Sentenza 4 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 04/04/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00370/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2017, proposto da CI Di EL, FR MA Di EL, VA MA ZI LI e ON LI, rappresentati e difesi dall'avvocato ON Toscano, con domicilio eletto presso il suo studio in Sperlonga, via Omero 68;
contro
Comune di Sperlonga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Coppa, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Emanuele Filiberto 9;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza di demolizione n. 44 del 06/04/2017 (notificata successivamente a mezzo posta tramite la nota prot. n. 6451 datata 06/04/2017), del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Sperlonga, con la quale, relativamente al terreno sito in Sperlonga, località Fiorelle, distinto in catasto al fg. 8, partt. 102, 638 e 1097/p, è stata contestata ai ricorrenti l'abusiva occupazione del Pubblico Demanio Marittimo, ed ingiunta ai medesimi la demolizione di presunte opere abusive, nonché il ripristino dello stato dei luoghi;
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compresa: la nota prot. n. 6451 del 06/04/2017; la nota prot. n. 23330 del 18/11/2015 di avvio del procedimento amministrativo; la nota prot. n. 2311 del 03/02/2015, acquisita al protocollo comunale al n. 1848 del 04/02/2015, della Capitaneria di Porto di Gaeta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sperlonga;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. IC Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato al Comune di Sperlonga in data 20.06.2017, i ricorrenti, premesso di essere eredi per successione mortis causa delle compiante ER MA (CI e FR MA Di EL) e ID MA (VA MA ZI e ON LI), hanno impugnato l’ordinanza n. 44 del 06.04.2017 con cui il Comune ha ordinato la demolizione di alcune opere abusive in Sperlonga, Loc. Fiorelle distinte in catasto al fg. 8, partt. 102, 638 e 1097/p nonché la nota prot. 6451 del 06.04.2017, nota prot. n. 23330 del 18.11.2015 di avvio del procedimento amministrativo e nota prot. 2311 del 03.02.2015, acquisita al protocollo comunale al n. 1848 del 04.02.2015 della Capitaneria di Porto di Gaeta.
2. A fondamento del ricorso, hanno allegato e dedotto che: sono nel godimento per giusti titoli, del terreno sito in Sperlonga, località Fiorelle, censito in catasto al fg. 8, partt. 102, 638 e 1097/p.; il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Sperlonga, sul presupposto che con la nota prot. n. 2311 del 03/02/2015, acquisita al protocollo comunale al n. 1848 del 04/02/2015, la Capitaneria di Porto di Gaeta avrebbe accertato un’occupazione sine titulo del Pubblico Demanio Marittimo, con la nota prot. n. 23330 del 18/11/2015, ha contestato detta presunta abusiva occupazione; a fronte della suddetta nota, hanno inoltrato all’Amministrazione Civica una memoria partecipativa datata 17/12/2015, contestando la sussistenza di ogni e qualsivoglia abusiva occupazione del Pubblico Demanio Marittimo; tuttavia, nonostante la memoria partecipativa ex art. 10-bis l. 241/1990, con l’ordinanza prot. n. 44 del 13/04/2017 (allegata alla nota prot. n. 6451 del 06/04/2017), l’Ente resistente ha nuovamente contestato la presunta abusiva occupazione del Pubblico Demanio Marittimo ed in più la realizzazione di presunte opere abusive, consistenti in: a) “Recinzione in rete con pali metallici e cannucciato sui muri in blocchi”; b) “Scalinata e cancello di accesso all’arenile”.
3. Tanto premesso in fatto, hanno lamentato l’erroneità e l’illegittimità della gravata ordinanza di demolizione, in quanto l'Amministrazione avrebbe dovuto preventivamente accertare l’epoca di realizzazione delle opere, così da verificare se le medesime, all’epoca della loro realizzazione, necessitassero o meno di un titolo edilizio e solo all’esito determinarsi.
Diversamente, nel caso di specie, Comune di Sperlonga non avrebbe fatto precedere l’ordinanza di demolizione da una compiuta istruttoria volta ad accertare l’epoca dell’abuso.
Peraltro, a dire di parte ricorrente, proprio il lungo tempo ormai decorso tra la realizzazione delle opere e l’adozione dell’impugnata ordinanza di demolizione è tale da aver ingenerato nei ricorrenti l’affidamento in ordine alla legittimità dello stesso.
I ricorrenti, inoltre, si sono doluti del fatto che, sebbene il Comune di Sperlonga abbia contestato opere di modestissima entità, ne ha tuttavia ordinato la demolizione in luogo di una mera sanzione pecuniaria.
Infine, hanno censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui gli ha contestato la presunta abusiva occupazione del Pubblico Demanio Marittimo, considerato che il possesso e la proprietà sull’area di cui trattasi troverebbe titolo nei dati catastali, nonché nei titoli di proprietà.
4. Sulla scorta delle descritte causali, hanno invocato l’integrale accoglimento della domanda.
5. Si è costituito, il Comune di Sperlonga.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 27 marzo 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
7. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
8. Anzitutto, infondate si rivelano le doglianze ad oggetto il difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto smentite, in fatto, dalla puntuale qualificazione della natura degli interventi abusivi contenuta nell’ordinanza impugnata, con la precisazione dei titoli abilitativi ritenuti mancanti e dei vincoli gravanti sull’area.
Peraltro, contrariamente a quanto lamentato ed eccepito, l’atto di accertamento della Capitaneria è richiamato espressamente ed il suo contenuto essenziale è persino trascritto nel provvedimento demolitorio.
9. Vi è pi che, nella specie, è insussistente il lamentato difetto di motivazione, trattandosi di un’attività vincolata senza margini di discrezionalità a fronte della sussistenza del presupposto fattuale (l’abuso), positivamente riscontrato dall’amministrazione e di cui si è dato atto nell’ordine di demolizione.
Specificamente, alla luce di quanto chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze numeri 8 e 9 del 17 ottobre 2017, «il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino»; la giurisprudenza successiva si è conformata costantemente e univocamente a siffatto principio (cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2020, n. 7015, 9 ottobre 2020, n. 6023, 24 luglio 2020, n. 4725, 2 ottobre 2023, n. 8617 e 7 marzo 2024, n. 2220; Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2020, n. 6771, e 26 ottobre 2020, n. 6498).
Pertanto, non occorreva alcuna motivazione rafforzata in ordine alla valutazione di peculiari ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, essendo l’ordine di demolizione di un abuso edilizio un atto vincolato e non essendovi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il mero decorso del tempo, anche per un lasso considerevole, non sana (cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2026, n. 394; sez. VII, 6 novembre 2024, n. 8862; sez. VI, 3 maggio 2024, n. 4061, 24 marzo 2023, n. 3001, 24 gennaio 2023, n. 755 e 3 novembre 2022, n. 9656).
10. Infine, irrilevanti ai fini della presente decisione si palesano le contestazioni mosse in ordine alla natura demaniale del bene in cui sono state realizzate le opere abusive.
Ciò in quanto le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare ed accertare che, sebbene la Capitaneria di Porto, giusta verbale n. 2311 del 03.02.2015, abbia accertato la presunta occupazione abusiva del demanio marittimo, il Comune di Sperlonga, dopo aver effettuato un’istruttoria, ha ritenuto di non dover emettere alcun provvedimento di sgombero o alcun provvedimento di diversa natura, in relazione alla presunta occupazione abusiva del demanio marittimo, essendosi limitato ad esercitare il proprio potere repressivo in tema di abusi edilizi; potere-dovere che, com’è noto, prescinde dalla natura demaniale del terreno.
Del resto, dalla piana lettura dell’ordinanza di demolizione impugnata, emerge inequivocamente come la stessa sia stata emanata dal Comune ai sensi delle disposizioni normative di cui al T.U. 380/2001 e non già dalla Capitaneria di Porto ex art. 54 del Codice della Navigazione per la rimozione di opere abusive su demanio marittimo.
11. Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi descritti, non può che condurre al rigetto della domanda.
12. Nondimeno sussisto o giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, stante la risalenza del contenzioso e la peculiarità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
IC Di RT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di RT | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO