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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/12/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 05.11.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1613/2025 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...] Antonio n. 11, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Basile del C.F._1 Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 13.06.2025 ha Parte_1 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. il quale aveva accertato l'insussistenza in capo ad essa ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento del proprio status di portatrice di handicap grave ai sensi dei dell'art. 3, commi 1 e 3, L. n. 104/1992 - così confermando il giudizio formulato all'esito della visita dell'01.07.2024 dalla C.M., che ne aveva unicamente riconosciuto lo status di “portatrice di handicap (comma 1 art. 3)” -, senza tuttavia compiere adeguata e motivata indagine dell'incidenza, sull'autonomo svolgimento degli atti della vita quotidiana, delle patologie diagnosticatele e attestate nella documentazione sanitaria in atti (i.e.: “Morbo di Sudeck, Osteoporosi, Spondiloartrosi”), tali da ridurne l'autonomia personale, da comprometterne la capacità di compiere le funzioni fondamentali della vita e di condurre un'esistenza decorosa, da comportare “difficoltà d'inserimento sociale” e perciò da “rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Costituitosi in lite, l' ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della proposta CP_2 opposizione, siccome sprovvista di alcun contenuto critico rispetto alla esaustiva C.T.U. acquisita nella fase sommaria, in violazione dell'art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 05.11.2025.
***
Contrariamente a quanto affermato in ricorso, il C.T.U. nominato nel giudizio di A.T.P.O. iscritto al n. 2520/2024 R.G. ha svolto compiuta disamina delle patologie ortopediche sofferte dalla ricorrente - in trattamento con la riportata terapia farmacologica - e accurata descrizione delle condizioni di salute fisica e psichica emergenti dall'esibita documentazione sanitaria e dall'eseguito colloquio clinico. Premesso che “da svariati anni la Sig.ra lamenta dolori diffusi non Pt_1 articolari ed articolare alla caviglia destra, con negatività degli indici reumatici, che si accentua con la fatica fisica”, sintomatologia dolorosa dalla stessa ascritta “alla frattura della caviglia subita nel 2010, quando residuò una dolenzia alla deambulazione che permane tutt'ora”, e che “il riconoscimento dello stato di portatrice di Handicap grave, presuppone la presenza di malattie che determinano la perdita dell'autonomia e, di conseguenza, provocano la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione”, il C.T.U. ha infatti esposto che “dalla documentazione agli atti, si evince che la Sig.ra nel Pt_1 corso degli ultimi anni ha lamentato dolore alla mandibola nel 2022, cefalea tensiva e cervicobrachialgia destra nel 2023. La diagnosi posta è stata di “Sindrome algodistrofica di Sudeck”, anomalia a causa non nota ma probabilmente legata ad una risposta anomala del sistema nervoso in seguito ad un insulto esterno, che in genere dura da alcuni giorni ad alcune settimane, ma che nel caso della Istante sembra divenuta una sintomatologia cronica con iperalgesia della caviglia apparentemente non motivata da esiti viziati della frattura” - la quale tuttavia “non le impedisce la normale motilità e lo svolgimento delle abituali attività della vita di relazione” -, concludendo che “la Sig.ra deambula autonomamente, presenta normali Parte_1 capacità cognitive e critiche per cui il colloquio avviene normalmente e senza incertezze interpretative, non presenta alterazioni fisiche o psichiche che possano determinare l'incapacità alla gestione autonoma e la collegata perdita di autonomia” e che pertanto “non si riscontrano gli elementi sanitari necessari per il riconoscimento dello stato di Portatrice di Handicap grave (comma 3, art.3 – L.104/92)” (cfr. relazione del 13.04.2025, da intendersi qui interamente riportata e trascritta). Come eccepito dall' , il ricorso non appare dunque corredato dell'enunciazione di CP_1 specifiche argomentazioni critiche atte a fondare il formulato dissenso, prescritte a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma sesto, c.p.c., a mente del quale “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, quanto piuttosto a sollecitare inammissibile riesame del motivato giudizio formulato dall'ausiliario. Per quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile. Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dal soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili e le spese della disposta C.T.U. definitivamente poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1613/2025 R.G.; dichiara il ricorso inammissibile;
pone definitivamente a carico dell' le spese della liquidata C.T.U. CP_2 Così deciso in Ragusa l'11 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 05.11.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1613/2025 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...] Antonio n. 11, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Basile del C.F._1 Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 13.06.2025 ha Parte_1 contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c. il quale aveva accertato l'insussistenza in capo ad essa ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento del proprio status di portatrice di handicap grave ai sensi dei dell'art. 3, commi 1 e 3, L. n. 104/1992 - così confermando il giudizio formulato all'esito della visita dell'01.07.2024 dalla C.M., che ne aveva unicamente riconosciuto lo status di “portatrice di handicap (comma 1 art. 3)” -, senza tuttavia compiere adeguata e motivata indagine dell'incidenza, sull'autonomo svolgimento degli atti della vita quotidiana, delle patologie diagnosticatele e attestate nella documentazione sanitaria in atti (i.e.: “Morbo di Sudeck, Osteoporosi, Spondiloartrosi”), tali da ridurne l'autonomia personale, da comprometterne la capacità di compiere le funzioni fondamentali della vita e di condurre un'esistenza decorosa, da comportare “difficoltà d'inserimento sociale” e perciò da “rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Costituitosi in lite, l' ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della proposta CP_2 opposizione, siccome sprovvista di alcun contenuto critico rispetto alla esaustiva C.T.U. acquisita nella fase sommaria, in violazione dell'art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 05.11.2025.
***
Contrariamente a quanto affermato in ricorso, il C.T.U. nominato nel giudizio di A.T.P.O. iscritto al n. 2520/2024 R.G. ha svolto compiuta disamina delle patologie ortopediche sofferte dalla ricorrente - in trattamento con la riportata terapia farmacologica - e accurata descrizione delle condizioni di salute fisica e psichica emergenti dall'esibita documentazione sanitaria e dall'eseguito colloquio clinico. Premesso che “da svariati anni la Sig.ra lamenta dolori diffusi non Pt_1 articolari ed articolare alla caviglia destra, con negatività degli indici reumatici, che si accentua con la fatica fisica”, sintomatologia dolorosa dalla stessa ascritta “alla frattura della caviglia subita nel 2010, quando residuò una dolenzia alla deambulazione che permane tutt'ora”, e che “il riconoscimento dello stato di portatrice di Handicap grave, presuppone la presenza di malattie che determinano la perdita dell'autonomia e, di conseguenza, provocano la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e/o in quella di relazione”, il C.T.U. ha infatti esposto che “dalla documentazione agli atti, si evince che la Sig.ra nel Pt_1 corso degli ultimi anni ha lamentato dolore alla mandibola nel 2022, cefalea tensiva e cervicobrachialgia destra nel 2023. La diagnosi posta è stata di “Sindrome algodistrofica di Sudeck”, anomalia a causa non nota ma probabilmente legata ad una risposta anomala del sistema nervoso in seguito ad un insulto esterno, che in genere dura da alcuni giorni ad alcune settimane, ma che nel caso della Istante sembra divenuta una sintomatologia cronica con iperalgesia della caviglia apparentemente non motivata da esiti viziati della frattura” - la quale tuttavia “non le impedisce la normale motilità e lo svolgimento delle abituali attività della vita di relazione” -, concludendo che “la Sig.ra deambula autonomamente, presenta normali Parte_1 capacità cognitive e critiche per cui il colloquio avviene normalmente e senza incertezze interpretative, non presenta alterazioni fisiche o psichiche che possano determinare l'incapacità alla gestione autonoma e la collegata perdita di autonomia” e che pertanto “non si riscontrano gli elementi sanitari necessari per il riconoscimento dello stato di Portatrice di Handicap grave (comma 3, art.3 – L.104/92)” (cfr. relazione del 13.04.2025, da intendersi qui interamente riportata e trascritta). Come eccepito dall' , il ricorso non appare dunque corredato dell'enunciazione di CP_1 specifiche argomentazioni critiche atte a fondare il formulato dissenso, prescritte a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma sesto, c.p.c., a mente del quale “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare (…) il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, quanto piuttosto a sollecitare inammissibile riesame del motivato giudizio formulato dall'ausiliario. Per quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile. Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dal soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili e le spese della disposta C.T.U. definitivamente poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1613/2025 R.G.; dichiara il ricorso inammissibile;
pone definitivamente a carico dell' le spese della liquidata C.T.U. CP_2 Così deciso in Ragusa l'11 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella