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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/11/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Dott. LUISA BETTIO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 1979/2025 R.G., promossa con ricorso da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IN LA
- attore –
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PI LE e elettivamente domiciliato in VIA DANTE N. 14/1 35014
FONTANIVA presso lo studio dell'avv. PI LE
- convenuto –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DEI CONIUGI:
1.Assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
Parte_1 contributo di mantenimento del padre per il figlio pari ad €.600,00 mensili, Per_1 oltre al 100% delle spese straordinarie;
2.contributo di mantenimento per la moglie pari a €.800,00 mensili;
con decorrenza di entrambi gli assegni dal corrente mese di settembre 2025 e pagamento entro il giorno 15 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale;
3.il marito potrà prelevare i propri documenti ed effetti personali ancora custoditi nella casa familiare entro il 15/10/2025;
4.il padre concorderà con il figlio le modalità di pagamento per la c.d. maxi- Per_1 rata del finanziamento per l'acquisto dell'autovettura;
5.compensazione delle spese di lite.
CONCLUSIONI DEL P.M.: Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.4.2025, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Fontaniva, in data 18.9.1999 con CP_1
che dall'unione coniugale era nato il figlio , il 29.11.2000, che la
[...] Per_1 convivenza era divenuta intollerabile, a causa della condotta del marito, contraria agli obblighi derivanti dal matrimonio, proponeva domanda di separazione personale dei coniugi, con addebito al marito.
si costituiva, contrastando le allegazioni della ricorrente, deduceva che CP_1 la convivenza era divenuta intollerabile, a causa della condotta della moglie, contraria agli obblighi derivanti dal matrimonio e chiedeva l'addebito alla stessa della separazione.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 24.9.2025 veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ma le parti raggiungevano un accordo e precisavano conclusioni congiunte, come in epigrafe.
***
pagina 2 di 3 Osserva il Tribunale che vi sono i presupposti per l'omologa della separazione, divenuta consensuale, alle condizioni sopra riportate.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso infatti in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
Le condizioni di separazione concordate dai coniugi come in epigrafe, appaiono coerenti con la rispettiva condizione reddituale rappresentata in atti (la moglie che svolge lavoro dipendente part time, con entrate di circa €.650,00 mensili, e il marito imprenditore e dipendente della società di cui è socio e amministratore, con entrate mensili prossime ad €.2.900,00) e non sono in contrasto con l'interesse del figlio, maggiorenne ma non ancora autonomo economicamente.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate, attesi l'esito del procedimento, avviato in via contenziosa, e le concordi conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della presente sentenza;
compensa interamente le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio in data 14.10.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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