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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 2131/2024
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di appello, dall'avv. Mara Iandoli (C.F. n. ), presso il cui C.F._2
studio in Mercogliano, alla via G. Matteotti, n. 86, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(C.F. n. ), rappresentata e difesa, in forza di procura Controparte_1 C.F._3 allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello, dall'avv. Pasquale Buonfantino (C.F.
n. ), presso il cui studio, in Napoli, al Vico dei Carbonari, n. C.F._4
38,elettivamente domicilia;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3096/2024 del Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, pronunciata, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 18.3.2024, pubblicata in pagina 1 di 11 data 19.3.2024, notificata in data 26.3.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A.Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 11.3.2021, conveniva in giudizio, Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, e deduceva che: Parte_1
- in data 26.11.2019 aveva sottoscritto, quale promissaria acquirente, con la convenuta, quale promittente venditrice, un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto un immobile sito in Napoli, alla via San Biagio dei Librai, n. 86, al prezzo di € 150.000,00, di cui €
120.000,00 da versare al momento della stipula del definitivo con mutuo erogato da istituto di credito;
- nel contratto preliminare non era prevista nessuna caparra confirmatoria e/o acconto sul prezzo pattuito, in quanto l'immobile presentava vizi di natura urbanistica che avrebbero dovuto essere sanati al fine di addivenire alla stipula del contratto definitivo e, pertanto, le parti si erano accordate nel senso che la promissaria acquirente non versasse caparra e/o acconto sul prezzo, ma provvedesse a sanare a sue spese tutti gli illeciti urbanistici;
- essa attrice, pertanto, dopo la stipula del preliminare, aveva conferito incarico ad un consulente commerciale di preparare tutte le pratiche per l'erogazione del mutuo e ad un consulente tecnico di compiere tutte le pratiche necessarie per la sanatoria dei vizi urbanistici del bene;
- fissata la data del 26.11.2020 per la stipula del contratto di mutuo e del contratto definito di compravendita presso la sede della banca mutuante, non era stato possibile procedere alla stipula del definitivo perché la non aveva con sé l'Attestazione di Prestazione Pt_1
Energetica (APE) aggiornata e si era rifiutata di pagare la fideiussione bancaria richiesta dalla banca per vizi di evizione, provenendo l'immobile da una donazione;
- essa attrice, pur di addivenire alla stipula del contratto definitivo, si era offerta di pagare sia l'APE che la polizza fideiussoria e così veniva fissata la nuova data del 30.12.2020 per la stipula dei due atti, comunicata dall'attrice alla convenuta con telegramma, in cui le veniva anche messo a disposizione il prezzo di vendita;
- a seguito della suddetta comunicazione, la le aveva notificato un atto stragiudiziale di Pt_1
risoluzione contrattuale, nel quale affermava che il contratto preliminare avrebbe dovuto pagina 2 di 11 ritenersi risolto per grave inadempimento di essa , consistente nell'aver offerto un CP_1
prezzo inferiore rispetto a quello pattuito;
- alla data del 30.12.2020, nell'ora stabilita, la convenuta non si era presentata presso la sede della banca per la stipula del contratto definitivo;
-il comportamento della convenuta, oltre ad integrare un inadempimento contrattuale, integrava una vera e propria ipotesi di truffa ai danni di essa attrice, in quanto la convenuta sin dal primo momento aveva contratto con la riserva mentale di non adempiere e con il solo intento di farsi regolarizzare l'immobile dall'attrice, promittente acquirente, ed aveva adoperato una presunta richiesta di sconto sul prezzo, di cui non via era nessuna prova in atti, per non procedere alla vendita del bene, una volta che l'immobile era stato sanato;
- l'atto illecito compiuto dalla convenuta le aveva provocato non solo un danno emergente per le spese sostenute (€ 1.328,00, per il consulente commerciale;
€ 8.085,00 per il consulente tecnico che aveva compiuto tutte le pratiche urbanistiche necessarie per sanare l'immobile promesso in vendita dai vizi urbanistici;
€ 1.000,00 per oneri notarile), ma anche un danno da perdita di chances, perché avrebbe potuto acquistare un altro immobile, al di là del danno intrinseco connesso all'inadempimento ed alla violazione dell'obbligo di buona fede, il tutto da quantificarsi in € 15.000,00, che si aggiungeva al danno emergente sopra precisato.
Tanto dedotto, l'attrice concludeva chiedendo di:
A) dichiarare l'inadempimento contrattuale di;
Parte_1
B) dichiarare la responsabilità contrattuale di per violazione dell'obbligo di Parte_1 buona fede nell'esecuzione del contratto preliminare di compravendita dedotto in premessa;
C) dichiarare la responsabilità extracontrattuale di per aver agito con artifici e Parte_1 raggiri al fine di raggiungere un profitto economico illecito ai danni dell'attrice;
D) condannare, per l'effetto, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di Parte_1
risarcimento danni, della complessiva somma di euro 25.413,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 30.12.2020 (data in cui non si era presentata alla stipula del definitivo);
E) con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio che, per quanto ancora Parte_1
rilevi, contestava ogni responsabilità a suo carico e deduceva che aveva rifiutato legittimamente di stipulare il contratto definitivo, in quanto la promissaria acquirente , in occasione CP_1
pagina 3 di 11 della stipula del preliminare fissata per il giorno 26.11.2020, aveva insistito per concludere il contratto definitivo al prezzo di € 95.000,00 e, poi, al prezzo di € 130.000,00, a fronte del maggior prezzo pattuito nel preliminare di € 150.000,00, ed il telegramma del 21.12.2021, inviato dall'attrice ad essa convenuta (nel quale si legge “pertanto le viene con tale atto formalmente messo a disposizione il prezzo di vendita”), era fortemente indiziario del fatto che, in precedenza, l'attrice aveva offerto un prezzo di vendita inferiore a quello pattuito CP_1
nel preliminare;
poiché, quindi, la si era resa inadempiente per non aver rispettato CP_1
gli accordi di cui al contratto preliminare, essa convenuta in data 22.10.2020 le aveva notificato un atto stragiudiziale di risoluzione del preliminare. La convenuta contestava, poi, gli esborsi che l'attrice assumeva di aver sopportato, deducendo, in particolare, che non vi era la prova che la fattura del perito edile fosse stata pagata dall'attrice e che, inoltre, l'importo Persona_1
richiesto dal perito era fuori mercato, aggirandosi i costi per una pratica di Scia intorno ai
3.000,00-4.000,00 euro;
contestava anche gli ulteriori danni quantificati dall'attrice in €
15.000,00
Tanto dedotto, la convenuta concludeva chiedendo di:
1) rigettare la domanda attrice;
2) confermare la risoluzione stragiudiziale notificata dalla convenuta all'attrice con atto del
22.12.2020;
3) disporre la cancellazione delle espressioni offensive formulate al punto 9) dell'atto di citazione, ove si dichiarava che il comportamento della appariva come una vera e Pt_1 propria truffa … giacchè con artifizi e raggiri…….” ;
4) condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite, con distrazione al procuratore antistatario.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di attività istruttoria, decideva la causa con sentenza n. 3096/2024, pronunciata, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 18.3.2024, pubblicata in data 19.3.2024, notificata in data 26.3.2024, con la quale così statuiva:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, per la causale di cui in motivazione, della somma di euro 25.413,00, oltre Controparte_1 interessi al tasso legale dal 30.12.2020 fino all'effettivo soddisfo;
pagina 4 di 11 - condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che, previa compensazione in misura della metà, si liquidano per la restante parte in Euro
132,00 per spese ed Euro 1.800,00 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge.
La decisione del primo giudice si fonda sui seguenti passaggi argomentativi:
-era incontroversa l'avvenuta stipula del contratto preliminare di compravendita del 26.11.2019;
- entrambe le parti confermavano che vi era stato in data 26.11.2020 un primo incontro per la stipula del contratto definitivo, che era rimasto, però, infruttuoso;
- era pacifica l'assenza della convenuta dinanzi al notaio alla successiva data del Pt_1
30.12.2020 fissata dall'attrice per la stipula del contratto definitivo;
CP_1
- il contratto preliminare del 26.11.2019 era ormai definitivamente risolto, sia per l'espressa manifestazione di volontà in tal senso della convenuta nell' “atto stragiudiziale di Pt_1
risoluzione del contratto” del 22.12.2020, sia per la richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice
, la quale presupponeva che gli esborsi sostenuti non trovavano giustificazione CP_1
causale;
- la risoluzione del contratto preliminare di compravendita era stata determinata da inadempimento imputabile alla convenuta, la quale aveva rifiutato di addivenire alla stipula del contratto definitivo, ed il suo rifiuto non poteva ritenersi giustificato dal fatto, peraltro non dimostrato, che l'attrice , promissaria acquirente, le avesse chiesto una riduzione del CP_1
prezzo pattuito nel preliminare, non essendo una siffatta richiesta – peraltro, solo verbale – idonea a costituire un inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto;
- pertanto, la , a cui era imputabile l'inadempimento che aveva causato la risoluzione Pt_1
del contratto, era tenuta a risarcire i danni, liquidati nella somma di € 25.413,00, corrispondente agli esborsi sostenuti dalla , come in atti documentati, oltre interessi al tasso legale CP_1 dal 30.12.2020, data in cui si era definitivamente cristallizzato l'inadempimento della convenuta, al saldo.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 3096/2024, pubblicata in data 19.3.2024, notificata in data 26.3.2024, ha proposto tempestivo appello con atto di citazione notificato a mezzo pec in data Parte_1
26.4.2024 a , con cui ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_1
pagina 5 di 11 della sentenza impugnata:
-in via principale e nel merito, in riforma totale della sentenza impugnata, di accogliere tutte le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, dichiarando che nessun inadempimento contrattuale doveva essere ascritto ad essa appellante e nessun risarcimento era da essa dovuto, con conseguente rigetto di tutte le eccezioni e le istanze formulate dall'appellata;
- in subordine, in riforma parziale della sentenza impugnata, per effetto dell'accoglimento del terzo motivo di appello, limitare la condanna dell'appellante alla sola somma di euro 2.328,00, pari agli esborsi documentati dai pagamenti allegati alle fatture del notaio e della commercialista, o, in via ulteriormente subordinata, ove la Corte di Appello avesse ritenuto provato anche il pagamento della fattura per perito edile di € 8.085,00, limitare la condanna all'importo di € 10.413,00; con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il giudizio, si è costituita in giudizio , che reiterando Controparte_1
sostanzialmente le difese già spiegate nel giudizio di primo grado, ha contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Nominato il Consigliere Istruttore, ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c., il Collegio, con ordinanza depositata in data 18.9.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per le somme eccedenti l'importo di € 2.328,00, fissando l'udienza collegiale del 12.2.2025 per la discussione orale della causa, con termine fino a venticinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle note conclusionali. Alla predetta udienza del 12.2.2025, all'esito della discussione, la causa è stata riservata in decisione.
C. Esame dei motivi di appello
C.1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo Pt_1
grado nella parte in cui il giudice aveva affermato che il contratto preliminare di compravendita del 26.11.2019 presentava gravi lacune in ordine alla descrizione urbanistica del bene immobile, in quanto l'attrice aveva sottolineato la necessità, al fine di addivenire alla stipula CP_1
del contratto definitivo, di porre in essere gravose attività di regolarizzazione urbanistica, in ordine alle quali, però, non vi era alcun riferimento nel contratto preliminare;
nonché nella parte in cui il primo giudice aveva affermato che dalle difese dell'attrice emergeva che le parti si fossero accordate nel senso che la , promissaria acquirente, avrebbe dovuto farsi CP_1
carico della regolarizzazione urbanistica del bene, mentre in atti non vi era prova di tale pagina 6 di 11 accordo, ma, anzi, la in atti dimostrava che era stata essa appellante, promittente CP_2
alienante, ad essersi occupata del risanamento urbanistico dell'immobile.
C.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha rimproverato al primo giudice di non aver considerato o, quanto meno, di aver erroneamente valutato il telegramma del 21.12.2020, inviato dalla alla , con cui la , promissaria acquirente, dichiarava CP_1 Pt_1 CP_1
di mettere a disposizione della , promittente alienante, il prezzo di vendita, come a Pt_1
volerle ribadire che si trattava dello stesso prezzo di vendita fissato nel contratto preliminare, senza alcuna riduzione. Se, invero, il primo giudice avesse valutato il telegramma del
21.12.2020, avrebbe ritenuto provata la circostanza che la aveva chiesto alla CP_1
di pagare un prezzo di vendita inferiore a quello pattuito nel preliminare e, di Pt_1
conseguenza, non avrebbe ritenuto priva di causa legittima la risoluzione di cui all'atto stragiudiziale notificato in data 22.12.2020 dalla alla . Pt_1 CP_1
C.3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva quantificato gli esborsi sostenuti dalla , CP_1 promissaria acquirente, nella somma di € 25.413,00 e tanto sebbene i documenti prodotti dalla
, a riprova dei pagamenti effettuati, fossero: a) la fattura del notaio , con la CP_1 CP_3
ricevuta del relativo pagamento di euro 1.000,00; b) la fattura della commercialista
[...]
, corredata della ricevuta del relativo pagamento di euro 1.328,00; c) la fattura del CP_4
perito edile di euro 8.085,00, senza, però, prova del relativo pagamento. Il Persona_1
primo giudice nel valutare tali documenti aveva errato per due motivi: 1) non vi era prova del pagamento, da parte della , della fattura del perito di € 8.085,00; 2) la CP_1 Per_1
sommatoria degli importi di cui ai documenti depositati, pur volendo considerare anche quello di € 8.085,00 della fattura emessa dal perito, non corrispondeva all'importo di € 25.413,00, di cui alla sentenza impugnata. L'appellante ha evidenziato, che il primo giudice aveva limitato il danno risarcibile al solo danno emergente, consistente negli esborsi documentati sostenuti dalla
, mentre non aveva riconosciuto gli ulteriori danni richiesti dall'attrice, quali il CP_1 danno da perdita di chances, né il danno intrinseco connesso all'inadempimento ed alla violazione dell'obbligo di buona fede, quantificati nella ulteriore somma di € 15.000,00.
C.4. Il primo motivo di appello è inammissibile, in quanto non indica in che modo il suo eventuale accoglimento potrebbe incidere sulla ratio decidendi della sentenza di primo grado,
pagina 7 di 11 sovvertendo la decisione impugnata.
C.5. Il secondo motivo di appello è anch'esso inammissibile in quanto non coglie che il primo giudice non dava rilievo al fatto che la promissaria acquirente aveva chiesto di stipulare il definitivo ad un prezzo inferiore a quello indicato nel preliminare non perché la richiesta della promissaria acquirente fosse rimasta sfornita di prova, ma perché riteneva che la mera richiesta di riduzione del prezzo, proveniente dalla promissaria acquirente , anche ove fosse CP_1
stata ritenuta provata, non era idonea ad integrare, di per sé, un inadempimento della promissaria acquirente, tale da legittimare la risoluzione del contratto preliminare. Pertanto, anche ove il primo giudice avesse valutato il telegramma del 21.12.2020 e lo avesse interpretato nel senso prospettato dall'appellante (ossia come prova del fatto che la metteva a CP_1
disposizione il prezzo di vendita pattuito nel contratto preliminare di compravendita, perché in precedenza aveva offerto un prezzo minore), nondimeno avrebbe ritenuto non giustificato il rifiuto di essa appellante di addivenire alla stipula del definitivo.
C.6. Il terzo motivo di appello è fondato.
Ed invero, la fattura del 9.3.2020 emessa dal perito edile nei confronti di Persona_1
per la complessiva somma di € 8.085,00 (di cui € 385,00 per IVA), per le Controparte_1
competenze tecniche per la pratica edilizia (Scia, variazioni catastali) relativa all'immobile sito in Napoli, via San Biagio dei Librai, di proprietà della , nonché per il collaudo e Pt_1
l'ultimazione dei lavori, di per sé, non è idonea a provare né il credito, dell'importo in essa indicato, del perito edile nei confronti della per le attività indicate nella Per_1 CP_1 medesima fattura, né l'esborso da parte della in favore del perito edile della CP_1 Per_1 somma di € 7.700,00, oltre IVA.
La fattura, infatti, è un mero documento contabile che può, giusta disposto dell'art. 2710 c.c., dare prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori (e, nel caso in esame, la fattura non è emessa nell'ambito di un rapporto tra imprenditori), ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, con conseguente assoluta inidoneità a fornire la prova dell'esistenza del credito (cfr., cass. civ., 29.11.2004, n. 22401; cass. civ., 14.10.2022, n.
30309).
In più, la fattura in esame proviene da un terzo estraneo alla lite (tale perito edile Per_2
ed è insegnamento costante della Corte di Cassazione che le scritture provenienti da
[...]
pagina 8 di 11 terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da essi attestati, ma possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (cfr., in termini, cass. civ., 7.11.2014, n. 23788). Nel caso di specie, non risultano circostanze volte a confortare l'attendibilità della fattura in esame, ma, anzi, emergono alcune incongruenze che ne infirmano il valore probatorio: a) la predetta fattura indica, quali attività che sarebbero state espletate dal perito edile su incarico della Per_1
, in relazione all'immobile oggetto del contratto preliminare di vendita concluso CP_1
dalle parti in causa, anche “collaudo ed ultimazioni lavori”, ma alle predette attività la non ha mai fatto riferimento nei suoi propri difensivi;
b) la nell'atto di CP_1 CP_1
citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e, poi, nella comparsa di risposta depositata in grado di appello, deduceva che “subito dopo la firma del preliminare” – apposta in data
26.11.2019 – aveva dato incarico ad un consulente tecnico di compiere tutte le attività necessarie per la sanatoria dei vizi urbanistici che interessavano il bene oggetto del preliminare, ma nella fattura sono indicati quattro acconti che sarebbero stati pagati dalla al CP_1 perito edile di cui i primi tre (rispettivamente di € 1.900,00, di € 1.600,00 e di € Per_1
1.900,00) sarebbero stati pagati ancor prima della conclusione del preliminare (avvenuta in data
26.11.2019), e, segnatamente, in data 2.10.2019, in data 15.10.2019 e 25.10.2019, quando, cioè, in base alle stesse allegazioni della , la stessa non aveva ancora conferito nessun CP_1
incarico al perito edile Per_1
In definitiva, gli esborsi sostenuti dalla , documentati e non contestati dall'appellante CP_1 nell'atto di appello, ammontano a € 1.000,00, per il pagamento della fattura emessa dal notaio
, e a € 1.328,00 per il pagamento della fattura emessa dalla commercialista CP_3 [...]
, per l'importo complessivo di € 2.328,00. CP_4
A tale importo devono essere applicati gli interessi al tasso legale, con decorrenza dal
30.12.2020 al saldo, come richiesto dall'attrice in primo grado e come statuito nella sentenza di primo grado, che sul punto è stata non attinta da impugnazione.
E' appena il caso di osservare che il primo giudice nella sentenza impugnata ha individuato i danni subiti dalla nei soli esborsi dalla stessa sostenuti e li ha quantificati nella CP_1 complessiva somma di € 25.413,00, ancorché, come rilevato dall'appellante, non vi sia prova in atti di esborsi dell'ammontare di € 25.413,00, atteso che la sommatoria degli importi delle tre pagina 9 di 11 fatture in atti, ivi compresa la fattura emessa dal perito edile di € 8.085,00, ammonta al Per_1 complessivo importo di € 10.413,00 (€ 1.000,00 di cui alla fattura del notaio;
€ CP_3
1.328,00 di cui alla fattura della commercialista e € 8.085,00 di cui alla fattura CP_4
del perito edile . Per_1
Va anche rilevato che il primo giudice nella sentenza impugnata non operava nessun riferimento agli ulteriori danni richiesti dalla , e dalla stessa quantificati in € 15.000,00, quali i CP_1
danni da perdita di chances ed il “danno intrinseco connesso all'inadempimento ed alla violazione dell'obbligo di buona fede”, ed avverso il mancato riconoscimento di tali ulteriori danni non è stato spiegato nessun appello incidentale dalla , che, nella comparsa di CP_1
risposta depositata nel presente grado di giudizio, pur reiterando le medesime difese spiegate in primo grado, ha concluso per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellante deve essere condannata a pagare in favore dell'appellata , a titolo di risarcimento danni, pari agli CP_1
esborsi sostenuti, la somma di € 2.328,00, oltre interessi al tasso legale dal 30.12.2020 al saldo
(in luogo della maggior somma determinata nella sentenza impugnata di € 25.413,00, oltre interessi al tasso legale dal 30.12.2020 al saldo).
D. Le spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice compensava per metà, tenuto conto della condotta processuale dell'attrice (per aver ella usato nei suoi scritti difensivi CP_1
espressioni - quali “una vera e propria truffa”, posta in essere con “artifizi e raggiri” - che, sebbene non avessero contenuto offensivo, tale da ordinarne la cancellazione, erano ritenuti dal primo giudice sintomatiche di eccessiva animosità nei confronti della controparte), ponendo la residua metà a carico dell'odierna appellante, rimasta soccombente.
In considerazione della rilevante riduzione, all'esito del presente giudizio, dell'ammontare della somma liquidata a titolo di risarcimento danni in favore della (€ 2.328,00), a fronte CP_1
della maggior somma richiesta dalla medesima in primo grado e liquidata nella CP_1 sentenza impugnata (€ 25.413,00), sussistono i presupposti per la integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, n. 3096/2024, pubblicata in data 19.3.2024, notificata in data 26.3.2024, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante, , al Parte_1 pagamento, in favore dell'appellata , della somma di € 2.328,00, oltre Controparte_1
interessi al tasso legale dal 30.12.2020 al saldo;
2) Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Napoli, 12.2.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
pagina 11 di 11