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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 8003/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
Dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini - Giudice On. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Viviana Virginia Borlotti, presso lo studio della quale – sito in Cividate al Piano (BG), Via
Silvio Spaventa n. 76 - è elettivamente domiciliato;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Antonella Podavitte e dall'Avv. Alberto Lorini, presso lo studio dei quali – sito in Urago d'Oglio
(BS), Via Umberto I n. 17 - è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per i ricorrenti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 23/12/2024, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 18/10/1997 nel Comune di Bariano (BG), con rito concordatario e trascritto nei Registri del Comune di Calcio (dati Per_ trascrizione: anno 1997; atto n. 12; parte II, serie B) e che dalla loro unione sono nati due figli, (n. il 09/01/2008) e (n. il 20/07/2005). Per_2
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il
Collegio, visto anche il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui al ricorso;
Pt_2
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Calcio (BG), con rito concordatario (dati trascrizione: anno 1997; atto n. 12; parte II, serie
B).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente est.
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesare de Sapia - Presidente rel. -
Dott.ssa Raffaella Cimminiello - Giudice -
Dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini - Giudice On. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Viviana Virginia Borlotti, presso lo studio della quale – sito in Cividate al Piano (BG), Via
Silvio Spaventa n. 76 - è elettivamente domiciliato;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Antonella Podavitte e dall'Avv. Alberto Lorini, presso lo studio dei quali – sito in Urago d'Oglio
(BS), Via Umberto I n. 17 - è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per i ricorrenti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 23/12/2024, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 18/10/1997 nel Comune di Bariano (BG), con rito concordatario e trascritto nei Registri del Comune di Calcio (dati Per_ trascrizione: anno 1997; atto n. 12; parte II, serie B) e che dalla loro unione sono nati due figli, (n. il 09/01/2008) e (n. il 20/07/2005). Per_2
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il
Collegio, visto anche il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui al ricorso;
Pt_2
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Calcio (BG), con rito concordatario (dati trascrizione: anno 1997; atto n. 12; parte II, serie
B).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente est.
Cesare de Sapia