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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5439/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 22.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 22.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in per- sona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ul- timo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5439/2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace- lesione personale, vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., (C.F.: ) (P.I. Parte_1 P.IVA_1
) -in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime P.IVA_2 della Strada – rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Torre (C.F.:
, con il quale elettivamente domicilia in Pagani (SA), alla C.F._1
Via De Rosa n.55, in virtù di procura in atti;
- Appellante –
e
(C.F. , rapp.to e difeso dall' avv. Pa- Controparte_1 C.F._2 squale De Rosa (C. F. ) ed elett.te domiciliati in Villa Di C.F._3
Briano alla via Sapienza n.70 , in virtù di procura in atti;
-Appellata-
Controparte_2
-Appellata Contumace-
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da atto introduttivo, note relative all'udienza del 22.12.25 trattata con modalità cartolare, nonché memorie conclusionali.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e risposta nonché note relative all'udienza del 22.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Il signor in primo grado ha dedotto che, in data 7 dicembre 2020, Controparte_1 alle ore 14:45 circa, in Castel Volturno (CE), alla Via Domitiana, mentre era in sella alla propria bicicletta, veniva investito dal veicolo Piaggio tg. BF58651.
L'attore ha precisato che, a seguito dell'investimento, riportava lesioni, refertate presso la Clinica ET DE di Castel Volturno, ove i medici gli diagnosticava-
2
no: “trauma cervicale, trauma ginocchio destro e spalla destra con una prognosi di giorni 3 s.c.”. Ha chiesto dunque la condanna dell'odierna appellante al risarci- mento del danno per le lesioni subite, deducendo che, al momento del sinistro, il veicolo investitore risultava sprovvisto di copertura assicurativa.
Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del dott. Pietro Fu- saro, all'esito del giudizio, ha accolto la domanda così statuendo: “a) in accogli- mento della domanda attrice, ritenuta-dichiarata la piena e totale responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa, con- Controparte_2 danna, ai sensi dell'art. 283 D. Lgs. 209/2005, ipotesi B, la , Parte_1 quale Impresa designata dal FGVS, in persona del legale rappresentante, al risar- cimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da parte attrice nella mi- sura complessiva di euro 14.580,28 oltre interessi legali dalla data dell'evento le- sivo e sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna la stessa società assicuratrice al pa- gamento in favore dell'Avv. Pasquale De Rosa, difensore che se ne dichiara anti- statario ex art. 93 cpc, delle spese dei CCTTUU come liquidate in separato prov- vedimento e delle spese e competenze di lite che si liquidano in euro 2.900,00 oltre spese generali, IVA e C.A. come per legge”.
La compagnia assicurativa ha proposto appello avverso alla predetta pronuncia, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “riformare integralmente la sentenza n. 1450/2024 resa in data 22/05/2024, dal Giudice di Pace di Santa Ma- ria Capua Vetere, nella persona del dott. Pietro Fusaro, pubblicata in data
23/05/2024, e mai notificata e, pertanto, accogliere l'appello proposto e cassare la stessa pronuncia e disattendere l'originaria domanda proposta dall'appellato
rigettandola integralmente, perché assolutamente infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto e non provata, e, conseguentemente, disattendere le pretesa ri- sarcitoria. Per i motivi di appello sopra proposti si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: 1) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare la do- manda proposta dall‟attore, non provata in relazione all'an e al quantum de- beatur e rigettarla;
in via subordinata, in accoglimento delle contestazioni alla
CT (medica) sollevate dalla , FGVS, ridurre le somme rico- Parte_1 nosciute nel primo grado di giudizio;
2) in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare la domanda proposta dall‟attore, non provata in relazione all'an e al quantum debeatur e rigettarla;
in via subordinata, in accoglimento del- le contestazioni alla CT (tecnica)sollevate dalla , FGVS, ri- Parte_1 durre le somme riconosciute nel primo grado di giudizio;
3) in accoglimento del
3
terzo motivo di appello, dichiarare la domanda proposta dall‟attore, non provata non risultando assolto l'onus probandi, atteso che la prova testimoniale espletata
è risultata del tutto scarna e priva di valido supporto probatorio;
in via subordina- ta, si chiede riconoscersi la responsabilità concorsuale del Sig. Controparte_1
4) in accoglimento del quarto motivo di appello, non riconoscere alcuna somma a titolo di danno morale perché non provato e costituente un'inammissibile duplica- zione;
5) in accoglimento del quinto motivo di appello dichiarare non dovuto
l‟aumento sul compenso tabellare riconosciuto dal Giudice di del tut- Parte_2 to indebitamente. 6) in caso di accoglimento totale o parziale dei motivi di appello su esposti e delle conclusioni rassegnate nei punti precedenti, disporre la restitu- zione delle somme già corrisposte dalla , FGVS a favore Parte_1 dell‟appellato In via subordinata, in caso di accoglimento dei Controparte_1 precedenti motivi di appello condannare il Sig. al pagamento Controparte_1 delle spese di lite e/o, in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento solo parziale del presente appello con conseguente riduzione dell‟entità del risarci- mento riconosciuto dal giudice di prime cure, rideterminarsi, proporzionalmente le spese del giudizio riconosciute a favore dell‟odierno appellato e di non appli- care all‟uopo alcuna personalizzazione. 7) siano in ogni caso vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, si chiede la nomina di un nuovo
CT (medico) che risponda ai medesimi quesiti conferiti nel I grado di giudizio, integrando gli stessi con quello relativo alla sovrapponibilità delle lesioni riporta- te dal Sig. nel sinistro che ci occupa, con le lesioni riportate in Controparte_1 sinistri pregressi quello per cui è causa, riservandosi ogni ulteriore istanza. In via subordinata, si chiede la rinnovazione della CT.”
si è costituito in giudizio e, ritenendo corrette le valutazioni del Controparte_1 giudice di primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sen- tenza impugnata e con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di li- te, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Considerazioni Preliminari
In via preliminare, va rilevata la contumacia di , non costituitosi in Controparte_2 giudizio, sebbene vi sia prova in atti che lo stesso abbia avuto conoscenza del pre- sente giudizio con la notifica dell'atto introduttivo.
Deve poi darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Infine, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti
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della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Al riguardo, va detto che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibili- tà, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Va poi evidenziato che l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tan- tum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente lo- gico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel com- plesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del
10/02/2006).
I motivi d'appello
Orbene, la vicenda oggetto del presente giudizio trae origine da un sinistro stradale che l'attore ( ) ha dedotto essersi verificato il 7 dicembre 2020, in Controparte_1
GO (CE), quando, mentre percorreva via Domitiana SP 303, in sella alla propria bicicletta, veniva investito dal Motociclo Piaggio, di proprietà di
[...]
. Il sig. ha dedotto che, a seguito del sinistro, ha ripor- CP_2 Controparte_1 tato lesioni personali, per le quali è stato trasportato presso il pronto soccorso di
ET DE (Cfr. certificato n.2020024877).
Ciò posto, va detto che l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto, non po- tendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verificazione del
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sinistro e, più in particolare, della dinamica con cui lo stesso si sarebbe verificat.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, questo giudice, osserva come la dichiarazione resa dal teste
[...]
, risulta generica ed approssimativa in merito a circostanze rilevanti per la Tes_1 ricostruzione delle modalità con cui si sarebbero verificati i fatti posti a fondamen- to della domanda di risarcimento. All'udienza del 12 gennaio 2023 è stato escusso il predetto teste, che dichiarava: “ AD: ricordo che era il 7.12.2020 mi trovavo su via Domitiana in Castel Volturno, stavo andando a lavoro con direzione
GO, quando ho assistito ad un incidente stradale. AD: davanti a me, e nella mia stessa direzione di marcia c'era un uomo con una bici da corsa di colore celestino, quando questo ciclista veniva investito da un mo- tociclo Piaggio di Colore grigio, che nell'uscre da via Tevere in via Domi- tiana (..) non dando la dovuta precedenza, finiva con la parte anteriore nel- la parte destra della bici da corsa professionale. AD: a seguito dell'urto
l'uomo sulla bici rovinava a terra. AD: io mi sono fermato per prestare soccorso e ho sentito che l'uomo che si trovava sulla bici da corsa lamenta- va forti dolori in diverse parti del corpo. AD: l'uomo che ha subito
l'occorso aveva l'apparente età di 40 anni. AD: l'uomo che invece portava il motociclo aveva l'apparente età di 50 anni. AD: ho visto che l'uomo che aveva subito l'urto stava chiamando alcuni parenti ed io mi sono avvicinato per verificare se avesse subito danni fisici. AD: preciso che l'uomo lamen- tava dolori in diverse parti del corpo, precisamente sul lato destro. AD:io ho lasciato a questa persona il mio numero di telefono ho aspettato che ar- rivassero le persone che aveva chiamato e sono andato via perché dovevo recarmi a lavoro. AD: Ricordo che più o meno l'orario era intorno alle 15
:10 \ 15:15 quando si è verificato l'evento; AD: non ricordo il nome della stradina, ma preciso che l'altezza in cui si è verificato il sinistro è in pros- simità del negozio “Lupin” AD: Non ricordo se sono presenti o meno le pi- ste ciclabili sulla via Domitiana dove è avvenuto l'incidente .AD : Ricordo che il ciclista portava il caschetto di sicurezza AD: preciso che il ciclista procedeva regolarmente sul lato destro della careggiata AD: preciso che dopo il sinistro il conducente del motociclo piaggio di è fermato a prestare soccorso. AD: fin quando sono stata sul posto non sono intervenut autorità
o soccorsi e non è intervenuta l'ambulanza. AD: preciso che la bici da cor- sa professionale dopo l'urto ripostava danni. (..)”.
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A ben vedere, le dichiarazioni rese si presentano lacunose con riferimento ad ele- menti essenziali e rilevanti in merito alla dinamica del sinistro. Non sono stati in- fatti precisati elementi fondamentali, quali l'entità dei danni subiti, il nome della strada in cui si verificò il sinistro (AD :non ricordo il nome della stradina, ma preciso che l'altezza in cui si è verificato il sinistro è in prossimità del nego- zio “Lupin”), chi prestò soccorso al ciclista. Neppure è stato precisato se la
[...]
fosse dotata di uno specchietto retrovisore e dunque se fossero rispettate tutte Pt_3 le misure precauzionali previste dall'articolo 68 C.D.S, le quali devono essere ne- cessariamente adottate da chi guida una bicicletta. Dalla dichiarazione non è emer- sa inoltre la velocità del veicolo investitore, né è emersa con precisione, la posi- zione della bicicletta. Va dunque considerato che la testimonianza resa dall'unico teste escusso nel primo grado del giudizio ( ) non risulta, da sola, in Tes_1 grado di fornire prova adeguata in merito all'accertamento della dinamica del sini- stro. Tra l 'altro, il nominativo del teste non risulta indicato nell'istanza stragiudi- ziale di risarcimento dei danni. Parimenti, non risulta allegato alcun verbale o do- cumento che attesti la sua presenza sull'luogo dell'evento. Circostanza ancora più rilevante se si considera che –per ammissione dello stesso attore—il teste sarebbe stato noto fin da subito, avendo dichiarato “AD:io ho lasciato a questa persona il mio numero di telefono ho aspettato che arrivassero le persone che aveva chiamato e sono andato via perché dovevo recarmi a lavoro”. Tale compor- tamento processuale, evidenzia una carente attendibilità della testimonianza resa.
La giurisprudenza, in tal senso, ha più volte affermato che “l'attendibilità del te- stimone deve essere valutata anche alla luce della sua introduzione nel processo e della sua tempestiva indicazione poiché una testimonianza tardivamente proposta
e priva di riscontri oggettivi è da considerarsi, inidonea a fondare l'accertamento dei fatti. (Cass. Civ. Sez. III 19.03.2019 n.7702). Del resto, la sua presenza appare dubbia poiché, nel modulo di costatazione amichevole non è riportato il suo nome.
Infatti, alla voce “testimoni” e indicato “si alcuni” senza nulla specificare circa le generalità del teste . Dunque, tale documento, pur in presenza di un Tes_1 testimone specifico, non attesa espressamente la presenza limitandosi a menziona- re “SI ALCUNI”. Secondo la giurisprudenza e la prassi assicurativa, il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI) ha valore di mero elemento di prova e può concorrere, insieme ad altri elementi alla ricostruzione della dinamica del sini- stro. Il modulo CAI prevede una sezione specifica in cui è possibile indicare la presenza dei testimoni con l'invito a riportarne le generalità. In merito, la Cassa-
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zione ha più volte chiarito che la mancata indicazione del testimone nel modulo cai non esclude la possibilità di assumere la testimonianza nel corso del giudizio ma può incidere sull'apprezzamento della sua attendibilità. Infatti, la Corte di cas- sazione ha affrontato in diverse occasioni il valore probatorio del modello di con- statazione amichevole di incidente (CID O CAI), evidenziando che tale documento non ha valore di piena prova, ma costituisce una presunzione semplice, suscettibi- le di essere superata da prove contrarie.
E' dunque pacifico che il fatto che il testimone viene indicato solo successivamen- te al CAI può incidere sulla sua attendibilità ma non ne preclude automaticamente la utilizzabilità. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal teste si caratterizzano per una marcata genericità, che, unitamente alla totale assenza di qualsivoglia rife- rimento alla sua persona nella dichiarazione CAI ne mina irrimediabilmente la cre- dibilità. In ogni caso, va considerato che la testimonianza resa da un unico testi- mone deve essere valutata con maggiore rigore, ancora di più in assenza di prove scritte in merito alla verificazione ed alla dinamica del sinistro. A tali considera- zioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richiesto l'intervento del
118, nonostante ci sia stato l'investimento di un ciclista che riportava lesioni e la- mentava dolori “AD: io mi sono fermato per prestare soccorso e ho sentito che l'uomo che si trovava sulla bici da corsa lamentava forti dolori in di- verse parti del corpo. (Cfr. verbale di udienza del 12.01.23). Per completez- za, va evidenziato che assume peso probante anche la plurisinistrosità evidenziata dall'appellante compagnia di assicurazioni, per la quale il veicolo di proprietà di
è stato coinvolta in più di 10 sinistri. In definitiva, la marcata Controparte_1 genericità della deposizione resa dall'unico teste escusso, nonché l'assenza dell'in- tervento delle autorità nell'immediatezza del fatto e la mancata indicazione del te- Testi ste stesso nella dichiarazione nducono a ritenere non adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice in ordine alla verificazione del fatto storico. In ogni caso, non risultano provate in modo chiaro o univoche né le speci- fiche modalità di accadimento del sinistro, né responsabilità delle parti asserita- mente coinvolte, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento proposta in primo grado.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisione.
L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere accol- to, con riforma della sentenza impugnata.
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Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, de- ve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processua- li, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della
contro
- versia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di li- te. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettiva- mente espletata. In particolare va considerato che non è stata espletata attività istruttoria nel presente grado di giudizio.
Le spese occorse per la CT vanno poste in capo agli appellati in virtù del princi- pio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata, rigetta la do- manda di risarcimento formulata da in primo grado;
Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore della compagnia assicurativa Controparte_1 odierna appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro
1.046,00 oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento, in favore della compagnia assicurativa Controparte_1 appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.700,00 per compensi ed in € 360,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese occorse per la CT a carico dell'appellato . Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere, 23.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 22.12.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 22.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - in composizione monocratica ed in per- sona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ul- timo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5439/2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace- lesione personale, vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., (C.F.: ) (P.I. Parte_1 P.IVA_1
) -in qualità di Impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime P.IVA_2 della Strada – rapp.ta e difesa dall'avv. Antonio Torre (C.F.:
, con il quale elettivamente domicilia in Pagani (SA), alla C.F._1
Via De Rosa n.55, in virtù di procura in atti;
- Appellante –
e
(C.F. , rapp.to e difeso dall' avv. Pa- Controparte_1 C.F._2 squale De Rosa (C. F. ) ed elett.te domiciliati in Villa Di C.F._3
Briano alla via Sapienza n.70 , in virtù di procura in atti;
-Appellata-
Controparte_2
-Appellata Contumace-
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da atto introduttivo, note relative all'udienza del 22.12.25 trattata con modalità cartolare, nonché memorie conclusionali.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e risposta nonché note relative all'udienza del 22.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Il signor in primo grado ha dedotto che, in data 7 dicembre 2020, Controparte_1 alle ore 14:45 circa, in Castel Volturno (CE), alla Via Domitiana, mentre era in sella alla propria bicicletta, veniva investito dal veicolo Piaggio tg. BF58651.
L'attore ha precisato che, a seguito dell'investimento, riportava lesioni, refertate presso la Clinica ET DE di Castel Volturno, ove i medici gli diagnosticava-
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no: “trauma cervicale, trauma ginocchio destro e spalla destra con una prognosi di giorni 3 s.c.”. Ha chiesto dunque la condanna dell'odierna appellante al risarci- mento del danno per le lesioni subite, deducendo che, al momento del sinistro, il veicolo investitore risultava sprovvisto di copertura assicurativa.
Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del dott. Pietro Fu- saro, all'esito del giudizio, ha accolto la domanda così statuendo: “a) in accogli- mento della domanda attrice, ritenuta-dichiarata la piena e totale responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa, con- Controparte_2 danna, ai sensi dell'art. 283 D. Lgs. 209/2005, ipotesi B, la , Parte_1 quale Impresa designata dal FGVS, in persona del legale rappresentante, al risar- cimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da parte attrice nella mi- sura complessiva di euro 14.580,28 oltre interessi legali dalla data dell'evento le- sivo e sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna la stessa società assicuratrice al pa- gamento in favore dell'Avv. Pasquale De Rosa, difensore che se ne dichiara anti- statario ex art. 93 cpc, delle spese dei CCTTUU come liquidate in separato prov- vedimento e delle spese e competenze di lite che si liquidano in euro 2.900,00 oltre spese generali, IVA e C.A. come per legge”.
La compagnia assicurativa ha proposto appello avverso alla predetta pronuncia, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “riformare integralmente la sentenza n. 1450/2024 resa in data 22/05/2024, dal Giudice di Pace di Santa Ma- ria Capua Vetere, nella persona del dott. Pietro Fusaro, pubblicata in data
23/05/2024, e mai notificata e, pertanto, accogliere l'appello proposto e cassare la stessa pronuncia e disattendere l'originaria domanda proposta dall'appellato
rigettandola integralmente, perché assolutamente infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto e non provata, e, conseguentemente, disattendere le pretesa ri- sarcitoria. Per i motivi di appello sopra proposti si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: 1) in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare la do- manda proposta dall‟attore, non provata in relazione all'an e al quantum de- beatur e rigettarla;
in via subordinata, in accoglimento delle contestazioni alla
CT (medica) sollevate dalla , FGVS, ridurre le somme rico- Parte_1 nosciute nel primo grado di giudizio;
2) in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare la domanda proposta dall‟attore, non provata in relazione all'an e al quantum debeatur e rigettarla;
in via subordinata, in accoglimento del- le contestazioni alla CT (tecnica)sollevate dalla , FGVS, ri- Parte_1 durre le somme riconosciute nel primo grado di giudizio;
3) in accoglimento del
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terzo motivo di appello, dichiarare la domanda proposta dall‟attore, non provata non risultando assolto l'onus probandi, atteso che la prova testimoniale espletata
è risultata del tutto scarna e priva di valido supporto probatorio;
in via subordina- ta, si chiede riconoscersi la responsabilità concorsuale del Sig. Controparte_1
4) in accoglimento del quarto motivo di appello, non riconoscere alcuna somma a titolo di danno morale perché non provato e costituente un'inammissibile duplica- zione;
5) in accoglimento del quinto motivo di appello dichiarare non dovuto
l‟aumento sul compenso tabellare riconosciuto dal Giudice di del tut- Parte_2 to indebitamente. 6) in caso di accoglimento totale o parziale dei motivi di appello su esposti e delle conclusioni rassegnate nei punti precedenti, disporre la restitu- zione delle somme già corrisposte dalla , FGVS a favore Parte_1 dell‟appellato In via subordinata, in caso di accoglimento dei Controparte_1 precedenti motivi di appello condannare il Sig. al pagamento Controparte_1 delle spese di lite e/o, in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento solo parziale del presente appello con conseguente riduzione dell‟entità del risarci- mento riconosciuto dal giudice di prime cure, rideterminarsi, proporzionalmente le spese del giudizio riconosciute a favore dell‟odierno appellato e di non appli- care all‟uopo alcuna personalizzazione. 7) siano in ogni caso vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, si chiede la nomina di un nuovo
CT (medico) che risponda ai medesimi quesiti conferiti nel I grado di giudizio, integrando gli stessi con quello relativo alla sovrapponibilità delle lesioni riporta- te dal Sig. nel sinistro che ci occupa, con le lesioni riportate in Controparte_1 sinistri pregressi quello per cui è causa, riservandosi ogni ulteriore istanza. In via subordinata, si chiede la rinnovazione della CT.”
si è costituito in giudizio e, ritenendo corrette le valutazioni del Controparte_1 giudice di primo grado, ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della sen- tenza impugnata e con condanna di parte appellante al pagamento delle spese di li- te, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Considerazioni Preliminari
In via preliminare, va rilevata la contumacia di , non costituitosi in Controparte_2 giudizio, sebbene vi sia prova in atti che lo stesso abbia avuto conoscenza del pre- sente giudizio con la notifica dell'atto introduttivo.
Deve poi darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Infine, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti
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della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Al riguardo, va detto che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibili- tà, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Va poi evidenziato che l'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tan- tum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente lo- gico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel com- plesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del
10/02/2006).
I motivi d'appello
Orbene, la vicenda oggetto del presente giudizio trae origine da un sinistro stradale che l'attore ( ) ha dedotto essersi verificato il 7 dicembre 2020, in Controparte_1
GO (CE), quando, mentre percorreva via Domitiana SP 303, in sella alla propria bicicletta, veniva investito dal Motociclo Piaggio, di proprietà di
[...]
. Il sig. ha dedotto che, a seguito del sinistro, ha ripor- CP_2 Controparte_1 tato lesioni personali, per le quali è stato trasportato presso il pronto soccorso di
ET DE (Cfr. certificato n.2020024877).
Ciò posto, va detto che l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto, non po- tendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verificazione del
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sinistro e, più in particolare, della dinamica con cui lo stesso si sarebbe verificat.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, questo giudice, osserva come la dichiarazione resa dal teste
[...]
, risulta generica ed approssimativa in merito a circostanze rilevanti per la Tes_1 ricostruzione delle modalità con cui si sarebbero verificati i fatti posti a fondamen- to della domanda di risarcimento. All'udienza del 12 gennaio 2023 è stato escusso il predetto teste, che dichiarava: “ AD: ricordo che era il 7.12.2020 mi trovavo su via Domitiana in Castel Volturno, stavo andando a lavoro con direzione
GO, quando ho assistito ad un incidente stradale. AD: davanti a me, e nella mia stessa direzione di marcia c'era un uomo con una bici da corsa di colore celestino, quando questo ciclista veniva investito da un mo- tociclo Piaggio di Colore grigio, che nell'uscre da via Tevere in via Domi- tiana (..) non dando la dovuta precedenza, finiva con la parte anteriore nel- la parte destra della bici da corsa professionale. AD: a seguito dell'urto
l'uomo sulla bici rovinava a terra. AD: io mi sono fermato per prestare soccorso e ho sentito che l'uomo che si trovava sulla bici da corsa lamenta- va forti dolori in diverse parti del corpo. AD: l'uomo che ha subito
l'occorso aveva l'apparente età di 40 anni. AD: l'uomo che invece portava il motociclo aveva l'apparente età di 50 anni. AD: ho visto che l'uomo che aveva subito l'urto stava chiamando alcuni parenti ed io mi sono avvicinato per verificare se avesse subito danni fisici. AD: preciso che l'uomo lamen- tava dolori in diverse parti del corpo, precisamente sul lato destro. AD:io ho lasciato a questa persona il mio numero di telefono ho aspettato che ar- rivassero le persone che aveva chiamato e sono andato via perché dovevo recarmi a lavoro. AD: Ricordo che più o meno l'orario era intorno alle 15
:10 \ 15:15 quando si è verificato l'evento; AD: non ricordo il nome della stradina, ma preciso che l'altezza in cui si è verificato il sinistro è in pros- simità del negozio “Lupin” AD: Non ricordo se sono presenti o meno le pi- ste ciclabili sulla via Domitiana dove è avvenuto l'incidente .AD : Ricordo che il ciclista portava il caschetto di sicurezza AD: preciso che il ciclista procedeva regolarmente sul lato destro della careggiata AD: preciso che dopo il sinistro il conducente del motociclo piaggio di è fermato a prestare soccorso. AD: fin quando sono stata sul posto non sono intervenut autorità
o soccorsi e non è intervenuta l'ambulanza. AD: preciso che la bici da cor- sa professionale dopo l'urto ripostava danni. (..)”.
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A ben vedere, le dichiarazioni rese si presentano lacunose con riferimento ad ele- menti essenziali e rilevanti in merito alla dinamica del sinistro. Non sono stati in- fatti precisati elementi fondamentali, quali l'entità dei danni subiti, il nome della strada in cui si verificò il sinistro (AD :non ricordo il nome della stradina, ma preciso che l'altezza in cui si è verificato il sinistro è in prossimità del nego- zio “Lupin”), chi prestò soccorso al ciclista. Neppure è stato precisato se la
[...]
fosse dotata di uno specchietto retrovisore e dunque se fossero rispettate tutte Pt_3 le misure precauzionali previste dall'articolo 68 C.D.S, le quali devono essere ne- cessariamente adottate da chi guida una bicicletta. Dalla dichiarazione non è emer- sa inoltre la velocità del veicolo investitore, né è emersa con precisione, la posi- zione della bicicletta. Va dunque considerato che la testimonianza resa dall'unico teste escusso nel primo grado del giudizio ( ) non risulta, da sola, in Tes_1 grado di fornire prova adeguata in merito all'accertamento della dinamica del sini- stro. Tra l 'altro, il nominativo del teste non risulta indicato nell'istanza stragiudi- ziale di risarcimento dei danni. Parimenti, non risulta allegato alcun verbale o do- cumento che attesti la sua presenza sull'luogo dell'evento. Circostanza ancora più rilevante se si considera che –per ammissione dello stesso attore—il teste sarebbe stato noto fin da subito, avendo dichiarato “AD:io ho lasciato a questa persona il mio numero di telefono ho aspettato che arrivassero le persone che aveva chiamato e sono andato via perché dovevo recarmi a lavoro”. Tale compor- tamento processuale, evidenzia una carente attendibilità della testimonianza resa.
La giurisprudenza, in tal senso, ha più volte affermato che “l'attendibilità del te- stimone deve essere valutata anche alla luce della sua introduzione nel processo e della sua tempestiva indicazione poiché una testimonianza tardivamente proposta
e priva di riscontri oggettivi è da considerarsi, inidonea a fondare l'accertamento dei fatti. (Cass. Civ. Sez. III 19.03.2019 n.7702). Del resto, la sua presenza appare dubbia poiché, nel modulo di costatazione amichevole non è riportato il suo nome.
Infatti, alla voce “testimoni” e indicato “si alcuni” senza nulla specificare circa le generalità del teste . Dunque, tale documento, pur in presenza di un Tes_1 testimone specifico, non attesa espressamente la presenza limitandosi a menziona- re “SI ALCUNI”. Secondo la giurisprudenza e la prassi assicurativa, il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI) ha valore di mero elemento di prova e può concorrere, insieme ad altri elementi alla ricostruzione della dinamica del sini- stro. Il modulo CAI prevede una sezione specifica in cui è possibile indicare la presenza dei testimoni con l'invito a riportarne le generalità. In merito, la Cassa-
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zione ha più volte chiarito che la mancata indicazione del testimone nel modulo cai non esclude la possibilità di assumere la testimonianza nel corso del giudizio ma può incidere sull'apprezzamento della sua attendibilità. Infatti, la Corte di cas- sazione ha affrontato in diverse occasioni il valore probatorio del modello di con- statazione amichevole di incidente (CID O CAI), evidenziando che tale documento non ha valore di piena prova, ma costituisce una presunzione semplice, suscettibi- le di essere superata da prove contrarie.
E' dunque pacifico che il fatto che il testimone viene indicato solo successivamen- te al CAI può incidere sulla sua attendibilità ma non ne preclude automaticamente la utilizzabilità. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal teste si caratterizzano per una marcata genericità, che, unitamente alla totale assenza di qualsivoglia rife- rimento alla sua persona nella dichiarazione CAI ne mina irrimediabilmente la cre- dibilità. In ogni caso, va considerato che la testimonianza resa da un unico testi- mone deve essere valutata con maggiore rigore, ancora di più in assenza di prove scritte in merito alla verificazione ed alla dinamica del sinistro. A tali considera- zioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richiesto l'intervento del
118, nonostante ci sia stato l'investimento di un ciclista che riportava lesioni e la- mentava dolori “AD: io mi sono fermato per prestare soccorso e ho sentito che l'uomo che si trovava sulla bici da corsa lamentava forti dolori in di- verse parti del corpo. (Cfr. verbale di udienza del 12.01.23). Per completez- za, va evidenziato che assume peso probante anche la plurisinistrosità evidenziata dall'appellante compagnia di assicurazioni, per la quale il veicolo di proprietà di
è stato coinvolta in più di 10 sinistri. In definitiva, la marcata Controparte_1 genericità della deposizione resa dall'unico teste escusso, nonché l'assenza dell'in- tervento delle autorità nell'immediatezza del fatto e la mancata indicazione del te- Testi ste stesso nella dichiarazione nducono a ritenere non adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice in ordine alla verificazione del fatto storico. In ogni caso, non risultano provate in modo chiaro o univoche né le speci- fiche modalità di accadimento del sinistro, né responsabilità delle parti asserita- mente coinvolte, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento proposta in primo grado.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisione.
L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere accol- to, con riforma della sentenza impugnata.
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Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, de- ve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processua- li, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della
contro
- versia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di li- te. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettiva- mente espletata. In particolare va considerato che non è stata espletata attività istruttoria nel presente grado di giudizio.
Le spese occorse per la CT vanno poste in capo agli appellati in virtù del princi- pio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata, rigetta la do- manda di risarcimento formulata da in primo grado;
Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore della compagnia assicurativa Controparte_1 odierna appellante, delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro
1.046,00 oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento, in favore della compagnia assicurativa Controparte_1 appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.700,00 per compensi ed in € 360,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese occorse per la CT a carico dell'appellato . Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere, 23.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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