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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/06/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 146 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ramona Rugna
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Gencarelli Angelo
OPPOSTA
Cui sono riunite le cause civili iscritte ai nn. 146, 316 e 1253 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ramona Rugna
OPPONENTE
E
Controparte_1 CodiceFiscale_2
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 13 dicembre 2024
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 15/1/2021 il Parte_1 formulava opposizione avverso l'atto di precetto notificato da in Controparte_1 data 16/10/2020 per il mancato pagamento di somme dovute a titolo di mantenimento incardinando il procedimento n. 146/2021.
Successivamente, con atti di citazione notificati rispettivamente in data 1/2/2021 e
25/5/2021, formulava opposizione avverso gli atti di precetto Parte_1 notificati rispettivamente in data 8/1/2021 e 4/5/2021 aventi ad oggetto sempre mancati pagamenti di somme dovute a titolo di mantenimento in favore dell'odierna opposta e del minore da cui scaturivano i Persona_1 procedimenti n. 316/2021 e 1253/2021.
Esponeva quanto analiticamente esposto in citazione chiedendo l'accoglimento del ricorso vinte le spese.
Si costituiva l'opposta che contestava le avverse rappresentazioni sia nella esposizione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto dell'opposizione vinte le spese.
Previa riunione dei procedimenti aventi il medesimo oggetto, rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo ed assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 cpc, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
^^^
Sulla eccezione sollevata da parte opposta sulla inammissibilità dell'opposizione per tardività.
In un atto di precetto, la contestazione dell'importo intimato può essere fatta tramite opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta il diritto del creditore di procedere o se si contesta anche parzialmente il quantum del credito, oppure tramite opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto stesso.
Si precisa che tutti i motivi di opposizione proposti dal sono Parte_1 riconducibili ad una opposizione all'esecuzione, come tale non soggetta a termini di decadenza.
Pagina 2 di 5 ^^^
Sull'eccezione palesata da parte opponente di nullità della procedura in difetto di comunicazione bonaria antecedente alla notifica dell'atto di precetto.
L'eccezione è priva di fondamento.
Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Non necessita indi la costituzione in mora rientrando, il caso per cui è processo, nella fattispecie contemplata al n. 3
^^^
Quanto al merito.
Parte opponente ha inteso affermare la inesistenza o la parziale inesistenza del credito di cui al precetto deducendo in compensazione pagamenti effettuati in relazione a spese diverse, nella specie ricariche postepay.
Trattasi di versamenti privi di causale.
Orbene il debitore vanta un diritto potestativo ad imputare il pagamento ad un determinato debito purché l'imputazione sia esternata prima o in concomitanza con la sua esecuzione. In difetto deve osservarsi che eventuali pattuizioni ampliative dell'obbligo di mantenimento, e liberamente intervenute tra i coniugi, non possono da un lato intaccare quanto stabilito in sede di provvedimenti presidenziali e, dall'altro, non possono essere opposte in compensazione con il diritto all'assegno di mantenimento, che ha natura sostanzialmente alimentare (si veda sul punto Cass.
n. 28987/2008N. n. 15374/2007).
^^^
Sulla impossibilità a versare l'assegno di mantenimento a causa delle disagiate condizioni economiche.
Tale rappresentazione è priva di rilevanza giuridica in tale sede: detta situazione emergente sarebbe dovuta, se del caso, essere coltivata nella competente sede di cognizione ordinaria, id est nella specie a mezzo di un eventuale ricorso ex art. 710
c.p.c. (cfr. Cass. 17689 del 2/7/19).
Segue il rigetto.
Pagina 3 di 5 ^^^
Sulla duplicazione dei compensi di avvocato.
La richiesta delle spese relative ad un precetto precedente, rende illegittimo non l'intero precetto in rinnovazione, ma solo la parte di tale precetto relativa a tali spese.
Infatti, la rinnovazione del precetto “non costituisce affatto, a differenza del frazionamento di un credito unitario, abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione”; e pertanto detta rinnovazione del precetto “configura senza dubbio un'attività legittima… purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti”(cfr.: Cass.n.19876/2013).
Anche in linea più generale, infatti, se la somma portata nel precetto risulta eccessiva, ciò non travolge l'atto per intero, ma ne determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (v. Cass. n. 7207/2014; nello stesso senso, si veda pure Cass.n. 2160/2013,Cass.n.5515/2008).
Ciò posto, sono fondate le doglianze relative alle spese e competenze esposte nel precetto opposto e riguardanti i precetti notificati in precedenza, di cui tra l'altro non si comprendono le modalità di calcolo, non chiarite da parte opposta né nelle memorie né in comparsa conclusionale, ove il creditore si limita genericamente a ribadirne la correttezza
Ne consegue che l'importo di che € 810,00 come compenso professionale oltre iva
€ 178,20 e cpa 39,52 per un totale complessivo di diritti e onorari pari € 1.027,72, vada ricalcolato in € 132,00.
Gli accessori di legge - cpa e iva come per legge - vanno conseguentemente ricalcolati sull' importo dovuto come sopra conteggiato.
Per i superiori rilievi l'opposizione a precetto va parzialmente accolta, dovendosi dichiarare la parziale nullità del precetto relativamente alla complessiva somma di euro 1.027,72.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione, ritiene questo giudice che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 146/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione;
2) dichiara la nullità parziale dell'atto di precetto notificato in data 16.10.2020 relativamente alla somma di € 1.027,72;
3 ) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Castrovillari il 28 giugno 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 146 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ramona Rugna
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Gencarelli Angelo
OPPOSTA
Cui sono riunite le cause civili iscritte ai nn. 146, 316 e 1253 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ramona Rugna
OPPONENTE
E
Controparte_1 CodiceFiscale_2
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 13 dicembre 2024
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 15/1/2021 il Parte_1 formulava opposizione avverso l'atto di precetto notificato da in Controparte_1 data 16/10/2020 per il mancato pagamento di somme dovute a titolo di mantenimento incardinando il procedimento n. 146/2021.
Successivamente, con atti di citazione notificati rispettivamente in data 1/2/2021 e
25/5/2021, formulava opposizione avverso gli atti di precetto Parte_1 notificati rispettivamente in data 8/1/2021 e 4/5/2021 aventi ad oggetto sempre mancati pagamenti di somme dovute a titolo di mantenimento in favore dell'odierna opposta e del minore da cui scaturivano i Persona_1 procedimenti n. 316/2021 e 1253/2021.
Esponeva quanto analiticamente esposto in citazione chiedendo l'accoglimento del ricorso vinte le spese.
Si costituiva l'opposta che contestava le avverse rappresentazioni sia nella esposizione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto dell'opposizione vinte le spese.
Previa riunione dei procedimenti aventi il medesimo oggetto, rigettata la istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo ed assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma 6 cpc, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
^^^
Sulla eccezione sollevata da parte opposta sulla inammissibilità dell'opposizione per tardività.
In un atto di precetto, la contestazione dell'importo intimato può essere fatta tramite opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta il diritto del creditore di procedere o se si contesta anche parzialmente il quantum del credito, oppure tramite opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto stesso.
Si precisa che tutti i motivi di opposizione proposti dal sono Parte_1 riconducibili ad una opposizione all'esecuzione, come tale non soggetta a termini di decadenza.
Pagina 2 di 5 ^^^
Sull'eccezione palesata da parte opponente di nullità della procedura in difetto di comunicazione bonaria antecedente alla notifica dell'atto di precetto.
L'eccezione è priva di fondamento.
Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Non necessita indi la costituzione in mora rientrando, il caso per cui è processo, nella fattispecie contemplata al n. 3
^^^
Quanto al merito.
Parte opponente ha inteso affermare la inesistenza o la parziale inesistenza del credito di cui al precetto deducendo in compensazione pagamenti effettuati in relazione a spese diverse, nella specie ricariche postepay.
Trattasi di versamenti privi di causale.
Orbene il debitore vanta un diritto potestativo ad imputare il pagamento ad un determinato debito purché l'imputazione sia esternata prima o in concomitanza con la sua esecuzione. In difetto deve osservarsi che eventuali pattuizioni ampliative dell'obbligo di mantenimento, e liberamente intervenute tra i coniugi, non possono da un lato intaccare quanto stabilito in sede di provvedimenti presidenziali e, dall'altro, non possono essere opposte in compensazione con il diritto all'assegno di mantenimento, che ha natura sostanzialmente alimentare (si veda sul punto Cass.
n. 28987/2008N. n. 15374/2007).
^^^
Sulla impossibilità a versare l'assegno di mantenimento a causa delle disagiate condizioni economiche.
Tale rappresentazione è priva di rilevanza giuridica in tale sede: detta situazione emergente sarebbe dovuta, se del caso, essere coltivata nella competente sede di cognizione ordinaria, id est nella specie a mezzo di un eventuale ricorso ex art. 710
c.p.c. (cfr. Cass. 17689 del 2/7/19).
Segue il rigetto.
Pagina 3 di 5 ^^^
Sulla duplicazione dei compensi di avvocato.
La richiesta delle spese relative ad un precetto precedente, rende illegittimo non l'intero precetto in rinnovazione, ma solo la parte di tale precetto relativa a tali spese.
Infatti, la rinnovazione del precetto “non costituisce affatto, a differenza del frazionamento di un credito unitario, abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione”; e pertanto detta rinnovazione del precetto “configura senza dubbio un'attività legittima… purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti”(cfr.: Cass.n.19876/2013).
Anche in linea più generale, infatti, se la somma portata nel precetto risulta eccessiva, ciò non travolge l'atto per intero, ma ne determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente e l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (v. Cass. n. 7207/2014; nello stesso senso, si veda pure Cass.n. 2160/2013,Cass.n.5515/2008).
Ciò posto, sono fondate le doglianze relative alle spese e competenze esposte nel precetto opposto e riguardanti i precetti notificati in precedenza, di cui tra l'altro non si comprendono le modalità di calcolo, non chiarite da parte opposta né nelle memorie né in comparsa conclusionale, ove il creditore si limita genericamente a ribadirne la correttezza
Ne consegue che l'importo di che € 810,00 come compenso professionale oltre iva
€ 178,20 e cpa 39,52 per un totale complessivo di diritti e onorari pari € 1.027,72, vada ricalcolato in € 132,00.
Gli accessori di legge - cpa e iva come per legge - vanno conseguentemente ricalcolati sull' importo dovuto come sopra conteggiato.
Per i superiori rilievi l'opposizione a precetto va parzialmente accolta, dovendosi dichiarare la parziale nullità del precetto relativamente alla complessiva somma di euro 1.027,72.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione, ritiene questo giudice che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 146/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione;
2) dichiara la nullità parziale dell'atto di precetto notificato in data 16.10.2020 relativamente alla somma di € 1.027,72;
3 ) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Castrovillari il 28 giugno 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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