TRIB
Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/08/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024, iscritta al n. 2527 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via della Ferrovia C.F._1
n. 40 presso lo studio dell'avv. Ilaria Cenni, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via I. Garbini n. 51 presso lo studio dell'avv. Cipriana Contu, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte del 1° e del 10 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone” – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 CP_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto cumulativo per la separazione e lo scioglimento del matrimonio contratto in Vetralla (Vt) il 28 settembre 2017 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vetralla, parte 2, serie C, n. 5, anno 2017).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
a Terni 16 gennaio 2018; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi. Hanno perciò concordato le condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici per il periodo della separazione e per il successivo periodo del divorzio.
Il Tribunale di Viterbo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con la sentenza n. 324/2024 depositata il 19 dicembre 2024 e con separata ordinanza ha fissato l'udienza del 15 luglio 2025 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e le relative condizioni, concordate tra le parti, che di seguito si riportano.
“1. la figlia minor verrà affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, con stabile collocamento e residenza presso la madre. Entrambi i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della figlia, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, come detto, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente. I coniugi, in ogni caso, assumono il comune impegno di educare ed istruire la figlia.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo, non appena reperirà adeguata soluzione abitativa:
• per due fine settimana al mese, alternati con quelli ch trascorrerà con Per_1
la madre, dal venerdì al termine dell'orario di lavoro de e fino alla dome- Per_1
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
nica sera alle 21,00;
• durante la settimana e lasciando a la scelta della modalità che meglio si Per_1
concilia con i suoi impegni, o due pomeriggi senza pernottamento o un pomeriggio con pernottamento. Con l'inizio del nuovo anno scolastico la signor o uno CP_1
dei suoi familiari riprenderann a scuola alle 16,00 anche nei giorni in cui Per_1
dovrà stare con il padre;
pertanto, in tali giorni il padre la potrà andare a prendere con calma a casa della madre al termine dell'attività lavorativa.
• Le festività natalizie, pasquali nonché le maggiori festività religiose e di interesse nazionale saranno trascorse dai genitori con la minore secondo il criterio dell'alternanza e pertanto a partire da dicembre 2024: la vigilia con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 26 con la madre e così per il 31 dicembre, 1° gennaio e così via.
• nel giorno del compleanno del padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sino alle ore 20.00,
• nel giorno del compleanno della minore, ad anni alterni, presso la madre o presso il padre, sempre sino alle ore 20.00.
3. In considerazione dell'attuale situazione delle parti, del contributo diretto apportato da ciascun genitore al mantenimento della figlia e di tutti i criteri dell'art. 155 comma 4 c.c, il sig entro il giorno 10 di ogni mese, verserà a titolo di Per_1
contributo per mantenimento della minor la somma di € 150,00 mensili;
Per_1
la somma versata a titolo di contributo per il mantenimento della figlia andranno rivalutate annualmente secondo la variazione degli indici Istat;
• entrambi i genitori contribuiranno, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie che dovranno essere previamente concordate e documentate (salvo quelle urgenti e indifferibili) e nel caso di disaccordo varrà quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Viterbo del 2018.
4. La casa coniugale sita a Viterbo, Viale IV Novembre n. 1 resterà assegnata, con quanto in essa contenuto, alla madre che vi abiterà insieme con la figlia. Le parti continueranno a versare la rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto dell'immo-
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
bile in ragione del 50% ciascuna e fino ad estinzione. Alla luce di ciò il sig Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese verserà l'importo di euro 250,00 mensili (somma comprensiva della quota dell'assicurazione sull'immobile) corrispondente al 50% della rata mensile di mutuo sul conto intestato alla signora Le spese di CP_1
manutenzione ordinaria della casa coniugale saranno a carico della sig.ra CP_1
come pure le spese ordinarie deliberate dal condominio mentre le spese straordinarie come per legge a carico di entrambi.
5. I coniugi convengono che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento, in quanto entrambi pienamente idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa per capacità, età e condizioni personali/sociali.
6. Le detrazioni fiscali per la figlia saranno fruite da ciascun genitore, come per legge e l'assegno unico per la figlia o emolumenti analoghi saranno percepiti al 50% da ciascun genitore.
7. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore.
8. Le spese legali sono integralmente compensate”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022, e che sussistono i requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Vetralla
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024, iscritta al n. 2527 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo alla Via della Ferrovia C.F._1
n. 40 presso lo studio dell'avv. Ilaria Cenni, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via I. Garbini n. 51 presso lo studio dell'avv. Cipriana Contu, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte del 1° e del 10 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone” – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 CP_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto cumulativo per la separazione e lo scioglimento del matrimonio contratto in Vetralla (Vt) il 28 settembre 2017 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vetralla, parte 2, serie C, n. 5, anno 2017).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
a Terni 16 gennaio 2018; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi. Hanno perciò concordato le condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici per il periodo della separazione e per il successivo periodo del divorzio.
Il Tribunale di Viterbo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con la sentenza n. 324/2024 depositata il 19 dicembre 2024 e con separata ordinanza ha fissato l'udienza del 15 luglio 2025 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e le relative condizioni, concordate tra le parti, che di seguito si riportano.
“1. la figlia minor verrà affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori, con stabile collocamento e residenza presso la madre. Entrambi i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della figlia, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, come detto, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente. I coniugi, in ogni caso, assumono il comune impegno di educare ed istruire la figlia.
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo, non appena reperirà adeguata soluzione abitativa:
• per due fine settimana al mese, alternati con quelli ch trascorrerà con Per_1
la madre, dal venerdì al termine dell'orario di lavoro de e fino alla dome- Per_1
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
nica sera alle 21,00;
• durante la settimana e lasciando a la scelta della modalità che meglio si Per_1
concilia con i suoi impegni, o due pomeriggi senza pernottamento o un pomeriggio con pernottamento. Con l'inizio del nuovo anno scolastico la signor o uno CP_1
dei suoi familiari riprenderann a scuola alle 16,00 anche nei giorni in cui Per_1
dovrà stare con il padre;
pertanto, in tali giorni il padre la potrà andare a prendere con calma a casa della madre al termine dell'attività lavorativa.
• Le festività natalizie, pasquali nonché le maggiori festività religiose e di interesse nazionale saranno trascorse dai genitori con la minore secondo il criterio dell'alternanza e pertanto a partire da dicembre 2024: la vigilia con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 26 con la madre e così per il 31 dicembre, 1° gennaio e così via.
• nel giorno del compleanno del padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, sino alle ore 20.00,
• nel giorno del compleanno della minore, ad anni alterni, presso la madre o presso il padre, sempre sino alle ore 20.00.
3. In considerazione dell'attuale situazione delle parti, del contributo diretto apportato da ciascun genitore al mantenimento della figlia e di tutti i criteri dell'art. 155 comma 4 c.c, il sig entro il giorno 10 di ogni mese, verserà a titolo di Per_1
contributo per mantenimento della minor la somma di € 150,00 mensili;
Per_1
la somma versata a titolo di contributo per il mantenimento della figlia andranno rivalutate annualmente secondo la variazione degli indici Istat;
• entrambi i genitori contribuiranno, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie che dovranno essere previamente concordate e documentate (salvo quelle urgenti e indifferibili) e nel caso di disaccordo varrà quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Viterbo del 2018.
4. La casa coniugale sita a Viterbo, Viale IV Novembre n. 1 resterà assegnata, con quanto in essa contenuto, alla madre che vi abiterà insieme con la figlia. Le parti continueranno a versare la rata mensile del mutuo acceso per l'acquisto dell'immo-
pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
bile in ragione del 50% ciascuna e fino ad estinzione. Alla luce di ciò il sig Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese verserà l'importo di euro 250,00 mensili (somma comprensiva della quota dell'assicurazione sull'immobile) corrispondente al 50% della rata mensile di mutuo sul conto intestato alla signora Le spese di CP_1
manutenzione ordinaria della casa coniugale saranno a carico della sig.ra CP_1
come pure le spese ordinarie deliberate dal condominio mentre le spese straordinarie come per legge a carico di entrambi.
5. I coniugi convengono che ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento, in quanto entrambi pienamente idonei allo svolgimento dell'attività lavorativa per capacità, età e condizioni personali/sociali.
6. Le detrazioni fiscali per la figlia saranno fruite da ciascun genitore, come per legge e l'assegno unico per la figlia o emolumenti analoghi saranno percepiti al 50% da ciascun genitore.
7. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli della figlia minore.
8. Le spese legali sono integralmente compensate”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022, e che sussistono i requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Vetralla
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 5 di 5