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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6291/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 19/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6291/2023, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Elefante Luigi e Schettino Nicola;
-ricorrente- contro
( ), rappresentato e difeso, ex lege, Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Dello Stato Catania;
-resistente-
Oggetto: benefici assistenziali vittime del dovere;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01/06/2023 , premesso di essere orfano Parte_1 dell'ex Capo Squadra dei Vigili del Fuoco riconosciuto vittima del dovere Parte_2 con decreto n. 176318 del 26.11.2007 del , ha convenuto in giudizio il Controparte_1 suddetto chiedendo accertarsi il diritto ad ottenere l'aumento figurativo di dieci anni CP_1 di versamenti contributivi di cui all'art. 3 della L. 206/2004, in virtù dell'equiparazione tra vittime del terrorismo e vittime del dovere, discendente dall'art. 1 co. 565 della L. 266/2005 e dell'art. 1 del DPR n. 243/2006. Ha chiesto quindi accogliersi le seguenti conclusioni: “1-
1 Accogliere integralmente il ricorso e per effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale familiare superstite di Vittima del Dovere (figlio) al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art.3 della legge 206/2004.
2- Dichiarare tenuto il resistente al riconoscimento del beneficio con emissione CP_1
del relativo decreto ministeriale e relativi adempimenti previdenziali.
3- Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con memoria del 4.9.2023 si è costituito in giudizio il convenuto il quale ha CP_1
preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e in favore della Corte dei conti e il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendosi ritenere legittimato l' ; CP_2 nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso rilevando l'eccezionalità della normativa che prevede l'aumento figurativo in favore delle sole vittime di terrorismo ed escludendone la possibilità di estensione in favore della diversa categoria delle vittime del dovere.
L'udienza del 19/05/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal convenuto, reputandosi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e non quella CP_1
della Corte dei Conti.
Pur nella consapevolezza che alla Corte dei Conti è riservato un ambito di giurisdizione esclusiva che investe i “ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge” ex art. 13 R.D. 1214/1934 e posto che è incontestato tra le parti che il ricorrente è un pubblico dipendente, Assistente del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, in servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Catania, come dedotto dal in memoria, ritiene il Tribunale che possa nel caso di specie trovare applicazione il CP_1
principio sancito dalla Cassazione, secondo cui: “Le controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti - o relative a problemi connessi - spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, salvo che venga in rilievo, ancorché relativamente ad obblighi di lavoro a contenuto, connotazione o funzione lato sensu previdenziale (tra cui quelli contributivi), un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore di lavoro, incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico, perché, in tal caso, la controversia è
2 devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, cioè, al giudice ordinario o a quello amministrativo sulla base del riparto di giurisdizione ex artt. 63 e 69 del d.lgs. n. 165 del 2001” (cfr. Cass. n. 20134/2024 così massimata).
Con la suddetta pronuncia, richiamando precedenti pronunciamenti delle Sezioni Unite, la Suprema corte ha chiarito che la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti “non può essere affermata qualora venga in rilievo un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore
(incidente sono in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico) sotto il profilo dell'insorgenza di obblighi datoriali conseguenti al riconoscimento del diritto del lavoratore alla copertura previdenziale”. Tale condizione appare sussistere con riguardo alla fattispecie disciplinata dall'art. 3 della L. 206/2004, atteso che l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi è presupposto che incide in via mediata non solo sul trattamento pensionistico ma anche sul “trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”, il che induce a ritenere che l'oggetto del contendere riguardi in via immediata il rapporto di lavoro o d'impiego e gli obblighi posti in capo al datore di lavoro e solo in via indiretta la misura della pensione.
3. Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal . CP_1
Viene il rilievo il disposto dell'art. 2 della L. 510/1999, il quale dispone che
“All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto
1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:
a) il Ministero - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti CP_1
alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali;
il
[...]
- Direzione della civile e dei servizi antincendi - per gli CP_1 CP_3 CP_4 appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
[…] 4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza”.
Ne deriva che il soggetto chiamato a contraddire sulle domande del ricorrente è certamente il , amministrazione di appartenenza del ricorrente e del padre CP_1 CP_1
defunto, riconosciuto quale vittima del dovere.
3 4. Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
4.1. Oggetto del giudizio è il solo riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad ottenere l'aumento figurativo di dieci anni di contribuzione di cui all'art. 3 della L. 206/2006, posto il già intervenuto e incontestato riconoscimento in favore del padre del ricorrente dello status di vittima del dovere, unitamente all'intervenuto riconoscimento in favore di di Parte_1
altri benefici assistenziali previsti in favore dei familiari delle vittime del dovere.
Secondo la prospettazione di il riconoscimento dell'ulteriore beneficio Pt_1 dell'aumento figurativo discenderebbe dall'assimilazione operata dall'art. 1 co. 562 e 565 della
L. 266/2005 e dal successivo decreto di attuazione n. 243/2006 tra la categoria delle vittime del terrorismo e quella delle vittime del dovere, con estensione dei benefici previsti per le prime anche alle seconde.
4.2. Ad avviso di questo giudicante, pur nella consapevolezza di non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito, la prospettazione attorea è priva di fondamento.
Invero, l'art.3 della L. 206/2004 riconosce il beneficio dell'aumento figurativo espressamente in favore delle vittime del terrorismo, prevedendo che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni , ed in mancanza, ai genitori , siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”.
Con riguardo alla categoria delle vittime del dovere, l'art. 1 co. 562 della L. 266/2005, ha fissato l'obiettivo di una "progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere", subordinando la realizzazione di tale risultato al rispetto di un limite massimo di spesa annua di 10 milioni di euro. Al fine di attuare questa “progressiva estensione”, l'art. 1, co. 565 della medesima legge ha demandato ad un regolamento ex art. 17, comma 1, legge n. 400/1988, l'individuazione dei termini e delle modalità per la corresponsione agli aventi diritto delle provvidenze loro spettanti.
In attuazione di tale previsione normativa, è stato così adottato il d.P.R. n. 243/2006 che
- dopo aver genericamente definito i benefici e le provvidenze oggetto del regolamento come
“misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n.
302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206” -, da
4 un lato, ha specificato quali benefici previsti per le vittime del terrorismo dovessero ritenersi estesi anche alle c.d. vittime del dovere;
dall'altro lato, ha limitato il riconoscimento dei previsti benefici solo a prossimi congiunti di soggetti deceduti per causa di servizio in Italia successivamente al 1° gennaio 1961 o, all'estero, dopo il 1° gennaio 2003.
Il predetto d.P.R. ha poi individuato le modalità operative per l'ottenimento delle prescritte provvidenze, prevedendo che la corresponsione dei benefici debba avvenire sulla base di una graduatoria nazionale, stilata dal , sulla base delle domande Controparte_1
presentate dagli interessati, entro il limite di spesa individuato con legge.
L'estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti per le vittime del terrorismo si è poi realizzata per effetto di ulteriori e successivi interventi legislativi, con norme espresse.
Così per i benefici dello speciale assegno vitalizio e della speciale elargizione in punti percentuali, previsti rispettivamente dall'art. 5 comma 1 e 3 bis della legge n. 206/2004 ed estesi alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105 della legge n. 244/2007 (speciale assegno vitalizio) e dall'art. 34 del D.L. n. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007 (speciale elargizione in punti percentuali). Con riferimento ad ogni estensione il legislatore ha previsto anche il relativo stanziamento di spesa.
Ancora più recentemente, l'art. 1 co. 211 della L. 232/2016 ha stabilito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”.
4.3. Il sopra riportato quadro normativo induce a escludere che al ricorrente spetti l'aumento figurativo oggetto di causa, in quanto non esteso espressamente da una norma di legge (diversamente dai benefici di cui alle altre previsioni sopra esaminate) e non potendosi tale estensione ricavarsi dal combinato disposto delle disposizioni di legge richiamate in ricorso
(cfr. in senso conforme Trib. Catania 490/2024; Corte App. Brescia 106/2025; Trib. Gorizia
121/2023 – le cui motivazioni di seguito si richiamano per chiarezza espositiva;
Trib. Milano
731/2023; Trib. Napoli 1922/2022;).
L'art. 1, comma 562, legge n. 266 del 2005, non ha infatti realizzato un'immediata ed integrale assimilazione tra le due categorie, ma, con le parole “progressiva estensione”, ha piuttosto programmato una graduale dilatazione dei diritti alle vittime del dovere, demandando
5 ad un regolamento l'individuazione dei termini e delle modalità per la corresponsione delle
“provvidenze”. In attuazione di quest'ultimo rinvio alla fonte regolamentare, il d.P.R. n. 243 del
2006 non s'è limitato a dettare prescrizioni operative degli artt. 1, comma 562 e ss., legge n. 266 del 2005, ma - dopo aver previsto all'art. 1 che, "ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980,
n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206" - ha ritenuto di specificare analiticamente - al successivo art.
4 - quali tra i benefici previsti per le vittime del terrorismo dovessero estendersi anche alle vittime del dovere. Nel far ciò, è appena il caso d'evidenziare che non ha incluso il diritto all'aumento figurativo di cui all'art. 3 della legge n. 206 del 2004.
Tale selezione compiuta dalla fonte regolamentare deve ritenersi pienamente legittima, in quanto rientrante nello spazio interpretativo allo stesso concesso dalla legge n. 266/2005.
A conferma di quest'interpretazione, l'art. 2, comma 105, legge n. 244 del 2007, ha esteso alle vittime del dovere l'assegno vitalizio di cui alla legge n. 206 del 2004, ciò che induce a ritenere che con l'art. 1, comma 562, della legge n. 266/2005, non vi era già stata un'equiparazione integrale tra le due categorie considerate: diversamente opinando, non sarebbe stato necessario tale ultimo intervento normativo.
È dunque da ritenere che, anche per esigenze di bilancio, l'art. 1, comma 562 cit. costituisca solo una prima tappa verso una graduale equiparazione dell'assistenza tra le vittime del dovere e le vittime del terrorismo. In questo scenario, il d.P.R. attuativo ha legittimamente ritenuto di non estendere tout court l'intero novero dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, ma di attuare una prima selezione di elargizioni in vista di successive possibili espansioni di tutela che, peraltro, sono, poi, ulteriormente avvenute per effetto della legge n.
244 del 2007.
Questa conclusione è coerente con le indicazioni fornite in proposito dalla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha infatti affermato espressamente che "la l. n. 266 del 2005 non ha provveduto, infatti, all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine;
né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale" (Cass., sez. un., n. 22753/2018).
Più recentemente, sebbene affrontando una diversa questione, la stessa Suprema Corte, nell'analizzare la portata della legge n. 266 del 2005, non l'ha individuata come espressiva di
6 un'immediata e cogente equiparazione, ma ha valorizzato la “progressiva” estensione che ne ha mosso l'intervento, ripercorrendo le tappe di avvicinamento tra le due categorie in considerazione compiute nel tempo sul versante legislativo (cfr. Cass., sez. un., n. 6217/2022).
Si deve dunque e conclusivamente rilevare che il d.P.R. n. 243 del 2006 ha legittimamente escluso dalle provvidenze spettanti alle vittime del dovere l'aumento figurativo di cui all'art. 3 della legge n. 206 del 2004.
4.4. In conclusione, sulla base dell'attuale quadro normativo di riferimento e in difetto di un'espressa previsione di legge in tal senso, non può riconoscersi in favore del ricorrente, sulla base di una interpretazione estensiva che pare contraddetta dal dato normativo, l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi previsto dall'art. 3 co. 1 l. 206/2004 in favore delle sole vittime di “atti di terrorismo e [delle] stragi di tale matrice”.
Il ricorso va dunque rigettato in quanto infondato.
5. Stante la complessità della fattispecie e la presenza di non univoci orientamenti nella giurisprudenza di merito, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6291 /2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 20/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 19/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6291/2023, promossa da
( , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dagli avv.ti Elefante Luigi e Schettino Nicola;
-ricorrente- contro
( ), rappresentato e difeso, ex lege, Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Dello Stato Catania;
-resistente-
Oggetto: benefici assistenziali vittime del dovere;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01/06/2023 , premesso di essere orfano Parte_1 dell'ex Capo Squadra dei Vigili del Fuoco riconosciuto vittima del dovere Parte_2 con decreto n. 176318 del 26.11.2007 del , ha convenuto in giudizio il Controparte_1 suddetto chiedendo accertarsi il diritto ad ottenere l'aumento figurativo di dieci anni CP_1 di versamenti contributivi di cui all'art. 3 della L. 206/2004, in virtù dell'equiparazione tra vittime del terrorismo e vittime del dovere, discendente dall'art. 1 co. 565 della L. 266/2005 e dell'art. 1 del DPR n. 243/2006. Ha chiesto quindi accogliersi le seguenti conclusioni: “1-
1 Accogliere integralmente il ricorso e per effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale familiare superstite di Vittima del Dovere (figlio) al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art.3 della legge 206/2004.
2- Dichiarare tenuto il resistente al riconoscimento del beneficio con emissione CP_1
del relativo decreto ministeriale e relativi adempimenti previdenziali.
3- Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Con memoria del 4.9.2023 si è costituito in giudizio il convenuto il quale ha CP_1
preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e in favore della Corte dei conti e il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendosi ritenere legittimato l' ; CP_2 nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso rilevando l'eccezionalità della normativa che prevede l'aumento figurativo in favore delle sole vittime di terrorismo ed escludendone la possibilità di estensione in favore della diversa categoria delle vittime del dovere.
L'udienza del 19/05/2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal convenuto, reputandosi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e non quella CP_1
della Corte dei Conti.
Pur nella consapevolezza che alla Corte dei Conti è riservato un ambito di giurisdizione esclusiva che investe i “ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge” ex art. 13 R.D. 1214/1934 e posto che è incontestato tra le parti che il ricorrente è un pubblico dipendente, Assistente del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, in servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Catania, come dedotto dal in memoria, ritiene il Tribunale che possa nel caso di specie trovare applicazione il CP_1
principio sancito dalla Cassazione, secondo cui: “Le controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti - o relative a problemi connessi - spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, salvo che venga in rilievo, ancorché relativamente ad obblighi di lavoro a contenuto, connotazione o funzione lato sensu previdenziale (tra cui quelli contributivi), un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore di lavoro, incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico, perché, in tal caso, la controversia è
2 devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e, cioè, al giudice ordinario o a quello amministrativo sulla base del riparto di giurisdizione ex artt. 63 e 69 del d.lgs. n. 165 del 2001” (cfr. Cass. n. 20134/2024 così massimata).
Con la suddetta pronuncia, richiamando precedenti pronunciamenti delle Sezioni Unite, la Suprema corte ha chiarito che la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti “non può essere affermata qualora venga in rilievo un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore
(incidente sono in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico) sotto il profilo dell'insorgenza di obblighi datoriali conseguenti al riconoscimento del diritto del lavoratore alla copertura previdenziale”. Tale condizione appare sussistere con riguardo alla fattispecie disciplinata dall'art. 3 della L. 206/2004, atteso che l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi è presupposto che incide in via mediata non solo sul trattamento pensionistico ma anche sul “trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”, il che induce a ritenere che l'oggetto del contendere riguardi in via immediata il rapporto di lavoro o d'impiego e gli obblighi posti in capo al datore di lavoro e solo in via indiretta la misura della pensione.
3. Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal . CP_1
Viene il rilievo il disposto dell'art. 2 della L. 510/1999, il quale dispone che
“All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto
1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:
a) il Ministero - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti CP_1
alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali;
il
[...]
- Direzione della civile e dei servizi antincendi - per gli CP_1 CP_3 CP_4 appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
[…] 4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza”.
Ne deriva che il soggetto chiamato a contraddire sulle domande del ricorrente è certamente il , amministrazione di appartenenza del ricorrente e del padre CP_1 CP_1
defunto, riconosciuto quale vittima del dovere.
3 4. Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
4.1. Oggetto del giudizio è il solo riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad ottenere l'aumento figurativo di dieci anni di contribuzione di cui all'art. 3 della L. 206/2006, posto il già intervenuto e incontestato riconoscimento in favore del padre del ricorrente dello status di vittima del dovere, unitamente all'intervenuto riconoscimento in favore di di Parte_1
altri benefici assistenziali previsti in favore dei familiari delle vittime del dovere.
Secondo la prospettazione di il riconoscimento dell'ulteriore beneficio Pt_1 dell'aumento figurativo discenderebbe dall'assimilazione operata dall'art. 1 co. 562 e 565 della
L. 266/2005 e dal successivo decreto di attuazione n. 243/2006 tra la categoria delle vittime del terrorismo e quella delle vittime del dovere, con estensione dei benefici previsti per le prime anche alle seconde.
4.2. Ad avviso di questo giudicante, pur nella consapevolezza di non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito, la prospettazione attorea è priva di fondamento.
Invero, l'art.3 della L. 206/2004 riconosce il beneficio dell'aumento figurativo espressamente in favore delle vittime del terrorismo, prevedendo che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni , ed in mancanza, ai genitori , siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”.
Con riguardo alla categoria delle vittime del dovere, l'art. 1 co. 562 della L. 266/2005, ha fissato l'obiettivo di una "progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere", subordinando la realizzazione di tale risultato al rispetto di un limite massimo di spesa annua di 10 milioni di euro. Al fine di attuare questa “progressiva estensione”, l'art. 1, co. 565 della medesima legge ha demandato ad un regolamento ex art. 17, comma 1, legge n. 400/1988, l'individuazione dei termini e delle modalità per la corresponsione agli aventi diritto delle provvidenze loro spettanti.
In attuazione di tale previsione normativa, è stato così adottato il d.P.R. n. 243/2006 che
- dopo aver genericamente definito i benefici e le provvidenze oggetto del regolamento come
“misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n.
302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206” -, da
4 un lato, ha specificato quali benefici previsti per le vittime del terrorismo dovessero ritenersi estesi anche alle c.d. vittime del dovere;
dall'altro lato, ha limitato il riconoscimento dei previsti benefici solo a prossimi congiunti di soggetti deceduti per causa di servizio in Italia successivamente al 1° gennaio 1961 o, all'estero, dopo il 1° gennaio 2003.
Il predetto d.P.R. ha poi individuato le modalità operative per l'ottenimento delle prescritte provvidenze, prevedendo che la corresponsione dei benefici debba avvenire sulla base di una graduatoria nazionale, stilata dal , sulla base delle domande Controparte_1
presentate dagli interessati, entro il limite di spesa individuato con legge.
L'estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti per le vittime del terrorismo si è poi realizzata per effetto di ulteriori e successivi interventi legislativi, con norme espresse.
Così per i benefici dello speciale assegno vitalizio e della speciale elargizione in punti percentuali, previsti rispettivamente dall'art. 5 comma 1 e 3 bis della legge n. 206/2004 ed estesi alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105 della legge n. 244/2007 (speciale assegno vitalizio) e dall'art. 34 del D.L. n. 159/2007, convertito dalla legge n. 222/2007 (speciale elargizione in punti percentuali). Con riferimento ad ogni estensione il legislatore ha previsto anche il relativo stanziamento di spesa.
Ancora più recentemente, l'art. 1 co. 211 della L. 232/2016 ha stabilito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”.
4.3. Il sopra riportato quadro normativo induce a escludere che al ricorrente spetti l'aumento figurativo oggetto di causa, in quanto non esteso espressamente da una norma di legge (diversamente dai benefici di cui alle altre previsioni sopra esaminate) e non potendosi tale estensione ricavarsi dal combinato disposto delle disposizioni di legge richiamate in ricorso
(cfr. in senso conforme Trib. Catania 490/2024; Corte App. Brescia 106/2025; Trib. Gorizia
121/2023 – le cui motivazioni di seguito si richiamano per chiarezza espositiva;
Trib. Milano
731/2023; Trib. Napoli 1922/2022;).
L'art. 1, comma 562, legge n. 266 del 2005, non ha infatti realizzato un'immediata ed integrale assimilazione tra le due categorie, ma, con le parole “progressiva estensione”, ha piuttosto programmato una graduale dilatazione dei diritti alle vittime del dovere, demandando
5 ad un regolamento l'individuazione dei termini e delle modalità per la corresponsione delle
“provvidenze”. In attuazione di quest'ultimo rinvio alla fonte regolamentare, il d.P.R. n. 243 del
2006 non s'è limitato a dettare prescrizioni operative degli artt. 1, comma 562 e ss., legge n. 266 del 2005, ma - dopo aver previsto all'art. 1 che, "ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980,
n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206" - ha ritenuto di specificare analiticamente - al successivo art.
4 - quali tra i benefici previsti per le vittime del terrorismo dovessero estendersi anche alle vittime del dovere. Nel far ciò, è appena il caso d'evidenziare che non ha incluso il diritto all'aumento figurativo di cui all'art. 3 della legge n. 206 del 2004.
Tale selezione compiuta dalla fonte regolamentare deve ritenersi pienamente legittima, in quanto rientrante nello spazio interpretativo allo stesso concesso dalla legge n. 266/2005.
A conferma di quest'interpretazione, l'art. 2, comma 105, legge n. 244 del 2007, ha esteso alle vittime del dovere l'assegno vitalizio di cui alla legge n. 206 del 2004, ciò che induce a ritenere che con l'art. 1, comma 562, della legge n. 266/2005, non vi era già stata un'equiparazione integrale tra le due categorie considerate: diversamente opinando, non sarebbe stato necessario tale ultimo intervento normativo.
È dunque da ritenere che, anche per esigenze di bilancio, l'art. 1, comma 562 cit. costituisca solo una prima tappa verso una graduale equiparazione dell'assistenza tra le vittime del dovere e le vittime del terrorismo. In questo scenario, il d.P.R. attuativo ha legittimamente ritenuto di non estendere tout court l'intero novero dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, ma di attuare una prima selezione di elargizioni in vista di successive possibili espansioni di tutela che, peraltro, sono, poi, ulteriormente avvenute per effetto della legge n.
244 del 2007.
Questa conclusione è coerente con le indicazioni fornite in proposito dalla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha infatti affermato espressamente che "la l. n. 266 del 2005 non ha provveduto, infatti, all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine;
né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale" (Cass., sez. un., n. 22753/2018).
Più recentemente, sebbene affrontando una diversa questione, la stessa Suprema Corte, nell'analizzare la portata della legge n. 266 del 2005, non l'ha individuata come espressiva di
6 un'immediata e cogente equiparazione, ma ha valorizzato la “progressiva” estensione che ne ha mosso l'intervento, ripercorrendo le tappe di avvicinamento tra le due categorie in considerazione compiute nel tempo sul versante legislativo (cfr. Cass., sez. un., n. 6217/2022).
Si deve dunque e conclusivamente rilevare che il d.P.R. n. 243 del 2006 ha legittimamente escluso dalle provvidenze spettanti alle vittime del dovere l'aumento figurativo di cui all'art. 3 della legge n. 206 del 2004.
4.4. In conclusione, sulla base dell'attuale quadro normativo di riferimento e in difetto di un'espressa previsione di legge in tal senso, non può riconoscersi in favore del ricorrente, sulla base di una interpretazione estensiva che pare contraddetta dal dato normativo, l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi previsto dall'art. 3 co. 1 l. 206/2004 in favore delle sole vittime di “atti di terrorismo e [delle] stragi di tale matrice”.
Il ricorso va dunque rigettato in quanto infondato.
5. Stante la complessità della fattispecie e la presenza di non univoci orientamenti nella giurisprudenza di merito, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6291 /2023 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 20/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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