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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5901 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 14718/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 14718 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
[...]
2 Parte_2
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
7 Controparte_5
8 Controparte_6
9 Controparte_7
10 Controparte_8
11 Controparte_9
12 Controparte_10
13 Controparte_11
14 Controparte_12
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_13
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. Giovanni Calasso 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 13.10.2023
1. , nato il [...] nella città di Itu-SP, residente in Parte_1 Avenida Marechal Floriano Peixoto, n° 247, interno 1708, Pompeia, Santos/SP, Cap. 11060-303;
2. , nata il [...] a [...], residente in Parte_2 Rua Dona Maria Maximo, n° 153, blocco D, interno 53, Edificio Vila Marina, Ponta da Praia, Santos/SP, Cap. 11030-101;
3. , nato il [...] a [...], residente in [...]Persona_1 Maximo, n° 153, blocco D, interno 53, Edificio Vila Marina, Ponta da Praia, Santos/SP, Cap. 11030-101; minore rappresentato dai genitori: il SI, e la SI.ra Persona_2
, qualificata sopra;
Pt_2 Pt_2 Parte_2
4. , nato il [...], a [...], residente in Controparte_2 Rua Antonio Cabral, n. 79, Fazenda, Itajai/SC, Cap. ; P.IVA_1
5. , nata il [...], a [...]-SP (Brasile), residente in [...]Controparte_3 Liberdade, n° 242, interno 84, Boqueirão, Santos/SP, Cap. 11025-031;
6. , nata il [...], a [...] Controparte_4 (Brasile), residente in [...]. Epitácio Pessoa, n° 481, interno 201, Aparecida, Santos/SP, Cap. 11030-601;
7. , nata il [...], a Controparte_5 Persona_3 AN (Brasile), residente in [...]. Epitácio Pessoa, n° 481, interno 201, Aparecida, Santos/SP, Cap. 11030-601; minore rappresentato dai genitori: la SI,ra qualificata sopra, e il sig. , Controparte_4 Controparte_14 nato il [...];
8. , nato il [...], a [...], residente Controparte_6 in Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 446, interno 91, Boqueirão, Santos/SP, Cap. 11045-101;
9. , nata il [...], a [...]-SP (Brasile), residente Persona_4 in Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 446, interno 91, Boqueirão, Santos/SP, Cap. 11045-101; minore rappresentato dai genitori: il SI. , qualificato sopra e la Controparte_6 SI.ra , nata il [...], a [...]-SP; Persona_5
10. , nato il [...], a [...]-SP (Brasile), Controparte_8 residente in [...], n. 77, interno 71, Embaré, Santos/SP, Cap. 11040-001; 11. , nato il [...], a [...] Controparte_9 (Brasile), residente in [...], 384, interno 52 Boqueirão, Santos/SP, Cap. 11045-100;
12. , nato il [...], a [...], Persona_6 residente in [...], 384, interno 52 Boqueirão, Santos/SP; minore rappresentato dai genitori: il SI, , qualificato sopra, e la Controparte_9 SI.ra , 17/07/1985, a AN;
Persona_7
13. , nato il [...], a [...], Controparte_11 residente in [...]. Vitor de Lamare, n. 16, interno 33, Boqueirão, Santos/SP, Cap. 11045-340; 14. , nata il [...], a [...], Controparte_12 residente in [...], n. 77, interno 71, Embaré, Santos/SP, Cap. 11040-001;
Dott. Giovanni Calasso 2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_13 formulando le seguenti conclusioni:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_13 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o Persona_8
o – cfr. doc. 2 fascicolo ricorrenti), nato il Persona_9 Persona_10 13.06.1891, nel Comune di Vigonza (PD), figlio di e , Persona_11 Persona_12 emigrato in Brasile ove, in data 13.10.1917, contraeva matrimonio con che in data 11.03.1923, in San Pietro Mussolino, contraeva matrimonio con la SI.ra
, senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana e, pertanto, Persona_13 manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dalla predetta unione coniugale nasceva in Brasile:
• , il 23.06.1927, la quale in data 10.01.1948 contraeva matrimonio Per_14 con il SI. e dalla loro unione nascevano: Persona_15
➢ , il 06.07.1956, odierno ricorrente, il quale in Parte_1 data 12.02.1977 contraeva matrimonio con la SI.ra e Persona_16 dalla loro unione nasceva in Brasile:
✓ , il 06.12.1979, odierna ricorrente, Parte_2 la quale in data 10.08.2013 contraeva matrimonio col SI.
[...]
e dalla loro unione nasceva in Brasile: Per_2
❖ , il 01.11.2021, odierno ricorrente;
Persona_1
Successivamente, dall'unione tra il predetto Parte_1
e la SI.ra , nasceva in
[...] Parte_3 Brasile:
✓ , il 05.02.2002, odierno Controparte_2 ricorrente;
, il 06.07.1956, odierna ricorrente, la quale in Parte_4 data 31.03.1979 contraeva matrimonio col SI. Persona_17
e dalla loro unione nascevano in Brasile:
[...]
✓ , il 30.11.1982, odierna Controparte_4 ricorrente, la quale in data 19.06.2010 cntraeva matrimonio col SI.
e dalla loro unione nasceva in Controparte_14 Brasile:
❖ Persona_18
, il 12.01.2014, odierna ricorrente.
[...]
✓ , il 08.12.1984, odierno CP_6 Controparte_4 ricorrente, il quale in data 15.05.2015 contraeva matrimonio con la SI.ra e dalla loro unione Parte_5 nasceva in Brasile:
❖ , il 10.08.2020, odierna Persona_4
Dott. Giovanni Calasso 3
ricorrente;
➢ , il 02.12.1962, odierno ricorrente, Controparte_8 il quale in data 18.10.1985 contraeva matrimonio con la SI.ra
[...]
e dalla loro unione nascevano in Brasile: Per_19
✓ , il 13.11.1986, Controparte_9 odierno ricorrente, il quale in data 03.05.2014 contraeva matrimonio con la SI.ra e dalla loro unione Persona_7 nasceva in Brasile:
❖ , il 06.07.2018, Persona_6 odierno ricorrente;
✓ , il 28.03.1990, odierno Controparte_11 ricorrente;
✓ , il 18.12.1998, odierno Controparte_12 ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_13 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_8
nato il [...], nel Comune di Vigonza (PD).
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da
Dott. Giovanni Calasso 4
molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_13 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_13 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_13 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_13 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 27.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 14718 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1
[...]
2 Parte_2
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Controparte_3
6 Controparte_4
7 Controparte_5
8 Controparte_6
9 Controparte_7
10 Controparte_8
11 Controparte_9
12 Controparte_10
13 Controparte_11
14 Controparte_12
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_13
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
Dott. Giovanni Calasso 1
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 13.10.2023
1. , nato il [...] nella città di Itu-SP, residente in Parte_1 Avenida Marechal Floriano Peixoto, n° 247, interno 1708, Pompeia, Santos/SP, Cap. 11060-303;
2. , nata il [...] a [...], residente in Parte_2 Rua Dona Maria Maximo, n° 153, blocco D, interno 53, Edificio Vila Marina, Ponta da Praia, Santos/SP, Cap. 11030-101;
3. , nato il [...] a [...], residente in [...]Persona_1 Maximo, n° 153, blocco D, interno 53, Edificio Vila Marina, Ponta da Praia, Santos/SP, Cap. 11030-101; minore rappresentato dai genitori: il SI, e la SI.ra Persona_2
, qualificata sopra;
Pt_2 Pt_2 Parte_2
4. , nato il [...], a [...], residente in Controparte_2 Rua Antonio Cabral, n. 79, Fazenda, Itajai/SC, Cap. ; P.IVA_1
5. , nata il [...], a [...]-SP (Brasile), residente in [...]Controparte_3 Liberdade, n° 242, interno 84, Boqueirão, Santos/SP, Cap. 11025-031;
6. , nata il [...], a [...] Controparte_4 (Brasile), residente in [...]. Epitácio Pessoa, n° 481, interno 201, Aparecida, Santos/SP, Cap. 11030-601;
7. , nata il [...], a Controparte_5 Persona_3 AN (Brasile), residente in [...]. Epitácio Pessoa, n° 481, interno 201, Aparecida, Santos/SP, Cap. 11030-601; minore rappresentato dai genitori: la SI,ra qualificata sopra, e il sig. , Controparte_4 Controparte_14 nato il [...];
8. , nato il [...], a [...], residente Controparte_6 in Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 446, interno 91, Boqueirão, Santos/SP, Cap. 11045-101;
9. , nata il [...], a [...]-SP (Brasile), residente Persona_4 in Rua Dr. Oswaldo Cruz, n° 446, interno 91, Boqueirão, Santos/SP, Cap. 11045-101; minore rappresentato dai genitori: il SI. , qualificato sopra e la Controparte_6 SI.ra , nata il [...], a [...]-SP; Persona_5
10. , nato il [...], a [...]-SP (Brasile), Controparte_8 residente in [...], n. 77, interno 71, Embaré, Santos/SP, Cap. 11040-001; 11. , nato il [...], a [...] Controparte_9 (Brasile), residente in [...], 384, interno 52 Boqueirão, Santos/SP, Cap. 11045-100;
12. , nato il [...], a [...], Persona_6 residente in [...], 384, interno 52 Boqueirão, Santos/SP; minore rappresentato dai genitori: il SI, , qualificato sopra, e la Controparte_9 SI.ra , 17/07/1985, a AN;
Persona_7
13. , nato il [...], a [...], Controparte_11 residente in [...]. Vitor de Lamare, n. 16, interno 33, Boqueirão, Santos/SP, Cap. 11045-340; 14. , nata il [...], a [...], Controparte_12 residente in [...], n. 77, interno 71, Embaré, Santos/SP, Cap. 11040-001;
Dott. Giovanni Calasso 2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_13 formulando le seguenti conclusioni:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_13 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o Persona_8
o – cfr. doc. 2 fascicolo ricorrenti), nato il Persona_9 Persona_10 13.06.1891, nel Comune di Vigonza (PD), figlio di e , Persona_11 Persona_12 emigrato in Brasile ove, in data 13.10.1917, contraeva matrimonio con che in data 11.03.1923, in San Pietro Mussolino, contraeva matrimonio con la SI.ra
, senza mai chiedere la naturalizzazione brasiliana e, pertanto, Persona_13 manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992. Dalla predetta unione coniugale nasceva in Brasile:
• , il 23.06.1927, la quale in data 10.01.1948 contraeva matrimonio Per_14 con il SI. e dalla loro unione nascevano: Persona_15
➢ , il 06.07.1956, odierno ricorrente, il quale in Parte_1 data 12.02.1977 contraeva matrimonio con la SI.ra e Persona_16 dalla loro unione nasceva in Brasile:
✓ , il 06.12.1979, odierna ricorrente, Parte_2 la quale in data 10.08.2013 contraeva matrimonio col SI.
[...]
e dalla loro unione nasceva in Brasile: Per_2
❖ , il 01.11.2021, odierno ricorrente;
Persona_1
Successivamente, dall'unione tra il predetto Parte_1
e la SI.ra , nasceva in
[...] Parte_3 Brasile:
✓ , il 05.02.2002, odierno Controparte_2 ricorrente;
, il 06.07.1956, odierna ricorrente, la quale in Parte_4 data 31.03.1979 contraeva matrimonio col SI. Persona_17
e dalla loro unione nascevano in Brasile:
[...]
✓ , il 30.11.1982, odierna Controparte_4 ricorrente, la quale in data 19.06.2010 cntraeva matrimonio col SI.
e dalla loro unione nasceva in Controparte_14 Brasile:
❖ Persona_18
, il 12.01.2014, odierna ricorrente.
[...]
✓ , il 08.12.1984, odierno CP_6 Controparte_4 ricorrente, il quale in data 15.05.2015 contraeva matrimonio con la SI.ra e dalla loro unione Parte_5 nasceva in Brasile:
❖ , il 10.08.2020, odierna Persona_4
Dott. Giovanni Calasso 3
ricorrente;
➢ , il 02.12.1962, odierno ricorrente, Controparte_8 il quale in data 18.10.1985 contraeva matrimonio con la SI.ra
[...]
e dalla loro unione nascevano in Brasile: Per_19
✓ , il 13.11.1986, Controparte_9 odierno ricorrente, il quale in data 03.05.2014 contraeva matrimonio con la SI.ra e dalla loro unione Persona_7 nasceva in Brasile:
❖ , il 06.07.2018, Persona_6 odierno ricorrente;
✓ , il 28.03.1990, odierno Controparte_11 ricorrente;
✓ , il 18.12.1998, odierno Controparte_12 ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_13 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_8
nato il [...], nel Comune di Vigonza (PD).
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da
Dott. Giovanni Calasso 4
molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_13 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_13 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_13 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_13 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 27.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6