Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00822/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01236/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Marina Rivellino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
- della determina n. 516/T-15-2021 di prot. del Comando Legione Carabinieri Puglia – SM – Ufficio del personale del 18.10.2021 (notificata a mezzo pec in data 26.10.2021) di “trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale funzionalmente correlata all'incarico dal Nucleo Tribunali Carabinieri di Bari alla Tenenza Carabinieri di -OMISSIS- quale addetto, senza alloggio di servizio”;
- nonché di qualunque altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Carlo Dibello e uditi gli avvocati Lucia Marina Rivellino, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio, per la difesa erariale;
1.- Con il gravame in epigrafe, il carabiniere scelto -OMISSIS- impugnava il provvedimento di “trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale funzionalmente correlata all’incarico dal Nucleo Tribunali Carabinieri di Bari alla Tenenza Carabinieri di -OMISSIS- quale addetto, senza alloggio di servizio”.
2. Il militare deducente, impiegato quale effettivo al Nucleo Tribunali di Bari dal -OMISSIS- in turni di vigilanza al Palazzo di Giustizia Penale, assume di essere stato protagonista, in data -OMISSIS-, di un acceso diverbio con la dottoressa -OMISSIS-, magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.
3.- Riferisce, il predetto, di essersi rifiutato di prendere in consegna un robusto faldone contenente gli atti di indagine di un procedimento penale di criminalità organizzata che il magistrato gli aveva chiesto di custodire con l’intesa di riprenderlo in consegna l’indomani, adducendo ripetutamente a giustificazione del rifiuto la sussistenza di precise direttive da parte dei propri superiori.
4.- Risulta, peraltro, da annotazione di servizio redatta dall’interessato in data -OMISSIS- che il diverbio culminava finanche nella minaccia di querela rivolta dal carabiniere -OMISSIS- al magistrato, rea di averlo pesantemente offeso rivolgendogli l’epiteto di maleducato alla presenza di un addetto alla vigilanza del Tribunale.
5.- Il carabiniere -OMISSIS- è insorto avverso il provvedimento di trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale sopra citato e ne ha chiesto l’annullamento al Tar.
6.- Deduce vizi di Violazione degli artt. 3 - 97 e 111 Cost. Violazione dei termini di conclusione del procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale previsto dal D. Lgs. 66/2010 e dall’art. 2 L. 241/90 Violazione del Principio di Proporzionalità della misura adottata Eccesso di potere per travisamento dei fatti Sviamento, Difetto dei presupposti Contraddittorietà, Illogicità e Difetto di motivazione Ingiustizia manifesta.
7.- Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ha depositato una relazione concernente la vicenda.
8.- Sono stati depositati documenti istruttori e memorie.
9. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2025, la controversia è passata in decisione.
10. Il graduato ricorrente lamenta che il trasferimento per incompatibilità ambientale sia stato disposto in violazione del termine perentorio di conclusione del relativo procedimento, fissato dalla legge in 90 giorni. Si duole che l’Amministrazione di appartenenza sia incorsa in uno sviamento di potere dal momento che il provvedimento impugnato si sarebbe risolto in una sostanziale sanzione nei suoi riguardi a motivo del diverbio intercorso con il magistrato, con ripercussioni negative finanche sul diritto del figlio minore di ricevere assistenza in quanto portatore di disabilità neurologica certificata. Sarebbero infine ravvisabili profili di contraddittorietà tra le proposte di trasferimento del carabiniere, formulate dalla “linea gerarchica” e la determinazione conclusiva che violerebbe peraltro il principio di proporzionalità della misura. Il deducente reputa, in ultima analisi, che “i provvedimenti impugnati appaiono distanziarsi dal perseguimento del fine organizzativo, consistente nell’ottimale utilizzazione delle risorse umane disponibili. Risulta al riguardo significativo, anzitutto, il modo in cui il trasferimento de quo s’inserisce nella descritta scansione temporale degli avvenimenti: contestazione dell’illecito disciplinare, trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale motivato da proposte contrastanti e contraddittorie e non sufficientemente motivate. Ma appare significativa anche la natura dei rilievi rivolti al ricorrente, che non hanno determinato una situazione d’incompatibilità ambientale e comunque appaiono assai poco consistenti se considerati alla luce delle analitiche giustificazioni addotte dallo stesso e non adeguatamente confutate nel provvedimento conclusivo”.
11.- Sono infondate le censure sollevate dal ricorrente.
12.- Quanto alla violazione del termine di conclusione del procedimento, si osserva che l’inosservanza del termine per la conclusione del procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, stabilito ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per concorde indirizzo della giurisprudenza amministrativa, non determina l’illegittimità del provvedimento finale, stante la sua natura ordinatoria e sollecitatoria, né ha effetto privativo del potere esercitato (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, n. 2964 del 10 giugno 2014; n. 8371 del 1° dicembre 2010).
13.- In merito allo sviamento di potere in cui l’Amministrazione sarebbe incorsa, per avere di fatto dissimulato una sanzione vera e propria nei riguardi del ricorrente penalizzandolo oltre misura, osserva il Collegio che si tratta di censura che non coglie nel segno.
14.- Il ricorrente è stato infatti sottoposto ad autonomo procedimento disciplinare essendosi ritenuto che la condotta serbata in occasione del diverbio con il magistrato della D.D.A. di Bari fosse contraria al senso di responsabilità e al contegno del militare, di cui agli articoli 717 e 732 del T.u.r.o.m. Il graduato è stato legittimamente sottoposto a trasferimento d’autorità per gli stessi fatti dal momento che l’Amministrazione d’appartenenza ha ritenuto, nell’esercizio di un’ampia discrezionalità, di ripristinare il prestigio compromesso da un episodio sintomatico, per un verso, di un atteggiamento scarsamente collaborativo nei riguardi di un magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia – cioè di un magistrato che, in base all’articolo 109 della Costituzione, dispone direttamente della polizia giudiziaria; per altro verso, indicativo di attitudine alla polemica di un proprio militare.
15.- E’ vero che il trasferimento per incompatibilità ambientale assume di consueto una connotazione indirettamente sanzionatoria nei riguardi del militare che vi è sottoposto, trattandosi di misura che si ripercuote indiscutibilmente sulle dinamiche di vita familiare del medesimo. Ma l’aspetto nettamente preponderante dell’atto in questione è pur sempre quello di una misura volta a raggiungere l’ottimale organizzazione del servizio preordinata al recupero del prestigio dell’Istituzione militare, che deve saper far fronte repentinamente a situazioni di turbamento del regolare svolgimento dei compiti di istituto. Proprio il Tar Puglia ha affermato a tal riguardo che “I provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale dei militari sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione e, pertanto, non abbisognano di una particolare motivazione, risultando indiscussa la prevalenza dell'interesse pubblico al sereno e corretto espletamento delle funzioni sugli eventuali interessi del subordinato, tanto più ove si tenga conto che la permanenza presso una determinata sede di servizio non concretizza una situazione giuridica tutelabile, bensì costituisce una semplice modalità di svolgimento del servizio medesimo.” (cfr: T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 24/06/2021, n. 1081).
16.- Né può mancarsi di ricordare che, nella fattispecie concreta, l’incompatibilità ambientale è stata ritenuta “funzionalmente correlata all’impiego presso il Nucleo Tribunali di Bari”, al fine specifico di evitare occasioni di contatto anche estemporaneo del graduato con il magistrato della D.D.A, tenuto anche conto di un pregresso episodio di incomprensione con il medesimo magistrato, opportunamente posto in luce in fase istruttoria.
17.- Quanto al fatto che la determinazione conclusiva abbia disatteso le proposte della linea gerarchica, orientate nella direzione di un trasferimento meno afflittivo, secondo l’impostazione difensiva prescelta, va rilevato che l’atto impugnato ha tenuto adeguatamente conto delle “esigenze organiche registrate prioritariamente dalla Tenenza di -OMISSIS-, reparto con la complessiva e specifica, grave carenza organica di quattro unità, nel ruolo “Appuntati e carabinieri”, operante su territorio particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica e di difficile ripianamento…non compresi nella giurisdizione del Tribunale di Bari, posti a distanza suscettibile di concessione di autorizzazione ad alloggiare percorribile in meno di un’ora dalla residenza del militare e quella dei figli” .
18.- Nessuna perplessità può ravvisarsi nella determinazione conclusiva adottata dal Comando di appartenenza del ricorrente essendo del tutto plausibile l’esigenza prioritaria di scongiurare il permanere di una situazione di incompatibilità aggravatasi anche in ragione della pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente per il reato di cui all’articolo 326 del codice penale, e di altro procedimento penale iscritto nei riguardi del magistrato contraddittore del graduato, a seguito della querela sporta dal -OMISSIS-
19. Va infine detto della infondatezza della censura di violazione del principio di proporzionalità della “misura” adottata nei riguardi del ricorrente. Si sottolinea che il trasferimento adottato si è risolto in un allontanamento dalla precedente sede di servizio di poche decine di chilometri, e che lo stesso ricorrente, pur rappresentando lo status di genitore separato e i derivanti obblighi, non ha inteso indicare eventuali sedi alternative di gradimento rispetto al reparto di servizio al momento dei fatti.
20.- Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso è respinto.
21.- Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.