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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA (R.G. 462/2020)
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori Magistrati: dott.ssa CI GESUMMARIA Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. US TO SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 462/2020 di Ruolo Generale, avente ad oggetto, l'impugnazione della sentenza n. 447/2020 del Tribunale di
POTENZA pubblicata il dì 17.06.2020, non notificata, nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 1598/2016 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per consegna di cose mobili.
TRA
(c.f. e p.i. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. CH IC, con domicilio in Salerno, via A. Balzico,34
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
(c.f. e p.i. ), già in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Laura
Robortaccio, con domicilio in Potenza alla via della Tecnica 4/M
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
***
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 26.04.2016 Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 124/2016 del 9.2.2016, emesso dal Tribunale di Potenza, con il quale, ad istanza della società
Pag. 1 di 21 le era stata ingiunta la riconsegna di due escavatori New CP_1
Holland modello E80 telaio LF0402620 ed E50.2 SR telaio N6GN04148, oggetto di due contratti di noleggio, di cui la società concedente assumeva il mancato pagamento del corrispettivo residuo dovuto e non versato pari ad € 26.740,00, così concludendo: "Preliminarmente sospendere I'efficacia dell'atto impugnato;
- Dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo, come meglio indicato in parte motiva del presente atto;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA, come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario".
2. Quale motivo di opposizione l'attrice assumeva che le somme indicate dalla in relazione ai due contratti di noleggio, non fossero dovute da CP_1
esso opponente. A tal fine invocava e depositava un accordo tra le parti intervenuto in data 11.11.2010 nel quale la riconosceva di non CP_1
aver più nulla a pretendere dalla in relazione ai due Parte_1
escavatori E80 e E50, poiché totalmente soddisfatta dei propri crediti. La società opponente, infatti, a fronte di un debito di € 76.800,00, nei confronti della per il noleggio dei due predetti escavatori, veniva garantita da CP_1
che volontariamente si era accollato la totale debitoria Persona_1
indicata, con il pagamento di n. 12 effetti cambiari, di cui l'opponente depositava copia e che assumeva esser stati tutti pagati;
in detto accordo la riconosceva che gli escavatori NEW OL E 80 E NEW CP_1
OL E 50 sin ad allora detenuti a titolo di locazione, erano di proprietà della e si impegnava a inviare le fatture di Parte_1
riscatto dei mezzi in locazione entro il 20.11.2010, fatture che infatti venivano emesse e di cui l'opponente depositava copia.
3. Si costituiva la la quale sosteneva in punto di fatto che in data CP_1
31 ottobre 2008, le parti sottoscrivevano un contratto di noleggio avente ad oggetto un miniescavatore New Holland modello E 80, e, successivamente, in data 13 febbraio 2009, un altro contratto di noleggio avente ad oggetto un miniescavatore New Holland modello E 50.2. Nel primo contratto di noleggio, le parti pattuivano la decorrenza del nolo a far data dal 31.01.2009 fino al 20.07.2010, al prezzo di € 3.000,00 + IVA
Pag. 2 di 21 mensili, più il costo della copertura assicurativa pari ad € 100,00 mensili, mentre, nel secondo contratto di noleggio, la decorrenza a far data dal
13.02.2009 fino al 12.07.2010, al prezzo di € 2.000,00 + IVA mensili, più il costo della copertura assicurativa pari ad € 150,00 mensili. In entrambi i contratti, poi, le parti concordavano la facoltà di riscatto dei beni oggetto dei contratti di noleggio, da esercitarsi entro la data del 30 giugno 2010, contestualmente al pagamento dell'ultimo canone di noleggio, il passaggio della relativa proprietà ad avvenuto incasso del prezzo di riscatto e la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice, nel caso della mancata corresponsione anche di uno solo dei canoni concordati, con il contestuale diritto della di riprendersi i beni CP_1
de quibus. Assumeva l'opposta che la consegnava Controparte_2
regolarmente i mezzi oggetto dei due contratti di noleggio alla
[...]
la quale tuttavia lasciava insolute alcune fatture per un totale di Parte_1
€ 13.920,00 per il primo contratto e per un totale di € 12.820,00, per il secondo, per un debito complessivo di € 26.740,00, in forza del quale era stata richiesta la restituzione dei due beni oggetto del contratto di noleggio con il decreto ingiuntivo opposto. Quanto alle modalità di pagamento dei canoni di noleggio la affermava che la società opponente CP_1
rilasciava, in un primo momento, effetti cambiari a copertura dell'intero importo dei due contratti di noleggio, i quali venivano restituiti alla società debitrice prima della scadenza e sostituiti con quelle concessi a garanzia da , dei quali, poi, n. 8 venivano restituiti insoluti e Persona_1
protestati con un ulteriore aggravio di spese. Assumeva inoltre che di detti effetti cambiari protestati, la provvedeva, Parte_1 successivamente, in parte al pagamento, lasciando un insoluto di €
26.740,00, che è quello per cui ha agito con il giudizio monitorio.
Deduceva inoltre la società opposta che, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, il presunto accordo transattivo prodotto ex adverso (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte opponente) non solo non era mai stato sottoscritto né dal legale rappresentante della né CP_1
dai soci né da dipendenti muniti della relativa procura, ma non era mai stato sottoscritto neanche dal legale rappresentante della Parte_1
Pag. 3 di 21 o da un suo delegato munito della relativa procura. Pertanto, l'opposta CP_1 dichiarava di disconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 cod. proc. civ., la scrittura privata datata 11 novembre 2010 prodotta e la sottoscrizione apposta in calce alla stessa, in quanto la stessa non risultava provenire e non era stata sottoscritta né dal legale rappresentante pro tempore della società opposta, né dai soci della stessa, né da alcun dipendente munito del potere di rappresentanza. Inoltre, precisava che detta scrittura privata, conclusa e sottoscritta da così detto “falsus procuratores” non era stata mai ratificata, neanche implicitamente o a mezzo di comportamenti, da nessuna delle due società. Pertanto, la stessa sarebbe stata priva di qualsivoglia effetto giuridico. Infine, e solo in via subordinata, esponeva che detto accordo subordinava la liberatoria dalla debitoria assunta al pagamento integrale dei n. 12 effetti cambiari concessi da a garanzia. Dei suddetti effetti cambiari, n. 8 Parte_2
sarebbero stati restituiti insoluti e protestati con un ulteriore aggravio di spese. Pertanto, non essendo stato eseguito il pagamento, non si era verificato l'avveramento della condizione per l'operatività della liberatoria in favore della la quale sarebbe rimasta debitrice della Parte_1 per la somma di € 26.740,00 (pur a seguito dei pagamenti poi CP_1
effettuati dalla stessa e di cui detto in precedenza), posto a fondamento del decreto ingiuntivo per consegna opposto. Quanto alle fatture prodotte a dimostrazione dell'avvenuto riscatto, la evidenziava che anche CP_1
queste ultime non fossero state pagate dalla tanto è Parte_1
vero che nessuna prova in tal senso era stata fornita dalla parte opponente.
4. Istruita documentalmente la causa è stata decisa con sentenza
n.447/2020 pubblicata il 17.06.2020 con la quale il Tribunale di Potenza ha così disposto: " - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo. -
Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno da lite temereraria ex art 96, comma 3 c.p.c. formulata dalla in persona CP_1
ControCont del legale rapp.te p.t. - Condanna l'opponente soccombente in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle Parte_1
Pag. 4 di 21 spese di lite in favore dell'opposta vittoriosa in persona del CP_1
legale rapp.te p.t., che si liquidano in euro 4.151 per compensi oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge."
5. Il Tribunale ha così motivato la propria decisione:
a) dopo aver richiamato i principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, ha rilevato che parte opposta aveva allegato i contratti di noleggio del 31.10.2008 e del 13.02.2009 fonte del credito ingiunto (cfr. all. 1 e 2 della produzione telematica di parte opposta) e le relative fatture rimaste insolute (cfr. doc da 5 a 12 della produzione monitoria di parte opposta) mentre è risultato fatto non contestato, e dunque pacifico e non bisognoso di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che la stessa avesse consegnato all'opponente i due escavatori oggetto dei contratti di noleggio, adempiendo dunque la propria prestazione.
Viceversa, parte opponente aveva allegato una scrittura privata del dì
11.11.2010 in cui l'allora legale rappresentante della CP_1 Per_2
Cont
ed in qualità di delegato della
[...] Persona_1 Parte_3 convenivano che quest'ultimo “ha volontariamente deciso di accollarsi Contro l'intera posizione debitoria” della impegnandosi a Parte_4
versare la somma complessiva di euro 76.800,00 per i due escavatori mediante il rilascio di 12 cambiali di euro 6400,00 cadauna. La si CP_1
sarebbe impegnata a rilasciare entro il 20.11.2010 le due fatture di riscatto per gli escavatori a noleggio;
aveva inoltre allegato le 12 cambiali rilasciate allegate al predetto accordo ed un assegno di euro 30.000,00 del
05.04.2016. che, tuttavia, risultava emesso in favore della Controparte_5
, società che risultava estranea al giudizio e non riconducibile
[...]
in alcun modo alla convenuta opposta CP_1
b) Il Tribunale ha poi qualificato tale scrittura come contratto di espromissione ai sensi dell'art 1272 c.c., trattandosi in concreto di un accordo con cui un terzo (espromittente) assume spontaneamente verso il creditore, il debito altrui.
c) Quanto al disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al predetto contratto ai sensi dell'art 214 c.p.c., dichiarandola non riconducibile al legale rappresentante pro tempore della né ai soci CP_1
Pag. 5 di 21 né ad alcun soggetto munito del potere di rappresentanza, il Tribunale ha ritenuto che tale disconoscimento, tuttavia, non poteva essere considerato efficace ai sensi dell'art 214 c.p.c.. Sul punto il Giudice di primo grado ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con riguardo al caso in cui la parte sia una persona giuridica, ove il disconoscimento della scrittura privata, per essere ritenuto validamente effettuato ed idoneo ad onerare l'avversario di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente
(richiamando sul punto Cass. civ. Sez. 1, 16 febbraio 2010 n. 3620).
Inoltre il Tribunale ha rilevato che il contratto di espromissione del
11.11.2010 allegato reca in calce il timbro sociale della che CP_1
costituisce un ulteriore indice di riconducibilità dello stesso alla società odierna opposta, tale da individuarla come controparte contrattuale in base al principio generale dell'apparenza giuridica e dell'affidamento incolpevole della parte, come sostenuto ancora dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito (richiamando sul punto in particolare Corte di Cassazione Sezione Terza n. 9328 del 08.05.2015 con specifico riferimento alla tolleranza nell'uso del timbro sociale e
Tribunale Bari sez. II, 20.07.2018, n. 3173).
d) Il Tribunale ha poi affermato che anche nell'espromissione, come nella delegazione, si distinguono due casi, con diversi effetti: • espromissione cumulativa (ipotesi normale) che ha per effetto di aggiungere il nuovo debitore a quello originario, in questo caso però l'espromittente è obbligato in solido col debitore originario e il creditore, perciò, può chiedere l'adempimento, a propria scelta, indifferentemente al debitore originario o a quello sopraggiunto;
• espromissione liberatoria se il creditore espressamente dichiara di liberare il debitore originario;
sul punto ha altresì richiamato l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contratto che configuri una modifica soggettiva
Pag. 6 di 21 passiva del rapporto obbligatorio può avere efficacia liberatoria per l'originario debitore solo quando il creditore esprima in tal senso “una volontà espressa ed inequivoca”, in mancanza della quale tale debitore - non potendo ritenersi liberato - conserva l'interesse ad agire nei confronti del soggetto che ha assunto il suo debito, per l'inadempimento delle obbligazioni da questi assunte, nei confronti del terzo creditore.
(richiamando Cassazione civ. sez. II, 24.06.2009, n.14780).
e) Il Tribunale ha quindi osservato che dalla lettura del contratto in esame, che deve essere interpretato secondo buona fede ai sensi dell'art. 1366
c.c., deve ritenersi che l'efficacia liberatoria dell'accordo fosse subordinata all'effettivo incasso delle cambiali, non assumendo valore dirimente la clausola di stile “e di null'altro avere a pretendere” , an- che alla luce dell'interpretazione complessiva del contratto, in cui la si CP_1
impegnava a rilasciare le fatture di riscatto in ogni caso entro il giorno 20 novembre dello stesso anno, e dunque a pochissimi giorni dalla stipula avvenuta il 10 novembre, per cui le stesse non possono considerarsi prova dell'avvenuto saldo.
f) Il Giudice di primo grado ha quindi affermato che dalla produzione monitoria telematica allegata da parte opposta, risultava infatti che n. 8 cambiali erano state protestate e comunque risultate insolute. Pertanto, parte opposta non aveva fornito prova dell'avvenuto pagamento del credito ingiunto, che non può inferirsi nemmeno dalle allegate fatture di riscatto che sono state rilasciate dall'opposta pochi giorni dopo la stipula del contratto di espromissione, e che dunque non possono essere considerate prova dell'estinzione del debito.
g) Alla luce dei principi di diritto e delle risultanze documentali agli atti, il
Tribunale ha quindi ritenuto che l'opposizione fosse infondata e dunque l'ha rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
h) Quanto alla domanda ex art 96 cpc formulata dall'opposta, il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti della mala fede e colpa grave espressamente richiesti dalla predetta norma, alla luce del contenuto del contratto di espromissione in atti, che appare comunque riconducibile alla sulla base del timbro sociale comunque apposto in calce allo CP_1
Pag. 7 di 21 stesso, per cui la relativa domanda proposta dalla società opposta è stata rigettata.
Contro
6. Con atto di citazione notificato il dì 4.09.2020 la società
[...]
ha proposto appello avverso la predetta sentenza così Parte_5 concludendo: •A) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata stante il fumus boni iuris ed il periculum in mora;
nel merito: B) in riforma della sentenza gravata, revocare e/o annullare il
Decreto Ingiuntivo n. 124/2016 emesso dal Tribunale di Potenza;
C) accertare e dichiarare che, a seguito dell'integrale pagamento e del riscatto effettuato, unica proprietaria degli escavatori modello E80 CP_6
Co telaio LF0402620 ed E50.2 telaio N6GN04148, è la Parte_1
; D) con vittoria di spese e compenso professionale
[...]
determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, accessori di legge e successive spese occorrende con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario."
7. Quali motivo di doglianza l'appellante denuncia, in sintesi, l'avvenuto pagamento dell'intera creditoria.
Nell'illustrare la propria doglianza l'appellante afferma che il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto pienamente valido l'accordo sottoscritto dalle parti in data 11.11.2010, che veniva infatti qualificato come espromissione. Afferma l'appellante che la n persona del CP_1
legale rapp.te p.t., sosteneva la sussistenza del credito ingiunto, e pertanto il proprio diritto alla consegna degli escavatori, deducendo che le cambiali allegate da parte opponente erano state in parte protestate, determinando un credito residuo rimasto insoluto per euro 26.740,00 per la fatture dei contratti di nolo oggetto del procedimento monitorio, e allegando al proprio fascicolo solo copie fotostatiche di 8 effetti cambiari restituiti insoluti e protestati.
Sul punto l'appellante sostiene che tuttavia la veva prodotto in CP_1
giudizio mere copie degli effetti cambiari di cui non era e non è in possesso, in quanto i dodici effetti cambiari di € 6.400,00 ciascuno di cui all'accordo del giorno 11.11.2010 sarebbero tutti in possesso del signor
, legale rappresentante p.t. della in Persona_1 Parte_1
Pag. 8 di 21 liquidazione ed otto di essi seppur protestati sarebbero stati successivamente regolarizzati con cancellazione del protesto giusta
Provvedimento Dirigenziale n. 5 del giorno 8 gennaio 2014 della Camera di
Commercio di Salerno. L'appellante ha reiterato pertanto l'eccezione di pagamento integrale del debito già sollevata in primo grado affermando che pertanto nulla sarebbe dovuto dalla Parte_1
alla atteso che il presunto credito di quest'ultima
[...] CP_1
sarebbe assolutamente inesistente;
di conseguenza si sarebbe verificato il riscatto da parte della che pertanto è Parte_1
l'unica legittima proprietaria dei due escavatori modello E80 CP_6
telaio LF0402620 ed E50.2 SR telaio N6GN04148.
8. Si è costituita la società eccependo Controparte_1
l'inammissibilità e infondatezza dell'appello e proponendo altresì appello incidentale condizionato, così concludendo: "1) in via preliminare, rigettare, perché infondata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dalla Parte_1
, in persona del liquidatore pro tempore, e per l'effetto,
[...] condannarla alla pecuniaria prevista dall'art. 283, comma 2, cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti previsti dalla legge;
2) nel merito, accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1
, in persona del liquidatore pro tempore, ai sensi dell'art. 342
[...]
cod. proc. civ., confermare la sentenza impugnata;
3) sempre nel merito, accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...]
, in persona del liquidatore pro tempore, ai sensi Parte_1 dell'art. 345 cod. proc. civ., confermare la sentenza impugnata;
4) in subordine, rigettare, perché infondato, l'appello proposto dalla dalla
, in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1
confermando la sentenza impugnata;
5) in subordine, in caso di accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1
, in persona del liquidatore pro tempore, accogliere l'appello
[...] incidentale proposto con il presente atto e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiarare inefficace la scrittura privata dell'11 novembre 2010; 6) sempre in subordine, accertare e dichiarare
Pag. 9 di 21 l'inammissibilità della domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ.; 7) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio."
Afferma l'appellata che l'eccezione di pagamento formulata già dal primo grado dall'appellante si fonderebbe sul fatto che la Parte_1
sarebbe in possesso di alcuni titoli cambiari regolarmente pagati e di un
Provvedimento Dirigenziale del 2014 della Camera di Commercio di
Salerno, attestante la cancellazione del protesto. Tuttavia, la produzione documentale delle cambiali in originale che rappresenterebbe la prova dell'invocato avvenuto pagamento, è avvenuta da parte appellante solo in grado di appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c..
In subordine e per l'ipotesi di accoglimento dell'appello parte appellata critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inefficace il disconoscimento operato della scrittura del dì 11.11.2010, deducendo sul punto che la giurisprudenza ha chiarito che il disconoscimento non richiede formule sacramentali o speciali, ma è sufficiente che la contestazione circa l'autenticità del documento sia specifica e determinata. La sentenza avrebbe quindi violato l'art. 214 cod. proc. civ., che fa sorgere a capo del producente, che insista nell'avvalersi del documento, l'onere di chiederne la verificazione. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 116 cpc nella parte in cui ha ritenuto esistente il potere rappresentativo del sottoscrittore in base a meri indizi quale il timbro mentre la Persona_2
documentazione agli atti dimostrava che fossero altri i legali rappresentanti e procuratori speciali.
9. Con ordinanza del 3 marzo 2021 questa Corte, all'esito della delibazione sommaria ed impregiudicata ogni decisione all'esito finale della causa, ha rigettato l'istanza inibitoria rilevando, in sintesi, che la prova del pagamento invocata dell'appellante è affidata a otto cambiali, prodotte solo con l'atto di appello.
10. All'udienza del 18.2.2025, tenutasi in forma scritta, lette le note di trattazione scritta dell'appellante la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. ed è quindi decisa come segue.
Pag. 10 di 21 MOTIVI DELLA DECISIONE
11. L'appello principale è ammissibile e fondato, mentre l'appello incidentale è infondato, per le seguenti ragioni
12. Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale formulata da parte appellata perché l'appello rispetta le condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., anche nel testo esito della modifica introdotta con legge n.134/2012, in quanto dalla lettura del medesimo emerge che esso contiene l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice. Tale contenuto (salvo ovviamente verifica della fondatezza di tali critiche) deve essere considerato sufficiente, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (per tutte Cass. Sez. U -,
Ordinanza n. 36481 del 13.12.2022)
13. Passando all'esame nel merito va innanzitutto chiarito che oggetto di questo giudizio è l'impugnazione della sentenza di primo grado n. 447/2020 emessa nell'ambito del giudizio R.G.1598/2016 relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo n. 124/2016 che conteneva condanna al rilascio dei beni, che quindi rappresenta diverso giudizio rispetto a quello di cui dà atto l'appellante, avente ad oggetto l'opposizione avverso l'altra ingiunzione richiesta dalla per la condanna al pagamento degli imporri residui. CP_1
14. Va anche ricordato che il Tribunale, nel dispositivo della sentenza n.
447/2020 oggetto qui di impugnazione, ha rigettato l'opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 124/2016, di rilascio dei beni, sul presupposto, esposto in motivazione, da un lato della validità del patto del dì 11.11.2010 ma, dall'altro, della mancata prova del pagamento integrale del credito cui era condizionata l'efficacia liberatoria del patto stesso.
15. Va quindi osservato che, anche in base alle ragioni di doglianza proposte dall'appellante ed alla propria prospettazione, la questione controversa per la soluzione del caso che ci occupa relativo all'ingiunzione di rilascio dei beni è quindi innanzitutto l'avvenuto integrale pagamento degli importi di cui
Pag. 11 di 21 l'opposta riteneva di esser tuttora creditrice in forza dei contratti di noleggio, pagamento integrale che a sua volta, in forza del successivo accordo del dì
11.11.2010 così come anche invocato dall'opponente, avrebbe perfezionato il diritto all'eseguito riscatto dei beni, che sarebbero ormai divenuti di proprietà dell'opponente.
16. Con l'ulteriore precisazione che solo in caso di positiva delibazione della questione dell'effettuato pagamento, nel senso favorevole all'appellante principale, resterà poi da valutare la questione ulteriore, di cui all'appello incidentale espressamente condizionato, della validità ed efficacia del patto del dì 11.11.2010.
17. Passando quindi all'esame della prima questione deve osservarsi che all'esito della delibazione a cognizione piena delle questioni controverse, come sollecitata dagli appellanti e delle stesse difese delle parti, si deve giungere a risultato di giudizio diverso da quello cui è giunto il giudice di primo grado.
18. Dalla posizione difensiva assunta dalle parti nel corso del giudizio, emerge che è pacifico tra le parti che la debitoria complessiva residua della nei confronti della per i canoni dei due contratti di Parte_1 CP_1
noleggio, era portata, infine, da n. 12 titoli cambiari di euro 6.400,00 ciascuno, (per un totale quindi di euro 76.800,00) emessi da Parte_6
Cont
quale garante della (o espromittente secondo la
[...] Pt_4
qualificazione data dal Tribunale) dei quali, quattro erano stati regolarmente pagati, ed otto di essi (per un totale quindi di euro 51.200,00) erano, altrettanto pacificamente, rimasti insoluti e tornati protestati. Da qui le posizioni si sono però divaricate in quanto secondo la tali otto CP_1
titoli sono rimasti a loro volta, in parte, impagati per un minore importo di euro 26.740,00, posto a fondamento delle domande monitorie di pagamento e, per quello che qui ci occupa, di rilascio dei beni;
mentre, secondo la tesi
Contro della anche tali otto titoli erano stati successivamente tutti Pt_4
pagati ed infatti restituiti all'emittente.
Sul punto è poi rimasto controverso tra le parti chi fosse in possesso degli originali di tali otto titoli, dei quali entrambe le parti avevano, in primo grado, prodotto mere fotocopie.
Pag. 12 di 21 19. Sta di fatto che anche la questione del possesso degli originali di tali titoli cambiari non può più considerarsi controversa.
Ed infatti nella propria comparsa conclusionale di questo giudizio la CP_1
nel precisare ulteriormente i fatti di causa, ha confermato che quegli otto titoli protestati di cui aveva prodotto le fotocopie erano stati restituiti all'emittente, sebbene poi ulteriormente aggiungere che ciò sarebbe avvento non per effettuato pagamento, ma per esser stati sostituiti con altri titoli rilasciati dalla società.
Si legge infatti a pagina 4 della conclusionale ….."Infine e per onore della verità, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto nelle controdeduzioni difensive, si ribadisce che la fotocopia degli n. 8 effetti cambiari protestati di cui l'appellante vorrebbe esibire nel giudizio di appello l'originale sono stati riconsegnati al garante sig. , per correttezza di rapporti Persona_1
commerciali, a seguito del rilascio di altri titoli da parte della società appellante, debitrice originaria a copertura della debitoria rimasta (detratti ovviamente gli importi delle altre n. 4 cambiali pagate alla scadenza dal sig.
) ….". Persona_1
Va anche precisato che tale deduzione non coincide con quella rese nei precedenti scritti difensivi ed in particolare nella comparsa di costituzione in primo grado ove a pagina 4 si deduceva, al contrario che i primi titoli erano stati rilasciati dalla società poi sostituiti con quelli rilasciati dal : Persona_1
"Ciò detto, occorre precisare quanto alle modalità di pagamento dei canoni di noleggio che la società opponente rilasciava, in un primo momento, effetti cambiari a copertura dell'intero importo dei due contratti di noleggio, i quali venivano restituiti alla società debitrice prima della scadenza e sostituiti con quelle concessi a garanzia dal sig. , dei quali, poi, n. 8 Persona_1
venivano restituiti insoluti e protestati con un ulteriore aggravio di spese (cfr. all.ti 3 - 4)"
20. Sta di fatto, che per effetto del chiarimento reso dalla nella CP_1
comparsa conclusionale di questo grado, la circostanza che gli originali di detti 8 titoli siano tutti nel possesso dell'emittente, non può più considerarsi controversa, onde appare a questo punto del tutto irrilevante la questione della ammissibilità della produzione in grado di appello da parte della
Pag. 13 di 21 MO. degli originali dei predetti otto titoli protestati. Parte_4
21. Con la precisazione che tale posizione difensiva resa dalla nella CP_1
comparsa conclusionale non può avere e non viene qui infatti intesa come valore confessorio dell'avvenuto pagamento, che infatti non viene confessato e che peraltro proverrebbe dal solo difensore, ma appunto come mera conferma della circostanza di fatto, sinora controversa, che gli originali degli otto titoli, invocati sinora dalla stessa quali rappresentativi del CP_1
residuo credito, siano in possesso del debitore. Con l'ulteriore precisazione che tale valutazione è ben consentita al giudice in conformità al chiaro principio, mai superato, espresso dalla Suprema Corte secondo il quale
"Quando nella comparsa conclusionale delle varie tesi fra loro collidenti sostenute nell'atto di citazione o di appello, in via cumulativa o subordinata, ne venga adottata solo una che elida le altre, il principio di non contraddizione legittima il giudice a ritenere abbandonate le altre tesi e difese, senza che ciò si ponga in contrasto con la funzione propria della comparsa conclusionale, (il cui unico scopo è quello di illustrare le domande ed eccezioni proposte) o con il principio per cui, quale atto proveniente dal difensore, essa è insuscettibile di contenere dichiarazioni di valore confessorio. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 108 del 09.01.1997).
22. Pacifico quindi che gli originali di quegli otto titoli cambiari emessi da siano nel possesso del debitore, resta a questo punto Parte_2
da valutare se da tale circostanza possa a sua volta desumersi la prova dell'avvenuto pagamento di tali titoli.
23. Sul punto soccorre ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione che ha affermato che "Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale "juris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto
e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall'art. 45, primo comma, del R.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore". (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 13462 del 03/06/2010, principio ribadito anche di
Pag. 14 di 21 recente da Sez. 2 - , Ordinanza n. 3130 del 08/02/2018 secondo cui: "Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale "juris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall'art. 45, comma 1, del r.d. n. 1669 del 1933, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore")
24. Cosicché appare evidente che dalla pacifica circostanza del possesso degli originali dei titoli in capo all'emittente ben può esser desunta la prova dell'avvenuto pagamento, e che sarebbe stato quindi onere della CP_1
quello di dimostrare la diversa ragione oggi invocata per la quale tali titoli erano stati restituiti, producendo quindi in giudizio essa gli altri ulteriori titoli che, in limine litis, ha affermato di aver ricevuto in cambio di quelli sino ad allora invocati in giudizio.
25. È confermato quindi che la residua debitoria di cui ai canoni dei contratti di noleggio portata dagli otto titoli prodotti in copia dalla è stata CP_1
infine integralmente pagata.
26. Resta quindi da esaminare l'appello incidentale condizionato proposto dalla relativo all'effettuato disconoscimento del contratto del dì CP_1
10.11.2010 invocato dall'appellante principale ed in base al quale, sul presupposto dell'avvenuto pagamento integrale della debitoria, come argomentato dallo stesso appellante, egli sarebbe divenuto proprietario dei beni.
27. E opportuno ricordare che si legge in detto contratto: "Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale e valevole ad ogni effetto di legge, tra il dott. responsabile della con sede in Persona_2 CP_2
Potenza alla Via della Tecnica,4 ed il Sig. delegato Persona_1
della società con sede in Roccagloriosa alla Via Parte_1
Valloncello, 11, che volontariamente ha deciso di accollarsi la totale debitoria che la vanta nei confronti della si CP_2 Parte_1
conviene e stipula quanto seque: il sig. si impegna a Persona_1
Pag. 15 di 21 versare alla , a saldo totale delle poste debitorie della CP_2 [...]
la somma di euro 76.800,00 complessivi di interessi e spese;
Parte_1
mediante il rilascio di numero 12 effetti cambiari di euro 6.400, 00. cad.
si impegna ad inviare le fatture di riscatto dei mezzi in Parte_7
locazione, in possesso della entro il 20 C.M. e dichiara Parte_1
con la firma del presente di riconoscere gli scavatori NEW E80 CP_6
E ora detenuti a titolo di locazione, di proprietà della Parte_8
e di non aver più nulla a che pretendere dalla Parte_1 [...]
Potenza 11.11.2010" Parte_1
28. È anche opportuno ricordare che a fronte dell'invocazione e produzione di tale contratto la nella prima difesa ha così dedotto: "il presunto CP_1
accordo transattivo prodotto ex adverso (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte opponente) non solo non è mai stato sottoscritto né dal legale rappresentante della né dai soci né da dipendenti muniti della CP_1
relativa procura, ma non è mai stato neanche dal legale rappresentante della o da un suo delegato munito della relativa Parte_1 procura. Pertanto, l'opposta dichiara di disconoscere, come in effetti formalmente disconosce, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 cod. proc. civ., la scrittura privata datata 11 novembre 2010 prodotta e la sottoscrizione apposta in calce alla stessa, in quanto la stessa non proviene
e non è stata sottoscritta né dal legale rappresentante pro tempore della società opposta, né dai soci della stessa, né da alcun dipendente munito del potere di rappresentanza. Inoltre, si precisa che detta scrittura privata, conclusa e sottoscritta dai c.d. “falsus procuratores” non è stata mai ratificata, neanche implicitamente o a mezzo di comportamenti, da nessuna delle due società. Pertanto, la stessa è priva di qualsivoglia effetto giuridico.
Quanto appena affermato trova puntuale conferma nell'insegnamento della
Suprema Corte, la quale, in numerose pronunce, ha statuito che la ratifica di un contratto stipulato da “falsus procurator” non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita e risultare da un atto o da un comportamento che manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza
Pag. 16 di 21 poteri (cfr., ex multis, Cass., sez. II, 25 ottobre 2010, n. 21844, Cass. n.
12647 del 2008; Cass. n. 4794 del 1999; Cass., sez. I, 4 maggio 1004, n.
4321). Infine, e solo in via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudicante volesse dare un qualche valore a detto accordo, preme evidenziare che lo stesso subordinava la liberatoria dalla debitoria assunta con il pagamento integrale dei n.12 effetti cambiari concessi dal sig. a garanzia." Parte_2
29. Da quanto sopra deve confermarsi che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante incidentale, le sopra riportate deduzioni non rappresentato quel disconoscimento che ai sensi degli articoli 214 e 215 c.p.c. impongono alla parte che voglia avvalersi della scrittura di chiederne la verificazione, perché ciò che ha contestato la on è la circostanza che la firma CP_1
apposta sul documento appartenesse a , quale soggetto Parte_9
firmatario chiaramente indicato nell'atto, ma che egli non rientrasse tra alcuno dei soggetti dotati di potere rappresentativo.
30. Non vi era quindi onere della Mo. di chiedere la verificazione della Pt_4
sottoscrizione e cioè di accertare che la firma apposta sul documento appartenesse a , di cui la non contesta infatti Parte_9 CP_1
l'autografia ma la rappresentanza.
31. Si riporta: "Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile ( ….)", (Cass Sez. 1 - , Ordinanza n. 18491 del
08/07/2024 (Rv. 671670 - 01) ed anche "Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 17313 del
17/06/2021).
32. Si riporta anche: "Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare
l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi
Pag. 17 di 21 rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente. (Cass Sez. 1, Sentenza n. 3620 del 16/02/2010), con la precisazione che nel caso sottoposto all'esame della corte in tale richiamata sentenza, "il giudizio di genericità della corte territoriale non è adeguatamente censurato dalla società ricorrente, che non chiarisce neppure se il disconoscimento movesse dalla contestazione dell'identificazione del sottoscrittore, dell'esistenza di poteri rappresentativi in capo al sottoscrittore, dell'autografia dell'apparente autore della sottoscrizione", laddove, peraltro, in questo giudizio non solo non è chiarito che si contestasse l'autografia della sottoscrizione di , ma è Parte_9
anzi chiaro che ciò che veniva contestato era solo il suo potere rappresentativo.
33. Ma anche sul punto le doglianze dell'appellante incidentale non possono trovare accoglimento innanzitutto perché non ha sottoposto comunque a fondata critica la sentenza nella parte in cui, richiamando gli insegnamenti di cui a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9328 del 2015 e considerando le circostanze di fatto, compreso l'utilizzo ed apposizione da parte del firmatario del timbro della società, ha applicato il principio della apparenza giuridica e dell'affidamento incolpevole. Si riporta quanto affermato dalla
Suprema Corte in motivazione della citata sentenza n.9328 del 2015:
"Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma ricorra anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nello stesso terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Cass.,
9 marzo 2012, n. 3787). Va in tal senso precisato che il terzo contraente ha soltanto la facoltà, e non anche l'obbligo, di controllare, a mente dell'art.
1393 c.c., se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del medesimo terzo per
Pag. 18 di 21 costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell'affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi (Cass., 13 agosto 2004, n. 15743). La sentenza impugnata ha ritenuto che non vi è prova, che dal contratto stipulato da (A) con la (B) siano sorte obbligazioni in capo alla (C) ed ha escluso la sussistenza dei presupposti per la configurabilità dell'affidamento incolpevole in base alla considerazione che il fax, portante il timbro e la sottoscrizione dell'appellante (C), è stato da questa disconosciuto sul punto relativo alla riferibilità ad essa della sottoscrizione. Tale assunto è errato. Il suddetto disconoscimento è infatti irrilevante in quanto non esclude la buona fede del terzo. Rilevante è invece la circostanza che il (A) abbia richiesto il servizio per la (C) e che la conferma di tale servizio sia stata trasmessa alla (B) con timbro e firma di
(C) Né quest'ultima ha prodotto alcun contratto od accordo ovvero la prova di eventuali pagamenti effettuati a favore dello stesso (A)".
Sulla vigenza, nel diritto vivente, di tale principio di affidamento e rappresentanza apparente, si vedano ad esempio Cass. Sez. 3 ,Ordinanza
n. 29833 del 19/11/2024; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15743 del 13/08/2004.
Tale principio di affidamento a apparenza è ben confermato nella fattispecie
Cont Cont anche considerato che è agli atti, nel fascicolo della , è non contestata non solo la circostanza dell'emissione da parte di Parte_10
e ricezione della elle 12 cambiali per euro 76.800,00 ma
[...] CP_1
anche della emissione della delle fatture n. 192 e 191 del 2010 CP_1
con causale "chiusura del nolo a freddo essendovi avvalsi della facoltà di riscatto" il tutto in inequivocabile esecuzione della scrittura del dì
11.11.2010.
Ed infatti è evidente che la circostanza dedotta ed invocata dalla CP_1
nel ricorso per ingiunzione circa un residuo credito per i canoni di
[...]
noleggio, sarebbe stata incompatibile con l'emissione delle fatture di avvenuto riscatto, subordinate per stessa rappresentazione della al CP_1
pagamento dell'ultima rata di canone ed infatti non invocate nel ricorso per ingiunzione;
cosicché tale emissione delle fatture di riscatto si giustifica solo per effetto del predetto accordo del dì 11.11.2010, che prevedeva appunto
Pag. 19 di 21 l'emissione dei titoli a garanzia del pagamento dei canoni residui e con esercizio del diritto di riscatto. A ciò va aggiunto che essendo Persona_1
ControCont
terzo rispetto alla società , egli non avrebbe avuto altro
[...]
titolo per emettere tali titoli se non in forza di un accordo, che in mancanza di altre evidenze, deve ritenersi appunto quello del dì 11.11.2010.
34. Cosicché l'appello incidentale non potrebbe trovare accoglimento nemmeno in relazione alla subordinata negazione dell'avvenuta ratifica dell'atto, come proposta in primo grado dalla considerato che, per quanto sopra CP_1
detto, è pacifico ed è agli atti che la società ha comunque ratificato l'operato di , ove pure sfornito di potere rappresentativo, trattenendo Parte_9
e mettendo all'incasso i titoli e consegnando le fatture di riscatto, come appunto previsto nell'accordo del dì 11.11.2011.
35. Con l'ulteriore precisazione che, contrariamente a quanto invocato dall'appellante incidentale, non può subordinarsi l'effetto del riscatto al pagamento anche delle fatture di 1.200,00 euro ciascuna, emesse per il medesimo, in quanto per effetto del ridetto accordo la debitoria complessiva ivi indicata in euro 76.800,00 (dapprima portata da 12 titoli poi gradatamente tutti pagati ed infatti restituiti come sopra visto) comprendeva ogni credito, compreso quindi quello per il riscatto.
36. Da quanto sopra consegue il rigetto dell'appello incidentale e l'accoglimento dell'appello principale con conseguenziale riforma della sentenza di primo grado e revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 124/2016 e con esso il rigetto della domanda restitutoria dei beni proposta già in via monitoria dalla opposta CP_1
37. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di ed a favore di CP_1 Parte_1
. Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014
[...]
n. 55, con l'aggiornamento da ultimo e per questo grado di giudizio di cui al
D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022 ed in particolare possono essere utilizzati i valori minimi previsti per le cause di valore tra euro € 26.001,00 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente
Pag. 20 di 21 pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 447/2020 del Tribunale di Potenza così
[...]
provvede:
1. rigetta l'appello incidentale;
2. accoglie per quanto di ragione l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 447/2020 del Tribunale di Potenza emessa nell'ambito del giudizio r.g. 1598/2016, accoglie l'opposizione proposta
Contr da avverso il decreto ingiuntivo n. 124/2016 emesso dal Pt_4
Tribunale di Potenza e revoca il già menzionato decreto ingiuntivo;
3. condanna la al rimborso, in favore dell'avv. Controparte_1
Contr CH IC quale difensore di per Parte_11
dichiarato anticipo, delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il primo grado, in complessivi euro € € 3.972,00, oltre
15% per rimborso spese generali, Cap e iva se dovuta, come per legge ed oltre contributo unificato, e per il secondo grado in euro € 4.996,00, oltre 15% per rimborso spese generali, Cap e iva se dovuta, come per legge ed oltre contributo unificato.
4. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1° quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge 24.12.2012 n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di al versamento della somma pari a Controparte_1
quella dovuta per il contributo unificato, per la proposta impugnazione.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
US TO IL CI UM
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