARE E DICHIARARE l'inammissibilità del ricorso monitorio promosso dall'opposta per violazione del principio del divieto del bis in idem e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese del presente giudizio rispetto alle quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario.
Salvezze illimitate.
Per parte opposta:
Voglia l'IIl.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE: respingere la richiesta di sospensione, ai sensi degli artt. 295 e/o 337 c.p.c., del presente giudizio, per tutti i motivi indicati in atti;
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta dal sig. Pt_1
in quanto destituita di ogni fondamento, in fatto e in diritto, per i motivi meglio esposti in
[...] narrativa;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3029/2023 emesso dal Tribunale di Verona il 7 dicembre 2023 (R.G. n. 7432/2023); in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo di € 131.303,82, oltre interessi di mora dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1145 del 23.05.2023 fino al soddisfo.
Con condanna del sig. per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per tutti i Parte_1
motivi di cui in atti.
In ogni caso, respingere le domande attoree in quanto infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali anche relativi al giudizio monitorio.
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 3029/2023 - RG n. Parte_1
7432/2023, emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Verona in data 07/12/2023 su ricorso di con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €131.303,82 Controparte_2 in forza della sentenza della Corte d'appello di Venezia, n. 1145/2023, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 2317/2018.
Esponeva l'opponente di aver incardinato avanti al Tribunale di Padova un giudizio nei confronti della al fine di ottenere la ripetizione degli illegittimi addebiti di Controparte_3
interessi anatocistici, interessi ultralegali, CMS ed altri oneri non convenuti, applicati sul rapporto di conto corrente n. 361297; giudizio definito, all'esito di CTU contabile, con la sentenza n. 2317/2018, in forza della quale la convenuta era stata condannata a rifondere in favore del Signor la CP_4 Pt_1 complessiva somma di € 106.267,79, a titolo di illegittimi addebiti di interessi ed oneri ultralegali ed interessi anatocistici applicati sul rapporto di conto corrente n. 361297, oltre spese e compensi della procedura.
La detta sentenza era stata impugnata da avanti alla Corte d' Appello di Controparte_5
Venezia che, all'esito del giudizio, aveva riquantificato il saldo del conto in €12.762,29, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Ritenendo errata la pronuncia di secondo grado, il aveva quindi proposto ricorso per Pt_1
Cassazione.
Successivamente l'opposta aveva notificato il decreto ingiuntivo oggetto della Controparte_2
presente opposizione al fine di ottenere il recupero della differenza fra quanto versato al in Pt_1 forza della sentenza di primo grado e il minor importo riconosciuto dovuto dalla sentenza d'appello.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la difesa del 1) l'inammissibilità del decreto Pt_1 ingiuntivo per incertezza dell'an e del quantum della pretesa creditoria, avanzando istanza di sospensione del giudizio e della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex artt. 295 e/o 337
c.p.c.; 2) l'inammissibilità del ricorso monitorio per violazione del divieto di ne bis in idem, chiedendo,
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita parte opposta contestando l'inammissibilità del ricorso monitorio Controparte_2
per violazione del ne bis in idem e la fondatezza dell'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto.
Sulle dette prospettazioni delle parti la causa, all'esito di discussione orale, viene qui in decisione.
L'opposizione, per le ragioni di cui si dirà di seguito, è infondata e non può trovare accoglimento.
pagina 3 di 6 È pacifico e documentato in atti:
- che con sentenza n. 2317/2018 il Tribunale di Padova, a definizione della controversia incardinata da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
condannava l'istituto di credito a corrispondere all'attore la somma capitale di €106.267,79, oltre alle spese di CTU e alle spese di lite come liquidate;
- che in esecuzione della detta sentenza senza acquiescenza e con riserva Controparte_2
d'impugnazione, versava al la somma di €142.901, 44 (v: doc. 3 ric. d.i.); Pt_1
- che con sentenza n. 1145/2023 la Corte d'Appello di Venezia, decidendo sul gravame proposto da in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore del della minor somma di 12.762,29, oltre Controparte_2 Pt_1
interessi legali dalla domanda al saldo e oltre alla quota di 1/3 delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, come ivi liquidate, ponendo le spese di consulenza tecnica a carico delle parti in egual misura.
Per effetto della parziale riforma della sentenza di primo grado operata dalla Corte d'Appello, che ha sensibilmente ridotto l'importo della statuizione condannatoria in favore del risulta dunque Pt_1 venuto meno “ex tunc”, per la differenza, il titolo delle attribuzioni riconosciute dalla prima sentenza.
Deve quindi ritenersi ammissibile l'iniziativa monitoria della banca opposta.
In tal senso si è invero pronunciata la Suprema Corte, che, nell'affermare come la riforma della sentenza di primo grado faccia per ciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, ha precisato che ove la sentenza d'appello non contenga una statuizione restitutoria sussiste il diritto del solvens, al fine di munirsene, di attivare un autonomo giudizio (v:
Cass. 18062/2018); domanda che ben può essere introdotta con il ricorso monitorio.
Deve dunque escludersi che vi siano profili di incertezza dell'an e del quantum della pretesa creditoria, la cui sussistenza ed ammontare deriva dalla successione dei due titoli e dalla differenza delle relative statuizioni condannatorie.
Né ricorrono i presupposti per disporre la sospensione del giudizio in esame.
Come invero affermato dalla Corte di Cassazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello quanto all'ammontare del risarcimento dei danni, non può essere sospeso in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, non ricorrendo un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il procedimento pagina 4 di 6 d'impugnazione e quello di opposizione a decreto ingiuntivo tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., né ricorrendo ragioni per disporre la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. (v: Cass. civ. 07/10/2022, n. 29302).
Ha infatti affermato la Suprema Corte che “il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio (Cass. n. 19296 del 2005 e precedenti ivi richiamati); che, inoltre, la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (cfr. Cass., S.U., n. 12190 del 2004; Cass. n. 13454 del 2011); che il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia”. (v: Cass. civ. 07/10/2022, n. 29302).
Argomentazioni che consentono altresì di escludere la violazione del divieto di ne bis in idem.
L'opposizione non può quindi che essere respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, non rinvenendosi alcuna specifica contestazione in ordine alla quantificazione dell'importo ingiunto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in ragione del valore della causa e dell'attività svolta e del modesto grado di complessità della controversia, seguono la soccombenza.
Non si ravvisano invece i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
CONDANNA
l'opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 Controparte_2 spese che liquida in €8.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
pagina 5 di 6 Verona, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1652/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GIORGI FABIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ATTORE OPPONENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. LA SCALA GIUSEPPE FILIPPO MARIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
In via preliminare: sospendere la provvisoria efficacia esecutiva del D.I. opposto e il presente giudizio in attesa che venga definito quello pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione con R.G. n. 423/2022 ed inerente la
Sentenza n. 896/2022 della Corte di Appello di Venezia su cui si fonda il D.I. opposto.
Nel merito
ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
ACCERTARE E DICHIARARE l'inammissibilità del ricorso monitorio promosso dall'opposta per violazione del principio del divieto del bis in idem e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese del presente giudizio rispetto alle quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario.
Salvezze illimitate.
Per parte opposta:
Voglia l'IIl.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE: respingere la richiesta di sospensione, ai sensi degli artt. 295 e/o 337 c.p.c., del presente giudizio, per tutti i motivi indicati in atti;
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta dal sig. Pt_1
in quanto destituita di ogni fondamento, in fatto e in diritto, per i motivi meglio esposti in
[...] narrativa;
per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3029/2023 emesso dal Tribunale di Verona il 7 dicembre 2023 (R.G. n. 7432/2023); in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento dell'importo di € 131.303,82, oltre interessi di mora dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1145 del 23.05.2023 fino al soddisfo.
Con condanna del sig. per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per tutti i Parte_1
motivi di cui in atti.
In ogni caso, respingere le domande attoree in quanto infondate per tutte le ragioni esposte in narrativa.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali anche relativi al giudizio monitorio.
pagina 2 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 3029/2023 - RG n. Parte_1
7432/2023, emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Verona in data 07/12/2023 su ricorso di con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €131.303,82 Controparte_2 in forza della sentenza della Corte d'appello di Venezia, n. 1145/2023, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 2317/2018.
Esponeva l'opponente di aver incardinato avanti al Tribunale di Padova un giudizio nei confronti della al fine di ottenere la ripetizione degli illegittimi addebiti di Controparte_3
interessi anatocistici, interessi ultralegali, CMS ed altri oneri non convenuti, applicati sul rapporto di conto corrente n. 361297; giudizio definito, all'esito di CTU contabile, con la sentenza n. 2317/2018, in forza della quale la convenuta era stata condannata a rifondere in favore del Signor la CP_4 Pt_1 complessiva somma di € 106.267,79, a titolo di illegittimi addebiti di interessi ed oneri ultralegali ed interessi anatocistici applicati sul rapporto di conto corrente n. 361297, oltre spese e compensi della procedura.
La detta sentenza era stata impugnata da avanti alla Corte d' Appello di Controparte_5
Venezia che, all'esito del giudizio, aveva riquantificato il saldo del conto in €12.762,29, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Ritenendo errata la pronuncia di secondo grado, il aveva quindi proposto ricorso per Pt_1
Cassazione.
Successivamente l'opposta aveva notificato il decreto ingiuntivo oggetto della Controparte_2
presente opposizione al fine di ottenere il recupero della differenza fra quanto versato al in Pt_1 forza della sentenza di primo grado e il minor importo riconosciuto dovuto dalla sentenza d'appello.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto la difesa del 1) l'inammissibilità del decreto Pt_1 ingiuntivo per incertezza dell'an e del quantum della pretesa creditoria, avanzando istanza di sospensione del giudizio e della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex artt. 295 e/o 337
c.p.c.; 2) l'inammissibilità del ricorso monitorio per violazione del divieto di ne bis in idem, chiedendo,
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita parte opposta contestando l'inammissibilità del ricorso monitorio Controparte_2
per violazione del ne bis in idem e la fondatezza dell'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto.
Sulle dette prospettazioni delle parti la causa, all'esito di discussione orale, viene qui in decisione.
L'opposizione, per le ragioni di cui si dirà di seguito, è infondata e non può trovare accoglimento.
pagina 3 di 6 È pacifico e documentato in atti:
- che con sentenza n. 2317/2018 il Tribunale di Padova, a definizione della controversia incardinata da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
condannava l'istituto di credito a corrispondere all'attore la somma capitale di €106.267,79, oltre alle spese di CTU e alle spese di lite come liquidate;
- che in esecuzione della detta sentenza senza acquiescenza e con riserva Controparte_2
d'impugnazione, versava al la somma di €142.901, 44 (v: doc. 3 ric. d.i.); Pt_1
- che con sentenza n. 1145/2023 la Corte d'Appello di Venezia, decidendo sul gravame proposto da in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore del della minor somma di 12.762,29, oltre Controparte_2 Pt_1
interessi legali dalla domanda al saldo e oltre alla quota di 1/3 delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, come ivi liquidate, ponendo le spese di consulenza tecnica a carico delle parti in egual misura.
Per effetto della parziale riforma della sentenza di primo grado operata dalla Corte d'Appello, che ha sensibilmente ridotto l'importo della statuizione condannatoria in favore del risulta dunque Pt_1 venuto meno “ex tunc”, per la differenza, il titolo delle attribuzioni riconosciute dalla prima sentenza.
Deve quindi ritenersi ammissibile l'iniziativa monitoria della banca opposta.
In tal senso si è invero pronunciata la Suprema Corte, che, nell'affermare come la riforma della sentenza di primo grado faccia per ciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, ha precisato che ove la sentenza d'appello non contenga una statuizione restitutoria sussiste il diritto del solvens, al fine di munirsene, di attivare un autonomo giudizio (v:
Cass. 18062/2018); domanda che ben può essere introdotta con il ricorso monitorio.
Deve dunque escludersi che vi siano profili di incertezza dell'an e del quantum della pretesa creditoria, la cui sussistenza ed ammontare deriva dalla successione dei due titoli e dalla differenza delle relative statuizioni condannatorie.
Né ricorrono i presupposti per disporre la sospensione del giudizio in esame.
Come invero affermato dalla Corte di Cassazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello quanto all'ammontare del risarcimento dei danni, non può essere sospeso in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, non ricorrendo un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tra il procedimento pagina 4 di 6 d'impugnazione e quello di opposizione a decreto ingiuntivo tale da giustificare la sospensione di quest'ultimo giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., né ricorrendo ragioni per disporre la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. (v: Cass. civ. 07/10/2022, n. 29302).
Ha infatti affermato la Suprema Corte che “il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio (Cass. n. 19296 del 2005 e precedenti ivi richiamati); che, inoltre, la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (cfr. Cass., S.U., n. 12190 del 2004; Cass. n. 13454 del 2011); che il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della rimozione della sentenza di primo grado ad opera di quella di appello, e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia”. (v: Cass. civ. 07/10/2022, n. 29302).
Argomentazioni che consentono altresì di escludere la violazione del divieto di ne bis in idem.
L'opposizione non può quindi che essere respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, non rinvenendosi alcuna specifica contestazione in ordine alla quantificazione dell'importo ingiunto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in ragione del valore della causa e dell'attività svolta e del modesto grado di complessità della controversia, seguono la soccombenza.
Non si ravvisano invece i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto.
CONDANNA
l'opponente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 Controparte_2 spese che liquida in €8.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
pagina 5 di 6 Verona, 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
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