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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 345/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8667/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420249009721530000 REGISTRO 2016
- INT PAGAMENTO n. 09420249009721530000 REGISTRO 2018
- INT PAGAMENTO n. 09420249009721530000 REGISTRO 2019
- INT PAGAMENTO n. 09420249009721530000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5324/2025 depositato il
22/09/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 9009721530/000, notificata in data 17/07/2024 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, opposta con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
1) cartella n. 09420160022992275000, asseritamente notificata il 16/01/2017, Ente creditore Comune di
Reggio Calabria, relativa a tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2011, per un importo totale di € 164,65;
2) cartella n. 09420180016832106000, asseritamente notificata il 17/12/2018, Ente creditore Direzione prov.di Reggio Calabria Agenzia Entrate, relativa a imposta di registro anno di riferimento 2016, per un importo totale di € 348,12;
3) cartella n. 09420190017308813000, asseritamente notificata il 12/03/2020, Ente creditore Direzione prov.di Reggio Calabria Agenzia Entrate, relativa a imposta di registro anno di riferimento 2018, per un importo totale di € 330,30;
4) cartella n. 09420230001445765001, asseritamente notificata il 2/05/2023, Ente creditore Direzione prov.di Reggio Calabria Agenzia delle Entrate, relativa a imposta di registro anno di riferimento 2019, per un importo totale di € 296,85.
Parte ricorrente deduce l'omessa notifica delle cartelle, la prescrizione, il difetto di motivazione (sotto vari profili).
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo e documentando che le cartelle sono state regolarmente notificate, nonché che è stata successivamente trasmessa, con effetto interruttivo del termine prescrizionale, l'intimazione di pagamento n. 094 2021 9002288457 000, notificata in data 03.03.2022, mediante consegna dell'atto al delegato al ritiro presso l'ufficio postale, con firma apposta nello spazio riservato.
Inoltre la resistente eccepisce l'infondatezza delle doglianze riferite alla motivazione dell'atto impugnato.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente documentato la notifica delle cartelle presupposte, nonché del successivo atto interruttivo del termine prescrizionale prima citato, con produzione poi non contestata da parte ricorrente.
Ne deriva, quindi, l'infondatezza delle censure di omessa notifica delle cartelle e di maturata prescrizione. Infondata è, inoltre, la censura sul difetto di motivazione, tenuto conto che l'intimazione opposta, preceduta da atti portati a legale conoscenza del contribuente, contiene dati del tutto sufficienti per un'agevole comprensione della pretesa esercitata.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8667/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420249009721530000 REGISTRO 2016
- INT PAGAMENTO n. 09420249009721530000 REGISTRO 2018
- INT PAGAMENTO n. 09420249009721530000 REGISTRO 2019
- INT PAGAMENTO n. 09420249009721530000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5324/2025 depositato il
22/09/2025 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 9009721530/000, notificata in data 17/07/2024 da Agenzia delle Entrate - Riscossione, opposta con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
1) cartella n. 09420160022992275000, asseritamente notificata il 16/01/2017, Ente creditore Comune di
Reggio Calabria, relativa a tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale anno 2011, per un importo totale di € 164,65;
2) cartella n. 09420180016832106000, asseritamente notificata il 17/12/2018, Ente creditore Direzione prov.di Reggio Calabria Agenzia Entrate, relativa a imposta di registro anno di riferimento 2016, per un importo totale di € 348,12;
3) cartella n. 09420190017308813000, asseritamente notificata il 12/03/2020, Ente creditore Direzione prov.di Reggio Calabria Agenzia Entrate, relativa a imposta di registro anno di riferimento 2018, per un importo totale di € 330,30;
4) cartella n. 09420230001445765001, asseritamente notificata il 2/05/2023, Ente creditore Direzione prov.di Reggio Calabria Agenzia delle Entrate, relativa a imposta di registro anno di riferimento 2019, per un importo totale di € 296,85.
Parte ricorrente deduce l'omessa notifica delle cartelle, la prescrizione, il difetto di motivazione (sotto vari profili).
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo e documentando che le cartelle sono state regolarmente notificate, nonché che è stata successivamente trasmessa, con effetto interruttivo del termine prescrizionale, l'intimazione di pagamento n. 094 2021 9002288457 000, notificata in data 03.03.2022, mediante consegna dell'atto al delegato al ritiro presso l'ufficio postale, con firma apposta nello spazio riservato.
Inoltre la resistente eccepisce l'infondatezza delle doglianze riferite alla motivazione dell'atto impugnato.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, per cui va rigettato.
La resistente Agenzia ha idoneamente documentato la notifica delle cartelle presupposte, nonché del successivo atto interruttivo del termine prescrizionale prima citato, con produzione poi non contestata da parte ricorrente.
Ne deriva, quindi, l'infondatezza delle censure di omessa notifica delle cartelle e di maturata prescrizione. Infondata è, inoltre, la censura sul difetto di motivazione, tenuto conto che l'intimazione opposta, preceduta da atti portati a legale conoscenza del contribuente, contiene dati del tutto sufficienti per un'agevole comprensione della pretesa esercitata.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta).