Art. 28.
La cattura e' sempre obbligatoria per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario puniti con pena detentiva e commessi da persone gia' condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell' articolo 416-bis del codice penale o gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 .
Per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l' articolo 272 del codice di procedura penale , ma non possono in alcun caso essere superare i due terzi del massimo della pena irrogabile.
La cattura e' sempre obbligatoria per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario puniti con pena detentiva e commessi da persone gia' condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell' articolo 416-bis del codice penale o gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 .
Per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l' articolo 272 del codice di procedura penale , ma non possono in alcun caso essere superare i due terzi del massimo della pena irrogabile.