Ordinanza cautelare 30 settembre 2022
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 22/12/2025, n. 23363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23363 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23363/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09900/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9900 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Amedeo Boscaino, via Tirreno, 144;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EO IC, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- delle graduatorie provinciali permanenti definitive, per l’a.s. 2021/2022 (utili per l’a.s. 2022/2023), della provincia di Frosinone, aggiornate ed integrate, concernenti il profilo professionale di Assistente Amministrativo – Area B, approvate con Decreto del Direttore Generale dell’USR Lazio – Ufficio IV n. 823, in data 3 agosto 2022, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;
- dell’O.M. 23.02.2009, n. 21., art. 2, punto 2.2, lettera C) , nella parte in cui esclude, ai fini della partecipazione al concorso, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- della Nota in data 5 aprile 2022, n. 13671, con la quale il DG del Personale Scolastico – Ufficio V – Personale ATA, ha invitato gli Uffici scolastici regionali, ad esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21;
- del Decreto del Direttore Generale dell’USR Lazio – Ufficio IV n. 336, in data 26 aprile 2022, con il quale è stato bandito il concorso per titoli, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all’art. 554 del D.Lgs.16.4.1994, n. 297, utili per l’a.s. 2022/2023, concernente il profilo professionale di Assistente Amministrativo – area B – del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali;
- del Bando di cui al sopramenzionato Decreto n. 336, nella parte in cui, all’art. 1 (Requisiti per l’ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente), punto 1.2, lettera C) , esclude, ai fini della partecipazione al concorso, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. UC RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente ha esposto di aver partecipato alla procedura pubblica di aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti provinciali relative al personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l’a.s. 2022/2023, presentando domanda per la provincia di Frosinone e per il profilo professionale di assistente amministrativo – Area B.
1.1. La ricorrente ha, altresì, evidenziato di essere stata esclusa da tale procedura per mancanza dei requisiti di ammissione previsti dall’articolo 1 del bando di cui alla d.d.g. n. 336 del 26 aprile 2022 del Ministero dell’istruzione.
In particolare, la ricorrente non era risultata in possesso del requisito di ammissione della anzianità di almeno due anni di servizio richiesto dall’articolo 2 del bando, in ragione di quanto previsto dall’articolo 2.1., lett. c) , dello stesso, a mente del quale “ ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche nella regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. ”.
1.2. La parte ricorrente, infatti, ai fini del raggiungimento del periodo biennale di servizio richiesto dalla lex specialis concursus , aveva dovuto computare e, quindi, dichiarare, anche il periodo di servizio svolto presso le Istituzioni scolastiche statali nella provincia autonoma di Trento.
1.3. La ricorrente, per rimediare alla sua esclusione dalla suddetta procedura, ha presentato reclamo all’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, il quale lo ha respinto evidenziando il mancato raggiungimento dei requisiti minimi previsti dal bando per l’inserimento in graduatoria, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 1 della d.d.g. n. 336/2022.
2. La parte ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato a un unico motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per “ Violazione dell’art. 3 della Costituzione – Eccesso di potere per disparità di trattamento, per manifesta ingiustizia ed irrazionalità dei provvedimenti impugnati ”, e ne ha chiesto l’annullamento.
In particolare, con l’unico mezzo di gravame proposto è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati in quanto la previsione del bando che ha determinato la sua esclusione dalla procedura pubblica per cui è causa – ossia, l’articolo 1 del d.d.g. n. 336/2022 che, come già evidenziato, ha previsto la non valutabilità, ai fini del computo del periodo di servizio richiesto per l’ammissione alla procedura in parola, del servizio prestato presso le Istituzioni scolastiche dstatali nella Regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano – non avrebbe potuto essere legittimamente inclusa nella lex specialis concursus di cui si tratta, essendo già stata inserita nella ordinanza ministeriale n. 21/2009, successivamente annullata dal Presidente della Repubblica in accoglimento di un ricorso straordinario, in conformità a quanto statuito dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato con il parere n. 1184 del 12 giugno 2020.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’esclusione della valutazione del servizio prestato presso gli Istituti scolastici nella provincia autonoma di Trento risulterebbe illegittima per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, nonché viziata da eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, venendo comunque in rilievo un servizio prestato presso scuole statali, per le quali vi è una delega di funzioni in favore della provincia autonoma di Trento disposta con il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405.
2.1. Il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone si sono costituiti solo formalmente nel presente giudizio.
2.2. All’udienza camerale del 27 settembre 2022 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
2.2.1. La Sezione, con ordinanza n. 6108 del 30 settembre 2022, ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, rilevando anche la sussistenza di un possibile profilo di irricevibilità del gravame, essendo stata tardivamente impugnata una previsione del bando avente carattere immediatamente escludente.
2.3. La parte ricorrente, con atto depositato in data 23 settembre 2025, ha chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli atti e scritti depositati.
2.4. Il Collegio, nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 ottobre 2025, ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità/irricevibilità del ricorso, derivante dalla omessa tempestiva impugnazione del bando, nella parte in cui conteneva una causa immediatamente escludente; ciò è stato fatto debitamente constare nel verbale d’udienza e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio, nel confermare il rilievo officioso sollevato nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 ottobre 2025 ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., ritiene che il presente ricorso sia irricevibile essendo stato tardivamente impugnato il bando di gara nella parte in cui, nel dettare i requisiti di ammissione alla procedura per l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA per l’a.s. 2022/2023, ha previsto la non valutabilità dei periodi di servizio svolti presso le Istituzioni scolastiche statali nella provincia autonoma di Trento (articolo 2.1., lett. c ).
3.1. Il Collegio, infatti, rileva che il bando di concorso di cui alla d.d.g. n. 336 del 26 aprile 2022 non è stato impugnato tempestivamente in quanto il presente ricorso risulta essere stato notificato in data 28 agosto 2022, quindi oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’articolo 29 c.p.a., avendo la ricorrente atteso la pubblicazione delle graduatorie definitive (intervenuta in data 3 agosto 2022) per esperire l’azione di annullamento avverso gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe, ivi incluso il predetto bando di concorso contenente la clausola immediatamente escludente che si è risolta in suo pregiudizio.
3.2. In proposito, occorre ricordare che per consolidata giurisprudenza lo “ onere di immediata impugnazione di un bando di concorso (e, più in generale, d’una lex specialis che regola una procedura concorsuale) è circoscritto al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostative all’ammissione dell’interessato ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5258 del 6 settembre 2018).
3.3. Orbene, ciò è quanto risulta accaduto nel caso di specie, atteso che la parte ricorrente era a conoscenza (o avrebbe dovuto esserlo, in base alla ordinaria diligenza, in seguito alla pubblicazione del bando, per aver anche precipuamente indicato nella propria domanda di partecipazione il periodo di servizio svolto presso le Istituzioni scolastiche statali nella provincia autonoma di Trento) del fatto che senza la valutazione del periodo di servizio svolto presso le Istituzioni scolastiche statali nella provincia autonoma di Trento non avrebbe soddisfatto il requisito di ammissione previsto dalla lex specialis concursus e, quindi, non avrebbe avuto titolo per essere inserita nelle graduatorie provinciali del personale ATA.
Di contro, l’applicazione della previsione escludente contenuta nel bando non richiedeva l’esercizio di un potere amministrativo di carattere discrezionale, essendo l’amministrazione del tutto vincolata, in ossequio al principio dell’autovincolo, ad applicare una previsione rispetto alla quale non residuava alcun margine di discrezionalità.
3.4. Pertanto, essendo per la parte ricorrente ineluttabile l’esito pregiudizievole dell’applicazione dell’articolo 2.1, lett. c) , del bando e ictu oculi evidente il carattere immediatamente escludente di tale previsione, avendo la ricorrente necessità di considerare il periodo di servizio svolto presso le Istituzioni scolastiche statali nella provincia autonoma di Trento ai fini del raggiungimento del periodo minimo valevole quale requisito di ammissione alla procedura pubblica per cui è causa, gravava sulla ricorrente l’onere di impugnare immediatamente il bando di concorso, senza attendere l’adozione degli atti applicativi susseguenti, in quanto del tutto vincolati, per quanto di ragione, alla contestata previsione del bando.
3.5. Il Collegio ritiene che l’impugnazione dell’O.M. n. 21/2009 – già oggetto di annullamento per effetto dell’accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – non valga a superare il profilo di irricevibilità che investe l’intero gravame, in quanto nel precedente citato dalla ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 1184 del 12 giugno 2020) il bando che conteneva una previsione immediatamente escludente di tenore analogo a quella contestata con il ricorso in esame, risultava tempestivamente impugnato. Ciò, peraltro, trova conferma nel fatto che l’Avvocatura erariale aveva eccepito l’irricevibilità di atti distinti dal bando, rispetto al quale le difese avevano riguardato unicamente la legittimità della previsione illo tempore gravata.
4. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere dichiarato irricevibile in ragione della tardiva impugnazione della d.d.g. n. 336 del 26 aprile 2022 e del carattere eminentemente vincolato dei successivi atti applicativi, ivi incluso quello di approvazione della graduatoria definitiva, contenente anche l’esclusione della parte ricorrente dalla procedura per cui è causa.
5. Le spese di lite, in ragione del fatto che le amministrazioni resistenti si sono costituite solo formalmente nel presente giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NO BA, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
UC RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RO | NO BA |
IL SEGRETARIO