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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18304/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Dalla Mutta Fabrizio presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1 in virtù di procura speciale in atti e
con il patrocinio dell'avv. Biasibetti Luisa presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_2 in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in RIVOLI il 25/06/2005. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 24.07.2006 e il 13.02.2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Per_2 dimora abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle decisioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre, fatti salvi diversi accordi con la madre, possa tenere con sé il figlio (di Per_2 anni 13) con le seguenti minime modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera dopo l'allenamento di (o comunque dalle ore 20.30) Per_2 sino a domenica dopo cena (ore 22.00);
- durante la settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da lavoro del padre sino a dopo cena (alle ore 22.00);
- durante le vacanze scolastiche estive, 15 giorni consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il
31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, o dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il genitore che trascorrerà con il figlio la seconda parte delle predette festività starà con il minore dal 24 dicembre alle ore 9,00 al 25 dicembre alle ore 9,00;
- durante le intere vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni;
- durante le vacanze nazionali e locali, in alternanza con la madre, compreso il ponte eventualmente generato.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, in Torino Via Genova n. 178, alla IGa nella PT quale continuerà ad abitare con i figli e , con l'uso degli arredi ivi esistenti. Per_2 Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il IG con l'accordo della moglie, si è allontanato dalla Pt_2 casa coniugale in data 16.07.2024, portando seco i propri beni ed effetti personali.
DISPONE che il IG provveda al mantenimento ordinario di entrambi i figli, e, a tal fine, versi Pt_2 alla IGa una somma pari ad € 350,00/mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli PT
(euro 175,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici ISTAT e da corrispondersi tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c già comunicato alla IG.ra (che si PT
pagina 2 di 3 impegna a comunicare al IG. eventuali modifiche dello stesso). Pt_2
DISPONE che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie di entrambi i figli quali mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, in applicazione in caso di disaccordo del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DISPONE che il IG versi la somma di € 100,00/mese a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 della IGa , da corrispondersi tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da PT rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la somma prevista a titolo di assegno di mantenimento della moglie (€ 100,00/mese) viene concordata dalle stesse in considerazione dell'attuale stato di disoccupazione della IGa la quale, essendo donna dalla giovane età e dalla piena capacità lavorativa, si sta attivando PT per reperire un'occupazione professionale.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico dei due figli, di cui alla legge n. 46/2021 e provvedimenti attuativi, verrà percepito in via integrale dalla madre.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare l'assenso reciproco al rilascio dei documenti di identità e del passaporto validi per l'espatrio, con iscrizione del figlio minore su quello di entrambi.
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese condominiali ordinarie e di riscaldamento saranno a carico esclusivo della IGa a far data dal rilascio della casa coniugale da parte del IG PT
Pt_2
DÀ ATTO che la IGa dichiara di impegnarsi a manlevare e tenere indenne il IG PT Pt_2 da eventuali pretese di terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Condominio ed i fornitori delle utenze) per il periodo successivo alla data del rilascio da parte del marito della casa coniugale.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a mantenere aperto il conto corrente bancario cointestato presso provvedendo ciascuno a versare l'importo di € 50,00/mese sino Controparte_1 all'estinzione dello scoperto (attualmente pari a circa € 2.400,00); all'intera copertura del debito verso la le parti provvederanno a chiudere il citato conto corrente e sino ad allora le spese di gestione CP_1 verranno tra loro divise al 50%.
DÀ ATTO che le parti concordano che il veicolo targato GB304LV, di proprietà del IG Pt_2 rimane in uso esclusivo a quest'ultimo.
DÀ ATTO che le parti concordano nel conferire efficacia ai loro accordi sin dalla data di deposito del ricorso;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18304/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Dalla Mutta Fabrizio presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1 in virtù di procura speciale in atti e
con il patrocinio dell'avv. Biasibetti Luisa presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_2 in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in RIVOLI il 25/06/2005. Parte_1 Parte_2
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 24.07.2006 e il 13.02.2011. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Per_2 dimora abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle decisioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre, fatti salvi diversi accordi con la madre, possa tenere con sé il figlio (di Per_2 anni 13) con le seguenti minime modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera dopo l'allenamento di (o comunque dalle ore 20.30) Per_2 sino a domenica dopo cena (ore 22.00);
- durante la settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da lavoro del padre sino a dopo cena (alle ore 22.00);
- durante le vacanze scolastiche estive, 15 giorni consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il
31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, o dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il genitore che trascorrerà con il figlio la seconda parte delle predette festività starà con il minore dal 24 dicembre alle ore 9,00 al 25 dicembre alle ore 9,00;
- durante le intere vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni;
- durante le vacanze nazionali e locali, in alternanza con la madre, compreso il ponte eventualmente generato.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, in Torino Via Genova n. 178, alla IGa nella PT quale continuerà ad abitare con i figli e , con l'uso degli arredi ivi esistenti. Per_2 Per_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il IG con l'accordo della moglie, si è allontanato dalla Pt_2 casa coniugale in data 16.07.2024, portando seco i propri beni ed effetti personali.
DISPONE che il IG provveda al mantenimento ordinario di entrambi i figli, e, a tal fine, versi Pt_2 alla IGa una somma pari ad € 350,00/mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli PT
(euro 175,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici ISTAT e da corrispondersi tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c già comunicato alla IG.ra (che si PT
pagina 2 di 3 impegna a comunicare al IG. eventuali modifiche dello stesso). Pt_2
DISPONE che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie di entrambi i figli quali mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, in applicazione in caso di disaccordo del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DISPONE che il IG versi la somma di € 100,00/mese a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 della IGa , da corrispondersi tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da PT rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la somma prevista a titolo di assegno di mantenimento della moglie (€ 100,00/mese) viene concordata dalle stesse in considerazione dell'attuale stato di disoccupazione della IGa la quale, essendo donna dalla giovane età e dalla piena capacità lavorativa, si sta attivando PT per reperire un'occupazione professionale.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico dei due figli, di cui alla legge n. 46/2021 e provvedimenti attuativi, verrà percepito in via integrale dalla madre.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare l'assenso reciproco al rilascio dei documenti di identità e del passaporto validi per l'espatrio, con iscrizione del figlio minore su quello di entrambi.
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese condominiali ordinarie e di riscaldamento saranno a carico esclusivo della IGa a far data dal rilascio della casa coniugale da parte del IG PT
Pt_2
DÀ ATTO che la IGa dichiara di impegnarsi a manlevare e tenere indenne il IG PT Pt_2 da eventuali pretese di terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Condominio ed i fornitori delle utenze) per il periodo successivo alla data del rilascio da parte del marito della casa coniugale.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi a mantenere aperto il conto corrente bancario cointestato presso provvedendo ciascuno a versare l'importo di € 50,00/mese sino Controparte_1 all'estinzione dello scoperto (attualmente pari a circa € 2.400,00); all'intera copertura del debito verso la le parti provvederanno a chiudere il citato conto corrente e sino ad allora le spese di gestione CP_1 verranno tra loro divise al 50%.
DÀ ATTO che le parti concordano che il veicolo targato GB304LV, di proprietà del IG Pt_2 rimane in uso esclusivo a quest'ultimo.
DÀ ATTO che le parti concordano nel conferire efficacia ai loro accordi sin dalla data di deposito del ricorso;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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