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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 12/10/2023 al n. 1806/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nata in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
28.03.1976, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Fent Davide ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Feltre (BL), via Roma n. 30,
come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), già con sede Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pagina 1 di 14 legale in Milano, via Caldera n. 21, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti
Lanza Calogero e Giarratana Matteo ed elettivamente domiciliata presso come da procura allegata alla comparsa Email_1
di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Mutuo
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 10.04.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione di
controparte, per i motivi tutti esposti in atti e qui espressamente richiamati, in
totale e/o parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso N.
365/2023, pubblicata il 06.03.2023, accogliere l'impugnazione proposta e così
giudicare:
NEL MERITO:
I) accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi e dei costi applicati sul
contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio
mensile identificato con numero 223407 stipulato dalla sig.ra Parte_1
con indicato in narrativa e conseguentemente dichiarare nulli ed CP_2
espungere integralmente gli addebiti usurari in virtù dell'art. 1815, 2 comma,
c.c.;
II) accertare la minor somma dovuta a favore della convenuta, anche mediante
idonea consulenza tecnica d'ufficio;
pagina 2 di 14 III) accertare e dichiarare che le somme accantonate dalla a titolo CP_3
di rate del mutuo n. 223407 stipulato dalla sig.ra con la Pt_1 CP_4
spettino all'attrice;
IV) condannare la società convenuta a pagare all'attrice la somma di euro
=2.073,56= o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o che
verrà accertata nel corso di causa e derivante dall'eccedenza della somma
versata rispetto al capitale netto erogato, oltre ad interessi e rivalutazione
monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per i mezzi di prova formulati nella propria
memoria n. 2 ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 18.12.2019 che si intendono qui
integralmente trascritti. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite
di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella
misura del 15%, C.P.A. 4%, I.V.A. 22% e successive occorrende, oltre al
rimborso di avvio del procedimento di mediazione.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis, previa ogni denuncia
e declaratoria del caso, disattesa e/o respinta ogni avversa deduzione e/o istanza
così giudicare: Nel merito ed in via principale: rigettare le domande e le
eccezioni formulate dall'odierna appellante perché infondate in fatto ed in
diritto e ingiuste e non provate per i motivi meglio indicati in atti e per l'effetto
confermare appieno la sentenza gravata con vittoria di spese e competenze di
lite oltre al rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A. come per legge del presente
grado. In ogni caso si reiterano le conclusioni di cui agli atti di primo grado e,
per l'effetto, nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta
pagina 3 di 14 ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree che si
formula per mero tuziorismo difensivo, accertare e dichiarare dovute in
ripetizione solo le reali somme pagate dalla sig.ra in eccesso rispetto al Pt_1
capitale ricevuto (netto erogato) accertando e dichiarando la carenza di
legittimazione passiva della convenuta per eventuali somme trattenute in eccesso
da parte del debitore terzo ceduto per i motivi meglio indicati nella parte motiva.
Quantomeno con la compensazione integrale o parziale delle spese e
competenze di lite del doppio grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione del 17.12.2018, conveniva avanti il Parte_1
Tribunale di Treviso affinché fosse accertata l'usurarietà del tasso Parte_2
di interesse pattuito con il contratto di finanziamento n. 223407 stipulato in data
11.2.2019 con la convenuta per violazione degli articoli 1419, comma 2, c.c. e
1815, comma 2, c.c. e la convenuta fosse condannata alla restituzione degli interessi e di tutte le altre remunerazioni dalla stessa percepite e che fosse accertato il suo diritto sulle somme accantonate dal datore di lavoro a seguito della revoca del mandato di pagamento in favore della mutuante, per un totale di
Euro 7.468,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione e comunque chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, differita la prima udienza per consentire il completamento della procedura di mediazione nel frattempo avviata dall'attrice ed istruita documentalmente la causa, definiva il giudizio con la sentenza n. 365/2023,
pagina 4 di 14 pronunciata il 5.3.2023, che rigettava tutte le domande attoree escludendo l'usurarietà del tasso pattuito sulla base delle Istruzioni di Banca d'Italia vigenti nel 2009 che, contrariamente a quanto previsto dalle Istruzioni entrate in vigore il 01.01.2010, escludevano dal calcolo del TEG gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente anche per il tramite dell'intermediario. Il
primo giudice riteneva di dover fare applicazione dei principi di simmetria e di omogeneità affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 16303/18
(riguardante la commissione di massimo scoperto) e n. 19597/20 (riguardante gli interessi moratori), affermando per tale motivo di non poter aderire al diverso indirizzo espresso da Cass n. 3025/22.
Le spese venivano interamente compensate in ragione dell'esistenza di pronunce giurisprudenziali di segno opposto.
*****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentando Parte_1
violazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996 per avere il
Tribunale escluso dal calcolo del TEG il costo dell'assicurazione richiesta per la concessione del finanziamento, stipulata contestualmente al contratto di credito,
in quanto le Istruzioni della Banca d'Italia non hanno valore normativo ed assumono rilievo solo ai fini della rilevazione statistica dei costi.
Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe erroneamente richiamato i principi di simmetria e di omogeneità in quanto tali principi vanno applicati solo laddove possibile e precisamente quando “le rilevazioni statistiche che costituiscono la
base dei Decreti Ministeriali rechino delle indicazioni oggettive sulle tipologie
di costo” come è stato, per l'appunto, per le commissioni di massimo scoperto e pagina 5 di 14 gli interessi di mora. Tale impostazione sarebbe stata implicitamente avallata dalle stesse Sezioni Unite laddove hanno affermato che, se i decreti ministeriali non recano l'indicazione della maggiorazione moratoria, il TEG del singolo rapporto dovrà essere comparato con il TEGM indicato in quei decreti.
Ha pertanto chiesto che venga riconosciuta come dovuta solo la somma percepita a titolo di capitale, pari ad Euro 8.376,44, con restituzione di tutti gli oneri sostenuti per la erogazione del finanziamento pari ad Euro 7.583,56, di cui Euro
2.073,56 versati a ed Euro 5.510,00 accantonati dal suo datore di lavoro Pt_2
( a partire dal momento in cui la mutuataria ha contestato la CP_3
violazione della legge n. 108/1996.
*****
3. Si è costituita anche in appello (che ha incorporato già Controparte_1
nel corso del giudizio di primo grado ed ha chiesto il rigetto del Parte_2
gravame, rilevando la natura vincolante delle Istruzioni della Banca d'Italia pro
tempore vigenti ed osservando che scopo della disciplina antiusura è “quello di
evitare che la concessione del credito avvenga a fronte dell'imposizione, da
parte dell'Istituto di Credito, di condizioni esageratamente onerose, con la
previsione di tassi di interesse eccessivi ovvero di ulteriori commissioni,
remunerazioni e spese a proprio favore”. Pertanto, secondo l'appellata non rientrano tra i costi rilevanti quelli “etero-imposti ad entrambe le parti” come il premio sostenuto per la stipula della polizza assicurativa obbligatoria ex art. 54
D.P.R. n. 180/1950. L'appellata sul punto ha pure osservato che, a differenza di quanto accade per gli interessi, la parte mutuante non può rinunciare alla stipula della polizza, posto che la citata norma assume carattere imperativo e vieta agli pagina 6 di 14 istituti di “assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti” ed ha osservato che “i costi di polizza (..) non rappresentano una remunerazione per
la banca e non incrementano il patrimonio della stessa;
sono quindi componenti
di costo per il cliente, ma non anche componenti del corrispettivo percepito
dalla banca (per la quale sono, invece, voci neutre)”.
L'appellata ha pertanto concluso per l'impossibilità di raffrontare il TEG
contrattuale ricostruito con l'inclusione del costo assicurativo pretermesso ed il di periodo privo del citato costo, sollecitando, ove ciò fosse ritenuto Pt_3
possibile, la disapplicazione del decreto ministeriale in vigore all'epoca della stipula del contratto in quanto non idoneo ad integrare la normativa penale e,
quindi, ad individuare il tasso soglia così come previsto dall'art. 2, comma 1, l.
n. 108 del 1996 secondo cui il tasso effettivo globale medio è comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse (alle quali ultime andrebbero assimilate le spese assicurative di cui è lite).
ha, infine, chiesto il rigetto dell'appello sulla base del principio CP_1
di affidamento in quanto la mutuante per valutare la liceità dei costi e delle remunerazioni di polizza ha fatto riferimento alle Istruzioni della Banca d'Italia
all'epoca vigenti, che hanno natura di norme tecniche autorizzate.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2025, tenutasi secondo modalità cartolari, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 26.2.2024 del Consigliere
Istruttore.
*****
pagina 7 di 14 5. La decisione sull'appello verte su un'unica questione di diritto, vale a dire se le spese dell'assicurazione prevista per il caso di perdita dell'impiego dal D.P.R.
n. 180/50 vadano computate nel calcolo del TEG anche qualora il contratto di finanziamento sia stato stipulato nel periodo antecedente il 01.01.2010. E' infatti pacifico che, ove così fosse, si avrebbe il superamento della soglia di legge.
5.1 Tale questione è stata affrontata, in un caso del tutto analogo a quello per cui
è lite, dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 29501 del 24/10/2023 (espressione di un orientamento ormai consolidato) che ha osservato:
- “(..) occorre discriminare il tasso soglia disciplinato dall'art. 644, terzo
comma, c.p. – secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi
sono sempre usurari – dal “costo complessivo del credito”, invece, regolato
dall'art. 644, quarto comma, c.p., a mente del quale, per la determinazione del
tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate
all'erogazione del credito. “
Solo il richiamato terzo comma costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la
struttura del quarto comma descrive l'integrazione di una norma perfetta, che
non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere
un delineato e concreto valore costitutivo.”
- “ la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 della legge n.
108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni
di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della
rilevazione del tasso effettivo globale medio. La “centralità sistematica” di tale
norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non
pagina 8 di 14 valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno
dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le
istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. devono essere conteggiate anche le
spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in
conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo,
all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839
del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza
n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1,
Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del
26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n.
5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017).“
Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque
mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di
assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie.
- “Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure
indiretta, per la società finanziatrice.”
5.2 Tali principi sono stati più recentemente ribaditi nell'ordinanza n. 5593 del 3
marzo 2025.
5.3 Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento, dovendo,
inoltre, escludersi la illegittimità del decreto ministeriale di rilevazione del tasso soglia in vigore all'epoca della stipula del contratto di finanziamento, eccepita,
in subordine, dalla mutuante, posto che il citato decreto si è limitato a recepire le rilevazioni, di natura statistica, della Banca d'Italia, dettando una disciplina pagina 9 di 14 che non doveva uniformarsi alle indicazioni contenute nelle citate Istruzioni
dell'Organo di Vigilanza. Peraltro, la sentenza delle SS.UU. n. 19597/2020
conferma che non si deve procedere alla disapplicazione dell'atto amministrativo dal momento che la Suprema Corte ha ritenuto che, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della soglia moratoria (si tratta di quelli antecedenti alla rilevazione statistica compiuta nel 2001 dalla Banca d'Italia recepita con il
D.M. 25.3.2003) “in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia
allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli
interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti
decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a
questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di
operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.”.
In altri termini, la cassazione ha chiarito che nel periodo nel quale mancano le rilevazioni dei tassi che gli istituti di credito pretendono nel caso di inadempimento del mutuatario deve farsi riferimento al tasso corrispettivo
(incrementato del margine di legge) previsto nel decreto ministeriale di riferimento. Quindi, la mancanza di uno specifico accertamento relativo alla mora non incide sulla legittimità della rilevazione e, per l'effetto, dell'atto amministrativo.
Applicando il medesimo criterio al caso di specie, si deve fare applicazione del
TEGM indicato nel decreto ministeriale in vigore all'epoca in cui il contratto di credito è stato stipulato anche se la Banca d'Italia non ha proceduto per quel trimestre a rilevare i costi dei finanziamenti comprensivi delle c.d. polizze impiego.
pagina 10 di 14 5.4 Il principio di affidamento invocato dall'appellata può al più escludere la rilevanza penale della condotta tenuta dalla mutuante, posto che per la configurazione del delitto di usura è necessaria la colpevolezza dell'imputato.
Tale principio rileva, pertanto, nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato, ma non fa venir meno l'illiceità oggettiva del fatto che è sufficiente per la decisione sulla domanda di nullità.
5.5 Il tasso soglia in vigore per l'operazione di credito in esame è pari al 14,28%
(tasso medio del 9,52% incrementato della metà). Come risulta dallo stesso contratto di finanziamento, il TEG, se si tiene conto delle spese assicurative,
coincide con il TAEG indicato nella misura del 22,808% e, pertanto, superiore alla soglia di legge.
5.6. Pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, va dichiarata la nullità della clausola sugli interessi e è tenuta a restituire gli interessi e Controparte_1
tutte le altre forme di remunerazione rilevanti ai sensi dell'art. 1815 cod. civ. nei termini che si vanno ora ad esporre.
Posto che l'importo del finanziamento è pari ad Euro 15.960,00 ed i costi sono complessivamente pari ad Euro 7.583,56, la mutuataria è tenuta al pagamento della sola quota capitale pari ad Euro 8.376,44.
ha incassato 55 delle 84 rate previste nel contratto per un totale di CP_2
Euro 10.450,00, mentre le restanti somme (Euro 5.510,00) sono state trattenute dal datore di lavoro dell'appellante (sostanzialmente accantonate dopo la revoca del mandato di pagamento conferito all'azienda fino alla definizione nella sede giudiziaria della lite insorta).
pagina 11 di 14 In definitiva, va condannata a restituire la somma di Euro CP_1
2.073,56 all'epoca ricevuta dall'incorporata mentre va accertato CP_2
che la somma di Euro 5.510,00 accantonata da è di spettanza Controparte_5
della mutuataria.
Trattandosi di debito di valuta, non si riconosce la rivalutazione in assenza della prova del c.d. maggior danno, mentre sono dovuti gli interessi ex art. 1284,
comma IV. c.c. dalla domanda sino al saldo sulle sole somme già incassate dalla finanziaria (nessun accessorio, invece, per le ulteriori somme che sono rimaste nella disponibilità del datore di lavoro, che ora dovrà restituirle alla lavoratrice).
*****
6. Ai fini della regolamentazione delle spese deve tenersi conto del fatto che la rilevanza delle spese assicurative è stata chiarita, con specifico riferimento alle assicurazioni previste dall'art. 54 del D.P.R. 180/50, in epoca relativamente recente e che la finanziaria si è pur sempre uniformata alle Istruzioni della Banca
d'Italia, che costituiscono l'imprescindibile punto di riferimento di ogni operatore bancario e finanziario.
Si reputa, pertanto, che sussistano i presupposti per la compensazione parziale delle spese di liquidate nell'intero, tenuto conto della semplicità Parte_1
delle questioni trattate, sulla base del valore effettivo della controversia
(scaglione da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00), per il primo grado in Euro
4.000,00 per compenso ed Euro 264,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge e per l'appello, esclusa la fase istruttoria, in Euro
3.000,00 per compenso ed Euro 362,50 per esborsi oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
pagina 12 di 14
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 365/2023 pronunciata Controparte_1
in data 5.3.2023 dal Tribunale di Treviso, lo accoglie e, in riforma della pronuncia impugnata, dichiara la nullità della clausola sugli interessi e gli altri costi relativi al contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio identificato con il numero 223407, stipulato in data 11.2.2009 da Pt_1
con e, per l'effetto:
[...] CP_2
- accerta che le somme accantonate da a titolo di rate del Controparte_6
predetto mutuo per l'importo di Euro 5.510,00 spettano a Parte_1
- condanna l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante di Euro
2.073,56 oltre interessi ex art. 1284, comma IV, cod. civ. dal 17.12.2018 al saldo,
- condanna l'appellata alla rifusione di metà delle spese dell'appellante, che liquida nell'intero per il primo grado in Euro 4.000,00 per compenso ed Euro
264,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per l'appello in Euro 3.000,00 per compenso ed Euro 362,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
Venezia, 29 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 13 di 14
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 12/10/2023 al n. 1806/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nata in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
28.03.1976, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Fent Davide ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Feltre (BL), via Roma n. 30,
come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), già con sede Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pagina 1 di 14 legale in Milano, via Caldera n. 21, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti
Lanza Calogero e Giarratana Matteo ed elettivamente domiciliata presso come da procura allegata alla comparsa Email_1
di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Mutuo
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 10.04.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione di
controparte, per i motivi tutti esposti in atti e qui espressamente richiamati, in
totale e/o parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso N.
365/2023, pubblicata il 06.03.2023, accogliere l'impugnazione proposta e così
giudicare:
NEL MERITO:
I) accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi e dei costi applicati sul
contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio
mensile identificato con numero 223407 stipulato dalla sig.ra Parte_1
con indicato in narrativa e conseguentemente dichiarare nulli ed CP_2
espungere integralmente gli addebiti usurari in virtù dell'art. 1815, 2 comma,
c.c.;
II) accertare la minor somma dovuta a favore della convenuta, anche mediante
idonea consulenza tecnica d'ufficio;
pagina 2 di 14 III) accertare e dichiarare che le somme accantonate dalla a titolo CP_3
di rate del mutuo n. 223407 stipulato dalla sig.ra con la Pt_1 CP_4
spettino all'attrice;
IV) condannare la società convenuta a pagare all'attrice la somma di euro
=2.073,56= o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia o che
verrà accertata nel corso di causa e derivante dall'eccedenza della somma
versata rispetto al capitale netto erogato, oltre ad interessi e rivalutazione
monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per i mezzi di prova formulati nella propria
memoria n. 2 ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 18.12.2019 che si intendono qui
integralmente trascritti. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite
di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella
misura del 15%, C.P.A. 4%, I.V.A. 22% e successive occorrende, oltre al
rimborso di avvio del procedimento di mediazione.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis, previa ogni denuncia
e declaratoria del caso, disattesa e/o respinta ogni avversa deduzione e/o istanza
così giudicare: Nel merito ed in via principale: rigettare le domande e le
eccezioni formulate dall'odierna appellante perché infondate in fatto ed in
diritto e ingiuste e non provate per i motivi meglio indicati in atti e per l'effetto
confermare appieno la sentenza gravata con vittoria di spese e competenze di
lite oltre al rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A. come per legge del presente
grado. In ogni caso si reiterano le conclusioni di cui agli atti di primo grado e,
per l'effetto, nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta
pagina 3 di 14 ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree che si
formula per mero tuziorismo difensivo, accertare e dichiarare dovute in
ripetizione solo le reali somme pagate dalla sig.ra in eccesso rispetto al Pt_1
capitale ricevuto (netto erogato) accertando e dichiarando la carenza di
legittimazione passiva della convenuta per eventuali somme trattenute in eccesso
da parte del debitore terzo ceduto per i motivi meglio indicati nella parte motiva.
Quantomeno con la compensazione integrale o parziale delle spese e
competenze di lite del doppio grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con atto di citazione del 17.12.2018, conveniva avanti il Parte_1
Tribunale di Treviso affinché fosse accertata l'usurarietà del tasso Parte_2
di interesse pattuito con il contratto di finanziamento n. 223407 stipulato in data
11.2.2019 con la convenuta per violazione degli articoli 1419, comma 2, c.c. e
1815, comma 2, c.c. e la convenuta fosse condannata alla restituzione degli interessi e di tutte le altre remunerazioni dalla stessa percepite e che fosse accertato il suo diritto sulle somme accantonate dal datore di lavoro a seguito della revoca del mandato di pagamento in favore della mutuante, per un totale di
Euro 7.468,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di mediazione e comunque chiedendone il rigetto.
Il Tribunale, differita la prima udienza per consentire il completamento della procedura di mediazione nel frattempo avviata dall'attrice ed istruita documentalmente la causa, definiva il giudizio con la sentenza n. 365/2023,
pagina 4 di 14 pronunciata il 5.3.2023, che rigettava tutte le domande attoree escludendo l'usurarietà del tasso pattuito sulla base delle Istruzioni di Banca d'Italia vigenti nel 2009 che, contrariamente a quanto previsto dalle Istruzioni entrate in vigore il 01.01.2010, escludevano dal calcolo del TEG gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente anche per il tramite dell'intermediario. Il
primo giudice riteneva di dover fare applicazione dei principi di simmetria e di omogeneità affermati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 16303/18
(riguardante la commissione di massimo scoperto) e n. 19597/20 (riguardante gli interessi moratori), affermando per tale motivo di non poter aderire al diverso indirizzo espresso da Cass n. 3025/22.
Le spese venivano interamente compensate in ragione dell'esistenza di pronunce giurisprudenziali di segno opposto.
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2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentando Parte_1
violazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996 per avere il
Tribunale escluso dal calcolo del TEG il costo dell'assicurazione richiesta per la concessione del finanziamento, stipulata contestualmente al contratto di credito,
in quanto le Istruzioni della Banca d'Italia non hanno valore normativo ed assumono rilievo solo ai fini della rilevazione statistica dei costi.
Il Tribunale, secondo l'appellante, avrebbe erroneamente richiamato i principi di simmetria e di omogeneità in quanto tali principi vanno applicati solo laddove possibile e precisamente quando “le rilevazioni statistiche che costituiscono la
base dei Decreti Ministeriali rechino delle indicazioni oggettive sulle tipologie
di costo” come è stato, per l'appunto, per le commissioni di massimo scoperto e pagina 5 di 14 gli interessi di mora. Tale impostazione sarebbe stata implicitamente avallata dalle stesse Sezioni Unite laddove hanno affermato che, se i decreti ministeriali non recano l'indicazione della maggiorazione moratoria, il TEG del singolo rapporto dovrà essere comparato con il TEGM indicato in quei decreti.
Ha pertanto chiesto che venga riconosciuta come dovuta solo la somma percepita a titolo di capitale, pari ad Euro 8.376,44, con restituzione di tutti gli oneri sostenuti per la erogazione del finanziamento pari ad Euro 7.583,56, di cui Euro
2.073,56 versati a ed Euro 5.510,00 accantonati dal suo datore di lavoro Pt_2
( a partire dal momento in cui la mutuataria ha contestato la CP_3
violazione della legge n. 108/1996.
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3. Si è costituita anche in appello (che ha incorporato già Controparte_1
nel corso del giudizio di primo grado ed ha chiesto il rigetto del Parte_2
gravame, rilevando la natura vincolante delle Istruzioni della Banca d'Italia pro
tempore vigenti ed osservando che scopo della disciplina antiusura è “quello di
evitare che la concessione del credito avvenga a fronte dell'imposizione, da
parte dell'Istituto di Credito, di condizioni esageratamente onerose, con la
previsione di tassi di interesse eccessivi ovvero di ulteriori commissioni,
remunerazioni e spese a proprio favore”. Pertanto, secondo l'appellata non rientrano tra i costi rilevanti quelli “etero-imposti ad entrambe le parti” come il premio sostenuto per la stipula della polizza assicurativa obbligatoria ex art. 54
D.P.R. n. 180/1950. L'appellata sul punto ha pure osservato che, a differenza di quanto accade per gli interessi, la parte mutuante non può rinunciare alla stipula della polizza, posto che la citata norma assume carattere imperativo e vieta agli pagina 6 di 14 istituti di “assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti” ed ha osservato che “i costi di polizza (..) non rappresentano una remunerazione per
la banca e non incrementano il patrimonio della stessa;
sono quindi componenti
di costo per il cliente, ma non anche componenti del corrispettivo percepito
dalla banca (per la quale sono, invece, voci neutre)”.
L'appellata ha pertanto concluso per l'impossibilità di raffrontare il TEG
contrattuale ricostruito con l'inclusione del costo assicurativo pretermesso ed il di periodo privo del citato costo, sollecitando, ove ciò fosse ritenuto Pt_3
possibile, la disapplicazione del decreto ministeriale in vigore all'epoca della stipula del contratto in quanto non idoneo ad integrare la normativa penale e,
quindi, ad individuare il tasso soglia così come previsto dall'art. 2, comma 1, l.
n. 108 del 1996 secondo cui il tasso effettivo globale medio è comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse (alle quali ultime andrebbero assimilate le spese assicurative di cui è lite).
ha, infine, chiesto il rigetto dell'appello sulla base del principio CP_1
di affidamento in quanto la mutuante per valutare la liceità dei costi e delle remunerazioni di polizza ha fatto riferimento alle Istruzioni della Banca d'Italia
all'epoca vigenti, che hanno natura di norme tecniche autorizzate.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.4.2025, tenutasi secondo modalità cartolari, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 26.2.2024 del Consigliere
Istruttore.
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pagina 7 di 14 5. La decisione sull'appello verte su un'unica questione di diritto, vale a dire se le spese dell'assicurazione prevista per il caso di perdita dell'impiego dal D.P.R.
n. 180/50 vadano computate nel calcolo del TEG anche qualora il contratto di finanziamento sia stato stipulato nel periodo antecedente il 01.01.2010. E' infatti pacifico che, ove così fosse, si avrebbe il superamento della soglia di legge.
5.1 Tale questione è stata affrontata, in un caso del tutto analogo a quello per cui
è lite, dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 29501 del 24/10/2023 (espressione di un orientamento ormai consolidato) che ha osservato:
- “(..) occorre discriminare il tasso soglia disciplinato dall'art. 644, terzo
comma, c.p. – secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi
sono sempre usurari – dal “costo complessivo del credito”, invece, regolato
dall'art. 644, quarto comma, c.p., a mente del quale, per la determinazione del
tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a
qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate
all'erogazione del credito. “
Solo il richiamato terzo comma costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la
struttura del quarto comma descrive l'integrazione di una norma perfetta, che
non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere
un delineato e concreto valore costitutivo.”
- “ la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 della legge n.
108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni
di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della
rilevazione del tasso effettivo globale medio. La “centralità sistematica” di tale
norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non
pagina 8 di 14 valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno
dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le
istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. devono essere conteggiate anche le
spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in
conformità con quanto previsto dall'art. 644, quarto comma, c.p., essendo,
all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839
del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza
n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1,
Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del
26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n.
5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017).“
Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque
mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di
assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie.
- “Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure
indiretta, per la società finanziatrice.”
5.2 Tali principi sono stati più recentemente ribaditi nell'ordinanza n. 5593 del 3
marzo 2025.
5.3 Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento, dovendo,
inoltre, escludersi la illegittimità del decreto ministeriale di rilevazione del tasso soglia in vigore all'epoca della stipula del contratto di finanziamento, eccepita,
in subordine, dalla mutuante, posto che il citato decreto si è limitato a recepire le rilevazioni, di natura statistica, della Banca d'Italia, dettando una disciplina pagina 9 di 14 che non doveva uniformarsi alle indicazioni contenute nelle citate Istruzioni
dell'Organo di Vigilanza. Peraltro, la sentenza delle SS.UU. n. 19597/2020
conferma che non si deve procedere alla disapplicazione dell'atto amministrativo dal momento che la Suprema Corte ha ritenuto che, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della soglia moratoria (si tratta di quelli antecedenti alla rilevazione statistica compiuta nel 2001 dalla Banca d'Italia recepita con il
D.M. 25.3.2003) “in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia
allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli
interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti
decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a
questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di
operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.”.
In altri termini, la cassazione ha chiarito che nel periodo nel quale mancano le rilevazioni dei tassi che gli istituti di credito pretendono nel caso di inadempimento del mutuatario deve farsi riferimento al tasso corrispettivo
(incrementato del margine di legge) previsto nel decreto ministeriale di riferimento. Quindi, la mancanza di uno specifico accertamento relativo alla mora non incide sulla legittimità della rilevazione e, per l'effetto, dell'atto amministrativo.
Applicando il medesimo criterio al caso di specie, si deve fare applicazione del
TEGM indicato nel decreto ministeriale in vigore all'epoca in cui il contratto di credito è stato stipulato anche se la Banca d'Italia non ha proceduto per quel trimestre a rilevare i costi dei finanziamenti comprensivi delle c.d. polizze impiego.
pagina 10 di 14 5.4 Il principio di affidamento invocato dall'appellata può al più escludere la rilevanza penale della condotta tenuta dalla mutuante, posto che per la configurazione del delitto di usura è necessaria la colpevolezza dell'imputato.
Tale principio rileva, pertanto, nella valutazione dell'elemento soggettivo del reato, ma non fa venir meno l'illiceità oggettiva del fatto che è sufficiente per la decisione sulla domanda di nullità.
5.5 Il tasso soglia in vigore per l'operazione di credito in esame è pari al 14,28%
(tasso medio del 9,52% incrementato della metà). Come risulta dallo stesso contratto di finanziamento, il TEG, se si tiene conto delle spese assicurative,
coincide con il TAEG indicato nella misura del 22,808% e, pertanto, superiore alla soglia di legge.
5.6. Pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, va dichiarata la nullità della clausola sugli interessi e è tenuta a restituire gli interessi e Controparte_1
tutte le altre forme di remunerazione rilevanti ai sensi dell'art. 1815 cod. civ. nei termini che si vanno ora ad esporre.
Posto che l'importo del finanziamento è pari ad Euro 15.960,00 ed i costi sono complessivamente pari ad Euro 7.583,56, la mutuataria è tenuta al pagamento della sola quota capitale pari ad Euro 8.376,44.
ha incassato 55 delle 84 rate previste nel contratto per un totale di CP_2
Euro 10.450,00, mentre le restanti somme (Euro 5.510,00) sono state trattenute dal datore di lavoro dell'appellante (sostanzialmente accantonate dopo la revoca del mandato di pagamento conferito all'azienda fino alla definizione nella sede giudiziaria della lite insorta).
pagina 11 di 14 In definitiva, va condannata a restituire la somma di Euro CP_1
2.073,56 all'epoca ricevuta dall'incorporata mentre va accertato CP_2
che la somma di Euro 5.510,00 accantonata da è di spettanza Controparte_5
della mutuataria.
Trattandosi di debito di valuta, non si riconosce la rivalutazione in assenza della prova del c.d. maggior danno, mentre sono dovuti gli interessi ex art. 1284,
comma IV. c.c. dalla domanda sino al saldo sulle sole somme già incassate dalla finanziaria (nessun accessorio, invece, per le ulteriori somme che sono rimaste nella disponibilità del datore di lavoro, che ora dovrà restituirle alla lavoratrice).
*****
6. Ai fini della regolamentazione delle spese deve tenersi conto del fatto che la rilevanza delle spese assicurative è stata chiarita, con specifico riferimento alle assicurazioni previste dall'art. 54 del D.P.R. 180/50, in epoca relativamente recente e che la finanziaria si è pur sempre uniformata alle Istruzioni della Banca
d'Italia, che costituiscono l'imprescindibile punto di riferimento di ogni operatore bancario e finanziario.
Si reputa, pertanto, che sussistano i presupposti per la compensazione parziale delle spese di liquidate nell'intero, tenuto conto della semplicità Parte_1
delle questioni trattate, sulla base del valore effettivo della controversia
(scaglione da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00), per il primo grado in Euro
4.000,00 per compenso ed Euro 264,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge e per l'appello, esclusa la fase istruttoria, in Euro
3.000,00 per compenso ed Euro 362,50 per esborsi oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
pagina 12 di 14
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 365/2023 pronunciata Controparte_1
in data 5.3.2023 dal Tribunale di Treviso, lo accoglie e, in riforma della pronuncia impugnata, dichiara la nullità della clausola sugli interessi e gli altri costi relativi al contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio identificato con il numero 223407, stipulato in data 11.2.2009 da Pt_1
con e, per l'effetto:
[...] CP_2
- accerta che le somme accantonate da a titolo di rate del Controparte_6
predetto mutuo per l'importo di Euro 5.510,00 spettano a Parte_1
- condanna l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante di Euro
2.073,56 oltre interessi ex art. 1284, comma IV, cod. civ. dal 17.12.2018 al saldo,
- condanna l'appellata alla rifusione di metà delle spese dell'appellante, che liquida nell'intero per il primo grado in Euro 4.000,00 per compenso ed Euro
264,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per l'appello in Euro 3.000,00 per compenso ed Euro 362,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
Venezia, 29 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
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