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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 5.12.2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2332 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
nato a [...] l'[...] e ivi residente, in persona Parte_1 dell'amministratore di sostegno , nata a [...] il [...] e ivi CP_1 residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giorgio DI,
LI NO e IO DI, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale al margine del ricorso introduttivo del giudizio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
CONVENUTO, CONTUMACE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' per ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento conseguente all'omologa del requisito sanitario riconosciuto. CP_ Con decreto di omologa del 22 febbraio 2024, notificato all' in data 23 febbraio 2024, il ricorrente è stato, infatti, riconosciuto invalido civile al 100%, con necessità di assistenza pagina 1 di 3 continua dalla data della domanda amministrativa.
Il ricorrente ha esposto e documentato di avere inviato il modello AP70 il 15 marzo 2024 e che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni per la liquidazione della prestazione e i vani solleciti telefonici nei confronti dell' , alla data di proposizione del ricorso l' CP_3 CP_2 non aveva ancora provveduto al riconoscimento del diritto de quo, né alla corresponsione della prestazione e degli arretrati.
Ha, altresì, dichiarato di non essere stato ricoverato, dalla data della domanda amministrativa, per periodi superiori a un mese presso istituti di cura con pagamento della retta a carico dello Stato, e di essere, dunque, in possesso anche del requisito sociale richiesto ai fini del riconoscimento del diritto de quo e dell'erogazione della relativa prestazione.
L' convenuto, benchè abbia ricevuto regolare notifica dell'atto introduttivo, non si è CP_2 costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
La parte ricorrente, con le note di trattazione per le udienze dell'11 febbraio e del 1° luglio
2025, ha dato atto di non aver ancora ricevuto il pagamento della prestazione, ivi compresi gli arretrati e gli interessi maturati e ha, dunque, confermato le proprie conclusioni.
La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata, quindi, tenuta in decisione.
Alla luce della documentazione prodotta, risulta pacifico che, in ragione del riconoscimento del suo stato di invalido civile al 100% con necessità di assistenza continua, il ricorrente abbia diritto a percepire l'indennità di accompagnamento fin dalla data della domanda amministrativa.
Parimenti, le produzioni documentali attestano che il ricorrente ha provveduto agli adempimenti richiesti ai fini del riconoscimento del diritto de quo e dell'erogazione della relativa prestazione, e che egli è in possesso del requisito sociale all'uopo richiesto.
La domanda deve essere, dunque, accolta, poiché sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento, conseguente al riconoscimento dello stato di invalido civile al 100% con necessità di assistenza continua fin dalla data della domanda amministrativa.
Con le note di trattazione per l'udienza del 1° luglio 2025 parte ricorrente riferito che, alla data del 25 giugno 2025, non aveva ancora ricevuto nè la prestazione né gli arretrati. CP_ L' deve, pertanto, essere condannato al pagamento dei ratei maturati e maturandi, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 18 gennaio 2022, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991. pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e devono essere, perciò, CP_ poste interamente a carico dell' liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m.
10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa in rapporto al valore della prestazione e dei relativi arretrati (da € 5.201,00 a €
26.000,00), con riferimento ai valori minimi, stante la natura seriale e non complessa della controversia, in considerazione degli scarni adempimenti necessari per tutte le fasi.
Può inoltre essere riconosciuto l'aumento delle spese di lite previsto dal vigente art 4, c. 1 bis, del D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in quanto l'atto introduttivo contiene dei links attivi per il richiamo dei documenti allegati, che si ritiene di dover limitare in misura del 5% poichè l'agevolazione della consultazione e fruizione dell'atto determinata dai links telematici risulta essere minima in ragione della brevità dell'atto e del numero contenuto di produzioni allegate.
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendosi i medesimi dichiarati antistatari, .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che ha diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, Parte_1 spettante in ragione del riconoscimento del suo stato di invalido civile al 100% con necessità di assistenza continua, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 18 gennaio 2022; CP_
- per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei della prestazione maturati e maturandi, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 18 gennaio 2022, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991; CP_
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
2.832,00 oltre al 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e c.p.a., da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 5.12.2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 5.12.2025 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2332 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
nato a [...] l'[...] e ivi residente, in persona Parte_1 dell'amministratore di sostegno , nata a [...] il [...] e ivi CP_1 residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giorgio DI,
LI NO e IO DI, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale al margine del ricorso introduttivo del giudizio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
CONVENUTO, CONTUMACE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16 luglio 2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' per ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento conseguente all'omologa del requisito sanitario riconosciuto. CP_ Con decreto di omologa del 22 febbraio 2024, notificato all' in data 23 febbraio 2024, il ricorrente è stato, infatti, riconosciuto invalido civile al 100%, con necessità di assistenza pagina 1 di 3 continua dalla data della domanda amministrativa.
Il ricorrente ha esposto e documentato di avere inviato il modello AP70 il 15 marzo 2024 e che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni per la liquidazione della prestazione e i vani solleciti telefonici nei confronti dell' , alla data di proposizione del ricorso l' CP_3 CP_2 non aveva ancora provveduto al riconoscimento del diritto de quo, né alla corresponsione della prestazione e degli arretrati.
Ha, altresì, dichiarato di non essere stato ricoverato, dalla data della domanda amministrativa, per periodi superiori a un mese presso istituti di cura con pagamento della retta a carico dello Stato, e di essere, dunque, in possesso anche del requisito sociale richiesto ai fini del riconoscimento del diritto de quo e dell'erogazione della relativa prestazione.
L' convenuto, benchè abbia ricevuto regolare notifica dell'atto introduttivo, non si è CP_2 costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
La parte ricorrente, con le note di trattazione per le udienze dell'11 febbraio e del 1° luglio
2025, ha dato atto di non aver ancora ricevuto il pagamento della prestazione, ivi compresi gli arretrati e gli interessi maturati e ha, dunque, confermato le proprie conclusioni.
La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata, quindi, tenuta in decisione.
Alla luce della documentazione prodotta, risulta pacifico che, in ragione del riconoscimento del suo stato di invalido civile al 100% con necessità di assistenza continua, il ricorrente abbia diritto a percepire l'indennità di accompagnamento fin dalla data della domanda amministrativa.
Parimenti, le produzioni documentali attestano che il ricorrente ha provveduto agli adempimenti richiesti ai fini del riconoscimento del diritto de quo e dell'erogazione della relativa prestazione, e che egli è in possesso del requisito sociale all'uopo richiesto.
La domanda deve essere, dunque, accolta, poiché sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento, conseguente al riconoscimento dello stato di invalido civile al 100% con necessità di assistenza continua fin dalla data della domanda amministrativa.
Con le note di trattazione per l'udienza del 1° luglio 2025 parte ricorrente riferito che, alla data del 25 giugno 2025, non aveva ancora ricevuto nè la prestazione né gli arretrati. CP_ L' deve, pertanto, essere condannato al pagamento dei ratei maturati e maturandi, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 18 gennaio 2022, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991. pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e devono essere, perciò, CP_ poste interamente a carico dell' liquidate come da dispositivo e calcolate ai sensi del d.m.
10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa in rapporto al valore della prestazione e dei relativi arretrati (da € 5.201,00 a €
26.000,00), con riferimento ai valori minimi, stante la natura seriale e non complessa della controversia, in considerazione degli scarni adempimenti necessari per tutte le fasi.
Può inoltre essere riconosciuto l'aumento delle spese di lite previsto dal vigente art 4, c. 1 bis, del D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in quanto l'atto introduttivo contiene dei links attivi per il richiamo dei documenti allegati, che si ritiene di dover limitare in misura del 5% poichè l'agevolazione della consultazione e fruizione dell'atto determinata dai links telematici risulta essere minima in ragione della brevità dell'atto e del numero contenuto di produzioni allegate.
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendosi i medesimi dichiarati antistatari, .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che ha diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, Parte_1 spettante in ragione del riconoscimento del suo stato di invalido civile al 100% con necessità di assistenza continua, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 18 gennaio 2022; CP_
- per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei della prestazione maturati e maturandi, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 18 gennaio 2022, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991; CP_
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
2.832,00 oltre al 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e c.p.a., da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 5.12.2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 3 di 3