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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/11/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 83/2020, avente ad oggetto “usucapione”,
promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. C.F._1
AN IE e dall'Avv. Riccardo Misaggi, presso il cui studio sito in Marina di Gioiosa
I., Via Brigida Postorino ha eletto domicilio, giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
, in persona del Sindaco p.t., C.F. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Vibo Valentia Via Jan Palach n. 41 presso lo studio dell'Avv. Angelo Corrado
Terranova, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., del 28/10/2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di sentire dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della Controparte_1
proprietà del terreno sito nel medesimo comune, identificato al foglio 39 del Catasto, particella 7,
qualità , come meglio indicato nell'atto introduttivo, deducendo di esercitare il possesso, Persona_1
pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni su detto terreno, godendone in via esclusiva,
provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla potatura degli alberi ed alla raccolta dei frutti, alla pulitura ed alla coltivazione.
Si costituiva in giudizio il che impugnava e contestava la Controparte_1
ricostruzione di parte attrice, rilevando l'insussistenza dei requisiti relativi al possesso, anche evidenziando la natura di bosco ceduo del fondo, e l'infondatezza della domanda. Chiedeva
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) rigettare la richiesta di usucapione - relativa al terreno
sito nel Comune di Nardodipace (VV) identificato catastalmente al foglio n. 39 del Catasto dei terreni
del Comune di particella n. 7, qualità , di cui risulta unico intestatario il CP_1 Persona_1
- proposta dal Sig. , perché temeraria oltre che Controparte_1 Parte_1
totalmente infondata in fatto ed in diritto;
2) condannare l'Attore al pagamento delle spese e
competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito.
Assegnati i termini 183, comma VI, c.p.c., le parti formulavano istanze istruttorie, sia articolando capitoli di prova testimoniale sia attraverso deposito documentale. Il Magistrato
precedentemente titolare, disposta la acquisizione dei documenti versati in atti, rigettava la richiesta di prova per testi formulata dall'attore, ritenendola superflua ed inammissibile alla luce della documentazione prodotta. La causa, pertanto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2022. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per precisazione delle conclusioni, il GOP in sostituzione del sottoscritto Magistrato, titolare del fascicolo dal 24.1.2024,
rinviava per discussione all'udienza del 28.10.2024, all'esito della quale questo Giudice, sentita la discussione delle parti (come da verbale) tratteneva la causa in decisione.
La domanda di usucapione di parte attrice è infondata e va rigettata.
Occorre preliminarmente richiamare i principi generali e l'indirizzo della costante giurisprudenza sugli istituti del possesso e dell'usucapione, al fine di interpretare la ratio degli art. 1140 c.c. e segg.,(si vedano, tra le più recenti, Cass. Civ 12 aprile 2010 n. 8662, Cass. Civ. 8 maggio
2013 n. 10894), secondo cui ai fini dell'acquisto della proprietà di un immobile per usucapione, ex art. 1158 c.c., il possessore deve esplicare il potere di fatto sul bene in maniera piena, esclusiva e continuativa, uti domuinus; quindi, come fosse egli stesso il proprietario, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura. Tale attività
positiva, va posta in contrapposizione all'inerzia del titolare, che si astiene dallo svolgimento di ogni attività propria del dominus. Il possesso, poi, deve protrarsi per un periodo ventennale, e deve essere continuato, pacifico e pubblico. Infine, incombe sul soggetto che agisce in giudizio per usucapione,
dimostrare i presupposti della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Per la configurabilità del possessio ad usucapionem è richiesto, accanto al dominio sulla cosa per il periodo previsto – c.d. corpus possessionis – anche l'elemento soggettivo, ovvero l'animus rem
sibi habendi, ossia la volontà di comportarsi come proprietario del bene posseduto.
Sul punto, va rammentata la giurisprudenza unanime della Suprema Corte secondo la quale
l'animus possidendi necessario all'acquisto della proprietà per usucapione, consiste nella convinzione e volontà di comportarsi come proprietario, non essendo tuttavia richiestala buona fede di colui che esercita il possesso. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo ed il compimento di attività di qualsivoglia natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto, non esclude che il possesso sia utile e rilevante ai fini dell'usucapione (Cass. Civ. ,sent. 15 luglio 2002, n. 110230, 9 febbraio 2006 n. 2857).
Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, l'animus può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal corpus, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo della volontà del possessore. In questa ipotesi, in termini probatori, sarà il convenuto a dovere dimostrare che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto soltanto personale (Cass. Civ. sent. 26 aprile
2011, n. 9325) e che detto elemento psicologico non è sufficiente a sostenere l'acquisto per usucapione del bene.
Nell'accertare i suddetti elementi, l'indagine del Giudicante deve essere rigorosa e deve anche tenere conto della conformità degli atti “esplicativi” del possesso rispetto alla destinazione e all'utilità
propria del bene, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Suprema Corte, sez. II, del 15
ottobre 2014 n. 21853 che ha ribadito: “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è
necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, inteso inequivocabilmente
ad esercitare sulla cosa , per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge , un potere corrispondente
a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena , ovvero un potere di fatto corrispondente
al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla
qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente , una indiscussa e piena
signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto”.).
Tanto chiarito in punto di diritto, applicando i menzionati principi al caso di specie, si ritiene che la domanda proposta non possa essere accolta, in quanto non sufficientemente provata.
Relativamente all'instaurazione del contraddittorio, deve ritenersi che sia stato correttamente individuato il soggetto convenuto ed unico intestatario dei beni oggetto di domanda, ovvero il
La corretta individuazione del legittimato passivo deriva dalla Controparte_1
documentazione ipocatastale depositata da parte attrice, dalla quale emerge sia l'intestazione che l'assenza di formalità in ordine alla titolarità. L'attore ha infatti depositato documentazione catastale ed ipocatastale, nonché una perizia tecnica nella quale viene descritta la particella oggetto di giudizio a cui vengono allegate delle fotografie dei luoghi. Questi i dati documentali sulla base dei quali ha Parte_1
dedotto il proprio possesso continuato ed ininterrotto per oltre un ventennio del terreno in oggetto,
facendosi carico in via esclusiva di tutti gli oneri ed i costi relativi alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
In particolare, l'attore deduce di provvedere ed aver provveduto da oltre vent'anni alla
“esecuzione di tutte le opere ed attività necessarie alla manutenzione del predetto terreno ed alla
corretta conservazione dello stesso, occupandosi della pulitura e coltivazione del fondo, della
potatura degli alberi e raccolta dei relativi frutti (castagne, ghianda) ecc., dimostrandosi
pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario”. Nell'ambito delle memorie ex art 183, co. 6, n. 1 ha inoltre precisato “di provvede alla esecuzione di tutte le opere ed
attività necessarie alla manutenzione del predetto terreno ed alla corretta conservazione dello stesso,
occupandosi del taglio al fine di ricavarne legna da ardere e della pulitura dei rami;
ha sempre
provveduto alla potatura degli alberi da frutta ed alla raccolta dei relativi frutti (castagne, ghiande,
noci) ecc.; ha sempre fatto pascolare il proprio bestiame sul detto fondo dove inoltre ha realizzato
un orto mediante coltivazione di ortaggi e verdure per l'autoconsumo”.
Quanto all'elemento del corpus, occorre rilevare che per giurisprudenza costante la mera coltivazione di un fondo, non è da solo elemento utile ai fini dell'usucapione. Sul punto, Cassazione
civile sez. VI, 05/03/2020, n.6123 ha affermato e ribadito che “ai fini della prova degli elementi
costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione
del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di
possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di
proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti
dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività
di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il
comportamento concretamente esercitato del proprietario”.
Tuttavia, dalle fotografie allegate alla perizia di parte attrice, ed anche dalla relazione depositata da parte convenuta, non si intravede alcuna zona significativamente coltivata, ma piuttosto un panorama boschivo. Del resto, per la stessa conformazione e natura dei luoghi e del terreno, lo stesso non risulta neanche deputato alla coltivazione in genere, anche per l'assenza di opere di irrigazione.
Ulteriori dati che non confortano la tesi di parte attrice sono legati sia alla estensione del terreno, di oltre 15 ettari, sia l'assenza, già nell'atto introduttivo, di un qualsiasi riferimento temporale in ordine al preteso esercizio del possesso.
In relazione al primo aspetto, la presenza di una recinzione, ad esempio, sarebbe stato elemento rilevante, atteso che si tratta di una estensione importante, sotto un duplice profilo: per la pubblicità del possesso, intesa come percepibilità di esso anche da parte del proprietario e dei terzi;
per l'animus possidendi in quanto avrebbe denotato e connotato l'azione uti dominus di “chiusura”
del bene oggetto del potere di fatto.
Inoltre, non risulta agli atti documentazione attestante eventuali spese per l'esecuzione di opere di manutenzione del fondo, o di introiti conseguenti alla coltivazione.
Ma v'è di più. L'assenza di ogni riferimento temporale fa emergere l'estrema genericità
dell'atto di citazione, impendendo l'accoglimento della domanda così come formulata, anche alla luce della mancanza di rigorosi riscontri probatori. D'altro canto, l'ammissione della prova testimoniale richiesta non avrebbe portato ad una diversa conclusione, attesa l'assoluta genericità
della stessa, priva anch'essa di qualsiasi riferimento temporale.
L'attore ha altresì dedotto che l'Ente convenuto, in oltre vent'anni, non ha mosso alcuna rivendicazione, né ha mai effettuato alcuna attività di ricognizione dei luoghi o di miglioria del suolo. Sul punto occorre rilevare che il proprietario del bene immobile non è tenuto ad esercitare il proprio diritto o a svolgere attività o atti esplicativi dello stesso;
piuttosto solo in caso di esercizio del potere di fatto da parte di un terzo sull'immobile, rileva l'inerzia del proprietario, ma solo laddove ne venga data idonea prova, diversamente da quanto è avvenuto nel caso di specie.
In conclusione, non risultano provati i requisiti del possesso, in quanto prova raccolta non presenta i caratteri di prova rigorosa in relazione alla decorrenza del ventennio e dell'animus
possidendi che avrebbe dovuto connotare la condotta dell'attore uti dominus in relazione al fondo indicato in domanda.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con riferimento ai valori minimi per le diverse fasi del giudizio, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Eugenia Di Bella, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 83/2020, così provvede così provvede:
- RIGETTA la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 [...]
CP_1
- DA l'attore al pagamento delle spese di lite, a favore del convenuto, che liquida in € 1.278,00, per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia, il 24 novembre 2025.
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 83/2020, avente ad oggetto “usucapione”,
promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. C.F._1
AN IE e dall'Avv. Riccardo Misaggi, presso il cui studio sito in Marina di Gioiosa
I., Via Brigida Postorino ha eletto domicilio, giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
, in persona del Sindaco p.t., C.F. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Vibo Valentia Via Jan Palach n. 41 presso lo studio dell'Avv. Angelo Corrado
Terranova, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., del 28/10/2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di sentire dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della Controparte_1
proprietà del terreno sito nel medesimo comune, identificato al foglio 39 del Catasto, particella 7,
qualità , come meglio indicato nell'atto introduttivo, deducendo di esercitare il possesso, Persona_1
pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni su detto terreno, godendone in via esclusiva,
provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla potatura degli alberi ed alla raccolta dei frutti, alla pulitura ed alla coltivazione.
Si costituiva in giudizio il che impugnava e contestava la Controparte_1
ricostruzione di parte attrice, rilevando l'insussistenza dei requisiti relativi al possesso, anche evidenziando la natura di bosco ceduo del fondo, e l'infondatezza della domanda. Chiedeva
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) rigettare la richiesta di usucapione - relativa al terreno
sito nel Comune di Nardodipace (VV) identificato catastalmente al foglio n. 39 del Catasto dei terreni
del Comune di particella n. 7, qualità , di cui risulta unico intestatario il CP_1 Persona_1
- proposta dal Sig. , perché temeraria oltre che Controparte_1 Parte_1
totalmente infondata in fatto ed in diritto;
2) condannare l'Attore al pagamento delle spese e
competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito.
Assegnati i termini 183, comma VI, c.p.c., le parti formulavano istanze istruttorie, sia articolando capitoli di prova testimoniale sia attraverso deposito documentale. Il Magistrato
precedentemente titolare, disposta la acquisizione dei documenti versati in atti, rigettava la richiesta di prova per testi formulata dall'attore, ritenendola superflua ed inammissibile alla luce della documentazione prodotta. La causa, pertanto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2022. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per precisazione delle conclusioni, il GOP in sostituzione del sottoscritto Magistrato, titolare del fascicolo dal 24.1.2024,
rinviava per discussione all'udienza del 28.10.2024, all'esito della quale questo Giudice, sentita la discussione delle parti (come da verbale) tratteneva la causa in decisione.
La domanda di usucapione di parte attrice è infondata e va rigettata.
Occorre preliminarmente richiamare i principi generali e l'indirizzo della costante giurisprudenza sugli istituti del possesso e dell'usucapione, al fine di interpretare la ratio degli art. 1140 c.c. e segg.,(si vedano, tra le più recenti, Cass. Civ 12 aprile 2010 n. 8662, Cass. Civ. 8 maggio
2013 n. 10894), secondo cui ai fini dell'acquisto della proprietà di un immobile per usucapione, ex art. 1158 c.c., il possessore deve esplicare il potere di fatto sul bene in maniera piena, esclusiva e continuativa, uti domuinus; quindi, come fosse egli stesso il proprietario, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura. Tale attività
positiva, va posta in contrapposizione all'inerzia del titolare, che si astiene dallo svolgimento di ogni attività propria del dominus. Il possesso, poi, deve protrarsi per un periodo ventennale, e deve essere continuato, pacifico e pubblico. Infine, incombe sul soggetto che agisce in giudizio per usucapione,
dimostrare i presupposti della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Per la configurabilità del possessio ad usucapionem è richiesto, accanto al dominio sulla cosa per il periodo previsto – c.d. corpus possessionis – anche l'elemento soggettivo, ovvero l'animus rem
sibi habendi, ossia la volontà di comportarsi come proprietario del bene posseduto.
Sul punto, va rammentata la giurisprudenza unanime della Suprema Corte secondo la quale
l'animus possidendi necessario all'acquisto della proprietà per usucapione, consiste nella convinzione e volontà di comportarsi come proprietario, non essendo tuttavia richiestala buona fede di colui che esercita il possesso. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo ed il compimento di attività di qualsivoglia natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto, non esclude che il possesso sia utile e rilevante ai fini dell'usucapione (Cass. Civ. ,sent. 15 luglio 2002, n. 110230, 9 febbraio 2006 n. 2857).
Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, l'animus può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal corpus, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo della volontà del possessore. In questa ipotesi, in termini probatori, sarà il convenuto a dovere dimostrare che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto soltanto personale (Cass. Civ. sent. 26 aprile
2011, n. 9325) e che detto elemento psicologico non è sufficiente a sostenere l'acquisto per usucapione del bene.
Nell'accertare i suddetti elementi, l'indagine del Giudicante deve essere rigorosa e deve anche tenere conto della conformità degli atti “esplicativi” del possesso rispetto alla destinazione e all'utilità
propria del bene, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Suprema Corte, sez. II, del 15
ottobre 2014 n. 21853 che ha ribadito: “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è
necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, inteso inequivocabilmente
ad esercitare sulla cosa , per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge , un potere corrispondente
a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena , ovvero un potere di fatto corrispondente
al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla
qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente , una indiscussa e piena
signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto”.).
Tanto chiarito in punto di diritto, applicando i menzionati principi al caso di specie, si ritiene che la domanda proposta non possa essere accolta, in quanto non sufficientemente provata.
Relativamente all'instaurazione del contraddittorio, deve ritenersi che sia stato correttamente individuato il soggetto convenuto ed unico intestatario dei beni oggetto di domanda, ovvero il
La corretta individuazione del legittimato passivo deriva dalla Controparte_1
documentazione ipocatastale depositata da parte attrice, dalla quale emerge sia l'intestazione che l'assenza di formalità in ordine alla titolarità. L'attore ha infatti depositato documentazione catastale ed ipocatastale, nonché una perizia tecnica nella quale viene descritta la particella oggetto di giudizio a cui vengono allegate delle fotografie dei luoghi. Questi i dati documentali sulla base dei quali ha Parte_1
dedotto il proprio possesso continuato ed ininterrotto per oltre un ventennio del terreno in oggetto,
facendosi carico in via esclusiva di tutti gli oneri ed i costi relativi alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
In particolare, l'attore deduce di provvedere ed aver provveduto da oltre vent'anni alla
“esecuzione di tutte le opere ed attività necessarie alla manutenzione del predetto terreno ed alla
corretta conservazione dello stesso, occupandosi della pulitura e coltivazione del fondo, della
potatura degli alberi e raccolta dei relativi frutti (castagne, ghianda) ecc., dimostrandosi
pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario”. Nell'ambito delle memorie ex art 183, co. 6, n. 1 ha inoltre precisato “di provvede alla esecuzione di tutte le opere ed
attività necessarie alla manutenzione del predetto terreno ed alla corretta conservazione dello stesso,
occupandosi del taglio al fine di ricavarne legna da ardere e della pulitura dei rami;
ha sempre
provveduto alla potatura degli alberi da frutta ed alla raccolta dei relativi frutti (castagne, ghiande,
noci) ecc.; ha sempre fatto pascolare il proprio bestiame sul detto fondo dove inoltre ha realizzato
un orto mediante coltivazione di ortaggi e verdure per l'autoconsumo”.
Quanto all'elemento del corpus, occorre rilevare che per giurisprudenza costante la mera coltivazione di un fondo, non è da solo elemento utile ai fini dell'usucapione. Sul punto, Cassazione
civile sez. VI, 05/03/2020, n.6123 ha affermato e ribadito che “ai fini della prova degli elementi
costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione
del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di
possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di
proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti
dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività
di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il
comportamento concretamente esercitato del proprietario”.
Tuttavia, dalle fotografie allegate alla perizia di parte attrice, ed anche dalla relazione depositata da parte convenuta, non si intravede alcuna zona significativamente coltivata, ma piuttosto un panorama boschivo. Del resto, per la stessa conformazione e natura dei luoghi e del terreno, lo stesso non risulta neanche deputato alla coltivazione in genere, anche per l'assenza di opere di irrigazione.
Ulteriori dati che non confortano la tesi di parte attrice sono legati sia alla estensione del terreno, di oltre 15 ettari, sia l'assenza, già nell'atto introduttivo, di un qualsiasi riferimento temporale in ordine al preteso esercizio del possesso.
In relazione al primo aspetto, la presenza di una recinzione, ad esempio, sarebbe stato elemento rilevante, atteso che si tratta di una estensione importante, sotto un duplice profilo: per la pubblicità del possesso, intesa come percepibilità di esso anche da parte del proprietario e dei terzi;
per l'animus possidendi in quanto avrebbe denotato e connotato l'azione uti dominus di “chiusura”
del bene oggetto del potere di fatto.
Inoltre, non risulta agli atti documentazione attestante eventuali spese per l'esecuzione di opere di manutenzione del fondo, o di introiti conseguenti alla coltivazione.
Ma v'è di più. L'assenza di ogni riferimento temporale fa emergere l'estrema genericità
dell'atto di citazione, impendendo l'accoglimento della domanda così come formulata, anche alla luce della mancanza di rigorosi riscontri probatori. D'altro canto, l'ammissione della prova testimoniale richiesta non avrebbe portato ad una diversa conclusione, attesa l'assoluta genericità
della stessa, priva anch'essa di qualsiasi riferimento temporale.
L'attore ha altresì dedotto che l'Ente convenuto, in oltre vent'anni, non ha mosso alcuna rivendicazione, né ha mai effettuato alcuna attività di ricognizione dei luoghi o di miglioria del suolo. Sul punto occorre rilevare che il proprietario del bene immobile non è tenuto ad esercitare il proprio diritto o a svolgere attività o atti esplicativi dello stesso;
piuttosto solo in caso di esercizio del potere di fatto da parte di un terzo sull'immobile, rileva l'inerzia del proprietario, ma solo laddove ne venga data idonea prova, diversamente da quanto è avvenuto nel caso di specie.
In conclusione, non risultano provati i requisiti del possesso, in quanto prova raccolta non presenta i caratteri di prova rigorosa in relazione alla decorrenza del ventennio e dell'animus
possidendi che avrebbe dovuto connotare la condotta dell'attore uti dominus in relazione al fondo indicato in domanda.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con riferimento ai valori minimi per le diverse fasi del giudizio, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Eugenia Di Bella, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 83/2020, così provvede così provvede:
- RIGETTA la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 [...]
CP_1
- DA l'attore al pagamento delle spese di lite, a favore del convenuto, che liquida in € 1.278,00, per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia, il 24 novembre 2025.
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella